tiziano solignani

avvocati dal volto umano

il patteggiamento e la “fedina” penale – risposta ad un post di Beppe Grillo

Rispondo qui a un post di Beppe Grillo sul suo blog, dove si faceva appello a tutti i legali che seguono il blog stesso. Riporto di seguito il testo per comodità di lettura.

Il marchio a fuoco del cittadino. La giustizia in Italia non guarda in faccia a nessuno. Se un cittadino è condannato la sua vita è finita. Anche se era incensurato. Anche se viene riabilitato dopo cinque anni con la “non menzione”. Il reato infatti non viene mai cancellato da un casellario giudiziale a cui accede la pubblica amministrazione. Rimane una sola possibilità: buttarsi in politica, quel luogo dello spirito dove le condanne sono onorificenze.
Il rapporto per numero di pregiudicati tra il quartiere di Scampia a Napoli e il parlamento è favorevole ai deputati. Vincono nettamente i nostri dipendenti. Quando i partiti fanno campagna elettorale a Scampia, i cammorristi scendono in strada per difendere la loro onorabilità.
Chiedo un parere ai legali che frequentano il blog. E’ possibile che un reato, cancellato con la “non menzione”, rimanga, a vita, a disposizione dei funzionari statali?

Caro Beppe,
ho 31 anni, nel 2000 ho riportato una condanna penale di due mesi in seguito al coinvolgimento in una rissa con le forze dell’ordine. Ho scelto, su consiglio del mio avvocato, di patteggiare per non andare verso un processo che sarebbe durato anni. Essendo incensurato ho usufruito del beneficio della condizionale. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza ho chiesto la riabilitazione e come la legge prevede, avendo patteggiato avrei diritto alla “non menzione”. Nel frattempo mi sono laureato e sono iscritto all’albo degli assistenti sociali della Regione Umbria. Da pochi giorni ho tristemente scoperto che il beneficio della non menzione è una totale buffonata poichè sia le pubbliche amministrazioni, sia il Csm hanno accesso ad uno speciale casellario giudiziale, al quale i normali cittadini non hanno accesso, nel quale nessun tipo di reato viene mai cancellato. Ciò comporta che io non posso sostenere concorsi pubblici, sto avendo serie difficoltà a collaborare con il tribunale per i minorenni ecc.. Mi chiedo che senso ha promulgare una legge che prevede il beneficio della non menzione quando questa in realtà non esiste?
Che senso ha in uno Stato dove un gran numero di parlamentari sono nella migliore delle ipotesi solo inquisiti marchiare a vita una persona per un reato idiota commesso sette anni fa, impedendogli di avere le stesse possibilità degli altri? Alla faccia della riabilitazione!!! Tra l’altro so che molte persone sono nelle mie stesse condizioni e credo sia importante fare luce su questa questione che ritengo assolutamente lesiva delle libertà individuali, discriminante e ghettizzante. Non so se la questione da me posta possa essere di interesse ma spero che qualcuno possa rispomdermi, o comunque dare risalto alla cosa. Grazie.”
Sergio V.

Purtroppo è esattamente come dice il lettore di Beppe. Si possono però fare alcune osservazioni:

