tiziano solignani

avvocati dal volto umano

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la giustizia: il potere dei senza potere

Questo è il blog dello studio legale e network “Solignani, Massa e altri”. Probabilmente volete informazioni o assistenza in campo legale, pertanto:

  • cercate: è molto facile che ci siano post su problemi simili al vostro;
  • se volete una risposta sul blog, di tipo non professionale ma solo editoriale, cioè senza nostra responsabilità, senza tempi rapidi, però del tutto gratuita, mandateci la vostra domanda;
  • se vi servono consulenza o assistenza professionali, cioè in tempi rapidi, con responsabilità, ma a pagamento, scriveteci descrivendo il vostro problema e vi faremo un preventivo gratuito;
  • not reading Italian? Just write us in English through this form.

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progetto di guida alla separazione e divorzio con aspetti giuridici e psicologici

Cari amici del blog,

ho in progetto di scrivere una guida, di tipo divulgativo, su famiglia, separazione e divorzio, a quattro mani con un amico psicologo, in modo da trattare esaurientamente sia gli aspetti giuridici che quelli psicologici di chi si trova ad affrontare queste fasi della vita, anche sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni di vita del blog, in cui abbiamo avuto occasione di vedere tanti problemi e tante situazioni diverse.

Le persone che sono venute a conoscenza del progetto hanno espresso il loro apprezzamento e, alcune, anche la disponibilità a collaborare, cosa che ritengo preziosa perchè ogni angolo visuale può dare qualcosa di importante.

Sono pertanto alla ricerca di un editore disposto a credere nel progetto stesso.

Per quanto riguarda la pubblicazione elettronica, mi sono già organizzato e ho già trovato accordi per me soddisfacenti, per la realizzazione della versione digitale del libro.

Solamente vorrei trovare anche un editore di tipo tradizionale per tutti quei lettori che si trovano meglio con il formato cartaceo rispetto a quello elettronico, con il quale trovare un accordo per la distribuzione cartacea dell’opera.

Se siete in grado di consigliare qualcuno, vi prego di contattarmi tramite questo modulo. Analogamente se avete consigli, suggerimenti o se siete disponibili a collaborare. Se preferite, lasciate un commento qui sotto, anche solo per segnalare un argomento che vorreste vedere trattato nel testo (quando il progetto sarà attivo, pubblicherò una pagina con la bozza di indice dove ognuno potrà fare le sue osservazioni)

multa con data sbagliata

Se mi viene fatto un verbale per divieto di sosta ma con la data del giorno dopo posso contestarlo? (Stefano, via posta elettronica)

Gentile amico,

bisogna vedere se il verbale le è stato contestato immediatamente o meno da parte dell’agente.

Nel primo caso, non si ritiene nullo o annullabile un verbale che riporta una data sbagliata in un contesto di elementi costitutivi corretti inseriti in un verbale firmato ” per accettazione ” dal trasgressore.

Se invece il verbale le è stato notificato successivamente, l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione rappresenta uno di quegli errori sugli elementi essenziali che rende il verbale anullabile, in quanto risulta pregiudicata l’esatta identificazione del fatto e verrebbe menomato il diritto di difesa del trasgressore, rendendogli difficile collocare nello spazio e nel tempo il fatto attribuitogli.

Infatti, la mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi, come nel Suo caso, i diritti del contravventore. Per esempio, se nel verbale c’è un errore sulla data di nascita del trasgressore, ma questi e’ correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti), l’errore stesso e’ irrilevante, e un ricorso potrebbe al massimo determinare la semplice riemissione del verbale corretto, risultando così controproducente.

Invece, come nel Suo caso, il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e’ illegittimo e puo’ essere annullato, tramite apposito ricorso avanti il Giudice di Pace. L’annullamento a seguito del ricorso ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.

