tiziano solignani
avvocati dal volto umanol’esdebitazione nel fallimento
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Salve ho letto il quesito e mi sembra che la legge non richieda che tutti i creditori vangano pagati, almeno con nummo uno, la norma dice un’altra cosa e cioè che non si può procedere all’esdebitazione se il fallimento si è concluso per insufficienza di attivo, il testo è il seguente:
l’esdebitazione non può essere richiesta se non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali. Pertanto a mio parere il pagamento anche di una lira ad un solo creditore ti facoltizza a richiedere l’esdebitazione.
Sul secondo quesito penso che non possa essere presa in considerazione dagli organi fallimentari ai fin dell’esdebitazione un pagamento extragiudiziale dei creditori concorsuali.
Saluti avv Zannini ancona
Vorrei avere notizie sulla possibile applicazione dell’esdebitazione per pratiche chiuse prima dell’entrata in vigore della nuova legge.Vedi sentenza tribunale di Piacenza.
Penso che Luca parli della sentenza 21.03.2007 con cui il Tribunale di Piacenza segue l’orientamento che ritiene ammissibile l’applicazione dell’istituto dell’esdebitazione, previsto dall’art.142 L.F. ed introdotto dalla riforma delle procedure concorsuali , anche per i fallimenti chiusi prima del 16.07.2006-data dell’entrata in vigore della riforma suindicata.
Il Tribunale di Piacenza parte dal presupposto che il procedimento di esdebitazione, così come quello di riabilitazione, entrambi aventi sostanzialmente la medesima funzione, devono considerarsi pendenti fino a quando sia ancora possibile presentare i relativi ricorsi. E dunque devono ritenersi pendenti, in relazione alla possibilità di presentare domanda di esdebitazione, anche i procedimenti fallimentari chiusi prima del 16.07.2006.
Pertanto, per quanto riguarda i fallimenti chiusi antecedentemente all’entrata in vigore della riforma fallimentare, ritenuto il procedimento di esdebitazione pendente fino a quando sia ancora possibile presentare i relativi ricorsi e ritenuta la non applicabilità dell’art. 150 D.Lgs n. 5/06, che impone l’applicazione della legge anteriore per le procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, il ricorso, volto ad ottenere il beneficio dell’esdebitazione può essere presentato, ai sensi dell’art. 143 L.F., entro l’anno successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina (16 luglio 2006).
Ha notizie circa la possibilità di cancellare sul certificato penale la citazione di fallimenti chiusi prima della riforma,in quanto impossibilitati di chiedere la riabilitazione.In oltre quali prospettive dopo la sentenza della corte costituzionale numero 39 del 27/02/08.
bellissimo questo forum.. concordo sulla versione del “almeno qualcosa a tutti..”.. altra domanda.. nel concreto allora è il giudice delegato che, nel decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo, decide se ammettere o meno all’esdebitazione.. non è necessario fare nessuna domanda prima perchè il GD si pronunci in merito? mi limito a fare istanza dopo se il giudice non provvede? grazie fin d’ora del consiglio
grazie mille.. qui a padova che io sappia non è mai girata una circolare del genere, ma è molto interessante.. peccato che il mio curatore abbia appena depositato tutto il carteggio, e non mi farebbe un’integrazione integrazione (sempre che sia considerato “rituale”) nemmeno a pagarlo.. per cui credo dovrò percorrere la via del ricorso.. grazie mille, siete stati utilissimi! buon lavoro e buon weekend
Scusate, ma per proporre il ricorso dopo la chiusura è necessario produre qualche doc. in particolare o sia cquisisce tutto d’ufficio?
Grazie , Simona , Brescia
(x tutti ) una persona fallita da 2 anni (il curatore ha ricevuto solo mille euro dalla vendita)senza pendenze penali di nessun genere puo’ chiedere la riabilitazione e se si come si fa’ ??
e se apre una p.iva un c.corrente rischia anche in futuro ??
La ringrazio infinitamente x la cortese attenzione e le chiedo tutto cio’ e’ possibile farlo anche se il fallimento e’ chiuso da solo 2 anni ?(preciso senza pendenze penali) e fatto questo si rischia ancora di essere offendibile? la ringrazio anticipatamente x la risposta
P.S. complimenti sinceri
ABBIAMO FIRMATO UNA FIDEJUSSIONE BANCARIA AD UN CONOSCENTE A GARANZIA DI SCOPERTO DI CONTO NEL 94 NEL 95 HANNO MANDATO UN ISTANZA DEL TRIBUNALE E DAL 95 AD OGGI NON ABBIAMO SAPUTO + NULLA DOPO 13 ANNI CI CHIAMA UN ISTITUTO DI RECUP.CREDITI CHE HA COMPRATO IL CREDITO IN TERZA MANO, (AMMETTIAMO IL GRAVE ERRORE DI SUPERFICIALITA’ )LA BANCA X 13 ANNI NON CI HA MANDATO NEMMENO UNA CARTA,
LA DOMANDA E’ CE’ UN TERMINE DI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO CHE SONO PASSATI 13 ANNI ?
