Gentile Solignani ho un’attivita di rivendita pane e gastronomia,per problemi economici non ho avuto piu la possibilita’ di pagare l’affito del locale,ora mi trovo a chiudere la ditta dopo vari solleciti dal padrone del locale si verbali che tramite avvocato,ora vorrei sapere,io 6 mesi fa ho mandato la disdetta del contratto d’affio,voglio precisare che insieme alla ditta ho rilevato un contratto di locazione gia esistente dai precedenti affituari,il contratto riporta specificatamente che dopo una sola rata di locazione non pagata avrei ricevuto lo sfatto immediato,qui mi sale il dubbio,io devo pagare tutti gli affitti non onorati ho mi devo attenere al fatto che i signori propretari non si sono attenuti al contratto mandandomi subito l’avviso di sfratto per morosita’?poi avendo mandato io l’avviso di recessione dal contratto mi posso sempre avvalere della richiesta di indennità avviamento?distinti saluti
Innanzitutto la legge stabilisce che “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione”.
Questo significa che anche dopo un solo canone impagato, trascorsi 20 giorni, il proprietario ha il diritto di procedere con lo sfratto per morosità.
Una volta che Lei ha mandato la raccomandata con i sei mesi di preavviso questi sei mesi sono comunque da pagare e il proprietario può chiederne il pagamento.
Per quanto riguarda l’avviamento la legge prevede che questo sia dovuto al conduttore solo se il contratto è giunto alla sua naturale conclusione e non anche quando il rapporto si sia concluso per inadempimento o recesso del conduttore medesimo.









Scusi eh ma Lei sta chiedendo se può non pagare l’affitto dovuto?!
E sta anche chiedendo se dopo aver LEI mandato la disdetta ha diritto a 18 mensilità di indennità di avviamento?!
poi? più niente? una fetta di culo vicino all’osso la gradirebbe?