voi siete qui

avvocati dal volto umano

la giustizia: il potere dei senza potere

Questo è il blog dello studio legale e network “Solignani, Massa e altri”. Probabilmente volete informazioni o assistenza in campo legale, pertanto:

  • cercate: è molto facile che ci siano post su problemi simili al vostro;
  • se volete una risposta sul blog, di tipo non professionale ma solo editoriale, cioè senza nostra responsabilità, senza tempi rapidi, però del tutto gratuita, mandateci la vostra domanda;
  • se vi servono consulenza o assistenza professionali, cioè in tempi rapidi, con responsabilità, ma a pagamento, scriveteci descrivendo il vostro problema e vi faremo un preventivo gratuito;
  • not reading Italian? Just write us in English through this form.

I nostri consigli

  • Pubblichiamo ogni giorno diversi casi nuovi: iscrivetevi al nostro feed.


twitter linkedin

facebook rss

il danno da mancato sfruttamento di una borsa di studio

Ho vinto una borsa di studio per passare un semestre all’estero in una destinazione da me scelta in una rosa piuttosto ampia. Tra le destinazioni ammesse risultavano, dal bando, alcune Università molto prestigiose, tra cui Oxford, per cui io ho fatto domanda. Una volta contattato chi di dovere una volta vinta la borsa mi è stato però comunicato che il bando è stato scritto male, e che solo una ristretta parte delle destinazioni immesse sono realmente disponibili. Da essa sono escluse le università più prestigiose, Oxford inclusa. Fin qui poco male. Però nello stesso periodo ho vinto anche una seconda borsa, per un soggiorno di studio di tre settimane a Malta nel periodo estivo, tutto spesato (vitto, alloggio, assicurazione sanitaria, iscrizione ai corsi…). Borsa che ho rifiutato in quanto incompatibile con la prima, per sovrapposizione temporale (l’ultima settimana a Malta sarebbe coincisa con la prima ad Oxford). Cosa che non avrei fatto se avessi saputo fin dall’inizio come stessero le cose. E’ possibile chiedere un risarcimento? La borsa è offerta da un’azienda statunitense con diverse filiali in Italia, in accordo con l’Università di Siena, dove studio. Il bando è stato scritto da persone dell’Università e approvato, prima della pubblicazione, dalla responsabile della filiale di Siena di tale azienda. Ho trovato il vostro sito cercando informazioni sulla tariffazione in quota lite. Mi chiedo se tale sistema sarebbe applicabile nel caso in questione.

Non è così facile rispondere a questa domanda, cioè stabilire se è possibile ottenere un risarcimento del danno in un caso come questo.

Secondo il codice civile, infatti, il danno risarcibile è solo quello che sia «conseguenza immediata e diretta» del comportamento del debitore (artt. 1223, 2056 cod. civ.) e, soprattutto, se non vi è dolo, il risarcimento è limitato al danno che «poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbigazione» (art. 1225 cod. civ.), anche se quest’ultima disposizione non è richiamata per la responsabilità di tipo aquiliano, quale potrebbe essere quella oggetto del tuo caso.

Il problema, dunque, centrale è quello del nesso causale, cioè poter dimostrare che la mancata fruizione della borsa di studio a Malta è dovuta all’inadempimento o al fatto illecito della società gestrice della prima borsa di studio. Si noti che il nesso di causalità non viene valutato in termini concreti e pratici, chè se così fossi il problema sarebbe già risolto, visto che sappiamo che una perdita è effettivamente conseguenza del primo fatto illecito, ma secondo critiri ipotetici e giuridici. Ad esempio, se un creditore va in fallimento a causa del mancato adempimento del proprio debitore, c’è sicuramente, dal punto di vista della realtà concreta, nesso causale, perchè è facile dimostrare che, se il debitore avesse pagato, il fallimento non sarebbe stato dichiarato, ma giuridicamente l’apertura del fallimento in questi casi non è considerata danno risarcibile, perchè non è considerata conseguenza «immediata e diretta» dell’inadempimento, bensì di un complesso ulteriore di circostanze già preesistenti, e comunque non è la conseguenza normale, secondo l’id quod plerumque accidit, di un inadempimento.