GRAZIE E SALUTI
Chi Vi scrive non ha ottenuto l’esdebitazione in primo e secondo grado di giudizio in quanto il fallimento e’ stato chiuso prima dell’entrata in vigore dell’attuale legge,che ,tra l’altro,non ha applicazione in via retroattiva.Io mi chiedo ,in attesa della CASSAZIONE,perche’ io non ho il diritto di liberarmi di un onere ,che tra l’altro non era di mia competenza, per ragioni che non sto’ qui’ a spiegare?La legge e’ o non e’ uguale per tutti?Perche’ a me i gironi dell’inferno ,pur non avendo colpa e chi magari ha colpa ma ha il fallimento chiuso successivamente al mio gode di un diritto a me negato?Dove’ la giustizia?Tra l’altro la normativa europea congrua con la mia posizione.E quindi vorrei avere la Vs.a opinione in merito.
Ringrazio per la cortese attenzione e porgo
DISTINTI SALUTI
buona sera , ho parlato col mio avvocato un mese fa perchè si occupasse della mia riabilitazione. Nel 1996 ero stato dichiarato fallito e tutto è stato chiuso nell’ottobre del 2002. non ho carichi penali ne altro e il mio avvocato ha detto che qui ad alessandria non c’è molta chiarezza su cosa fare nel tribunale per poter essere riabilitato. So che l’ultimo decreto legge è entrato in vigore nel gennaio 2008 , chiedo cortesemente se qualcuno sa dirmi cosa fare . Grazie parva
Spett.le Tiziano Solignani,
Nel mio caso il comitato dei dreditori e’ stato informato e nessuno ha avuto da ribadire:ne la curatela, ne il comitato in veste dei loro 3 rappresentanti facenti parte dello stesso.
Se puo’ darmi ulteriore parere grazie.
Vazzoler Rossella
P.S. Tutti i requisiti richiesti dall’articolo 142 della nuova legge sono stati soddisfatti .L’unico problema e’ legato alla tempistica di chiusura del fallimento.
l’esdebitazione in venti righe
Ho un fallimento aperto dal 1996 e 12 anni fà mi sono stati pignorati solo i mobili per 730.000 lire e una piccola auto vecchia (fiat marbella di 10 anni). Posso avere l’esdebitazione anche con questo piccolo attivo secondo voi? Le altre circostanze ricorrono tutte. Grazie per la Vs. risposta.
Egregio avv.to Solignani, tantissimi complimenti per il blog, ottima iniziativa; sono personalmente stanco di vedere avvocati che dopo 1 mese non rispondono alle email(e cito un caso vero, provato personalmente!) ma utilizzano e si tengono aggiornati sulle questioni.
Passando alla domanda vera e propria, io sono figlio di due genitori entrambi falliti (come soci accomandatari di una s.a.s.) con fallimento concluso dopo 14 anni. Ho studiato l’evoluzione della normativa sull’esdebitazione, la legge pinto sulla eccessiva durata dei processi ed il problema delle cancellazioni del casellario giudiziale(nonchè iscrizione della sentenza di chiusura nel registro delle imprese). Nonostante io studi Economia Politica e Statistica, e quindi non abbia i titoli per poter permettermi valutazioni dottrinali delle norme giuridiche, mi son permesso di scrivere un piccolo report per fare il punto della situazione.
Io potrei beneficiare del gratuito patrocinio, tuttavia la causa è domiciliata al foro di Nola e le assicuro che avere una copia del fascicolo è una impresa disperata, soprattutto perchè i tempi sono INDEFINITI per la produzione delle copie(la cosa è aggravata dal fatto che io studio fuori con borsa di studio).
Le chiedo, per ora, due cose:
-esiste un obbligo/termine entro il quale devono fornirmi la documentazione richiesta?
-E’ possibile richiedere il gratuito patrocinio per tre cose diverse? i) esdebitazione ii)cancellazioni casellario (e quindi istanza di riabilitazione con rigetto motivato ed ordine di cancellazione suppongo) iii) legge pinto.
-Il suo studio ha fallimentaristi che offrano gratuito patrocinio?
grazie mille delle risposte ed ancora complimenti per il sito(io sono un fanatico del web e dei linguaggi di programmazione, quindi ha tutta la mia stima
Caro Nicola,
per quanto rigUarda la tua prima domanda, posso dirti che esiste un tuo diritto, o meglio, dei tuoi genitori che sono stati i protagonisti della procedura fallimentare, ad ottenere copia della documentazione contenuta nel fascicolo. In realtà non esiste un termine però entro il quale te la debbano consegnare.
Per quanto riguarda la seconda domanda posso dirti che se i tuoi genitori hanno i requisiti per essere ammessi al gratutio patrocinio, si può fare un ricorso al Tirbunale di Nola per ottenere l’esdebitazione, se la chiusura del fallimento è avvenuto a ridosso dell’entrata in vigore della riforma della legge fallimentare o successivamente.
Nel caso in cui si sia concluso, invece, prima puoi chiedere la riabilitazione.
Sono due cose diverse che non vanno “in coppia”.
Per quanto riguarda il ricorso per la violazione del principio della giusta durata del processo, ho visto che a tal porposito la Corte Europea ha accolto dei ricorsi presentai da persone soggette al fallimento, il quale è durato per svariati anni. La ragioni dell’accoglimento sono state, oltre alla notevole durata della procedura, anche la violazione dei dirtti contenuti nella Convenzione europea dei dirtti dell’Uomo. Infatti è la stessa Corte ad affermare che le miure restrittive imposte al fallito, anche se in via di principio necessarie nell’ambito di tutela dei creditori, non devono essere tenute per tutta la durata della procedura, ma debbono attenuarsi. Pertanto il permanere di tali limitazioni per tutta la durata della procedura, comporta una rottura dell’equilibrio tra il diritto dei creditori al pagamento e l’interesse individuale del fallito.