  • Il patteggiamento non si fa mai per evitare la lungaggine di un processo, si fa solo perchè, dalle prove che si sono raccolte, colpevole o innocente, è probabile che al termine del processo verrà fuori una condanna, allora tanto vale anticiparla e godere dello sconto riconosciuto dalla legge;
  • noi diciamo sempre ai nostri assistiti che la “non menzione” di cui si gode con il patteggiamento riguarda solo i privati, ad esempio se un potenziale datore di lavoro vuole conoscere i precedenti penali di chi ha patteggiato non vede niente, mentre tuttavia le autorità (Polizia, Carabinieri, Magistratura, Enti pubblici) lo vedono sempre. E’ frequente, del resto, che una persona che ha patteggiato un reato venga fermata ad esempio dai Carabinieri e si senta dire, dopo un controllo al terminale, cose del tipo “Vediamo che Lei nell’anno xxx ha fatto questo e quello…;
  • purtroppo, ed è questa la vera anomalia del sistema, nel nostro Paese i segreti sono tutti di pulcinella per cui i datori di lavoro potenziali che vogliono assumere informazioni su un potenziale impiegato non le vanno a chiedere all’ufficio del casellario ma telefonano ad un amico carabiniere che fa un controllo a terminale e poi riferisce tutto; questa è una circostanza da tenere ben presente quando si patteggia;
  • la estinzione del reato, anche anche noi come studio consigliamo e facciamo fare a tutti nostri clienti, non elimina il precedente, ma solo gli effetti penali, ad esempio avendo ottenuto l’estinzione del reato il lettore di Beppe potrà un domani ottenere di nuovo la sospensione condizionale della pena come se non ne avesse mai usufruito;
  • l’unica cosa che elimina del tutto un reato che si è commesso è l’abrogazione della norma che lo prevede;
  • per quanto riguarda le difficoltà a svolgere concorsi pubblici o altro, non è da cambiare il sistema penale, che ha una sua logica di fondo valida, anche se con i problemi applicativi e le “furbate” di cui sopra, ma piuttosto le singole leggi che prevedono le assunzioni, relativamente alle quali dovrebbero avere rilevanza solo i reati più gravi e non quelli “bagatellari” o magari più di opinione.
Per quanto riguarda i costi della eventuale pratica di estinzione del reato, essa non è comunque coperta da nessuna forma di tutela giudiziaria. Chi ne ha i presupposti, può chiedere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Noi come studio, trattandosi di un procedimento ben delimitato nel tempo e nel novero delle attività da porre in essere, pratichiamo e consigliamo l’opzione tariffaria a forfait, che consente al cliente di sapere sempre cosa va a spendere di preciso.

20 commenti »

  gigidn wrote @

Dovrei stupirmi, ma in realta’ per cosa ormai ci ha abituati, come il Sig. Grillo cada nel solito qualunquismo di accostare quello che potrebbe essere una “abberrazione” del sistema di assunzioni pubbliche e che ne so “delle leggi e dalla morale dello stato” ( virgoletto e commento peche’ spropositata come frase) con politica e camorra.

Questo atteggiamento di difendere le proprie ragioni attaccando l’altro non e’ ancora finito? mi posso sforzare ma non capisco questi accostamenti messi li solo per far scena, se non coivolgo la politica la mia argomentazione non ha rilevanza?

Sappiam tutti la storia d’Italia, non vi e’ bisogno di un nuovo oracolo.

Non che i due fatti in se e per se non siano gravi, e non che non si possa trovare una certa correlazione ma a mio avviso il semplice accostamento li sminuisce entrambi.

Detto questo mi complimento per il commento “tecnico”, puntuale e preciso con il quale Tiziano ha risposto al lettore del Sig. Grillo.

Resto altresi’ sempre perplesso su un atteggiamento ormai comune che vede difendere le proprie idee spalando merda (perdonami il termine) sugli altri. Resti inteso non entro nel merito della necessita’ di spalar merda (ripedonami) ma semplicemente farlo per tirar acqua al proprio mulino imho distoglie l’attenzione su ambedue i fronti e gistifica commenti come il mio.

  Tiziano Solignani wrote @

Gigi hai sicuramente in parte ragione, però è anche vero che il compito o comunque il mestiere del comico è anche quello di evidenziare paradossi, contraddizioni, illogicità, che sono poi alla base non solo dell’umorismo ma anche della vita umana.

Credo che quello che voleva mettere in evidenza Beppe fosse il contrasto tra i comuni mortali che per un posto di assistente sociale incontrano difficoltà a causa di un reato non grave come la corruzione di alto livello, di cui invece sono macchiati diversi politici che, invece, non fanno certo gli assistenti sociali ma siedono in parlamento a fare le leggi.

E’ vero che si confondono i piani e che un conto è il diritto in senso tecnico e un conto la politica, per cui a livello politico le condanne penali non dovrebbero avere rilevanza in senso stretto, dal momento che le persone che si sono macchiate di gravi reati semplicemente non dovrebbero essere votate, e di conseguenza elette, dai cittadini. Purtroppo però nel nostro paese c’è il fenomeno per cui i partiti non si vergognano di candidare persone così ed i cittadini, nemmeno, di votarle. Anzi, con l’ultima, questa vergognosissima sì, riforma della legge elettorale, il cittadino non può più scegliere un bel niente e si limita a esprimere il proprio gradimento per un simbolo che non è quasi mai pulito come sembra.

