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la giustizia: il potere dei senza potere

Questo è il blog dello studio legale e network “Solignani, Massa e altri”. Probabilmente volete informazioni o assistenza in campo legale, pertanto:

  • cercate: è molto facile che ci siano post su problemi simili al vostro;
  • se volete una risposta sul blog, di tipo non professionale ma solo editoriale, cioè senza nostra responsabilità, senza tempi rapidi, però del tutto gratuita, mandateci la vostra domanda;
  • se vi servono consulenza o assistenza professionali, cioè in tempi rapidi, con responsabilità, ma a pagamento, scriveteci descrivendo il vostro problema e vi faremo un preventivo gratuito;
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progetto di guida alla separazione e divorzio con aspetti giuridici e psicologici

Cari amici del blog,

ho in progetto di scrivere una guida, di tipo divulgativo, su famiglia, separazione e divorzio, a quattro mani con un amico psicologo, in modo da trattare esaurientamente sia gli aspetti giuridici che quelli psicologici di chi si trova ad affrontare queste fasi della vita, anche sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni di vita del blog, in cui abbiamo avuto occasione di vedere tanti problemi e tante situazioni diverse.

Le persone che sono venute a conoscenza del progetto hanno espresso il loro apprezzamento e, alcune, anche la disponibilità a collaborare, cosa che ritengo preziosa perchè ogni angolo visuale può dare qualcosa di importante.

Sono pertanto alla ricerca di un editore disposto a credere nel progetto stesso.

Per quanto riguarda la pubblicazione elettronica, mi sono già organizzato e ho già trovato accordi per me soddisfacenti, per la realizzazione della versione digitale del libro.

Solamente vorrei trovare anche un editore di tipo tradizionale per tutti quei lettori che si trovano meglio con il formato cartaceo rispetto a quello elettronico, con il quale trovare un accordo per la distribuzione cartacea dell’opera.

Se siete in grado di consigliare qualcuno, vi prego di contattarmi tramite questo modulo. Analogamente se avete consigli, suggerimenti o se siete disponibili a collaborare. Se preferite, lasciate un commento qui sotto, anche solo per segnalare un argomento che vorreste vedere trattato nel testo (quando il progetto sarà attivo, pubblicherò una pagina con la bozza di indice dove ognuno potrà fare le sue osservazioni)

è lecito effettuare riprese audiovisive del Consiglio comunale?

Oggi la Gazzetta di Modena mi ha intervistato sul tema, a seguito del caso verificatosi a Castelvetro, dove un cittadino si era presentato al consiglio comunale munito di videocamera, ma gli era stato impedito di filmare alcunchè, con tanto di sequestro della videocamera da parte del comandante della Polizia Municipale su ordine del Sindaco. Ho fatto il seguente parerino, dal quale risulta che, a mio giudizio, la ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio comunale è legittima, salvo solo i casi in cui si discuta di una persona specifica relativamente alla quale potrebbero esserci aspetti relativi a dati sensibili come quelli sanitari.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato un parere, già nel lontano 2001, in materia di riprese audiovisive dei consigli comunali, a favore della loro legittimità.

Secondo il Garante, “è possibile documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili“. Il parere, reso dietro richiesta di un comune italiano, è del 28 maggio 2001 e si può visualizzare, per intero, presso il sito della stessa autorità di garanzia.

Secondo il Garante, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e, come tali, non può proibirsene le riprese invocando il rispetto della legge in materia di trattamento di dati personali. Fanno eccezione i soli casi in cui oggetto di discussione del consiglio sono dati sensibili, come ad esempio quando si verte relativamente alla concessione di un beneficio o agevolazione ad una certa persona a causa di una sua particolare malattia. Eccetto, quindi, questi casi le riprese sono sempre permesse, salvo solo l’obbligo, per chi intende effettuare le riprese, di previamente informare tutti i partecipanti del consiglio, anche senza particolari formalità.

Nel regolamento comunale del Comune di Castelvetro, quello dedicato al funzionamento del consiglio comunale, non si menziona nemmeno il fenomeno delle riprese audivisive. Se, comunque, queste fossero vietate da atti del Comune, sarebbe da valutarne la legittimità.