Il nostro studio ti può offrire assistenza, in tal senso, anche per il fatto che abbiamo, all’interno, degli avvocati iscritti alle liste del gratuito patrocinio. Inoltre anche se la questione si svolge a Nola abbiamo dei corrispondenti che ci possono aiutare a gestire la tua posizione.
Spero di esserti stata d’aiuto e grazie millep er i complimenti.
rapidissima risposta che non posso che apprezzare. contatterò in giornata i numeri da voi indicati.
rinnovo la stima e porgo cordiali saluti
Egregio avvocato Solignani, può rispondere anche a me? La domanda è poco sopra e relativa all’esdebitazione.
Grazie, comunque.
Caro Ettore,
per rispondere alla tua domanda mi occorrono delle informazioni chiare. Infatti non capisco se il tuo fallimento è stato già chiuso oppure no.
Poichè se è ancora aperto non è possibile richiederlo. Infatti per poter chiedere l’esdebitazione occorre essere in prossimità del decreto di chiusura del fallimento.
Pertanto la mia domanda è:a che punto è la procedura fallimentare che ti vede come protagonista?
Inoltre ti lancio un’idea: vista la durata abnorme della procedur concorsuale sai che è possibile fare ricorso per equa riaprazione per l’ingiusta durata della procedura?
E perchè, mi scusi se basta che sia pagato anche un solo creditore del fallimento medesimo? il curatore ha detto che quest’anno me lo chiude. 730.000 dell’ epoca erano qualcosa…Posso sperare nell’esdebitazione? Grazie ancora.
Ciao Laura Ferrari. Una domanda per curiosità: sei anche tu un avvocato? Comunque io avevo chiesto all’ Avv: Solignani solo della esdebitazione non della Legge Pinto della quale ero a conoscenza e della quale intendo servirmi dopo la chiusura del fallimento. Quindi sei sicura che L’avvocato mi abbia risposto per la legge Pinto invece che sull’esdebitazione? Ti ringrazio infinitamente per la tua gentilezza e disponibilità nelle risposte.
Ti saluto.
Nel mio caso il fallimento ha avuto molti curatori, ognuno dei quali rinunciava all’incarico (parliamo di almeno 4-5 curatori diversi), è inoltre stata trasferita d’ufficio da Napoli a Nola, ed il “trasferimento” (cioè per far fare 20km al fascicolo) è durato circa 5 anni di totale inattività. Queste cose me le disse l’ultimo curatore, e fu proprio lui a dirmi che a suo avviso vi era la possibilità per me di chiedere rimborso ai sensi della legge Pinto.
Tralasciando il caso particolare, quali sono le indicazioni di “ragionevole durata” nelle procedure concorsuali?
la sentenza Cass. 17.11.2005, n. 23271, Pres. Proto, rel. Giancola – “DURATA DEL FALLIMENTO E LEGGE PINTO” sembra accogliere le istanze di un soggetto il cui fallimento è durato circa 5 anni, che tutto sommato, non sono tanti.
il problema suppongo sia la determinazione della durata ragionevole, visto che la corte sottolinea il fatto che ove violata la ragionevole durata il danno non patrimoniale si presume e il ricorrente non deve supportare la sua esistenza con delle prove(nei casi “normali” quindi non vi è onere della prova ).
è questo a cui faceva riferimento il dott. solignani?
Buongiorno e grazie Avvocato Solignani. Se io le allego una sentenza che ho trovato e dove viene concessa l’esdebitazione con il pagamento anche solo parziale di un solo creditore, me la commenta? Spero di fare un servizio gradito a tutti. Eccola! E’ un pò lunga e non parla solo del pagamento dei creditori ma c’è il particolare che ci interessa. Grazie di nuovo se avrà questa pazienza:
Fallimento – Reato di bancarotta – Applicazione della pena su richiesta – Esdebitazione – Ammissibilità.
Fallimento – Esdebitazione – Condizione del pagamento di parte dei creditori – Pagamento parziale anche di un solo creditore – Ammissibilità.
Non osta alla ammissione del beneficio della esdebitazione l’applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di bancarotta, posto che tale forma di applicazione della pena costituisce una condanna sui generis che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna e che in base all’art. 445 cod. proc. pen. l’estinzione del reato comporta l’estinzione di ogni effetto penale.
In tema di esdebitazione, deve condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, legge fallim., attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte del credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione.
