tiziano solignani

avvocati dal volto umano

voi siete qui

avvocati dal volto umano

la giustizia: il potere dei senza potere

Questo è il blog dello studio legale e network “Solignani, Massa e altri”. Probabilmente volete informazioni o assistenza in campo legale, pertanto:

  • cercate: è molto facile che ci siano post su problemi simili al vostro;
  • se volete una risposta sul blog, di tipo non professionale ma solo editoriale, cioè senza nostra responsabilità, senza tempi rapidi, però del tutto gratuita, mandateci la vostra domanda;
  • se vi servono consulenza o assistenza professionali, cioè in tempi rapidi, con responsabilità, ma a pagamento, scriveteci descrivendo il vostro problema e vi faremo un preventivo gratuito;
  • not reading Italian? Just write us in English through this form.

I nostri consigli

  • Pubblichiamo ogni giorno diversi casi nuovi: iscrivetevi al nostro feed.

Microblogging e social networks

twitter linkedin

facebook rss

la divisione dell’eredità dopo il venir meno di uno degli eredi

Mia Madre e’ morta due anni fa e mio Padre 6 mesi fa, lasciando a me e mio fratello in eredita’ la casa, senza che nessun testamento specificasse nulla,cosi’ abbiamo diviso le quote per il 50% ognuno.Allo stato dei fatti pero’,nel momento in cui e’ stata fatta la vendita della casa,in procinto di compiere il rogito, mio fratello e’ venuto a mancare.La mia domanda verte proprio sulle quote di suddivisione di essa, dal momento che Egli aveva due figlie e la moglie.All’origine dunque dei fatti,le quote della suddetta casa,ereditata da me e dal mio defunto fratello,come verranno suddivise?E alla Moglie di mio fratello spetta qualcosa? 
 

Certo che le spetta qualcosa. Le quote verranno ripartite nel seguente modo. A  te resta il tuo 50%, mentre il restante 50% viene divisi tra gli eredi di tuo fratello nella misura di 1/3 alla moglie, ed 1/3 a ciascuna delle 2 figlie.

quando il commercialista si da alla macchia con la contabilità

Stessa società di cui ho fato riferimento in passato, abbiamo un problema serio, che non troviamo un studio commerciale in grado di capire il tipo di società da noi creata. L’ unico che si era mostrato preparato in materia, ci chiese al momento del’ apertura 8.500,00 €/ annui, di cui 4.500,00 anticipati subito ( giustificando che con questa tipologia di società che siamo riusciti a costituire diventeremmo ricchi ). Visto che non sapevamo ancora nemmeno da dove iniziare e senza nessun contratto in mano ancora, mi e sembrata un po fuori dal comune la loro richiesta e ho rifiutato. Abbiamo ingaggiato un altro studio, che con una incertezza, da noi compresa ha acetato ( per una cifra più piccola, molto più piccola ) trattare la nostra contabilità documentandosi nei prossimi giorni e aggiornarsi, poi che nemmeno loro avevano mai sentito la denominazione ” SOCIETÀ APERTA IN BASE DI LEGGI DI UN ALTRO STATO” ciò che scrive anche sul camerale. Tuttavia …e scomparsa nel nulla questo anno e con loro anche la nostra documentazione, libri tutto. Mi ha contattato diverse volte mesi scorsi per avvisarci, ma quando la nostra amministratrice li richiamava per chiarimenti e per capire dove doveva andare per il ritiro da la nostra documentazione ed eventuale saldamento dei conti…” aspetti che cerchiamo la vostra documentazione e la richiamiamo “. Ma richiamavano dopo un mese ( senza mai rispondere a le nostre continue chiamate su i cellulari ) e… lo stesso discorso si e ripetuto 3-4 volte fino che abbiamo rinunciato. E probabile che … ma meglio non fare affermazioni precipitate. Insomma, ci può indicare qualcosa di utile? Ho studiato a lungo una tipologia di società che possa permettere a gli extracomunitari ( a quei tempi, ora e più facile ancora ) di origine Romena il il lavoro temporaneo in Italia, ma non solo, anche il modo di pagare meno tasse, mantenere un costo delle prestazioni molto basso ad un livello tecnico molto superiore a quello che offrano tuttora oggi le cooperative in genere in Italia. Visto le continue problematiche legislative in continuo cambiamento in Romania, ho cambiato attitudine e siamo pasti al assunzione diretta presso la nostra sede principale in Romania del personale a nostre dipendenze accuratamente selezionato sistemato in squadre tecniche compatte e qualificate in varie mansioni. Mossa che si e mostrata molto intelligente e produttiva poi che possiamo garantire al cliente un servizio di manodopera qualificata, costo orario baso fatturabile, flessibilità elevata nella struttura organizzativa delle squadre, supporto tecnico qualificato complimentare per le dit e, fabbriche o piccola industria che incontrano delle difficoltà nel assumere nuovo personale etc. In poche parole non paghiamo tasse qua in Italia, solo in Romania. Comunque le ho fato una presentazione per farle capire la tipologia organizzativa da la nostra società cosi si fa un idea più chiara. Inoltre le fornisco anche il camerale se ne ha bisogno o tutto quello che mi richiede. In attesa di una vostra risposta le porgo i più cordiali saluti.