Se vuoi un preventivo per la tua pratica, te lo possiamo fare gratuitamente. Tieni presente che grazie al nostro network possiamo operare in ogni parte d’Italia e quindi anche presso l’autorità giudiziaria competente nel tuo caso.

contributi alla famiglia

La tua domanda: buongiorno, volevo solo sapere se il comune di A. dà un contributo alle ragazze madri (mia figlia ha sette anni ed é riconosciuta solo da me), anche se grazie a Dio io lavoro, ma non avendo nessun appoggio é smpre più dura… Inoltre, ci sono agevolazioni per la casa? So che in altri comuni ci sono, per non parlare dei contributi che in Francia, Olanda, Gran Bretagna, Belgio, Germania danno a tutte le madri, in particolare a quelle sole. Grazie moltissimo cordiali saluti. V.

Pubblichiamo questo quesito per far sapere a tutti i nostri lettori che noi non offriamo questo tipo di servizio in quanto saremo costretti a contattare noi personalmente ogni Comune.

Il consiglio, per avere questo tipo di risposte, è di recarsi personalmente in Comune oppure all’ufficio URP e chiedere personalmente questo genere di informazioni.

Ponteggio in una strada privata in comproprietà

Salve,
io e il mio compagno abbiamo acquistato qualche mese fa una casa fornita, a lato, di un vicolo in comune ad un’altra abitazione, per accedere ai garage nella parte retrostante. Il passaggio è a usocapito. Metà del vicolo è di nostra proprietà e metà è di loro proprietà. Vorremmo procedere alla ristrutturazione dell’immobile, ma i nostri vicini esigono che l’impalcatura lasci libero il passaggio per i loro veicoli (è stato richiesto uno spazio di 2,25 mt.) Noi consultando diversi costruttori di impalcature possiamo arrivare ad un massimo di 2,15 mt. Ci è stato rifiutato il permesso a montarla. Premetto che l’impalcatura è indispensabile per circa 40 gg. per rifare il tetto. Abbiamo proposto un compenso per il disagio, abbiamo cercato dei garage nelle vicinanze e abbiamo valutato anche altre soluzioni per non creare problemi, ma i nostri vicini ci negano qualsisi accomodamento. Capiamo le loro necessità ma anche noi dovremmo avere qualche diritto a ristrutturare una casa vecchia che prima o poi creerà problemi di sicurezza, visto che è da diversi anni inutilizzata.
Vogliate gentilmente darci un consiglio.
Grazie mille.
Distinti Saluti

In relazione al problema da Lei evidenziato Le segnalo che, a norma delle leggi civili, il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.

Nel Vostro caso, si configura, però, un conflitto tra tale Vostro diritto e quello del comproprietario della strada a continuare ad usufruire del passaggio.

Tale conflitto potrebbe essere risolto a Vostro vantaggio in ragione di alcuni precedenti in giurispudenza che potrebbero essere invocati a Vostro favore e tenedo conto del fatto che (da quanto da Lei scritto) l’unico modo per effettuare i lavori di ristrutturazione sarebbe montando i ponteggi proprio in quella porzione di strada.

Sarebbe quindi il caso di scrivere ufficialmente ai vicini al fine di dare loro un “ultimatum” spiegando che, ove la situazione non si riesca a risolvere in via amichevole, sarà necessario rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria, con inutile aggravio di spese per tutte le parti.

Rimaniamo naturalmente a disposizione, anche per un eventuale preventivo, nel caso sia intenzionata a procedere.

 

sequestri di Stato ovvero quando i figli vengono sottratti alle famiglie

Il presidente di Abige ci segnala questa inchiesta del settimanale Panorama sui figli che vengono sottratti alle famiglie dalle cosiddette “istituzioni”.

Riteniamo assolutamente opportuno coinvolgere anche tutti i nostri sottoscrittori e lettori del blog, invitandoli alla lettura.