DECRETO
nel procedimento instaurato da: ****Francesco avente ad oggetto la richiesta di esdebitazione ex art. 143 L.F. presentata con ricorso del 8.2.2008;
letto il parere favorevole del comitato dei creditori (a maggioranza);
letta la comunicazione del curatore fallimentare del 15.1.2008, da cui si ricava che il fallito ha cooperato con gli organi della procedura e non ha aggravato il dissesto;
dato atto che il fallimento è stato chiuso in data 20.9.2006 e quindi prima dell’entrata in vigore della riforma attuata mediante il D. Lgs. n. 169/07;
rilevato che ai sensi dell’art. 19 del citato D. Lgs. si può procedere all’esdebitazione anche nei confronti dei falliti per il cui fallimento è già intervenuta la chiusura, entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. stesso;
ritenuto che nel caso di specie dovendosi esaminare nel merito la posizione del debitore con riferimento ad una istanza di applicazione di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ma relativa ad un fallimento “aperto” prima dell’entrata in vigore della riforma attuata con il D. Lgs. n. 5/06 deve trovare applicazione la disciplina dell’ esdebitazione non potendo più trovare applicazione quella relativa alla “riabilitazione”;
che a tale conclusione si giunge anche analizzando i presupposti previsti per l’applicazione dell’istituto che sono sostanzialmente simili a quelli stabiliti per l’applicazione dell’istituto della riabilitazione, con l’unica eccezione del n. 4 dell’art. 142 l.fall., con cui si richiede che il fallito non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
che tale difformità – del tutto marginale – non appare idonea a rendere inapplicabile l’istituto dell’ esdebitazione a fallimenti aperti nella vigenza della previgente disciplina prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n. 27, come peraltro prevede testualmente l’art. 19 del D. Lgs. n. 169/07;
dato atto che le altre condizioni previste dall’art. 142 D. Lgs. N. 5/06 ai nn. 5) e 6) (condotte distrattive, aggravamento del dissesto, condanne per bancarotta fraudolenta, ecc.) si adattano alle nuove come alle vecchie procedure;
che nel caso di specie – alla luce delle indicazioni fornite dal curatore e dal comitato dei creditori e dalla documentazione prodotta sussistono i presupposti teorici per dichiarare l’esdebitazione di ****Francesco ;
che peraltro va osservato come nel caso di specie nei confronti dell’istante sia intervenuta applicazione di pena per il reato di bancarotta come si ricava dal certificato penale e dalla sentenza prodotta in atti (cfr. Trib. di Piacenza del 23 ottobre 2000);
rilevato che legislatore del 1988 – dopo aver specificamente indicato gli «effetti» che non conseguono alla sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. (non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l’applicazione di pene accessorie e/o di misure di sicurezza – eccezion fatta per la confisca obbligatoria -, non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi) – ha statuito che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna».
Rilevato, peraltro che la giurisprudenza ha statuito che – con specifico riferimento all’istituto della riabilitazione – la sentenza di applicazione della pena su chiesta costituisce una condanna sui generis che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna (cfr. Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 2004 n. 10028 CED CAss. RV 227122; idem Tribunale Trieste 15 dicembre 1998, in Dir. Pen. Proc, 1999, pag. 351);
Dato atto che il legislatore, ai sensi dell’art. 445 c.p.p. ha previsto che l’estinzione del reato porta con sé l’effetto che «si estingue ogni effetto penale»,
che sebbene tale dichiarazione di estinzione, ai fini della procedura di esdebitazione non può essere equiparata alla riabilitazione richiesta dall’art. 142 l.f. in presenza di una condanna per bancarotta fraudolenta, va altresì rilevato che non si è in presenza di una vera e propria condanna e che pertanto non ricorre l’ipotesi preclusiva di cui all’art. 142 n. 6 l.f. (con ciò mutando l’indirizzo sul punto specifico espresso in altra occasione);
dato atto che è stato depositato il provvedimento di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. reso dal Tribunale di Piacenza in data 6 giugno 2007;
ritenuto che il pagamento dei creditori non deve avvenire necessariamente per tutte le categorie di creditori, in quanto la norma non distingue tra le varie categorie di creditori concorsuali e, poiché anche i creditori preferenziali per titolo anteriore al fallimento sono creditori concorsuali, è sufficiente che siano soddisfatti, almeno in parte, anche solo costoro, secondo l’ordine di legge.
A tale proposito va evidenziato come la legge di delega demandava al Legislatore di introdurre la disciplina dell’esdebitazione, “prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 1, comma 6, lett. a, n. 13), quindi di tutti i debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, siano essi parzialmente che totalmente.
Deve pertanto condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione; è infatti evidente che si aderisse all’interpretazione secondo cui la locuzione “neppure in parte” sia riferita al numero dei creditori (e quindi che tutti i creditori debbano essere pagati parzialmente), in caso di presenza di creditori privilegiati e chirografari, si renderebbe necessario prevedere il pagamento integrale dei creditori privilegiati per prospettarsi il pagamento parziale dei chirografari; si tratta di una soluzione che poterebbe ad effetti diversi da quelli previsti dalla norma, (e quindi al pagamento integrale di una categoria e parziale dell’altra) con conseguente preferibilità – allo stato – dell’interpretazione che vede nella locuzione sopra indicata il significato di “parte dei crediti” concorsuali;
dato atto che comunque, a prescindere dalla soluzione di principio, sopra tratteggiata, nel caso di specie si è provveduto al pagamento parziale dei creditori privilegiati e chirografari, così come previsto dal secondo comma dell’art. 142 l.f. (cfr. piano di riparto finale del 27.1.2006);
P . Q . M .
Ammette ****Francesco al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali del fallimento ***** s.a.s. di ****Francesco e c. n. **** non soddisfatti e per l’effetto dichiara tali crediti inesigibili ex art. 143 l.f.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Piacenza, 18 giugno 2008
Che ne pensa, Avvocato. Grazie.
In realtà questa interpretazione sembra minoritaria, anche se devo dire (e mi auguro che serva, visto che anche nel mio caso è probabile che i chirografari non abbiano beccato nulla) che vi è anche le sentenza del tribunale di Mantova che afferma tale principio. Ve la riporto
Massimario, l. fall. art. 142
Tribunale di Mantova 3 aprile 2008 – Pres. Bernardi – Rel. Laura De Simone.
Fallimento – Esdebitazione – Parziale pagamento di parte dei creditori privilegiati – Ammissibilità.
L’art. 142, 2 comma legge fall. deve essere interpretato nel senso che per accedere al beneficio dell’esdebitazione è sufficiente il parziale soddisfacimento di almeno una parte dei creditori privilegiati, non essendo indispensabile che detto parziale pagamento riguardi tutti i creditori.
