Mio marito, per gravi motivi di salute, non ha onorato diversi pagamenti nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale: è diventato debitore. I creditori hanno attivato le corrette procedure per chiedere il pagamento delle somme e dei relativi interessi e costi legali (15.000 €). Preciso che mio marito è nullatenente e che siamo in regime di separazione dei beni. Il problema sono i mobili di casa. Premetto che nel 1990 ho acquisito con atto di donazione un immobile residenziale. E con scrittura privata (ai tempi non registrata data la semplicità della questione) anche il trasferimento di beni mobili ivi contenuti, indicati in dettaglio quale mobilio/suppellettili/quadri et simili erano assegnati a me personalmente. Sono mobili risalenti agli anni ‘40 e non assolutamente di pregio particolare. Navigando in rete ho verificato che l’Ufficiale Giudiziaro può effettuare il pignoramento anche del solo mobilio presente nell’abitazione in quanto “si presume comune” agli occupanti dell’abitazione. Vorrei evitare questa possibilità con la redazione di perizia giurata asseverata da parte di CTU circa i mobili di mia proprietà ( quelli ricevuti in virtù della scrittura privata del 1990 ) anche alla presenza di testimoni a conferma della provenienza di tale mobilio. La mia domanda è la seguente: la scrittura privata del 1990 è titolo valido al fine di dimostrare la proprietà effettiva dei mobili dato che mi è materialmente impossibile presentare fatture intestate risalenti agli anni ‘40 o autenticare la scrittura privata in quanto i firmatari sono deceduti da 18 anni?
Purtroppo la scrittura privata non è sufficiente, nè lo sarebbero le fatture. Per dimostrare la proprietà dei beni, superando la presunzione di proprietà degli stessi in capo al debitore, è necessario un atto avente “data certa” anteriore al sorgere del credito, come ad esempio un contratto di comodato regolarmente registrato.









Ma il contratto di comodato ha alcuni problemi inerenti la corretta individuazione della proprietà ( stabilisce l’uso ) … Preciso che un documento ha data certa quando è possibile provare erga omnes la sua esistenza in un certo arco temporale o comunque anteriormente ad un dato evento. In tutti i casi di intervento di un pubblico ufficiale (atto pubblico, scrittura privata autenticata) è proprio l’intervento di quest’ultimo a rendere la data certa.
Il codice civile interviene in materia, con l’art. 2704, stabilendo che, quando
nella scrittura privata non sia autenticata la sottoscrizione o essa non sia riprodotta
in atti pubblici, attribuiscono data certa la registrazione, la morte o la sopravvenuta
impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori o altro fatto. Basta fare una copia delle scritture private e far apporre la data certa ( timbro postale) o fare la copia conforme ( data e timbro certo da pubblico ufficiale), oltre ad altre modalita riconsciute da sentenze della corte costituzionale o ordinanze, non necessariamente l’atto notarile o la registrazione presso l’ufficio del registro.