Sono una trentacinquenne separata dal 2000, con una figlia di 13 anni e il mio ex marito (dico ex anche se con la sola separazione siamo ancora sposati), dopo la separazione, è ‘’scappato” a 1200km di distanza. Lui non è mai stato un padre, e questi 1200km sono la sua scusa perfetta per non esistere. Voglio precisare che lui viene a trovare sua figlia 2 o massimo 3 volte all’anno, non per volontà mia ma per volontà sua. Quelle 2 volte ogni anno ovviamente le decide a comodo suo, come io e mia figlia non avessimo una vita perchè eternamente in attesa di lui. Anticipa di 2gg, posticipa il ritorno di 10gg, accampando svariate scuse. Ora ci stiamo accordando sulle feste natalizie da passare con nostra figlia e secondo me sarebbe giusto fare, su 14gg che la bambina ha di vacanza, 7 con me, 7 con lui. Sono anche disposta ad andargli incontro (come faccio da anni, e da scema) rinunciando a 2gg, tenendola con me solo 5/6gg. Ma lui vuole anticipare ancora di più e sta ricattando la bambina con frasi del tipo…o ti vengo a prendere il tale giorno o non vengo proprio. Ci vuole poco a capire la quantità di sensi di colpa che questa ragazzina ha dovendo decidere. La domanda è: si parla tanto di reato del genitore affidatario che vieta al figlio gli incontri con l’altro genitore, MA E’ PUNIBILE UN GENITORE CHE NON OTTEMPERA AGLI OBBLIGHI DI VISITA? Non parlo della sentenza 1365 della Corte di Cassazione che parla di obbligo anche verso l’ex coniuge (in questo caso io), ma di una sentenza, di una legge, di un qualcosa che parla di OBBLIGO DI VISITA AI FIGLI, e in caso di inosservanza sia punibile legalmente? Scusate i toni, ma questa è solo uno dei tanti problemi che quest’uomo mi da. (Stella, mail)
Casi come questo, purtroppo, non sono rari. In genere si parla di « diritto » di visita, ma in realtà sarebbe più corretto parlare di « dovere » di visita, come vero e proprio dovere di responsabilità.
L’art. 350 Cost., infatti, dispone il “dovere per i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli”, e questo significa che, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o no ancora uniti dal vicolo del matrimonio, il rapporto tra genitori e figli non viene meno.
L’art. 155 del Codice Civile, inoltre, dispone che il giudice adìto per la separazione debba provvedere a regolare il cd. “diritto di visita”, in quanto questo costituisce lo strumento giuridico per garantire la sussistenza del rapporto affettivo tra i figli e genitore non affidatario: ecco perchè può ben dirsi che, in realtà, si tratta di un diritto per i figli, ma di un dovere per il genitore.
Tuttavia, nel regolare tale materia, il giudice deve tener conto, in primis, dell’interesse del minore, potendo pertanto decidere anche di limitare tale diritto, o addirittura escluderlo del tutto, nel momento in cui al figlio ne derivi un grave pregiudizio. In particolare, quando i figli sono adolescenti, il giudice deve tenere conto della loro volontà, e non può imporre loro incontri con modalità non condivise dagli stessi.
In ogni caso, il figlio ha diritto non solo al mantenimento da parte dei genitori, ma anche a quell’assistenza morale e a quegli insegnamenti che gli consentono di sviluppare la sua personalità il più possibile in sintonia con le sue inclinazioni e aspirazioni. La violazione degli obblighi o la condotta pregiudizievole dei genitori verso i figli sono penalmente (vds. art. 570 c.p.) e civilmente sanzionate con la previsione di rimedi rivolti ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni ovvero ad impedire un esercizio pregiudizievole della potestà genitoriale. Il Tribunale per i Minorenni, appunto, ai sensi dell’art. 330, “può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del “figlio”. Tali provvedimenti, però, sono rebus sic stantibus, quindi revocabili in qualsiasi momento, e vengono pronunciati in esito ad un particolare procedimento di volontaria giurisdizione in camera di consiglio che, come si è anticipato, si svolge innanzi al Tribunale per i Minorenni e viene instaurato in seguito alla proposizione di un ricorso.
La pronuncia di decadenza comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall’esercizio della potestà; di contro, il genitore continua, tuttavia, ad essere gravato di tutti i compiti (prima fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia.
La cosa migliore da fare, quindi, a questo punto, è sottoporre all’attenzione del giudice questa situazione, certamente poco piacevole sia per te che per la bambina. Forse, impuntarsi nell’imporre a qualcuno di fare qualcosa contro la sua volontà è inutile, soprattutto quando questo “qualcosa” dovrebbe venire spontaneamente dal cuore di una persona. Cerca di capire cosa è realmente meglio per vostra figlia, e poi decidi se è il caso di chiedere, appunto, la decadenza dalla potestà di genitore per un padre che è tale soltanto di nome, ma non di fatto.









Sono separata consensualmente dal 20 febbraio 2006 con omologa fine marzo 2006. Abbiamo due figlie, una di 18 anni e l’altra di 13 anni all’epoca della separazione (oggi di 21 e 16 anni). Il mio ex marito non ha mai rispettato le visite per la minore. Non ha mai rispettato ne le visite settimanali ne i periodi di vacanze di Nò atale e Pasque ne le vacanze estive. Non solo ma ho dovuto ricorrere al tribunale per la modifica del ricorso di separazione art 710 perchè ha diminuito sostanzialmente i soldi mensili alle figlie dicendo che è diventato repentinamente povero. Cara signora che ha sopra scritto ciò che sto vivendo io e ciò che sta vivendo lei è tutto da manuale.
Auguri……………..a tutte noi, e si ricordi che le mamme non abbandonano mai i figli e se lo fanno lo fanno in preda alla disperazione. Non a caso, non si è mai sentito parlare di ISTINTO PATERNO!