Nel tuo caso, personalmente sarei per dare una risposta positiva, nel senso che secondo me sussiste il tuo diritto al risarcimento del danno, ma è estremamente difficile poter prevedere cosa possa valutare in materia il giudice chiamato ad occuparsi della questione. Per questi stessi motivi, diventa difficile per noi poter proporre una tariffazione con la quota lite, che viene praticata sì nelle pratiche di risarcimento danni, ma in casi più lineari di questo: si può pensare, eventualmente, ad un misto tra flat e quota lite, con un fisso annuale abbastanza basso e un «premio» finale.


La parcella dell’avvocato

Ho letto la vostra informativa a riguardo, e mi auguro di non andare fuori tema.., nel caso indicatemi come comportarmi.. se pagarvi o altro..; vengo al dunque: ho ricevuto un atto di precetto che mi intima di pagare una somma di 2.988€, a fronte di un importo del decreto ingiuntivo di 2.298€ (1580 somma iniziale + 380 spese + 338 interessi); mi chiedo: è possibile che nel giro di 3 mesi dal decreto ingiuntivo, la somma sia stata considerevolmente aumentata di altri 690€? Tra le voci compaiono spesso diritti esame, diritti copia, diritti richiesta, ecc.., del valore di 11€ e altre voci di spese legali, iva, cpa ecc., che sembrano messe a bella posta per far lievitare la somma dovuta. È lecito un aumento del genere?

Purtroppo gli interessi si producono anche se, a occhio, € 338 mi sembrano tanti. Le altre voci sono tariffe dell’ordine degli avvocati e attengono attività che sono state svolte dal legale.

Per quanto riguarda in particolare iva e cpa si tratta di tasse che l’avvocato deve pagare e che quindi non intasca se non per versarle successivamente.

Onestamente risulta difficile contestare una parcella di un professionista. L’alternativa è fare opposizione al precetto.

nuovo sport: il taglio della SIM card

Ieri mi è arrivato il nuovo iPhone 4, ordinato il giorno 30 luglio, ed essendo privo di micro SIM mi sono deciso ad affrontare la famigerata pratica del taglio sim… Ho provato a contattare qualche negozio Wind per vedere se avevano la disponibilità di qualche micro SIM, ma niente da fare: naturalmente non potevo stare con un telefono del genere dentro al cassetto e ho deciso di correre il rischio.

Per fortuna, è andata bene. La SIM «tagliata» è adesso dentro al mio iPhone 4 e funziona sia per le chiamate che per il traffico dati.

Vi racconto come ho fatto io, magari può essere utile anche ad altri.

Io avevo una SIM wind molto vecchia, di diversi anni. Fortunatamente, ho potuto utilizzare una micro SIM della 3 che avevo per l’iPad (non utilizzabile per la fonia vocale, ma solo per i dati) come «guida» per le dimensioni da dare alla vecchia SIM da tagliare.

Io ho fatto in questo modo. Per prima cosa, utilizzando la micro sim della 3 ho segnato con una biro la sagoma da tagliare sulla sim grande. Ho dato anche un’occhiata alle varie guide presenti in rete, che ti danno anche le indicazioni sulle dimensioni in millimetri che la scheda deve avere una volta tagliata.

Una volta tracciata la sagoma, ho tagliato la SIM con le forbici, stando abbastanza distante dalle linee tracciate, considerando che è meglio avvicinarsi per approssimazione alle dimensioni giuste piuttosto che trovarsi con troppo materiale tagliato. A questo punto ho fatto una prima prova di inserimento nella vaschettina, tanto per vedere quanto materiale doveva ancora essere asportato. Quindi ho fatto la lavorazione finale strisciando la sim su della carta vetrata, confrontandola man mano con la vaschettina sino a che le dimensioni non sono state adatte per entrare. Alla fine, l’ho inserita nella vaschetta, dentro al telefono e per fortuna è andata bene.

Tra poco ne farò un’altra, rispetto al cambio SIM con la wind sono sempre 10 euro risparmiati e al massimo potrò farmela sostituire se si rompe.

Spero che funzioni tutto bene anche per voi.

[vendo] pc Core 2 Duo 2.80ghz Intel E7400 con monitor lcd 20 pollici

This slideshow requires JavaScript.