Il TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio, in persona dei signori:
dott. Mauro Bernardi PRESIDENTE
dott. Laura De Simone GIUDICE REL.
dott. Vittorio Aliprandi GIUDICE
pronunciando sull’istanza di esdebitazione proposta da
P. F.
RILEVATO che il ricorrente ha esposto di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 4790/95 del 5.5.1995, che la procedura fallimentare è stata chiusa il 7.12.2006, ed ha invocato la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 142 e 143 l.f. per l’accoglimento dell’istanza di esdebitazione;
OSSERVATO che, dalla documentazione in atti, si evince che P. F. è stato dichiarato fallito con sentenza n. 4790/95 del 5.5.1995, in estensione, quale socio illimitatamente responsabile della società P. * S.n.c., dichiarata fallita con sentenza n. 66/95 del 18.1.1995, e che il fallimento della società e dei soci sono stati chiusi per ripartizione finale dell’attivo con decreto di data 7.12.2006;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.19 del d.lgs.n.169/07 le norme sulla esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs n.5/2006 (16.7.2006) e quindi l’istituto è applicabile al caso in esame;
RILEVATO che il ricorso è stato presentato l’11 gennaio 2008 e quindi entro l’anno dal decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell’art.143 l.f.;
RITENUTO che, per il dettato testuale dell’art.142 l.f., sia legittimato al beneficio dell’esdebitazione non solo il fallito persona fisica quale imprenditore individuale ma anche il socio persona fisica illimitatamente responsabile di società di persone dichiarato fallito a seguito del fallimento della società, dovendo quindi escludersi la legittimazione alla richiesta del beneficio unicamente per le persone giuridiche fallite;
OSSERVATO che dall’audizione del curatore all’udienza collegiale del 3 aprile 2008 è emerso che P. F. nel corso della procedura concorsuale ha cooperato con gli organi della procedura;
TENUTO CONTO che dagli atti del fascicolo fallimentare non si evince in alcun modo che l’istante abbia ritardato lo svolgimento della procedura fallimentare o abbia violato le disposizioni di cui all’art.48 l.f., né che abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
RILEVATO che i certificati penali in atti attestano l’assenza di qualsiasi condanna intervenuta nei confronti di P. F. e di qualsiasi procedimento penale pendente;
OSSERVATO che l’istante non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
CONSIDERATO che dagli atti del fascicolo fallimentare emerge che in sede di riparto finale i creditori concorsuali sono stati in parte soddisfatti, essendosi provveduto al parziale pagamento dei creditori privilegiati, dovendosi interpretare il comma II dell’art.142 l.f. nel senso che è sufficiente per accedere al beneficio dell’esdebitazione che siano soddisfatti, anche parzialmente, almeno una parte dei creditori;
VALUTATO, sul punto, che la norma indicata non distingue tra creditori privilegiati e chirografari e specificatamente non esige l’intervenuto pagamento parziale anche dei creditori chirografari, considerato che questo presupporrebbe necessariamente la integrale soddisfazione di tutti i creditori ammessi con prelazione, e tale interpretazione pare porsi in contrasto con il disposto della legge di delega laddove è indicato che la disciplina della esdebitazione deve consistere “nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della L.14.5.2005 n.80), e quindi dai debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, sia parzialmente che totalmente;
RITENUTO che non rivesta rilievo, ai fini interpretativi della disposizione indicata, il testo dell’art. 143, primo comma, secondo cui il tribunale dichiara inesigibili “i debiti non soddisfatti integralmente”, dovendo l’espressione intendersi riferita sia ai debiti soddisfatti parzialmente che a quelli non soddisfatti totalmente;
CONSIDERATO che nella specie i creditori privilegiati sono stati soddisfatti, in sede fallimentare, nella misura del 12,94% e detta percentuale non può ritenersi insignificante;
VAUTATO che risultano verificate tutte condizioni di cui agli artt.142 e 143 l.f.,
P.Q.M.
dichiara inesigibili nei confronti di P. F., nato a ** già dichiarato fallito con sentenza n. 4790 del 5.5.1995, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Il tribunale presso dove sono fallito io la pensa così… Speriamo bene!!!
Vincenzo Pilla, Il Sole 24 Ore pag. 39
Più chance all’esdebitazione
Il beneficiario della esdebitazione spetta ai falliti persone fisiche, le cui procedure risultano
pendenti al 16 luglio 2006, anche se non hanno permesso alcun pagamento a favore dei
creditori chirografari. Lo afferma il tribunale di Firenze con il decreto in data 2 aprile 2008
con il quale è stata ritenuta “non ostativa la circostanza del pagamento solo parziale dei
creditori privilegiati, con conseguente assenza totale di soddisfazione da parte dei creditori
chirografari, posto che la preclusione di cui al 2 comma dell’articolo 142 Legge fallimentare
non può essere intesa (per assenza di espressa indicazione in tal senso) come riferentesi
al chirografo, il che presupporrebbe l’integrale pagamento del privilegio (articolo 111 della
Legge fallimentare)”. L’istituto della esdebitazione di cui all’articolo 142 della Legge
fallimentare trova applicazione per i fallimenti delle persone fisiche e,pertanto, anche di
quelle dichiarate fallite in proprio ex articolo 147 della Legge fallimentare in quanto socie di
una società, non solo per i fallimenti dichiarati post riforma della legge fallimentare operata
tramite il decreto legislativo n. 5 del 2006 e del decreto legislativo n. 169 del 2007, ma
anche per i fallimenti di persone fisiche dichiarati in base alla normativa previgente.