Per quanto riguarda la natura della società che hai apaerto, mi spiace ma non posso esserti d’aiuto in quanto ciò che mi chiedi non è un semplice articolo su un blog ma bensì una vera e propria consulenza dettagliata che richiede comunque uno specifico studio della situazione.

Diversamente posso esserti d’aiuto per l’altra vicenda, ovvero quella della sottrazione della tua contabilità da parte del commercialista al quale ti sei affidato. In questo caso ti consiglio di procedere mediante una denuncia all’autorità competente, ovvero alla Guardia di finanza e di farlo anche nel minor tempo possibile. Infatti se ci sono degli adempimento fiscali da effettuare nel frattempo ed il tuo commercialista non li effettua ne sarai comunque ed ugualmente responsabile tu e la tua azienza.

L’Aquila: dopo l’emergenza i problemi pratici della vita di tutti i giorni

Siamo una famiglia dell’Aquila, sfollata in seguito al sisma del 6 aprile. La nostra casa. in pieno centro storico, è inagibile, come tutta la cosiddetta zona rossa del centro. E’ stata fatta la perizia ed è risultata di categoria E, con danni strutturali. Con i lavori potremo forse tornare a casa non prima di due anni. Mio padre ha una casetta sulla costa adriatica a Silvi Marina intestata a lui. Ci siamo rifugiati lì e lì siamo ancora. La casa non è attrezzata per l’inverno. Non ha il gas (cuciniamo con le bombole del gas che ci portano a casa), non ha impianto di riscaldamento, ha lo scaldabagno per l’acqua calda. Mio padre ha 70 anni, mia mamma 72 con qualche acciacco fisico (non puo’ prendere freddo nè correnti perchè ha bronchite cronica). Io ho 38 anni, impiegata, attualmente in cassa integrazione, in una ditta che ha sede a L’Aquila. Non abbiamo diritto al contributo per la sistemazione autonoma perchè la casa è di propiretà, non so se avremo diritto all’alloggio temporaneo che stanno costruendo secondo il piano C.A.S.E. Noi come potremmo fare per dimostrare che non potremo stare nella casa dove siamo ora perchè non ci sono le condizioni? Come possiamo farci dare una casetta in qualità di sfollati? La città dove siamo ora dista circa 100 km da L’Aquila. A settembre quando forse la mia aziemda riaprirà e dove faccio i turni dalle 7 alle 23: 30 dovrò fare 200 km per andare e tornare dal lavoro a qualsiasi ora e con qualsiasi tempo? ci puo’ aiutare?

Purtroppo a malincuore non posso darti una mano. Infatti queste situazioni sono sempre disciplinate da normative d’urgenza, spesso anche locali, con applicazioni singolari e non generali. Dovresti provare a rivolgerti alla protezione civile e/o a chi a lovello locale gestisce l’emergenza attraverso delel richieste verbali, fatte di persona ma anche attraverso richieste scritte che rimangano agli atti. Con il rammarico di chi non riesce ad esserti d’aiuto, ti auguro comunque di riuscire a venire a capo positivamente di questa situazione.

le richieste di denaro una tantum in sede di divorzio giudiziale

Mia moglie, dalla quale sono consensualmente separato da circa tre anni (le ho versato una somma una-tantum di 18.000 euro) intende avviare una procedura di divorzio giudiziale mediante la quale intende richiedere un’altra somma una-tantum (pare 5.000 euro). Orbene, siccome durante la separazione lei ha avuto due figli (gemelli) da un’altra persona, vorrei sapere se può pretendere tanto. Naturalmente, penso che in sede di divorzio giudiziale non farà alcun riferimento ai suoi due figli avuti da un’altra persona.