  • oggetto: personal computer Core 2 Duo 2.80ghz CPU Intel E7400, 2 giga di ram, hard disk 300 giga, lettore ottico DVD, con monitor Philips LCD 20 pollici grigio, tastiera, mouse, floppy disk
  • motivi della vendita: passaggio a iMac
  • particolarità e particolari vantaggi dell’oggetto: computer usato da mia moglie Franca in studio, abbastanza recente, circa un anno, eccellente per farci girare Windows XP
  • è ancora disponibile la confezione originale? No
  • data di acquisto: 30 maggio 2009
  • garanzia? direi fino al 30 maggio 2001, presso Ferrari computer dove è stato acquistato originariamente
  • condizioni: molto buone
  • luogo in cui si trova: Vignola
  • consegna
    • possibilità di consegna a mano: certo anzi preferirei visto l’ingombro
    • data di consegna / spedizione: immediatamente se a mano, qualche giorno se bisogna spedire
  • possibilità di prova prima dell’acquisto: se ci conosciamo e siete in zona, ve la posso dare anche tranquillamente da provare per un po’
  • possibilità di fatturazione: sì
  • somma che vorrei realizzare: considerato che è compreso anche un ottimo monitor da 2o pollici, vorrei realizzare sui 250 euro
  • informazioni dal sito del produttore o altro: qui
  • contatti: per informazioni o offerte, lasciatemi un commento qui sotto o scrivetemi da questo form.

UPDATE

qui potete visualizzare un documento completo con tutte le caratteristiche hardware del computer, ottenuto con il software SIW.

si può ridurre il mantenimento per il periodo in cui il figlio sta di più con il padre?

Se mio figlio trascorre con me 15 giorni mi spetta corrispondere l’intera somma di mantenimento?

Assolutamente sì.

Devi fare sempre esattamente quello che prescrive il «titolo» che regola la crisi della famiglia, senza poterti inventare nulla di diverso che non sia prima autorizzato da un giudice, visto che si tratta di materia indisponibile. Pensa che addirittura se venisse emessa una sentenza che accerta che tuo figlio in realtà non è figlio tuo, ma di un altro, dovresti comunque continuare a pagare il mantenimento fino a che un altro giudice, sulla base di questa sentenza di disconoscimento della paternità, non cambia il titolo della crisi familiare, a seguito di un procedimento di modifica delle condizioni. Di questa sentenza, parlo anche nel mio oramai famoso libro, in uscita a settembre 2010.

Al di là della indisponibilità della materia, comunque, l’assegno di mantenimento periodico viene considerato dai giudici come riferito alle spese dell’intero anno di mantenimento del minore e non a quelle del mese corrente; ad esempio: «in tema di separazione coniugale, posto che il contributo al mantenimento dei figli minori a favore del genitore affidatario ha natura di rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze della prole nel corso di tutto l’anno e non, quindi, di rimborso delle spese sostenute dallo stesso genitore nel mese corrispondente, si ritiene, salvo diverse disposizioni, che il genitore non affidatario non possa ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione della somma per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui ed egli provvede, pertanto, in modo esclusivo al loro mantenimento» (App. Roma, 01/09/2006). La Cassazione, interpellata sul punto, ha confermato l’orientamento dei giudici di merito: «Non appare viziata da carenza o illogicità della motivazione la decisione con cui il giudice di merito abbia determinato la misura dell’assegno di mantenimento in favore della prole distribuendo uniformemente lungo l’anno il contributo dovuto dal genitore non affidatario, senza analitica e prolissa suddistinzione in funzione dei giorni di permanenza del minore, alternativamente, presso i due genitori» (Cass. civ. Sez. I Sent., 04/05/2009, n. 10222, Famiglia e Diritto, 2009, 8-9, 773 nota di ARCERI).

L’unico modo in cui si può, dunque, dar conto della maggior permanenza del figlio in un certo periodo presso il genitore tenuto al pagamento dell’assegno è prevedere una apposita clausola nelle soluzioni consensuali (separazione consensuale e divorzio congiunto).

i soldi dati per l’acquisto della casa sono recuperabili dopo la fine della convivenza?

Ho convissuto per 6 anni. L’appartamento che abbiamo acquistato assieme è stato pagato con 120.000 euro di mutuo + 40.000 euro che ho messo io. Ho deciso di troncare il rapporto e me ne sono andato lasciando dentro lei che non mi vuole dare nemmeno 5 lire. L’appartamento è intestato a lei. Ho qualche possibilità giuridica per riavere almeno una parte di quello che ho speso?

E il mutuo è a nome di entrambi o solo di lei, visto che è stata messa come intestatario dell’appartamento? Visto che non dici nulla, presumo che sia intestato solo a lei. E quando avete acquistato l’appartamento, perchè lo avete intestato solo a lei, visto che avevi contribuito anche tu? C’erano forse ragioni fiscali, per cui lei poteva averlo come prima casa e tu no? Ad ogni modo, avreste potuto fare una scrittura privata in cui si dava atto del tuo contributo o della reale «intestazione» dell’appartamento.