Naturalmente io non credo che vada cambiato il sistema penale, che va bene così com’è almeno su questi punti, va cambiata la politica, ma chi, come e quando sarà in grado di farlo è un grande mistero, probabilmente destinato a rimanere irrisolto, la tendenza oggettiva è quella ad un peggioramento costante (una legge elettorale vergognosa come quella che abbiamo adesso ne è una chiara testimonianza, una cosa del genere non l’avrebbero fatta nemmeno ai tempi del pentapartito), staremo a vedere… purtroppo sono pessimista.

Resta il fatto che la cosa più nuova nel mondo politico sono i blog e gli artisti, i comici che cominciano a fare riflettere, i partiti oramai sono solo strutture oligarghiche per raggiungere il potere da parte di pochi, che peraltro non si vergognano di montare ogni volta su di un treno diverso, non hanno valori, non danno valori, non fanno cultura, non significano niente per quanto riguarda la vera politica, che viene fatta da altri soggetti. Naturalmente in questi soggetti nuovi ci possono essere tanti difetti, come giustamente evidenzi tu, però a mio giudizio vanno sostenuti ed incoraggiati, rispetto a quello che c’è attualmente sono un gran lusso…

[...] e uno per le pubbliche amministrazioni (dove tutto resta). Per capire meglio ti rimando a questo post scritto sul nostro blog. Dopo averlo letto capirai meglio e troverai risposta alle tue [...]

  max wrote @

ti diro parli tanto ma tutto quello che hai detto non ho capito niente ciao max

  Marco wrote @

ciao a tutti, volevo esprimere tutta la mia solidarietà all’amico Sergio, ha pienamente ragione, è inamissibile che ancora oggi una persona debba pagare a vita qualche errore di gioventù, e chi non li ha mai fatti? chi non ha peccato scagli la prima pietra…mi sembra che lui abbia ampliamente dimostrato di essere una persona più che meritevole, ha scelto di fare del bene e questo lo dimostra la carriera che ha intrapreso dedicandosi all’assistenza sociale e decidendo di fare del bene per il suo prossimo…sarebbe ora che chi potesse facesse qualcosa di concreto per queste situazioni, è inutile nascondersi dietro tanti bei discorsi che lasciano solamente il tempo che trovano, e intanto queste persone hanno la vita se nonn rovinata almeno condizionata pesantemente da queste leggi ingiuste e retrograde,impregnate di un mare di ipocrisia..grazie e saluti a tutti

  alessandra wrote @

..MI ricollego al post iniziale per evidenziare come il problema della presenza perenne delle condanne sul casellario sia ancora più grave se ci si mette nei panni di un extracomunitario che richiede la cittadinanza, dopo aver richiesto la riabilitazione: richiesta che verrà sempre rigettata proprio per la presenza dei motivi ostativi di cui all’art.6 legge 91/92, a meno che tale soggetto non abbia le possibilità economiche di poter citare in giudizio il Ministero dell’interno e forse dopo dieci anni ottenere la cittadianza.. mah!!

  mario wrote @

salve a tutti, sono pienamente daccordo con quello che state dicendo perche mio fratello si trova nella stessa situazione e la sta vivendo molto male,infatti lui fece un patteggiamento di 2 mesi per dei certificati falsi ed ora a paura di essere escluso dai concorsi statali… se qualcuno può aiutarci o rassicurarci… il nostro avvocato ci ha detto che non è una pena costrittiva e quindi non limita nessuna attività ma io non ci capisco nulla.. un saluto e viva la libertà ma soprattutto l’uguaglianza

  roberto wrote @

Scusate ma se uno converte la pena in pena pecuniaria si sporca c omunque la fedina penale?

