Per una “querela” per calunnia, avete risposto che la legge da un termine perentorio di tre mesi, OK da quando? Dalla data di quando si è compiuto l’atto o da quando una Autorità ne ha preso notizia in qualsiasi modo? I tempi per presentare invece una “denuncia” per calunnia, sono analoghi? Complimenti per le chiare e sintetiche rispsote che ho letto sul Vostro sito.
La calunnnia non è un reato perseguibile a querela ma d’ufficio e pertanto non sussiste il termnine di tre mesi che la legge prevede per i reati perseguibili a querela. La differenza tra i reati perseguibili a querela e quelli procedibili d’ufficio sta nel fatto che mentre per quelli perseguibili a querela, la stessa come presentata ad un organo di polizia può essere ritirata, per i reati procedibili d’ufficio, la denuncia, una volta presentata, non può essere ritirata.









Risposta rapida chiaro e sintetica.
Grazie.
Sto prendendo in considerazione di sottoscrivere la Vostra poliza “privati”.
Complimenti Avv. Massa!
Cordialità.
G. Zino