Comunque, a parte queste notazioni iniziali, il problema non è da poco. Generalmente, tutti i pagamenti che avvengono tra conviventi durante la convivenza vengono considerati adempimenti di altrettante obbligazioni naturali, che sono quegli obblighi che nessuno è tenuto ad adempiere, ma che, se lo fa, non può più chiedere indietro (2034 cod. civ.). La ragione di questa impostazione è chiara: se si ragionasse diversamente, al termine di ogni convivenza si aprirebbe il vaso di pandora in termini giudiziari con dozzine di cause reciproche tra gli ex partner. Per questa ragione, si applica il tradizionale principio esprimibile con chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato…

Ci sono però delle eccezioni, perchè non in ogni caso l’applicazione di questa regola sembra corretta. Queste eccezioni riguardano proprio l’acquisto degli immobili che rimangono intestati solo ad uno degli ex partner, che viene quindi a conseguire un bene la cui utilità si protrae anche dopo la cessazione della convivenza. In materia, c’è un ottimo articolo pubblicato sulla rivista Persona e danno a questo indirizzo che, pur non riguardando direttamente casi simili al tuo, può contenere osservazioni e spunti interessanti.

La cosa più consigliata sarebbe comunque provare a chiedere indietro questa somma, tramite raccomandata a/r inviata da un legale, per poi, valutata la risposta, provare a negoziare la situazione e, solo una volta verificato che non è possibile definire la cosa bonariamente, valutare l’azione giudiziale per la restituzione dell’indebito o l’arricchimento senza causa.

Per maggiori approfondimenti sulla natura della convivenza, rimando come al solito al mio libro in uscita il prossimo mese per Vallardi sulle problematiche giuridiche familiari.


come recuperare il mantenimento da un ex marito libero professionista

Sono separata dal 1993 è gia divorziata con tre figli quasi autonomi il mio ex marito da anni non mi passa nessun mantenimento ho gia fatto denunce penali pignoramenti ma lui ha intestato i suoi beni alla nipote e alla moglie io non lavoro e premetto lui è un dentista della provincia di xxx non so piu cosa fare i tempi sono lunghi ed io sto chiedendo sempre aiuti perche non trovo lavoro cosa mi consigliate visto che giornalmente bisogna vivere come posso procedere ….. x inchiodarlo e fargli scontare tutto quello che io sto vivendo anche di umiliazioni.

Se hai già fatto le denunce penali e i pignoramenti, purtroppo non c’è molto altro che si possa fare.

Le idee residue a questo punto potrebbero essere due. Innanzitutto, proporre azione revocatoria per gli atti con i quali i beni sono stati trasferiti e intestati alla nipote e alla moglie, allo scopo di dimostrare che il trasferimento è stato fatto solo per sottrarli ai creditori, una iniziativa giudiziaria da valutare con estrema cura dopo aver esaminato il più approfonditamente possibile la situazione concreta. La seconda potrebbe essere quella di pignorare quanto dovuto da un paziente dello studio dentistico (a volte, specialmente quando si tratta di protesi o impianti o comunque di una serie di sedute c’è una provvista di diverse migliaia di euro) nelle forme del pignoramento presso terzi.

Una ulteriore alternativa potrebbe essere quella di valutare un esposto all’Ordine professionale. Non conosco la deontologia dei medici dentisti, ma ti posso dire che quella di noi avvocati prevede espressamente il dovere di adempiere alle nostre obbligazioni, per cui se non paghiamo quel che è dovuto siamo responsabili anche disciplinarmente, con particolare gravità naturalmente quando si tratta di obblighi alimentari.


[vendo] 13 dvd originali «La valle incantata»

VENDUTI 0ggi 11 ago 2010!

Causa rifiuto da parte di mia figlia, vendo tutti e 13 i DVD originali della Valle incantata. I DVD sono nuovi, assolutamente intonsi, non sono mai andati neanche una volta (a parte uno o forse due), manca solo il cellophane intorno alla confezione

  • oggetto: n. 13 DVD originali “La valle incantata”
  • motivi della vendita: mancato gradimento da parte dei miei figli
  • particolarità e particolari vantaggi dell’oggetto: sono nuovi
  • è ancora disponibile la confezione originale? Sì
  • data di acquisto: 4.12.2009
  • garanzia? direi di sì, quella biennale
  • condizioni: eccellenti
  • luogo in cui si trova: Vignola
  • consegna
    • possibilità di consegna a mano: certo
    • data di consegna / spedizione: subito dopo l’acquisto
  • possibilità di prova prima dell’acquisto: se ci conosciamo e siete in zona, ve li posso dare anche tranquillamente da provare per un po’
  • possibilità di fatturazione: no
  • somma che vorrei realizzare: 50 euro
  • informazioni dal sito del produttore o altro: wikipedia
  • contatti: per informazioni o offerte, lasciatemi un commento qui sotto o scrivetemi da questo form.