C’è da dire che se fallisci ti portano via tutto… Non puoi avere un conto corrente, una tua auto, etc… Non è piacevole. NON provare per credere. Ciao e grazie della risposta.
A mio avviso sarebbe stata più equa una previsione normativa che valutasse la percentuale di debiti pagati rispetto al totale (quindi il rapporto tra attivo e passivo). Inoltre bisognerebbe anche tenere conto che spesso parte dell’attivo viene “consumata” per le spese del procedimento, che se dura molti anni non sono certo poco.
Io non sono un giurista, ma mi sentirei di dire che se uno vuole valorizzare le variabili “quanti creditori” e “quanti debiti” ha pagato, si potrebbe creare un indice ponderato in base al livello di soddisfacimento dei due requisiti(che per loro natura sono quantificabili) e che assume valori in un intervallo [a, b]. A quel punto l’intervallo si può dividere in una regione di rifiuto R=[a, a+k] con k<(b-a) , ed una regione di accettazione [a+k, b].
L’impiego di uno strumento che tenga conto di più variabili, anche senza assumerlo come vincolante, potrebbe risultare utile. Nei casi antitrust se non erro viene utilizzato spesso l’indice di Herfindal per la concentrazione di mercato, non vedo quindi perchè non si possano sviluppare strumenti più sofisticati e ridurre l’aleatorietà del giudizio, pur senza vincolarlo.
Relativamente alla legge pinto vi segnalo altri contributi che confermano la tesi “in espansione”
tratto da un documento che sto preparando per fare il punto del fallimento dei miei genitori:
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Alla sentenza del tribunale di Mantova si aggiunge inoltre si aggiungono altre tre sentenze che sembrano confermare la possibilità di ottenere l’esdebitazione con il mero soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati. In particolare:
-Sentenza del Tribunale di Piacenza 8/05/2008 (Allegato20) che afferma molto chiaramente (sottolineatura a cura del sottoscritto)
“ritenuto che il pagamento dei creditori non deve avvenire necessariamente per tutte le categorie di creditori, in quanto la norma non distingue tra le varie categorie di creditori concorsuali e, poiché anche i creditori preferenziali per titolo anteriore al fallimento sono creditori concorsuali, è sufficiente che siano soddisfatti, almeno in parte, anche solo costoro, secondo l’ordine di legge.
A tale proposito va evidenziato come la legge di delega demandava al Legislatore di introdurre la disciplina dell’esdebitazione, “prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti”
(art. 1, comma 6, lett. a, n. 13), quindi di tutti i debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, siano essi parzialmente che totalmente.
Deve pertanto condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del
loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione; è infatti evidente che si aderisse all’interpretazione secondo cui la
locuzione “neppure in parte” sia riferita al numero dei creditori (e quindi che tutti i creditori debbano essere pagati parzialmente), in caso di presenza di creditori privilegiati e chirografari, si renderebbe necessario prevedere il pagamento integrale dei creditori
privilegiati per prospettarsi il pagamento parziale dei chirografari; si tratta di una soluzione che poterebbe ad effetti diversi da quelli previsti dalla norma, (e quindi al pagamento integrale di una categoria e parziale dell’altra) con conseguente preferibilità – allo stato –dell’interpretazione che vede nella locuzione sopra indicata il significato di “parte dei crediti” concorsuali; …(omissis) ….”. ;
-Sentenza del Tribunale di Tolmezzo del 17/05/2007 (Allegato 21) con il quale il tribunale ammetteva al beneficio dell’esdebitazione il fallito nonostante fossero stati pagati solo in minima parte i creditori privilegiati;
- Sentenza della Corte di Appello di Trieste del 07 Maggio 2008 (Allegato 22) avente ad oggetto ricorso presentato dal P.M. relativamente al giudizio del Tribunale di Tolmezzo (la questione oggetto di disputa era l’applicabilità o meno della nuova disciplina fallimentare per procedure chiuse alla data di entrata in vigore della riforma), relativamente alla parte che interessa allo scrivente, appare estremamente interessante in quanto sostiene l’orientamento secondo il quale l’ammissibilità all’esdebitazione richiede il mero soddisfacimento anche di una sola classe di creditori; la corte infatti afferma:
[.... atteso che la norma non richiede l’avvenuta soddisfazione, sia pure parziale, di ciascuna classe di creditori, bensì di una parte dei creditori concorsuali complessivamente intesi (come in specie era senz’altro avvenuto, atteso che i creditori privilegiati erano stati soddisfatti con una percentuale di circa l’80%].
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ho inviato l’ultimo commento in “NON italiano”, l’ho riletto solo dopo aver premuto “submit”; chiedo (umilmente) venia
Per chi ha soddisfatto i creditori privilegiati al 50% ma e’ stato fatto fallire prima dell’entrata in vigore della nuova legge c’e qualche speranza.?O dobbiamo aspettare che disquisiscano in favore degli errori post mortem?
Salve,
insieme a mia moglie nel 1997 siamo stati dichiarati falliti con una snc.
Il fallimento a detta del curatore verrà chiuso nel Settembre 2008.
Quali sono le procedure da adottare per ottenere la riabilitazione e uscire da questo incubo?
