tiziano solignani

avvocati dal volto umano

la costruzione di una casa su fondo altrui

Sono sposato in comunione dei beni. Da un anno ho ricevuto in donazione da un parente un terreno agricolo di cui risulto unico intestatario. Ora il terreno è diventato edificabile ed io e mia moglie abbiamo deciso di costruire una casa. Possiamo intestare la nuova casa ad entrambi, lasciando il terreno intestato a me? Ovvero posso presentare la domanda di concessione edilizia a nome mio e di mia moglie? Nell’eventualità di risposta negativa, come posso fare per raggiungere comunque il nostro obbiettivo ovvero intestare la casa ad entrambi, senza effettuare pssaggi di proprietà con ulteriori spese notarili?

Certamente puoi intestare la nuova costruzione ad entrambi, lasciando invariato il tuo diritto di proprietà su fondo su cui si attua l’edificazione in virtù del c.d. diritto di superficie. Tal diritto è un diritto reale minore di godimento disciplinato dall’articolo 952 e seguenti del Codice Civile, che consiste nell’edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui. La costituzione di questo diritto vale a sospendere il principio di accessione. Allo stesso modo si può alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del fondo, vendendo il solo diritto di superficie.

Se non diversamente specificato dal contratto, il diritto si intende concesso a tempo indeterminato. In caso di cessione a tempo determinato, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue e riprende vigore il principio di accessione, con la conseguenza dell’acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo (la cosiddetta elasticità del dominio).

Il diritto di mantenere una costruzione (non quello di edificare) è suscettibile di usucapione: costruita la casa, opera il principio di accessione, ma l’usucapione opera in forza del possesso ventennale della costruzione accompagnato da atti di riconoscimento dell’altruità del fondo (altrimenti si avrebbe usucapione della proprietà del fondo).

Quindi, giovandoti del fatto che sei tu il proprietario del fondo e non un estraneo potete, avvalervi del fondo come meglio credete. In conclusione comunque ti consiglio di rivolgerti ad un legale che disciplini il tutto nel migliori dei modi sfruttando in base alle vostre esigenze o il principio dell’accessione o quello dell’usucapione in base alle vostre esigenze.

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