Usucapione del giardino condominiale

Salve, dopo aver letto il vosro blog penso che potrete aiutarmi. Circa 6 mesi fa ho acquistato un appartamento posto al piano terra di un condominio e con intorno un giardino accessibile solo da questo appartamento. La vecchia proprietaria aveva l’uso esclusivo di questo giardino e quando l’ha venduto a me il notaio sull’atto di vendita ha scritto che mi veniva venduto sia l’appartamento sia il giardino “in uso esclusivo e di proprietà”. Dopo l’acquisto ho effettuato dei lavori anche nel giardino, il problema è che ora il condominio rivendica la proprietà dello stesso. Purtroppo, al catasto risulta che il giardino non è mio ma condominiale poichè la signora che mi ha venduto l’appartamento lo usava da più di 20 anni ma non c’è mai stato un accordo scritto tra i condomini e la vecchia proprietaria. Non so come comportarmi, presumo quindi che il notaio non ha verificato l’accatastamento del giardino. Come si procede in questi casi? Devo far causa al notaio? Grazie in antiicipo.

Casi come il Suo sono frequenti e sono dovuti all’ignoranza che circola sulla presunta eternità dei diritti. I diritti si estinguono se non vengono goduti, cadono cioè in prescrizione.

L’usucapione, in particolare, è una della cause che estingono il diritto di proprietà trasferendolo in capo a chi faccia del bene in oggetto un uso continuato per un certo periodo di tempo senza soluzione di continuità, senza cioè che il titolare del diritto lo reclami.

Nel Suo caso la vecchia proprietaria ha acquisito il giardino o quantomeno l’uso esclusivo per usucapione. Bisogna fare una causa di accertamento di intervenuta usucapione per assevereare ufficialmente il diritto e il suo trasferimento legittimo in capo a Lei in qualità di acquirente dalla vecchia proprietaria.

Se desidera il nostro studio può fornirLe gratuitamente un preventivo o, in alternativa, se ritiene di avere i requisiti per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ci scriva compilando l’apposito form.

La separazione dei beni influisce sull’eredità?

se faccio la separazione dei beni all’atto del matrimonio e successivamente vengo a mancare mio marito ha il diritto di abitare nella casa di mia proprietà o subentrano i mie parenti? grazie in anticipo

La separazione dei beni incide sulla proprietà dei beni nell’ambito del matrimonio e, in particolare, in caso di divorzio laddove ci fosse da dividersi tali beni. Se ad esempio Tizio è proprietario della casa questa rimane sua totalmente dopo il divorzio.

In caso di successione il regime patrimoniale non incide sulla quota di eredità. Se disgraziatamente Lei dovesse mancare Suo marito avrebbe diritto alla sua quota ereditaria integralmente. Manterrebbe inoltre il diritto ad abitare nella casa coniugale.


Che cause copre il gratuito patrocinio?

Gentilissimi, ho ottenuto il patrocinio a spese dello stato per una causa inerente a delle pendenze che ho in essere a causa del fallimento della societa’ s.r.l della quale ero socia. Successivamente all’incontro con l’avvocato assegnatomi scopro che questo non potra’ seguirmi anche per la causa di sfratto per morosita’ che SICURAMENTE DOVRO’ AFFROBNTARE(il proprietario dell’immobile dove abito,infatti mi ha gia’ contattato tramite avvocato)…ma come e’ possibile,mi chiedo,che se uno ha diritto al patrocinio a spese dello stato debba INVECE PAGARSI ALCUNE COSE ED ALTRE NO??? Che cosa significa:e’ una causa STRAGIUDIZIALE e non e’ compresa nel patrocinio a spese dello stato? Non mi e’ molto chiara la logica. Grazie anticipatamente

Il patrocinio a spese dello Stato (questa è infatti la dizione corretta) copre esclusivamente le controversie di tipo contenzioso che comportano il ricorso ad una autorità giudiziaria. Tutta l’attività svolta in fase stragiudiziale non rientra nel beneficio.

Quindi, per fare un esempio, se ho bisogno che il mio avvocato mandi una lettere alla persona con cui sono in lite per trovare una bonaria soluzione della vicenda si tratta di un’attivtà non coperta dal patrocinio a spese dello Stato.

Mi sembra di capire, tuttavia, che nel Suo caso ci siano in ballo una questione fallimentare (coperta) e una di sfratto per morosità. Quest’ultima è senz’altro coperta ma non con lo stesso patrocinio concessole per il fallimento. Occorre fare una nuova richiesta. Se sarà ammesso potra godere del beneficio. In sostanza, tanti patrocinii quante sono le cause.