  Tiziano Solignani wrote @

Sì.

  mario wrote @

Salve, mi accade questo:
a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di porto d’armi la questura me lo nega in quanto nel 2004 patteggio un penale e solo oggi mi dice:
ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90, nei suoi confronti è stato avviato un proced. amm. per l’adozione di povvedimenti inibitori in materia di detenzioni di armi.
infatti,nei confronti della s.v. risulta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444-445 del c.p.p. per RESISTENZA A PUBBLICO UFFICILE e LESIONI PERSONALI, reclusione mesi 2 giorni 22, sostituita con multa 3.116,00 euro.

La mia domanda è la seguente:

La mia situazione è considerata una CONTRAVVENZIONE O DELITTO ?
Quindi dovro aspettare 2 o 5 anni per la richiesta di estinzione?

GRAZIE

  Tiziano Solignani wrote @

La resistenza a p.u. è un delitto.

  Tiziano Solignani wrote @

@ roberto

sì certo, l’unico vantaggio della conversione della pena da detentiva a pecuniaria risiede nel fatto che in questo modo la pena viene “eseguita” e non si consuma il “bonus” biennale di sospensione condizionale che spetta a tutti gli incensurati

  olof wrote @

gli albi professionali come si comportano in caso di pena su richiesta delle parti…………

  mario wrote @

vorrei rispondere a quanti hanno fatto richieste sul patteggiamento. Ebbene in relazione a ciò è necessario precisare che l’art. 166 del codice penale recita ” una pena condizionalmente sospesa non è di ostacolo al pubblico impiego”. per quanto riguarda invece gli enti locali inviterei a leggere l’art. 94 e l’art. 58 comma 6 del TUEL che prevedono che una volta sopraggiunta la riabilitazione non ci sono ostacoli a presentari alle cariche elettive(Sindaco, consigliere ecc) che in riferimento all’art. 94 permettono quindi l’accesso al pubblico impiego anche a colui che sia stato condanna to per delitti gravissimi ma per cui è sopraggiunta riabilitazione pertanto io verificherei le normative e non mi preoccuperei di condanne che, anche se risultanti nel casellario non sono di ostacolo all’assunzione. ciao a tutti

  olof wrote @

si ok ma per esempio sono di ostacolo per quanto riguarda per esempio l iscrizione al suo albo quello forense o mi sbaglio…….

  MARIO wrote @

credo che ciò valga anche per la pratica forense però sarebbe necessario verificare la normativa in materia. per quanto riguarda il patteggiamento e la fedina penale occorre precisare alcune cose. in primo luogo la fedina penale resta impressa a fuoco per tutta la vita in ogni caso salvo che per alcune condanne molto lievi emesse dal Giudice di pace o nei confronti di minori come prescritto dal Dpr 313/2002. comunque va detto che ciò, specialmente nel caso del patteggiamento , appare assolutamente iniquo in quanto nella cd fedina penale (casllario giudiziale)sono riportate le condanne subite con la precisazione delle azioni e degli articoli violati accertati in sede di giudizio. ora bisogna fare delle precisazioni sulla differenza che intercorre tra condanne a seguito dell’esperimento dei 3 gradi di giudizio e condanne riportate a seguito di sentenza patteggiata. mentre nelle prime la condanna è comminata dal giudice che accerta senza alcun dubbio la sussistenza delle condotte criminose, ovviamente una volta che la condanna è divenuta irrevocabile, nel caso del patteggiamento la condanna non è comminata dal giudice ma è proposta al GUP su richiesta delle parti(imputato e PM) ed il Giudice si limita a verificarne la congruità in relazione a quanto ipotizato dal PM nella richiesta di rinvio giudizio. in questo caso i reati ipotizzati non vengono accertati, per la scelta dell’imputato di accedere al rito del cd patteggiamento e di rinunciare a far valere le proprie eccezioni difensive come scelta puramente difensiva(in merito leggasi sentenze Corte costituzionale e moltissime Corte di Cassazione civile), pertanto appare profondamente iniquo, come già accennato, che nel caso di patteggiamento nel casellario giudiziale si faccia riferimento ad ogni ipotesi di reato riportata nella richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM trattandosi di reati non accertati invece di fare riferimento esclusivamente alla condanna intervenuta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Ciò determina un aggravio della posizione del condannato rispetto a coloro che hanno ricevuto condanna previo accertamento del fatto come accade nel rito ordinario. in altre parole dalla lettura del casellario giudiziale apparirebbe una maggiore responsabilità dell’imputato che abbia scelto il patteggiamento rispetto alla realtà in quanto, come è noto, i reati ipotizzati in sede di rinvio a giudizio appaiono sempre di gran lunga superiori rispetto a quelli eventualmente, realmente commessi come dimostrano le numerose assoluzioni rispetto alle richieste di rinvioa giudizio nei procedimenti ordinari.