Non le nascondo che moralmente e non solo il fallito e la sua famiglia, vengono trattati alla stregua di criminali, e non vengono salvaguardati i suoi diritti come creditore; si fallisce perchè non si riesce ad incassare il frutto del proprio lavoro e di conseguenza non si riesce a far fronte ai propri debiti.
Ho provato a fare una ricerca con un legale per fare tutte le pratiche e mi ha chiesto 4.500€, un po troppo per chi spera solo di rientrare tra gli “onesti” e aprirsi un conto corrente personale e magari comprarsi la prima casa.
La ringrazio se potrà darmi qualche suggerimento in merito.
Giancarlo Melas
Inutile fare i complimenti per il sito.
Fallimento chiuso nel 1999, cosa posso fare per riacquistare una vita normale, in considerazione che Equitalia mui sta dando la caccia pignorandomi auto e stipendio?
possibile che una persona debba essere condannata all’ergastolo in casa (non sua)
Possibile che non ci sia la possibilta’ per una persona di ricominciare a vivere come peraltro viene fatto per i “delinquenti ed assassini”?
Scusate la mia rabbia ma a 50 anni mi vedo costretto a vivere da profugo senza averne i diritti.
Saluti
Enzo
Ho scoperto per caso il Vs sito e …. davvero tanti complimenti per l’aiuto che date e quello che si danno le varie persone tra loro. Non so se ho capito bene il funzionamento ma ci provo. Mettevo qua e là il naso in rete proprio perchè i miei genitori sono falliti tutti e due da ormai 16 anni…. ma non hanno mai smesso di tormentarli. Io ed i miei fratelli non abbiamo un bel ricordo di quel triste periodo. Il lavoro della tua famiglia perso in un attimo, rubato, calpestato e reso nullo, inutile. Ebbene sì, ne parlo ancora con rancore perchè il loro è stato un fallimento lampo, in quanto certo i soldi ed il patrimonio costruito con i sacrific di una vita, certo non gli mancava, e quindi lampo perchè ci hanno “mangiato” un pò tutti … Mi perdonerete se dico ciò … ma quando si legge sull’ultima sentenza (ancora gelosamente conservata finchè non troverò un modo per rendere giustizia ai miei genitori) il seguente succo del discorso di un giudice ” … non si comprende come alle aziende ammesse al fallimento non sia stato permesso di liquidare da sole il debito per cui la richiesta di fallimento … in quanto con il solo patrimonio immobiliare avrebbero potuto soddisfare in pieno tutte le richieste ….” Cosa dovrei dire, ogni volta che la rileggo, mi viene quasi da ….. Perchè l’azienda non era una, bensì 3 … e hanno fatto fare a tutte la stessa fine. Da allora non ci hanno mai fatto mancare niente. Io sono così pazza, che pur non credendo in questo sistema contorto ed ingiusto, ora lavoro in proprio, una cosa piccola e con tanti sacrifici ci permette di vivere dignitosamente. Ma cosa dire quanto ti giro indietro e pensi che il lavoro dei tuoi amati genitori, lavoro di tutta una vita costruita solo con le loro forze e la loro bravura non esiste più … cosa pensare non so.
Non scendo unlteriormente nel particolare perchè non vorrei coninuare a deprimere nessuno, però una domanda ce l’ho. Dopo appunto 16 anni l’INPS (dal quale prende la pensione minima dopo aver dato lavoro a centinaia di operai e senza mai aver lasciato a casa nessuno…) gli ha scritto qualche mese fa che vuole 240mila euro di contributi non versati da un’azienda di quelle fatte fallire. Ora la mia domanda è questa. Cosa si deve fare in proposito. Non ti viene voglia di suicidarti? Loro non hanno più niente di niente, manco una macchina, un conto, un assicurazione, una casa … nulla. L’INPS fu all’epoca pagato, forse non interamente. Ma comunque fu pagato per ciò che chiedeva allora. Alla luce di quanto ho descritto sopra e di quell’estratto di sentenza che ho riportato, cosa devo fare. Aspettare un decreto ingiuntivo e poi farne opposizione per prescrizione o possono fare qualche atto di pignoramento di punto in bianco senza farci difendere o opporre??
Vorrete scusare il mio sfogo ed accettare i miei ringraziamenti e complimenti per tutto.
Anita 73
Complimenti per il sito io sono ormai un disperato con un fallmento in corso e la trattenuta di un quinto dello stipendio e non avendo una lira per permettermi un’avvocato non so come fare per chiudere il fallimento!!ma letto quanto riportato sopra ho capito che se anche avessi la fortuna di chiudere la mia vita sarebbe lo stesso un’inferno e tutto questo mi deprime e come da 8 anni a questa parte vedo il mio futuro sempre più buio!!!