Usucapione e regolamento di confine

Gentilissimo avvocato
le pongo una questione apparentemente semplice:
posseggo con i miei due fratelli e con mia madre ancora inscritta come coltivatrice diretta un terreno agricolo di forma rettangolare. Da poco ci siamo accorti che uno dei confini diverge rispetto al confine della mappa catastale per una fascia di mt. 4,00 circa a nostro favore; di questa divergenza attualmente se ne accorto anche il vicino in quanto ha deciso di vendere il proprio terreno, che però non ha mai seguito direttamente e lo ha sempre fatto lavorare a terzi.
Ora noi siamo più che convinti che il confine è stato sempre pressoché quello anche perché il terreno è coltivato per metà lunghezza a seminativo e per l’altra metà è destinato a prato e nella lavorazione della terra è sempre stata presa a riferimento la linea del prato. Noi presumiamo che questa divergenza risalga a tempi immemorabili e che sia dovuta molto probabilmente ad un errore iniziale nelle misurazioni per l’istituzione delle mappe catastale (si pensi che questi rilievi venivano eseguiti con aste lunghe mt. 3,00); inoltre possediamo l’atto di acquisto del terreno fatto da mio nonno nel quale è indicata una superficie misurata superiore di mq 800,00 circa rispetto alla superficie catastale (la fascia a nostro favore guarda a caso è di mt 4,00 circa per una lunghezza di mt. 200 circa).
Sul posto dovrebbe esserci anche un termine lapideo che però si trova sotto una strada vicinale, a non si sa quale profondità’ e soprattutto in quale posizione (cioè se convalida la linea di confine attuale o meno).
Sulla base di questi elementi e sicuri della testimonianza almeno del contoterzista al quale facciamo lavorare il terreno da circa 18 anni (non esiste però ne un contratto specifico ne un affitto), è sensato (e soprattutto certo dell’esito positivo) intentare una causa di usucapione? o conviene di più cercare di addivenire ad un accordo bonario con il vicino per ottenere la proprietà definitiva di questa striscia di terreno?
Grazie.

Da quanto da Te esposto sembrerebbero presenti gli elementi per procedere giudizialmente in due modi distinti:

1) azione di regolamento di confini basata sui rispettivi titoli di acquisto e sugli eventuali termini. In questo caso il termine non è visibile, mentre il rogito di acquisto sembrerebbe darTi ragione.  Tieni conto, però, che sarebbe necessario leggere anche il titolo di acquisto del vicino e  che, in questo tipo di cause, in mancanza di una prova definitiva il Giudice dovrebbe attenersi alle mappe catastali

2) azione di usucapione basata sul possesso effettivo del bene immobile per almeno 20 anni. Questo sarebbe sicuramente il modo più sicuro di procedere, in quanto, se in effetti, come Tu scrivi, quella striscia è coltivata da Voi da tempo immemorabile, ne avete acquisito la proprietà. Sarebbe però necessario reperire qualche altro testimone che confermi la circostanza (ad esempio qualche vicino di casa a conoscenza dei fatti).

Se sei interessato a valutare la convenienza economica della causa siamo disponibili a farTi un preventivo.

Servitù di passaggio per fondo intercluso

Salve, trattasi di una servitù di passaggio.
Qualche anno fa (5 all’incirca) ho costrutito la mia abitazione su un terreno donatami da mia madre di fatto intercluso.
Il terreno confina da una parte con Tizio e dall’altra con Caio. All’inizio entrambi i proprietari erano disposti a concedermi la servitù di passaggio (concedendomi in pratica  ciascuno due metri del proprio terreno) per l’accesso al mio appartamento. Tizio nel corso degli accordi, si è offerto di far gravare la servitù esclusivamente sul suo terreno esonerando Caio. Il terreno di Tizio è stato poi venduto. Il nuovo proprietario insiste affinchè vengano modificate le modalità di esercizio della servitù e vuole ritirare in gioco Caio.
Premesso che la servitù di fatto non è stata mai trascritta, potrei io oggi proporre un’azione giudiziaria per avere la sentenza solo nei confronti di Tizio e non chiamare in causa anche CAio? Io ho fatto un recinto che altrimenti dovrei modificare.

