tiziano solignani

avvocati dal volto umano

chi deve pagare le spese di riparazione del prodotto in garanzia?

Salve, sono un venditore di prodotti informatici, pc notebook ecc. volevo porre una domanda: se entro il periodo di garanzia un cliente mi porta indietro un componente, tipo hard disk o scheda madre, rotto, non funzionante (quindi non rientrante nei prodotti non conformi ai requisiti) io devo rispedirlo logicamente alla casa madre, il problema è questo: il cliente deve pagare le spese di spedizione o le devo pagare io come venditore? E’ un quesito annoso, io non voglio rimetterci e neanche voglio che ci rimetta il cliente, vorrei solo comprendere cosa dice la legge. Se foste così gentili da citarmi un testo di legge, un capoverso che descrivi chiaramente il dafarsi, coì da esibirlo al cliente, in caso debba pagare lui.

Si applica l’art. 130, comma 2°, del codice del consumo (decreto legislativo del 6 ottobre 2005 n. 206), secondo cui “in caso di difetto di conformita’, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita’ del bene mediante riparazione o sostituzione“.

La legge quindi è molto chiara: il consumatore non deve pagare le spese di spedizione.

Detto questo, rimane il problema del rivenditore, che non è giusto sopporti una spesa dovuta ad un problema hardware, di cui pertanto è “colpevole” il fabbricante. Il rivenditore può forse avvalersi, anche per le spese, dell’art. 131 che prevede il suo diritto di regresso nei confronti del distributore, sancendo appunto che “il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva”.

Naturalmente, diventa molto difficile esercitare un’azione di regresso solo per qualche spesa postale di modico importo.  Sarebbe pertanto preferibile per i rivenditori negoziare questi aspetti nei contratti di collaborazione che fanno, all’inizio, con i distributori dei prodotti.

4 commenti »

  rosa wrote @

Veramente io avevo specificato il caso di prodotto con guasti voi mi avete risposto per prodotti non conformi, credo ci sia diefferenza, un prodotto non conforme è quando non risponde ai requisiti reclamizzati, un prodotto guasto è una cosa differente…. comunque sia grazie della risposta.

  Tiziano Solignani wrote @

In realtà non è proprio così come dici tu.

Un prodotto che non risponde ai requisiti reclamizzati ricade nell’ambito della tradizionale garanzia delle qualità promesse, prevista dal codice civile (su cui puoi trovare numerosi riferimenti nel nostro blog), che è un’ulteriore forma di garanzia.

La garanzia per i difetti di conformità comprende, nonostante il nome, anche i guasti, purchè siano riconducibili ad un difetto originario dell’hardware. In materia opera una presunzione, posta dall’art. 132, comma 3°, del codice del consumo, secondo cui tutti i guasti che si verificano entro i sei mesi dalla consegna del prodotto si presumono dovuti ad un problema originario dell’hardware e non dovuti all’uso che se ne è fatto.

In tutti questi casi, opera la garanzia contro i difetti di conformità.

In tutti gli altri guasti, opera la garanzia di buon funzionamento, che è la garanzia cui si pensa di solito ma che in realtà è solo uno dei tanti tipi che ha a disposizione il consumatore. In questi casi, per vedere chi deve pagare le spese postali bisogna guardare alle condizioni di garanzia, che di solito prevedono che siano a carico del consumatore.

Può essere non facile nella pratica distinguere tra guasti dovuti ad un problema originario dell’hardware e guasti che si verificano solo per effetto dell’uso, in un prodotto hardware che originariamente non aveva problemi. La presunzione di cui sopra può aiutare molto, per cui direi che se il guasto si verifica nei sei mesi al consumatore dovrebbero sempre essere riconosciute le spese postali, se si verifica in seguito la cosa può essere discutibile.

Nel blog comunque ci sono svariati articoli sul tema delle garanzie, ti invito a leggerli, individuandoli tramite il nostro motore interno http://cerca.solignani.it, ti schiarirari molto le idee (o, al contrario, te le confonderai ancora di più…).

  Franchini Riccardo wrote @

Salve, dopo aver lettoquest utilissimo articolo mi rorge un dubbio.
io sono importatore di elettrodomestici dall’ Austria e vendo a aziende che a loro volta rivendono a privati.
Ora la domanda è questa, che gnere di accordi è possibile fare con i miei rivenditori?
come da voi anticipato un processo a “cascata” come sarebbe descritto nel codice del consumo diventa difficile da applicare poichè se il mio rivenditore mi addebita le spese di spedizione sue a me e del cliente a lui io poi dovrei a mia volta addbitarequeste spese piu le mie alla casa costruttrice in Austria ma la vedo dura farmi rimborsare da una ditta estera.
Grazie

  Tiziano Solignani wrote @

Sì è difficile, ma purtroppo questo è lo “stato dell’arte” del diritto sulla questione, quindi in teoria dovrebbe funzionare così. A te naturalmente vedere come ci si può organizzare con distributori stranieri.


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