Di seguito, per completezza di lettura, l’articolo della Gazzetta di Modena di oggi

MARTEDÌ, 24 NOVEMBRE 2009

Pagina 24 – Provincia

Castelvetro. Il sindaco lo accusa di violazione della privacy

Filma il Consiglio ma il Comune lo denuncia

MARCO PEDERZOLI

CASTELVETRO. Il consiglio comunale finisce prima di cominciare, perché un cittadino entra con la telecamera per filmare i lavori, viene fatto allontanare, denunciato, e allora l’opposizione ritira tutte le proprie interpellanze per protesta. Questo, in sintesi, è quanto accaduto a Castelvetro, nella seduta convocata per rispondere a ben 27 interpellanze di Pdl e Lega Nord. Già alla vigilia del consiglio, la maggioranza aveva rimarcato il proprio disappunto per il consistente numero di interrogazioni presentate dalla minoranza. A sua volta Bruno Rinaldi, l’esponente del Pdl autore delle interrogazioni, aveva ribadito la propria volontà ad andare avanti su questa strada. Ma ecco il consiglio: i lavori stanno per iniziare, quando il castelvetrese Alfonso Zarrella si appresta a filmare il consiglio. Lo stesso Zarrella racconta: «Avevo intenzione di riprendere per conto dell’associazione politica di cui faccio parte, “Castelvetro a 5 stelle”, non legata ad alcun partito». Il sindaco ha invitato più volte Zarrella ad interrompere la registrazione. Al rifiuto di costui, il primo cittadino ha fatto intervenire il comandante dei vigili che ha accompagnato fuori dall’aula Zarrella. Per lui sono scattati il sequestro del dvd contenuto nella telecamera e la denuncia per violazione della legge sulla privacy. Il sindaco Giorgio Montanari non ha dubbi sul comportamento tenuto: «Nel nostro regolamento comunale – ha detto – non c’è possibilità di riprendere per problemi di privacy. Le regole, finché ci sono, vanno rispettate». Dall’altra parte, Rinaldi ha bollato il comportamento dell’amministrazione come «gravissimo».

servitù di passaggio a favore di azienda

Buongiorno
Sono proprietaria di un fabbricato situato all’inizio di una strada privata, gravata da servitù di passaggio nei confronti di altre abitazioni/condomini e nei confronti di un capannone. Quest’ultimo trovandosi situato in zona residenziale è tuttora attivo poiché all’interno viene svolta un’attività artigianale di “basso impatto” nei confronti del centro abitato.
Di comune accordo con gli altri proprietari si è deciso di procedere all’asfaltatura strada,  attribuendo ad ognuno una quota millesimale in base alla volumetria dei fabbricati stessi.
Mi chiedevo .. è possibile limitare il passaggio dei mezzi utilizzati dalla suddetta attività ?
Premetto:
esiste un accesso principale a tale attività, sito su via comunale
il passaggio continuo di 6 mezzi di trasporto porterebbe sicuramente ad un’usura anticipata dell’asfalto , aumenterebbe in modo spropositato il traffico e violerebbe la quiete della zona a prevalenza e destinazione abitativa.
In quale modo posso tutelarmi ?

Dunque, se, come da Lei affermato, sussite un diritto di servitù di passaggio anche nei confronti del capannone, limitare il passaggio dei mezzi industriali mi sembra difficile. E’ vero, infatti, che esiste un altro passaggio, ma se il capannone ha diritto ad utilizzare anche la Vostra strada privata non potete obbligarlo a passare dall’altra parte, salvo, ovviamente, che non troviate un accordo economico al riguardo.

Le segnalo però che ai sensi dell’art. 1069 c.c.  “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.  Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.  Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi“.

In questo caso, quindi, poiché le opere di asfaltatura non vanno pagate dai vari titolari di servitù in base ai millesimi di proprietà, bensì in base ai rispettivi vantaggi, si potrebbe sostenere che la quota a carico del capannone sia molto superiore rispetto a quella dei residenti, proprio in ragione del fatto che il capannone utilizza molto di più la strada.

Per stabilire la quota esatta, in mancanza di un accordo, dovreste rivolgervi all’autorità giudiziaria.