stavo pultroppo cercando anche io un riscontro in internet e fortunatamente ho visto questo blog
fallito nel 2000 chiuso fallimento nel 2003
nel 2003 mi chiedono IVA non pagata del 1999
che il curatore ha messo nella dichiarazione dei reditti
ora vogliono i soldi (30.00 € ) da me non e giusto cosa posso fare mi hanno già pignorato i credito
posso mpugnare il tutto o vado solo a spendere soldi e tempo inutilmente
grazie a buon rendere
Vorrei segnalare il Decreto del Tribunale di Firenze del 2 febbraio 2008, in base al quale non sarebbe ostativa alla concessione dell’esdebitazione la totale insoddisfazione dei creditori chirografari, atteso che <>. Il provvedimento è a mio sommesso parere inficiato da un errore di fondo (quanto meno nei limiti in cui esso sembra volr porre un principio generale) consistente in una non corretta lettura dell’art. 111, . Tuttavia in riferimento a quelle fattispecie in cui la totalità dei beni appresi dalla curatela fossero vincolati a favore di una o più classi di creditori, il costrutto della massima ora riportata sembrami davvero ineccepibile. Riccardo Riccò – Reggio Emilia – Via Guido da Castello 29 – riccardo.ricco@alice.it
Il curatore tiene aperto il mio fallimento per 12 anni senza pignorarmi mai niente tranne i mobili per 730.000 lire perchè niente avevo. Trattasi di S.a.s. io accomandatario. Dopo tutto questo tempo, fatalmente, eredito 1/4 di casa dai miei genitori e faccio la rinuncia. Avevo già fatto una rinuncia all’eredità in precedenza e il curatore non si è mai visto ne sentito da 12 anni!. Posso pretendere che mi chiuda il fallimento per insufficienza di attivo e accedere alla esdebitazione? Grazie.
Buongiorno Avvocato, vedo che da molto tempo non rispondi più, tutto bene?
Spero di rileggerla presto.
A risentirci e grazie di tutto.
Perche’ Avv. non mi risponde?
mia madre è fallita nel 1998 data chiusura fallimento 16/07/2004 insufficenza attiva, ora arriva una cartella inps di € 24.000 da pagare per lo più scrivono notificata il 08/07/2004 prima della chiusura formale del fallimento.
Hanno mandato anche al datore di lavoro di mia madre una cartella che deve pagare lei probabilmente con 1/5 dello stipendio che da a mia madre, è possibile questo? tenuto conto anche che prende € 700 vive in casa popolare e non possiede nulla, è sotto la soglia di povertà.
Non esiste nessun modo per far cancellare questo credito inpagabile da lei per il resto della sua vita?
Cerco persone che come me siano disposte a intraprendere una causa a livello comunitario per “liberarci”dall’ingiustizia incostituzionale,indipendentemente dalla corte di cassazione, della non applicabilita’ retroattiva dell’istituto dell’esdebitazione.Chi volesse contattarmi in tal senso e-mail :pensieropensiero@alice.it
in una procedura fallimentare, iniziata ante riforma e non ancora terminata, con un piano di riparto definitivo, intendo far acquistare un credito del fallimento, previa autorizzazione del Giudice Delegato, facendo entrare nel fallimento stesso nuove risorse finanaziarie tali da, determinare una modifica del riparto, soddisfare completamente i crediti privilegiati e parzialmente tutti i semplici. E’ possibile una volta chiuso il fallimento chiedere l’esdebitazione?
ho provato a chiedere al mio avv.to di intrapendere una domanda per l’esdebitazione ma essendo il mio fallimento chiuso nel 2003 non si puo e solo tempo perso .
ormai solamente la pubblica amministrazione nella fattispece ECOITALIA mi stà facendo morire. Vi chiedo come si può cancellare questi vecchi debiti o dobbiamo sempre avere una spina sul fianco fino a quando ?
penso seriamente che mi convenga fallire nuovamente in modo da poter fare richiesta del mio diritto di esdebitazione
buongiorno nel 2002 io e mia moglie siamo stati dichiaratgi falliti (snc) fallimento chiuso in gennaio 2006 ho presentato richiesta di esebitazione al tribunale di pordenone sollevando il dubbio di incostituzionsalità in quanto tromo molto discriminante il fatto non poter beneficiare dell’esdebitazioine, comunque rimango in attesa di una risposta dal tribunale .
inoltre vorrei fare una causa di gruppo allo stato per discriminazione o altro cerco falliti disposti a collaborare e naturalmente avvocati che ci credano
grazie
Dorigo Fabio zeusfabio@libero.it
[...] L’esdebitazione del fallito prevede una procedura e dei criteri complessi. La rimando a questo articolo sullo stesso problema scritto da una mia collega e che ritengo molto chiaro. Si trova qui. [...]
Sono stato dichiarato fallito nel 1996 quale socio di s.a.s.. Il fallimento si è chiuso nel giugno 2009 per insufficienza di attivo. Sono andato per curiosità a vedere il rendicono del curatore depositato nel fascicolo in tribunale e ho visto che ha recuperato dei crediti dai clienti del fallimento per circa 19000 euro che sempre secondo il rendiconto sono serviti per pagare le spese di procedura, spese legali, acconto curatore etc. ed è avanzato circa 300 euro. Domanda: le spese legali non dovrebbero essere creditori concorsuali? Allora io potrei avere l’esdebitazione visto che purtroppo mi manca solo quel requisito visto che la mia situazione penale è intonsa? Grazie per una Sua cortese risposta.
Sono un Direttore di un istituto di Credito e vorrei poter essere tenuto aggiornato delle nuove inserzioni avendo dei clienti che potrebbero essere interessati a tale aergomento.
Grazie
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Ne approfitto anche io per fare una domanda, visto che è un istituto nuovo che sto iniziando a conoscere anche io stesso.
Tra i presupposti scrivi che “Inoltre è necessario che nella procedura siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali”.
Questo significa che se c’è anche un solo creditore rimasto totalmente insoddisfatto l’esdebitazione non si può chiedere? Se così è, può il fallito – debitore provvedere con proprie sostanze a soddisfare almeno in parte i creditori rimasti insoddisfatti?
E, in questo ulteriore caso, c’è una percentuale minima o basta che il creditore dia un centesimo di euro, ad esempio, ad ognuno di loro per poter essere ammesso al beneficio?