Salve, dal 2006 sono propritario di una porzione di bifamiliare, al momento dell’atto notarile che ho stipulato nel 2006, concedevo una servitu’ di passaggio sul mio terreno alla vicina di casa visto che ella è priva di strada di accesso alla sua abitazione. La mia domanda è la seguente:
la signora è obbligata a chiudere il cancello manuale della mia proprità dove ella fa un transito carrabile e pedonale per accedere alla propria abitazione?
La signora si rifiuta di farlo e lascia la mia proprità incustodita anche dopo che sono stato vittima di un furto.
Sulla servitu’ ho appoggiato del materiale di mia proprità che non ostacola in alcun modo il transito carrabile e pedonale, ella mi puo’ obbligare a togliere suddetto materiale?
Grazie
Cordiali saluti
Dunque, in primo luogo dovresti verificare se è specificato qualcosa nel titolo, ovvero nell’atto notarile con cui la servitù è stata costituita.
Nel caso in cui nel titolo non sia specificato alcunché (cosa peraltro abbastanza probabile), la servitù per legge deve ritenersi costituita nel modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante (cioè del vicino) col minor aggravio possibile del fondo servente (ossia per Te), così come previsto dall’art. 1065 c.c.
In virtù di quanto sopra si può sicuramente ritenere che la Tua vicina debba chiudere il cancello dopo essere passata, in quanto tale operazione non limita in alcun modo il suo diritto di passaggio, ma permette e a Te di essere più tranquillo e di evitare (o almeno rendere meno probabili) eventuali furti.
In quanto al materiale da Te appoggiato in zona, se lo stesso non crea problemi per il transito della vicina, essa non ha alcun motivo per lamentarsi.
Nel caso fossi interessato a procedere nei confronti della vicina (anche solo con una lettera preliminare) siamo naturalmente a disposizione.