Usucapione e tolleranza del proprietario

Salve vorrei avere un informazione. I miei genitori abitano al primo piano di una casa disposta su due livelli dove al piano terra abitano i genitori materni. I miei genitori hanno sistemato il primo piano che era al rustico quasi 30 anni fa, da allora hanno residenza e vivono in quella palazzina , non pagano affitto, i miei nonnni non hanno mai voluto un compenso per l’affitto,  pagano tasse e bollette e metà della spesa per l’illuminazione e l’acqua in comune nel vialetto con miei nonni. I miei nonni sono molto anziani e i miei definiamo “zii” hanno, a quanto pare, l’intenzione di vendere l’immobile e mandare in un centro per l’assistenza per gli anziani i miei nonni. Vorrebbero mandare i miei genitori fuori casa perché non hanno mai pagato affitto, dividendo il ricavato di tutta l’abitazione per i 6 fratelli (hanno paura che la casa in caso di morte dei nonni venga data a mia madre). Ora io, figlio unico,sono sposato e ho una famiglia con non poche difficoltà economiche e non riuscirei a dare una mano a i miei genitori per ricomprare un immobile. La mia domanda è possiamo in un qualche modo rivedicare l’usufrutto di una parte di immobile o totale in modo da evitare o contrastare almeno temporaneamente la vendita della casa, dato che i miei nonni sono ancora autosufficenti e non mi sembra giusto toglierli da casa loro, solo per soldi. L’intenzione non è quella di avere il possesso dell’immobile, perché comunque se i miei nonni venissero a mancare i miei genitori darebbero il compenso pari alla vendita della casa ai miei zii. E’ solo che non voglio che i miei nonni escano da casa per capriccio di altri.  Se in caso i miei genitori non rivendichino l’usufrutto posso farlo io (ho abitato per piu di 20 anni l’usufrutto). Asepttando una vostra cortese risposta porgo i miei piu cordiali saluti e ringranzio vivamente per la disponibilità.

In relazione al caso da Lei proposto ci sono essenzialmente due elementi da valutare:

1) se esistono i presupposti per l’usucapione dell’appartamento, in quanto utilizzato per oltre 20 anni (Lei scrive usufrutto, ma fa un po’ di confusione. Si tratta invece di usucapione). A questa domanda la risposta non è così scontata come potrebbe sembrare in quanto, ai sensi dell’art. 1144 c.c., gli atti compiuti con la tolleranza del proprietario non possono servire per usucapire un bene. Tra l’altro tale norma viene applicata con più rigidità quando ci si trova di fronte a rapporti tra parenti stretti (come nel Vostro caso). Prima di instaurare una eventule azione di usucapione sarebbe quindi necessario valutare attentamente la Vostra situazione.

2) se i Suoi zii possono vendere la casa dei nonni. A questa domanda la risposta è invece assolutamente NO. Se l’immobile è intestato ai nonni, finché essi sono in vita possono decidere cosa farne del tutto autonomamente, senza che gli zii possano interferire o costringerli a vendere. Se poi i nonni si trovassero in una situazione tale da non essere più in grado di decidere autonomamente, anche in tal caso non saranno i figli (quindi i Suoi zii) a potere decidere, ma sarà necessrio richiedere al Giudice Tutelare competente la nomina di un amministratore di sostegno, il quale dovrà fare esclusivamente l’interesse dei nonni e non quello degli zii.

Nel caso avesse bisogno di assistenza per una delle due problematiche siamo naturalmente a disposizione.


Posso lasciare l’appartamento con un preavviso inferiore ai sei mesi?

Buongiorno, sono coinquilino con 2 ragazze per motivi di studio e abbiamo affittato insieme un appartamento a 600 euro al mese da giugno 2008. Per motivi personali ho deciso di uscire dall’appartamento, che ha in essere un contratto intestato a me, a una di queste due ragazze e allo zio della ragazza che ha sottoscirtto il contratto di locazione. L’agente immobiliare in un primo momento mi ha detto che non ci sono problemi, che posso uscire in qualsiasi momento io voglia, ma sul contratto non è menzionato alcunchè se non i 6 mesi di preavviso. Vorrei uscire con febbraio 2009, dovendo pagare 114 euro per la mia decisione. L’agente immobiliare mi ha detto che dovrò mandare raccomandata a/r nel mese di gennaio. Primo quesito: sono sicuro che l’agenzia o gli altri inquilini nulla abbiano poi da me pretendere se effettivamente esco con febbraio 2010 e quindi non rispettando i 6 mesi? Come posso tutelarmi da ciò? Secondo quesito: il prestito cauzionale di 600 euro (a dire il vero ho versato 1200 euro, una quota anche per una di queste ragazze, morosa di mio fratello che è la ragazza che non è nel contratto) mi dovrebbe essere restituito dagli inquilini rimasti, secondo quanto mi dice l’agente immobiliare. Sapendo che loro sono senza lavoro e visti i rapporti non ottimali, temo che tale somma mi verrà restituita con serie difficoltà. Posso avvalermi di qualche diritto esercitandolo attraverso diffide legali? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ringrazio in anticipo per l’attenzione accordatami e porgo cordiali saluti.

