tiziano solignani

avvocati dal volto umano

voi siete qui

avvocati dal volto umano

la giustizia: il potere dei senza potere

Questo è il blog dello studio legale e network “Solignani, Massa e altri”. Probabilmente volete informazioni o assistenza in campo legale, pertanto:

  • cercate: è molto facile che ci siano post su problemi simili al vostro;
  • se volete una risposta sul blog, di tipo non professionale ma solo editoriale, cioè senza nostra responsabilità, senza tempi rapidi, però del tutto gratuita, mandateci la vostra domanda;
  • se vi servono consulenza o assistenza professionali, cioè in tempi rapidi, con responsabilità, ma a pagamento, scriveteci descrivendo il vostro problema e vi faremo un preventivo gratuito;
  • not reading Italian? Just write us in English through this form.

I nostri consigli

  • Pubblichiamo ogni giorno diversi casi nuovi: iscrivetevi al nostro feed.

Microblogging e social networks

twitter linkedin

facebook rss

libro su famiglia, separazione e divorzio

Attualmente sto scrivendo un libro su famiglia, separazione e divorzio (nome in codice: progetto fenice), destinato al grande pubblico, cioè non scientifico ma divulgativo, che dovrebbe uscire nell’autunno 2010.

Se volete maggiori informazioni, e magari anche collaborare, potete collegarvi alla pagina ufficiale del progetto.

Acquisto del giardino condominiale

Sono proprietario di un ufficio che occupa il piano terra di un piccolo condominio(4 piani, 10 appartamenti). Le finestre dell’ufficio sono tre dei quattro lati ed affacciano sul giardino condominiale. Il resto dell’area condominiale è destinata all’ingresso nel vano scale del condominio. Se tutti i condomini fossero d’accordo posso acquistare il giardino condomiale?

Se c’è l’accordo di tutti nulla osta.

Un consiglio. Siccome si tratta di bene immobile sarà necessario l’atto notarile e prima di affrontare tutte le spese verifichi due cose:

1) la regolarità del bene (intendo in comune per verificare che non ci siano problemi legati ad abusi edilizi)

2) di avere il consenso di tutti i proprietari.

Sono stato investito e non ho nemmeno l’assicurazione. Cosa poosso fare?

ho avuto un incidente mentre ero alla giuda di una moto. Una vettura sbucando, improvvisamente, mi ha tagliato la strada. La moto è di mia proprietà ma malauguratamente non ero assicurato. Avevo sospeso la polizza un paio di mesi prima dimenticandomene. Nella caduta ho riportato gravi lesioni fisiche, alcune permanenti, e dei danni materiali. Subito dopo l’incidente ero quasi privo di sensi dato l’atroce dolore ad una gamba. Sono stato trasportato tempestivamente in ospedale con un’ambulanza e un infermiere mi ha dato le chiavi della moto, rimasta sul posto, e la targa del veicolo su un pezzo di carta. Non ho idea di quello che dopo l’incidente è avvenuto in quel. Ora, da una ricerca sulla targa, sono venuto a conoscenza del proprietario e del guidatore dell’auto.  Contattato telefonicamente quest’ultimo; questi nega spudoratamente la sua responsabilità dicendo di aver fatto anche una denuncia alla sua assicurazione per un suo danno alla vettura. Sono passati circa 2 mesi da allora. Da poco mi sono rimesso in piedi e vorrei fare qualcosa. Come devo agire???

Inutile dire che non essendo Lei assicurato non può chiedere i danni alla Sua assicurazione (indennizzo diretto).

Sicuramente puo’ citare in giudizio il responsabile dell’assicurazione che verrà manlevato dalla propria compagnia tenuta a coprirlo per i danni causati a terzi dalla circolazione stradale (a prescindere dalla presenza o meno di copertura assicurativa di chi subisce il danno).

si può pignorare lo stipendio senza avere un titolo?

