tiziano solignani

avvocati dal volto umano

cos’è la carenza nelle coperture di tutela giudiziaria

Sono interessato ad una forma di tutela giudiziaria, ma ho letto che è previsto un periodo di carenza dopo la stipulazione della polizza e non ho capito che cosa significa, non potreste spiegarmelo meglio?

Certo. Il periodo di carenza, che è quasi sempre di tre mesi dalla data di stipulazione della polizza, serve molto semplicemente per evitare che una persona sottoscriva la copertura quando ha già un problema e vuole acquistare la polizza solo in vista di quello.

La tutela giudiziaria, infatti, è sempre una assicurazione, cioè un contratto “aleatorio”, dove tu paghi per avere la sicurezza di essere coperto nell’eventualità che ti capiti di aver bisogno, ma non puoi usarlo per farti coprire quando il bisogno è già insorto.

Facciamo un esempio. Se tu fai l’assicurazione adesso e tra sei mesi una persona ti chiama in causa, allora c’è copertura perchè non potevi prevedere di essere citato in giudizio tra sei mesi. Se tu, invece, adesso hai bisogno di fare una causa, poniamo, di usucapione e fai l’assicurazione poi chiedi la copertura, questa ti viene negata per la causa di usucapione, perchè il “caso assicurativo” era già sorto al momento in cui hai stipulato la polizza.

Ci sono delle eccezioni al periodo di carenza di tre mesi, sia nel senso di escluderlo sia in quello di estenderlo.

Sotto il primo profilo, ad esempio, se rimani vittima di un sinistro stradale il giorno dopo aver stipulato la polizza, c’è copertura. Infatti, i sinistri stradali sono eventi imprevedibili e non puoi certamente aver fatto la polizza “sapendo” che il giorno dopo avresti subito un incidente. Quindi per i sinistri stradali, ma anche per tutti gli altri illeciti aquiliani, il periodo di carenza non c’è e la copertura opera fin da subito.

In altri casi, il periodo di carenza può essere più lungo, arrivando sino a un anno o due. E’ il caso, ad esempio, delle separazioni consensuali che, in alcune forme più complete di tutela giudiziaria, sono coperte. In questi casi, il periodo di carenza è di un anno, e in alcuni casi di due, perchè una coppia intenzionata a separarsi potrebbe benissimo stipulare la polizza, aspettare, poniamo, sei mesi e poi separarsi facendosi pagare le spese dalla compagnia.

Per tutti gli altri casi, il periodo di carenza è di tre mesi. Se sei effettivamente interessato a valutare l’acquisto di una polizza di questo genere, utilizza il nostro preventivatore e ti verrà fatto un preventivo gratuito.

4 commenti »

  Matteo wrote @

Gentile Tiziano,
non ho capito bene l’esempio dell’usucapione. Intendevi dire che non ci si può avvalere di una copertura assicurativa per un’azione di usucapione promossa durante il periodo di carenza, oppure che non ce ne si può avvalere in ogni caso in cui il presupposto dell’azione (nell’ipotesi, il possesso del bene per il tempo necessario ad usucapirlo) si è già verificato anteriormente?
Nel caso in cui la risposta sia la seconda, ciò significa che (sempre nell’esempio di cui sopra) ci si potrebbe avvalere dell’assicurazione, per un’azione di usucapione quando al tempo della stipulazione sono trascorsi 19 anni di possesso sui 20 necessari a usucapire?
Grazie per l’attenzione e per l’eventuale risposta!

  Tiziano Solignani wrote @

Il termine per l’usucapione deve essere già decorso.

  Paolo wrote @

Gradirei capire meglio il concetto di “caso assicurativo già sorto”.
Poniamo il frequente caso di dissidi condominiali, spesso il desiderio di fare causa nasce dopo anni di attese, promesse non mantenute, ecc.
In questo caso si tratta di casi assicurativi già sorti?
Se io stipulo una polizza oggi, e trascorso il periodo di carenza decido di intimare una causa per un danno (avvenuto nel passato) ma il cui “bisogno” di essere liquidato insorge successivamente alla stipula (le promesse di risarcimento non sono state mantenute, i tempi si dilatano all’infinito, ecc.) la polizza copre tale evenienza?

Grazie

  Tiziano Solignani wrote @

In entrambi i casi NON c’è copertura.

Bisogna vedere quando è insorto il problema.

Se il problema insorge dopo il periodo di carenza, la copertura c’è, altrimenti no.

Non importa quando una persona prende la decisione di far causa, ma quando insorge oggettivamente il problema che si vuole rendere oggetto di causa.

Prendiamo il caso dei dissidi condominiali. Il giorno di nascita del sinistro è il giorno in cui si verifica il primo dissidio, quindi o il vicino inizia a fare troppo rumore o c’è una lite o simile. Analogamente, nel caso dei danni. Se fai un incidente e subisci un danno all’auto, la data di insorgenza del caso è quella del giorno dell’incidente.

Il concetto di insorgenza del caso assicurativo a livello teorico è molto semplice, ma spesso nella pratica si tende a fare confusione. E’ sempre bene, in caso di dubbio, chiedere ad un consulente, cioè un assicuratore o un avvocato specializzato o comunque preparato sulla tutela giudiziaria.


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