Quanto alla sua nuova richiesta di denaro in sede di divorzio giudiziale,  vanno valutati molteplici fattori, ad esempio se convive o meno con un altro uomo, le condizioni economiche di entrambi, ecc.. In tal contesto,  tutto ciò che ti possa sembrare utile ai fini del procedimento di divorzio, come ad esempio la nascita di altri due figli da un altro uomo, se non lo menziona lei lo puoi fare tu nei tuoi scritti difensivi. In ogni caso è difficile risponderti in modo esaustivo con i pochi elementi che mi riferisci. Devi provare a fare riferimento ad un legale di fiducia, che carte alla mano potrà decidere come agire in sede processuale al meglio.

la costruzione di una casa su fondo altrui

Sono sposato in comunione dei beni. Da un anno ho ricevuto in donazione da un parente un terreno agricolo di cui risulto unico intestatario. Ora il terreno è diventato edificabile ed io e mia moglie abbiamo deciso di costruire una casa. Possiamo intestare la nuova casa ad entrambi, lasciando il terreno intestato a me? Ovvero posso presentare la domanda di concessione edilizia a nome mio e di mia moglie? Nell’eventualità di risposta negativa, come posso fare per raggiungere comunque il nostro obbiettivo ovvero intestare la casa ad entrambi, senza effettuare pssaggi di proprietà con ulteriori spese notarili?

Certamente puoi intestare la nuova costruzione ad entrambi, lasciando invariato il tuo diritto di proprietà su fondo su cui si attua l’edificazione in virtù del c.d. diritto di superficie. Tal diritto è un diritto reale minore di godimento disciplinato dall’articolo 952 e seguenti del Codice Civile, che consiste nell’edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui. La costituzione di questo diritto vale a sospendere il principio di accessione. Allo stesso modo si può alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del fondo, vendendo il solo diritto di superficie.

Se non diversamente specificato dal contratto, il diritto si intende concesso a tempo indeterminato. In caso di cessione a tempo determinato, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue e riprende vigore il principio di accessione, con la conseguenza dell’acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo (la cosiddetta elasticità del dominio).

Il diritto di mantenere una costruzione (non quello di edificare) è suscettibile di usucapione: costruita la casa, opera il principio di accessione, ma l’usucapione opera in forza del possesso ventennale della costruzione accompagnato da atti di riconoscimento dell’altruità del fondo (altrimenti si avrebbe usucapione della proprietà del fondo).

Quindi, giovandoti del fatto che sei tu il proprietario del fondo e non un estraneo potete, avvalervi del fondo come meglio credete. In conclusione comunque ti consiglio di rivolgerti ad un legale che disciplini il tutto nel migliori dei modi sfruttando in base alle vostre esigenze o il principio dell’accessione o quello dell’usucapione in base alle vostre esigenze.

l’assegno divorzile e le tempistiche nel divorzio

Il 17 giugno 2006 io e mio marito ci siamo separati consensualmente. Ora, trascorsi 3 anni, lui mi ha chiesto il divorzio, specificando che ognuno deve provvedere alla sua quota. Io ho uno stipendio di 500 euro mensili (per un contratto a progetto di 7 ore giornaliere) più un rimborso spese di 200 euro. Inoltre faccio qualche lavoretto non dichiarato (pulizie) per poter arrivare alla fine del mese.Gli ho fatto presente che, avendo un affitto di 400 e. non posso far fronte alla spesa. Inoltre si sta concretizzando la possibilità di comprare un piccolo appartamento (attraverso l’aiuto dei miei genitori e la possibilità di accendere un mutuo personalizzato). Io fino a questo momento non ho chiesto nulla a mio marito perchè mi sentivo in colpa per averlo lasciato io. So però che avendo fatto comunione dei beni, se dovessi comprare casa lui potrebbe rivalersi su essa (specifico che anche lui ha comprato con la nuova compagna, ma non so a chi sia intestata). La mia (o meglio, dovresi dire le mie) domanda è: quanto potrebbe costare un divorzio (specifico che il Tribunale è a Reggio Emilia)? Mi conviene pagare la mia parte o chiedere consulenza a un altro avvocato (dato che abbiamo lo stesso, per giunta amico suo)? Non essendo del tutto autosufficiente (nonostante stia pensando di comprare casa – ma la quota tra affitto e mutuo è davvero irrisoria) posso chiedere un assegno divorzile o qualcosa di similare senza avergli mai chiesto nulla prima e senza avere il timore che lui poi si rivalga su di me e sui miei averi? Infine, quanto tempo trascorre mediamente tra l’apertura della pratica e la risoluzione?

 

Per quanto riguada i tempi se il divorzio è congiunto, potreste riuscire a chiudere la vicenda anche in sei mesi, mentre per quanto riguarda le spese legali, visto il reddito che dici di avere non credo avresti difficoltà ad essere assistita gratuitamente mediante l’ammissione al Gratuito patrocinio, che è previsto per chi ha un reddito inferiore a 10.628,16 euro annui e che consente di essere seguiti da avvocati o  studi legali come il notro che sono iscritti nelle apposite liste. In tal modo non avresti il problema del costo del procedimento di divorzio, in quanto sarebbe interamente sostenuto dallo Stato. Quanto all’eventuale assegno divorzile poi spetterà a chi ti seguirà capire in base ad una valutazione della tua situazione specifica, se ne puoi avere diritto o meno.

riduzioni fiscali nell’acquisto dell’immobile

Convivo con la mia compagna dalla quale ho una bambina e vorremmo costruire una casetta su di un terreno in comproprietà al 50% . La mia compagna è già proprietaria di un appartamento, mentre nel mio caso sarebbe prima casa. Costruendo l’immobile intestandolo a tutti e due, è possibile usufruire della riduzione dell’iva al 4% ???? Come alternativa potrei usufruire la riduzione dell’Iva al 4%, costruendo l’immobile intestandolo interamente a me sul terreno in comproprietà con lei al 50% ?