Il proprietario del mio appartamento tramite lettera dell’ufficio legale mi ha chiesto il pagamento di alcuni canoni arretrati entro otto giorni altrimenti si rivolgeva all’autorita’ giudiziaria. Io con lettera raccomandata ho detto che eff dovevo pagare tre rate ma non quello che chiede lui incluso il 50% dell’f23 che io ho sempre pagato fino ad oggi per intero. Gli ho ribadito la mia intenzione di pagare e ho fatto un primo bonifico di 800e e dicendogli che ne faro un’altro della stessa cifra entro 30 giorni. Volevo sapere se lui puo subito avvalersi di un quinto dello stipendio o se prima di farlo deve aspettare l’udienza del giudice. Se nel frattempo io sano il debito il contratto resta in atto (scade a dicembre del 2010)?

Lui non può pignorarti lo stipendio senza prima aver ottenuto un titolo esecutivo in sede giudiziaria, quindi prima di arrivare a ciò devi ricevere una notifica di un atto che potrai adeguatamente valutare con l’assistenza di un legale.

Se, invece, ricevi lo sfratto per morosità, puoi chiedere, visto che si tratta di una locazione abitativa, il termine di grazia che è l’unica cosa che può impedire la famosa “cristallizzazione dell’adempimento” (quella cosa per cui se anche paghi dopo lo sfratto, lo sfratto rimane valido), cioè un termine entro il quale potrai sanare la morosità e le spese legali ottenendo che il contratto rimanga valido.


come gestire divorzio e divisione della ex casa familiare

A marzo passano 3 anni dall’udienza presidenziale, con la quale è stato sancito che devo dare 250 al figlio minorenne e 250 al maggiorenne. 100 a lei, l’omologa l’ho avuta a marzo dello scorso anno, la casa in comunione è stata assegnata a lei, ad ottobre scorso ho perso il lavoro, e recandomi al tribunale di Bari presso l’ordine degli avvocati mi hanno detto che posso accedere al gratuito patrocinio, vorrei chiederVi se posso chiedere il divorzio e contestualmente la divisione dell’immobile, oppure se conviene percorrere 2 strade, cioè la richiesta in sede di divorzio, e la causa della divisione giudiziale dell’immobile, se ci sono per me speranze, visto che adesso mi mantengo solo con un introito a nero non fisso, e nel contempo se posso accedere al vostro gratuito patrocinio per i 2 eventuali procedimenti.

Bisogna fare due procedimenti separati: uno di divorzio e uno di divisione dell’immobile.

Per vedere se hai diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compila questo form (è gratuito).

Se risulterai avere i requisiti, penseremo noi a preparare le due domande di ammissione per i due procedimenti.


ancora chiarimenti sull’equa riparazione

Scrivo in merito ad una causa pendente a carico di un mio amico, per la quale io stesso fui chiamato a testimoniare in interrogatorio libero in quanto direttamente coinvolto nelle vicende. In sostanza è una causa di lavoro del mio amico, titolare allora (non ricordo di preciso gli anni, approssimativamente tra il 2001 ed il 2003) di un’attività per il commercio di frutta e verdura, intentata dall’Inps dopo che questa ebbe ricevuto una lettera anonima in cui si comunicavano presunte irregolarità in termini di assunzione del personale. La causa è iniziata nel 2003 0 2004, e nel 2009 si è chiuso il primo grado, e ora è in appello (credo che si dica così, chiedo scusa per eventuali errori). Volevo a questo punto sapere innanzitutto se è possibile ricorrere al ricorso per equa riparazione, e in secondo luogo quali sarebbero i costi da sostenere nel caso ci si affidasse a Voi ricorrendo al patto di quota lite; ovvero se oltre alla percentuale sul risarcimento concordata con Voi, ci siano altre spese processuali da sostenere, e se in caso di mancato riconoscimento del risarcimento, ci siano comunque dei costi a carico.

Sì i presupposti per il ricorso per equa ci sono, perchè il processo è durato già più di quattro anni.

Se vuoi un preventivo con il sistema della quota lite, te lo possiamo fare senza problemi (è gratuito).

Il risarcimento, in questi casi, viene solitamente sempre riconosciuto, a me personalmente non sono mai capitati casi di rigetto della richiesta, al massimo possono essere parzialmente compensate le spese legali se si richiede un risarcimento maggiori di quello che risulterebbe dai criteri applicati ordinariamente.