Il contratto sicuramente prevede un preavviso di 6 mesi da comunicare con raccomandata a/r e tale preavviso deve essere rispettato. Se poi tra Lei e il proprietario corrono ottimi rapporti non è escluso che possiate trovare un accordo per un preavviso più breve nei termini di cui mi riferisce.

Tuttavia consiglio vivamente di metterlo per iscritto e autenticarlo visto che le parole valgono solo tra signori e non sempre ci si comporta così fino in fondo.

Lei ha sicuramente diritto a riavere il deposito cauzionale se lascia l’appartamento nei termini e alle condizioni contrattuali (ecco perchè starei molto attento al discorso del preavviso anticipato). Ovviamente potrà rivolgersi a un legale in caso di mancata restituzione, ma non certo per operare una “minaccia” in via preventiva.

multa con data sbagliata

Se mi viene fatto un verbale per divieto di sosta ma con la data del giorno dopo posso contestarlo? (Stefano, via posta elettronica)

Gentile amico,

bisogna vedere se il verbale le è stato contestato immediatamente o meno da parte dell’agente.

Nel primo caso, non si ritiene nullo o annullabile un verbale che riporta una data sbagliata in un contesto di elementi costitutivi corretti inseriti in un verbale firmato ” per accettazione ” dal trasgressore.

Se invece il verbale le è stato notificato successivamente, l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione rappresenta uno di quegli errori sugli elementi essenziali che rende il verbale anullabile, in quanto risulta pregiudicata l’esatta identificazione del fatto e verrebbe menomato il diritto di difesa del trasgressore, rendendogli difficile collocare nello spazio e nel tempo il fatto attribuitogli.

Infatti, la mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi, come nel Suo caso, i diritti del contravventore. Per esempio, se nel verbale c’è un errore sulla data di nascita del trasgressore, ma questi e’ correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti), l’errore stesso e’ irrilevante, e un ricorso potrebbe al massimo determinare la semplice riemissione del verbale corretto, risultando così controproducente.

Invece, come nel Suo caso, il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e’ illegittimo e puo’ essere annullato, tramite apposito ricorso avanti il Giudice di Pace. L’annullamento a seguito del ricorso ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.

Se vuoi un preventivo per la tua pratica, te lo possiamo fare gratuitamente. Tieni presente che grazie al nostro network possiamo operare in ogni parte d’Italia e quindi anche presso l’autorità giudiziaria competente nel tuo caso.

contributi alla famiglia

La tua domanda: buongiorno, volevo solo sapere se il comune di A. dà un contributo alle ragazze madri (mia figlia ha sette anni ed é riconosciuta solo da me), anche se grazie a Dio io lavoro, ma non avendo nessun appoggio é smpre più dura… Inoltre, ci sono agevolazioni per la casa? So che in altri comuni ci sono, per non parlare dei contributi che in Francia, Olanda, Gran Bretagna, Belgio, Germania danno a tutte le madri, in particolare a quelle sole. Grazie moltissimo cordiali saluti. V.

Pubblichiamo questo quesito per far sapere a tutti i nostri lettori che noi non offriamo questo tipo di servizio in quanto saremo costretti a contattare noi personalmente ogni Comune.

Il consiglio, per avere questo tipo di risposte, è di recarsi personalmente in Comune oppure all’ufficio URP e chiedere personalmente questo genere di informazioni.

Ponteggio in una strada privata in comproprietà

Salve,
io e il mio compagno abbiamo acquistato qualche mese fa una casa fornita, a lato, di un vicolo in comune ad un’altra abitazione, per accedere ai garage nella parte retrostante. Il passaggio è a usocapito. Metà del vicolo è di nostra proprietà e metà è di loro proprietà. Vorremmo procedere alla ristrutturazione dell’immobile, ma i nostri vicini esigono che l’impalcatura lasci libero il passaggio per i loro veicoli (è stato richiesto uno spazio di 2,25 mt.) Noi consultando diversi costruttori di impalcature possiamo arrivare ad un massimo di 2,15 mt. Ci è stato rifiutato il permesso a montarla. Premetto che l’impalcatura è indispensabile per circa 40 gg. per rifare il tetto. Abbiamo proposto un compenso per il disagio, abbiamo cercato dei garage nelle vicinanze e abbiamo valutato anche altre soluzioni per non creare problemi, ma i nostri vicini ci negano qualsisi accomodamento. Capiamo le loro necessità ma anche noi dovremmo avere qualche diritto a ristrutturare una casa vecchia che prima o poi creerà problemi di sicurezza, visto che è da diversi anni inutilizzata.
Vogliate gentilmente darci un consiglio.
Grazie mille.
Distinti Saluti

In relazione al problema da Lei evidenziato Le segnalo che, a norma delle leggi civili, il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.