  gianfranconz wrote @

io per esempio ho sempre grossi problemi per avere visti stranieri.
Ho un patteggiamento (1 mese e 14 giorni) per furto (un tavolino fuori da un bar, in tre amici un bel po’ ubriachi, mercoledi’ universitario…) e ogni volta che devo fare un visto (adesso vivo in nuova zelanda) sono dolori e traduzioni costose per dimostrare che era roba da poco.
Mi piacerebbe sapere se con gli anni questo reato sara’ ancora (o se sia mai stato) visibile da istituzioni (immigration) straniere, che richiedono per i visti condanne inferiori ai 2 anni.

  mario wrote @

molto spesso in merito al patteggiamento si richiama una sentenza della corte di cassazione che afferma che il patteggiamento è una sorta di accertamento della colpevolezza dell’imputato in cui lo stesso non nega la propria responsabilità inoltre il giudice, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. deve comunque verificare se vi siano i presupposti di un non luogo a procedere o di un proscioglimento dell’imputato e, nell’eventualità che non vi siano accoglie la richiesta delle parti quindi ciò starebbe a significare la colpevolezza dell’imputato. Ciò è assolutamente folle e non corrisponde alla realtà nè al diritto esistente. infatti, in primo luogo il giudice in udienza preliminare si limita, in presenza di una riichiesta di applicazione della pena, a verificare la congruità della richiesta in relazione alla qualificazione del reato formulato dal PM senza leggere nulla degli atti. In secondo luogo, seppure valutasse con attenzione tutti gli atti e non riilevasse gli estremi di un non luogo a procedere, ciò non starebbe certo a significare la responsabilità e la colpevolezza dell’imputato altrimenti ogni volta che un imputato viene rinviato a giudizio sarebbe del tutto superfluo affrontare un dibattimento atteso che il fatto che il giudice non rilevi estremi di un proscioglimento equivarrebbe alla colpevolezza dell’imputato mentre invece, come spesso accade, molti di coloro che vengono rinviati a giudizio vengono poi assolti. mi chiedo come si possano sentire delle baggianate così enormi da parte di organi collegiali giudicanti di rilievo nazionale dettate semplicemente da motivi pregiudiziali e di opportunità. questa è un ingiustizia enorme che peraltro marchia irreversibilmente la vita di una persona in barba ad ogni principio costituzionale di recupero del condannato. non si capisce perchè nei concorsi pubblici bisogna dichiarare di non aver riportato condanne penali se il codice penale stesso, all’art. 166, afferma che le condanne penali a pena sospesa non sono di ostacolo all’accesso al pubblico impiego. in questo stato la legge non esise, esistono solo decisioni dei giudici che utilizzano la legge a loro uso e consumo.

  Tiziano Solignani wrote @

Attenzione però che la legge 12 giugno 2003, n. 134, ha introdotto un comma 1bis nell’art. 445 del codice di procedura penale, secondo cui “Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza [di patteggiamento] è equiparata a una pronuncia di condanna”

  Marco Paci wrote @

L’utente gianfranconz solleva un problema non da poco e che riguarda anche me. Infatti, ho un precedente per guida in stato di ebbrezza con sentenza patteggiata di 14 gg di galera, convertita in pena pecuniaria e sospesa. Il reato è ora estinto e non compare nei caselllario generale e penale ad uso privati, ma è visibile alla Polizia e p.a. Ora, vorrei emigrare in Australia o NZ, laddove il per il visto bisogna mostare i suddetti certificati, ma se il reato non vi compare più, devo dichiararlo? A che informazioni hanno accesso le immigrazioni straniere, magari tramite le nostre ambasciate? Come diceva gianfranconz il dover dimostrare che il reato commesso non era grave, comporta un’odissea burocratica spaventosa. A proposito gianfranconz, tu che hai dovuto fare esattamente?


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