Pignoramento di beni immobili per mancato pagamento assegno mantenimento

salve
a marzo 2009 ho avuto l’omologa della separazione, alle stesse condizioni dettate dal presidente nel marzo 2007, cioè da uno stipendio di circa 1400 euro mensili, 100 euro alla moglie e 250 per il figlio maggiorenne e 250 per il figlio minorenne allora tredicenne in affido condiviso (la madre lo ha chiesto esclusivo), non ho più rivisto i miei figli sebbene li ho cercati per oltre 1 anno e mezzo, la casa del valore di circa 350000 è stata assegnata a lei. Nel frattempo ad ottobre sono stato licenziato, e ho comunque corrisposto quando decretato fino a dicembre, adesso a gennaio non ho versato nulla. cercherò di versare qualcosa da febbraio quando prenderò l’indennità di disoccupazione, ma non certamente 600 euro penso che riuscirò a dargliene circa 300. Ho preso anche la liquidazione che ho già finito per debiti vari, non essendo ancora divorziato a lei spettava qualcosa? Adesso io vivo con mia madre 85 enne , che con una piccola somma ha acquistato una casa vecchia,!
in cui ci viviamo io e lei, 15ooo euro di acconto e 30000 di mutuo cointestato perchè lei ha un reddito di pensione di 550 euro al mese, il mutuo lo pago dal mio conto adesso con il suo aiuto.
La domanda è a cosa vado incontro per inadempienza, e se possono pignorare la casa in cui vivo attualmente oppure la metà della casa in comunione, la mia paura è di andare a finire per strada dove già ho vissuto per i primi tempi. un’altra domanda posso già chiedere il divorzio visto che sono quasi 3 anni dalla presidenziale ed eventualmente con il gratuito patrocinio?

Salve,

per diminuire la cifra che Lei deve passare a Sua moglie e ai suoi figli dovrebbe promuovere un giudizio in Tribunale, richiedendo appunto la modifica delle condizioni di separazione. Naturalmente non entro nel merito se questo sia opportuno nel Suo caso in quanto questo presupporrebbe una conoscenza del caso specifico che va al di là degli intenti del blog.

Fino a che le condizioni di separazione non saranno modificate dal Tribunale, comunque, quello che è stato stabilito nel verbale di separazione fa stato e se Lei non paga quanto previsto potrebbero sicuramente pignorarLe i beni immobili a Lei intestati.

Per richiedere il divorzio i tre anni devono essere già trascorsi e non “quasi” trascorsi.

usucapionee costruzione abusiva

Compilando la denuncia di successione di mia madre, ho scoperto che una porzione di terreno di sua proprietà è stata (da circa venti anni, forse meno), occupata e edificata da terzi. Ho scoperto che in catasto la porzione di terreno interessata era stata omessa da un frazionamento (eseguito perchè una strada ha diviso in due parti il terreno originario). Ho verificato poi che in Comune non risulta alcuna autorizzazione, nemmeno in sanatoria. Anche in Conservatoria non ci sono variazioni nella proprietà. Ho chiesto in Catasto la rettifica del frazionemento, che stata subito eseguita.
Vorrei sapere se nel caso in esame, chi ha costruito in questo modo (totalmente abusivo, senza alcuna sanatoria, e con evasione di oneri e imposte) può acquisire la proprietà per usucapione, oppure è ancora possibile intraprendere una azione di rivalsa; in particolare per il fatto che il frazionamento che ha omesso la parte di terreno in questione, non è stato firmato da mia madre, e sembra che l’errore abbia favorito l’esclusione della particella, rimasta in questo modo terra di nessuno.
Vi ringrazio anticipatamente.

Per rispondere alla Sua domanda bisogna distinguere in maniera abbastanza netta il piano amministrativo da quello civile.