Nel Vostro caso, si configura, però, un conflitto tra tale Vostro diritto e quello del comproprietario della strada a continuare ad usufruire del passaggio.

Tale conflitto potrebbe essere risolto a Vostro vantaggio in ragione di alcuni precedenti in giurispudenza che potrebbero essere invocati a Vostro favore e tenedo conto del fatto che (da quanto da Lei scritto) l’unico modo per effettuare i lavori di ristrutturazione sarebbe montando i ponteggi proprio in quella porzione di strada.

Sarebbe quindi il caso di scrivere ufficialmente ai vicini al fine di dare loro un “ultimatum” spiegando che, ove la situazione non si riesca a risolvere in via amichevole, sarà necessario rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria, con inutile aggravio di spese per tutte le parti.

Rimaniamo naturalmente a disposizione, anche per un eventuale preventivo, nel caso sia intenzionata a procedere.

 

sequestri di Stato ovvero quando i figli vengono sottratti alle famiglie

Il presidente di Abige ci segnala questa inchiesta del settimanale Panorama sui figli che vengono sottratti alle famiglie dalle cosiddette “istituzioni”.

Riteniamo assolutamente opportuno coinvolgere anche tutti i nostri sottoscrittori e lettori del blog, invitandoli alla lettura.

Usucapione del giardino condominiale

Salve, dopo aver letto il vosro blog penso che potrete aiutarmi. Circa 6 mesi fa ho acquistato un appartamento posto al piano terra di un condominio e con intorno un giardino accessibile solo da questo appartamento. La vecchia proprietaria aveva l’uso esclusivo di questo giardino e quando l’ha venduto a me il notaio sull’atto di vendita ha scritto che mi veniva venduto sia l’appartamento sia il giardino “in uso esclusivo e di proprietà”. Dopo l’acquisto ho effettuato dei lavori anche nel giardino, il problema è che ora il condominio rivendica la proprietà dello stesso. Purtroppo, al catasto risulta che il giardino non è mio ma condominiale poichè la signora che mi ha venduto l’appartamento lo usava da più di 20 anni ma non c’è mai stato un accordo scritto tra i condomini e la vecchia proprietaria. Non so come comportarmi, presumo quindi che il notaio non ha verificato l’accatastamento del giardino. Come si procede in questi casi? Devo far causa al notaio? Grazie in antiicipo.

Casi come il Suo sono frequenti e sono dovuti all’ignoranza che circola sulla presunta eternità dei diritti. I diritti si estinguono se non vengono goduti, cadono cioè in prescrizione.

L’usucapione, in particolare, è una della cause che estingono il diritto di proprietà trasferendolo in capo a chi faccia del bene in oggetto un uso continuato per un certo periodo di tempo senza soluzione di continuità, senza cioè che il titolare del diritto lo reclami.

Nel Suo caso la vecchia proprietaria ha acquisito il giardino o quantomeno l’uso esclusivo per usucapione. Bisogna fare una causa di accertamento di intervenuta usucapione per assevereare ufficialmente il diritto e il suo trasferimento legittimo in capo a Lei in qualità di acquirente dalla vecchia proprietaria.

Se desidera il nostro studio può fornirLe gratuitamente un preventivo o, in alternativa, se ritiene di avere i requisiti per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ci scriva compilando l’apposito form.

La separazione dei beni influisce sull’eredità?

se faccio la separazione dei beni all’atto del matrimonio e successivamente vengo a mancare mio marito ha il diritto di abitare nella casa di mia proprietà o subentrano i mie parenti? grazie in anticipo

La separazione dei beni incide sulla proprietà dei beni nell’ambito del matrimonio e, in particolare, in caso di divorzio laddove ci fosse da dividersi tali beni. Se ad esempio Tizio è proprietario della casa questa rimane sua totalmente dopo il divorzio.

In caso di successione il regime patrimoniale non incide sulla quota di eredità. Se disgraziatamente Lei dovesse mancare Suo marito avrebbe diritto alla sua quota ereditaria integralmente. Manterrebbe inoltre il diritto ad abitare nella casa coniugale.


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