[vendo] iPhone 3G 16GB colore bianco

  • oggetto: Apple iPhone 3G, il mio telefono da un paio d’anni a questa parte
  • motivi della vendita: passaggio a iPhone 4
  • particolarità e particolari vantaggi dell’oggetto: firmware 4.01
  • è ancora disponibile la confezione originale? Sì, compreso lo strumento per l’inserimento della SIM
  • data di acquisto: non sono in grado di risalire esattamente alla data di acquisto, ma ho trovato la mail della Apple di conferma della registrazione datata 17 novembre 2008
  • garanzia? no
  • condizioni: sulla scocca di plastica bianca sul retro sono presenti due piccole crepe «chiuse» in corrispondenza dei connettori, che non compromettono comunque la funzionalità dell’apparecchio (pare che sia un difetto degli iPhone bianchi)
  • luogo in cui si trova: Vignola (MO)
  • consegna
    • possibilità di consegna a mano: consegnerei molto volentieri a mano, senza spedire
    • data di consegna: non appena mi arriva il mio iPhone 4 (consegna prevista per il giorno 24 agosto 2010)
  • possibilità di prova prima dell’acquisto: se ci conosciamo e siete in zona, ve la posso dare anche tranquillamente da provare per un po’
  • possibilità di fatturazione: sì
  • somma che vorrei realizzare: al miglior offerente da oggi all’arrivo del mio iPhone nuovo
  • informazioni dal sito del produttore o altro: recensione di technozoom
  • contatti: per informazioni o offerte, lasciatemi un commento qui sotto o scrivetemi da questo form
  • note particolari: a breve metterò in vendita un altro iPhone 3G, nero e da 8GB, quello di mia moglie, se perdete questo potete prendere se credete l’altro

NOTA BENE: viste le numerose richieste di indicazioni sul prezzo, preciso che il mio riferimento è la media di vendite su ebay di oggetti analoghi e cioè in questo caso circa 300 euro da quel che ho potuto vedere.

ancora sulla riduzione dell’assegno di mantenimento

Ho bisogno di conoscere le modalità per la revisione dell’importo di mantenimento del figlio del mio compagno avuto da un precedente matrimonio.(chiuso con divorzio consensuale da tre anni circa) Ad oggi il mantenimento ammonta a Euro 410 mensili.(spese scolastiche, mediche e extra escluse). Attualmente abbiamo altri due figli, mutuo, prestito della macchina, prestito inpdap e le spese ordinarie (asilo nido). Lavoriamo entrambi come dipendenti nella P.a (stipendi medi di Euro 1.200 e 1.700).Quali sono i limiti ragionevoli dell’importo dell’assegno di mantenimento? Quanto dovrebbe essere? Come si dovrebbe procedere per averne una riduzione? Secondo voi è possibile averne una riduzione o è inutile provarci.

Impossibile dare una risposta sicura. Dai un’occhiata alla nostra scheda pratica in materia di cambiamento delle condizioni di separazione e divorzio.

Per il resto, come ricordato anche in altri post e relativi commenti, la procreazione successiva è generalmente considerata dalla giurisprudenza come frutto di una scelta volontaria e quindi non costituente presupposto per poter chiedere la riduzione del mantenimento per i figli già esistenti (in sostanza i giudici dicono: «dovevi pensarci prima di mettere al mondo altri figli»).

Comunque, le decisioni in materia sono molto soggettive, dipende molto dal giudice che viene incaricato del caso e spesso anche dal sesso dello stesso giudice (un giudice donna ragiona spesso diversamente da un giudice maschio), quindi la risposta finale è che si può senz’altro provare, ma non è possibile prevedere come possa finire. Assi nella manica sicuramente non ne avete, però una piccola riduzione potreste anche ottenerla.

Per ulteriori approfondimento, rimanderei al mio libro, in uscita a settembre 2010, sulle tematiche giuridiche familiari.