Da un punto di vista civile l’usucapione si ottiene per una situazione di fatto (il possesso appunto) che si è prolungata per un determinato tempo stabilito dalla legge. Da questo punto di vista,  pertanto, non ha molta rilevanza il fatto che ci siano degli illeciti amministrativi nella costruzione dell’immobile, per cui se il possesso si è prolungato per un periodo sufficiente la controparte potrebbe effettivamente invocare l’usucapione.

La costruzione abusiva può invece essere sicuramente rilevante dal punto di vista amministrativo, per cui i competenti enti pubblici potrebbero sicuramente procedere a sanzioni di vario tipo che potrebbero, in determinati casi, poter arrivare anche alla demolizione.

che cos’è il procedimento per decreto ingiuntivo

Ho un’azienda, devo recuperare un credito e il mio avvocato mi ha detto che procederà con la richiesta di un decreto ingiuntivo, poi mi ha spiegato un po’ come funziona la cosa ma io non ci ho capito molto, sarebbe possibile ottenere qualche ulteriore chiarimento?

Il ricorso per decreto ingiuntivo è il procedimento più comune per il recupero dei crediti aziendali e, qualche volta, anche privati. Si tratta di un procedimento speciale, che ha lo scopo di essere molto più veloce di quello ordinario, che, come noto, dura normalmente diversi anni.

Per poterlo usare, devi avere una prova scritta del tuo credito (non sono sufficienti, ad esempio, dei testimoni). La prova scritta, nel caso delle aziende, è costituita dalla fattura accompagnata dall’estratto autentico, che si ottiene da un notaio, delle scritture contabili che attesta che la fattura stessa è regolarmente inserita nei libri contabili della società. A volte si allegano anche i documenti di trasporto, che qualche volta sono addirittura firmati dal debitore per ricevuta della merce.

Se disponi di questa prova scritta, puoi presentare appunto un ricorso al giudice del luogo dove la tua azienda ha sede – salvo, tuttavia, che il debitore non sia un consumatore: in questo caso dovrai andare dal giudice del luogo di residenza del cliente – in cui chiedi al giudice di ordinare al debitore di pagare.

Se il ricorso viene accolto, una copia del ricorso con il provvedimento del giudice che ordina al debitore di pagare viene notificata al debitore stesso.

Entro 40 giorni dal giorno della notifica, poi, possono succedere due cose:

  • il debitore non fa opposizione; in questo caso, il decreto diventa definitivo, esattamente come una sentenza emessa in una causa ordinaria: il debitore non può più contestare di dover pagare quanto ti deve; il decreto, poi, diventa anche titolo esecutivo, cioè sulla base di esso può essere promosso un pignoramento nei confronti del debitore;
  • il debitore fa opposizione: in questo secondo caso, si apre una causa ordinaria, quella che dura diversi anni, e lo “scopo” di questo procedimento, quello di essere uno strumento veloce in mano ai creditori, va in buona parte perduto; se l’opposizione, però, non è fondata a sua volta su prova scritta, alla prima udienza della causa il giudice può stabilire che il decreto sia provvisoriamente esecutivo, cioè il debitore deve comunque intanto pagare – il decreto diventa titolo esecutivo come se non fosse stata fatta opposizione – e la causa in seguito proseguirà solo per stabilire chi dei due ha ragione  (e se risulterà aver ragione il debitore, il creditore dovrà restituire quanto nel frattempo ricevuto).

In alcuni casi, come quando ad esempio il debitore è già stato protestato, è anche possibile ottenere un decreto immediatamente esecutivo, cioè che è già titolo esecutivo al momento in cui viene emesso, senza bisogno di aspettare che diventi definitivo o che sia dichiarato tale nella prima udienza del giudizio di opposizione. In questi casi, il debitore deve comunque pagare subito quello che prevede il decreto, poi può fare opposizione se ritiene di avere giuste ragioni per richiedere indietro quanto è stato costretto a corrispondere.