Ai sensi dell’art. 1051 c.c. “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente”

Dalla lettura del testo dell’articolo è evidente che teoricamente la servitù di passaggio Ti spetterebbe attraverso il fondo più vicino alla via pubblica, in modo da creare meno problemi possibile ai vicini.

Se però la servitù è di fatto già in essere da un certo tempo potresti avere già acquisito alcuni diritti al riguardo (a seconda di quanto tempo l’hai utilizzata).

il valore della separazione giudiziale prima dell’omologa del giudice

Salve, ho una domanda penso abbastanza semplice, ma ho ricevuto due risposte diverse da due avvocati diversi. La domanda è: gli accordi fatti in una separazione consensuale (parlo sopratutto di quelli economici) valgono dal momento della sottoscizione dall’ avvocato oppure dal momento della firma del giudice?

La materia non è assolutamente così semplice come pensa la nostra lettrice, ma complessa in sè e difficile da comprendere per chi non è un giurista (e, a volte, purtroppo anche per qualche giurista).

In sede di separazione consensuale, si prendono generalmente accordi su due tipi di materie: materia indisponibile, che le parti non possono regolamentare per contratto perchè è appunto sottratta alla loro disponibilità, e materia disponibile, che le parti invece possono regolamentare per contratto.

Facciamo degli esempi per capire meglio.

A quale genitore deve essere affidato o presso quale genitore deve essere collocato un figlio è materia indisponibile. Le parti, i genitori, non possono regolamentare questa cosa per contratto, come se si vendessero dall’uno all’altro una cassetta di mele.

A chi rimane la tal automobile o chi prende il televisore a schermo piatto è, invece, materia disponibile. I genitori, al riguardo, possono accordarsi tra loro per scrittura privata.

Facciamo però un terzo, necessario esempio. Determinare la misura del mantenimento che, in ipotesi, il padre deve pagare al figlio affidato o collocato presso la madre è materia disponibile o indisponibile? In altri termini, si tratta di accordi economici o no? I genitori solitamente pensano che, trattandosi di determinare la misura di un contributo, da esprimere in una certa quantità di euro al mese, si tratti di rapporti economici. In realtà non è assolutamente così, perchè, pur essendo espresso in denaro, è un obbligo di tipo alimentare, quindi è materia indisponibile, che non può essere resa oggetto di contratto. Insomma, pur essendo espresso in termini monetari, ad esempio 300€ al mese, non si tratta assolutamente di rapporti economici.

Anche l’assegnazione della casa coniugale è un aspetto non patrimoniale, non economico, ma di tipo personale perchè ha riguardo non alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – pur avendo indubbi riflessi sugli stessi – ma alla tutela dei minori.

Per la materia indisponibile, è necessaria l’omologa di un giudice, cioè di un soggetto terzo, esperto di diritto e funzionalmente investito anche del dovere di tutelare i minori, che accerti che gli accordi presi dalle parti siano conformi agli interessi che la legge vuole tutelare, appunto quelli della prole. Prima dell’omologa, tutti gli accordi presi dai coniugi sulle materie indisponibili, come ad esempio quelle sopra indicate, non hanno alcun valore.

Per la materia disponibile, non essendo necessario l’intervento del giudice ed essendo tutto lasciato all’autonomia dei privati, il ricorso per separazione sottoscritto dai coniugi ma non ancora omologato ha comunque già l’efficacia della scrittura privata che, con l’udienza e l’omologa, diventerà una scrittura privata riconosciuta o con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Tali accordi sono già validi sin dalla loro firma, sempre che non siano stati espressamente condizionati o – secondo alcuni – che non si potesse ritenere che, sia pure solo implicitamente, non fossero comunque condizionati (figura della presupposizione) alla successiva definizione del procedimento di separazione.

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