Sono interessato ad una forma di tutela giudiziaria, ma ho letto che è previsto un periodo di carenza dopo la stipulazione della polizza e non ho capito che cosa significa, non potreste spiegarmelo meglio?
Certo. Il periodo di carenza, che è quasi sempre di tre mesi dalla data di stipulazione della polizza, serve molto semplicemente per evitare che una persona sottoscriva la copertura quando ha già un problema e vuole acquistare la polizza solo in vista di quello.
La tutela giudiziaria, infatti, è sempre una assicurazione, cioè un contratto “aleatorio”, dove tu paghi per avere la sicurezza di essere coperto nell’eventualità che ti capiti di aver bisogno, ma non puoi usarlo per farti coprire quando il bisogno è già insorto.
Facciamo un esempio. Se tu fai l’assicurazione adesso e tra sei mesi una persona ti chiama in causa, allora c’è copertura perchè non potevi prevedere di essere citato in giudizio tra sei mesi. Se tu, invece, adesso hai bisogno di fare una causa, poniamo, di usucapione e fai l’assicurazione poi chiedi la copertura, questa ti viene negata per la causa di usucapione, perchè il “caso assicurativo” era già sorto al momento in cui hai stipulato la polizza.
Ci sono delle eccezioni al periodo di carenza di tre mesi, sia nel senso di escluderlo sia in quello di estenderlo.
Sotto il primo profilo, ad esempio, se rimani vittima di un sinistro stradale il giorno dopo aver stipulato la polizza, c’è copertura. Infatti, i sinistri stradali sono eventi imprevedibili e non puoi certamente aver fatto la polizza “sapendo” che il giorno dopo avresti subito un incidente. Quindi per i sinistri stradali, ma anche per tutti gli altri illeciti aquiliani, il periodo di carenza non c’è e la copertura opera fin da subito.
In altri casi, il periodo di carenza può essere più lungo, arrivando sino a un anno o due. E’ il caso, ad esempio, delle separazioni consensuali che, in alcune forme più complete di tutela giudiziaria, sono coperte. In questi casi, il periodo di carenza è di un anno, e in alcuni casi di due, perchè una coppia intenzionata a separarsi potrebbe benissimo stipulare la polizza, aspettare, poniamo, sei mesi e poi separarsi facendosi pagare le spese dalla compagnia.
Per tutti gli altri casi, il periodo di carenza è di tre mesi. Se sei effettivamente interessato a valutare l’acquisto di una polizza di questo genere, utilizza il nostro preventivatore e ti verrà fatto un preventivo gratuito.









Gentile Tiziano,
non ho capito bene l’esempio dell’usucapione. Intendevi dire che non ci si può avvalere di una copertura assicurativa per un’azione di usucapione promossa durante il periodo di carenza, oppure che non ce ne si può avvalere in ogni caso in cui il presupposto dell’azione (nell’ipotesi, il possesso del bene per il tempo necessario ad usucapirlo) si è già verificato anteriormente?
Nel caso in cui la risposta sia la seconda, ciò significa che (sempre nell’esempio di cui sopra) ci si potrebbe avvalere dell’assicurazione, per un’azione di usucapione quando al tempo della stipulazione sono trascorsi 19 anni di possesso sui 20 necessari a usucapire?
Grazie per l’attenzione e per l’eventuale risposta!
Il termine per l’usucapione deve essere già decorso.