Purtroppo non riesco ad esserti d’aiuto in quanto non è materia di notra competenza. Dovresti provare a sentire un commercialista un notaio, o al massimo anche l’agenzia delle entrate.

contributi previdenziali INPDAP

Godo di pensione privilegiata dal 1992, elargita dall’INPDAP. Dal 2001 al 2005 ho lavorato presso l’Amministrazione Comunale come funzionario responsabile di Settore, con contratto di assunzione a tempo determinato. Premesso ciò, gradirei sapere se i contributi previdenziali ed assistenziali regolarmente versati mensilmente all’INPDAP, attraverso la citata Amministrazione, debbano o meno essere restituiti dallo stesso Istituto, considerato, tra l’altro, che essi non hanno prodotto alcun beneficio, se non un indebito arricchimento dell’INPDAP.

Purtroppo non riusciamo ad esserti di aiuto, in quanto questa non è una materia di notra competenza. Devi provare a rivolgerti, ad un patronato o ad un commercialista.

il diritto alla detrazione del 36% dopo la cessione del bene oggetto di ridtrutturazione

Io sono possessore di un box acquistato successivamente all’immobile dove abito, ma definito in sede dell’atto come pertinenziale ed ho definito alcune spese come e aventi diritto alla detrazione del 36%. Ora mi trovo nella necessità di venderlo (non sono passati cinque anni dalla data di acquisto). Ho cercato su internet e chiesto a notai, ma mi sembra che si vada un pò ad interpretazione della legge. Voi mi potete aiutare? Devo pagare la differenza di IVA?

Putroppo in queste situzioni dove la disciplina normativa è ingarbugliata, spesso si è costretti ad andare ad interpretazione. In linea di principio il diritto alla detrazione dovrebbe essere trasferito all’acquirente che acquisisca la piena proprietà dell’intero edificio oggetto dei lavori di recupero. Tuttavia essendo una vicenda complessa, complicata ancor di più dalla tipologia di immobile che vuoi cedere, ti conviene rivolgerti all’agenzia delle entrate che è competente in materia e che può porre fine a tutti i tuoi dubbi o incertezze al riguardo. In proposito, questo ente, rilascia anche un’apposita guida, per queste tipologie di operazioni.

L’assegno familiare nell’affidamento condiviso

Ho appena sottoscritto assieme a mia moglie un ricorso per la modifica delle condizioni della nostra separazione consensuale avvenuta due anni fa (il ricorso sta per essere depositato in tribunale, e l’udienza dovrebbe avvenire dopo le vacanze estive).  Nelle originarie condizioni della separazione consensuale, nostro figlio fu affidato in esclusiva alla madre.  Nelle nuove condizioni, ho ottenuto l’affidamento condiviso:  “Il piccolo … viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e rimarrà collocato presso la madre;”.  Sto per fare la domanda per ottenere l’assegno per il nucleo familiare (sono lavoratore dipendente).  Con le nuove condizioni, ho diritto all’assegno familiare? Io credo di si, e in misura del 50%, visto che anche mia moglie lavora come dipendente. Mia moglie può opporsi? È un mio diritto ottenere il 50% dell’assegno familiare?

La legge 8 febbraio 2006, n. 54, pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2006, all’art. 1, nel mutare l’art. 155 c.c., introduce modifiche circa i provvedimenti riguardo ai figli nel caso di separazione dei genitori. La norma, il cui dettato prevede quale fine primario il rispetto dell’interesse morale e materiale della prole, stabilisce, tra l’altro, l’affidamento dei figli, in via prioritaria, ad entrambi i genitori.

Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, nel rimandare a quanto indicato sull’argomento nella circolare 7 dicembre 1999, n. 210, si ribadisce che, nel caso in cui i figli restino affidati ad entrambi i genitori, essi hanno titolo entrambi a chiedere la prestazione. L’individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell’assegno sarà determinata da un accordo tra le parti.

In mancanza di tale accordo l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 903/1977.

Qualora invece il giudice disponga l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori rimane applicabile la vigente normativa secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all’assegno per il nucleo familiare.

A prescindere dal dettato normativo poi, comunque ti converrebbe informarti in modo specifico e dettagliato presso l’IMPS.

 

Post precedenti »