Per quanto riguarda le spese (legali) del procedimento, il giudice, quando concede il decreto, ordina anche al debitore di pagare le spese legali sostenute sino a quel momento e le successive. Se il creditore, quindi, riesce poi a mettere in esecuzione il decreto e quindi a farsi pagare, riesce solitamente anche a rientrare delle spese; se non ci riesce, è bene notare che in ogni caso il suo legale sarà da pagare ugualmente, come spiegato in questo nostro precedente post. I nostri preventivi sono sempre limitati alla sola fase di ingiunzione, con esclusione di quella di eventuale opposizione, dal momento che si tratta di due tipi di lavoro estremamente diversi tra loro: uno della durata di pochi mesi e un altro della durata di diversi anni; in ogni caso, i nostri preventivi sono di solito formulati con la tariffa di tipo “flat” che, per questo genere di procedimenti, è particolarmente comoda.

Pur essendo un procedimento più semplice, insomma, presenta molte variabili e non è facile, oggettivamente, per noi avvocati fornire al cliente un quadro preciso di queste situazioni, dal momento che possono intervenire, strada facendo, molte variazioni: rimane comunque la strada più veloce per il recupero dei crediti, nella maggior parte dei casi, quindi tanto vale iniziare in questo modo e poi si valuta man mano che il procedimento prosegue.

Il comune non mi mostra documenti che mi riguardano

salve, volevo chiedere gentilmente se ho il diritto di ottenere le copie dei documenti da me precedentemente firmati al comune di residenza. Spiego. recentemente  ho cambiato la residenza da un comune al altro e (forse) essendo straniera sono venuti i vigili a controllare (non so cosa). comunque sia, alla fine hanno fatto un po di domande e mi hanno fatto firmare due documenti, gli ho chiesto la fotocopia(ho la stampante a casa e volevo farle io le fotocopie) , ma loro hanno detto di no. dopo qualche giorno mi sono rivolta al comune , al ufficio di anagrafe e ho insistito per avere questi documenti da me firmati , ma anche li mi hanno negato il diritto di accesso ai atti e copie di atti. mi sono allarmata, ma perche nascondono questi documenti? qualcosa che nn va? hanno aggiunto posticipamente qualche cosa che non ho dichiarato? ma lo possono fare? non essiste una legge per tutelare questo diritto?? grazie infinite per la risposta

Lei ha sicuramente diritto di conoscere cosa ha firmato.

Se non l’ha già fatto faccia richiesta di copia dei documenti direttamente ai vigili (visto che sono loro ad averLe fatto firmare i documenti) e faccia pure una richiesta di accesso agli atti presso il comune.

In caso di ulteriore rifiuto si rivolga a un legale perchè La assista.


Se recedo dalla locazione commerciale posso chiedere l’avviamento?

Gentile Solignani ho un’attivita di rivendita pane e gastronomia,per problemi economici non ho avuto piu la possibilita’ di pagare l’affito del locale,ora mi trovo a chiudere la ditta dopo vari solleciti dal padrone del locale si verbali che tramite avvocato,ora vorrei sapere,io 6 mesi fa ho mandato la disdetta del contratto d’affio,voglio precisare che insieme alla ditta ho rilevato un contratto di locazione gia esistente dai precedenti affituari,il contratto riporta specificatamente che dopo una sola rata di locazione non pagata avrei ricevuto lo sfatto immediato,qui mi sale il dubbio,io devo pagare tutti gli affitti non onorati ho mi devo attenere al fatto che i signori propretari non si sono attenuti al contratto mandandomi subito l’avviso di sfratto per morosita’?poi avendo mandato io l’avviso di recessione dal contratto mi posso sempre avvalere della richiesta di indennità avviamento?distinti saluti

Innanzitutto la legge stabilisce che “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione”.

Questo significa che anche dopo un solo canone impagato, trascorsi 20 giorni, il proprietario ha il diritto di procedere con lo sfratto per morosità.

Una volta che Lei ha mandato la raccomandata con i sei mesi di preavviso questi sei mesi sono comunque da pagare e il proprietario può chiederne il pagamento.

Per quanto riguarda l’avviamento la legge prevede che questo sia dovuto al conduttore solo se il contratto è giunto alla sua naturale conclusione  e non anche quando il rapporto si sia concluso per inadempimento  o recesso del conduttore medesimo.

Post precedenti »