se il datore di lavoro non versa le quote di tfr al fondo complementare cosa si può fare?

Avendo deciso di destinare il mio TFR ad un fondo privato (Mediolanum) come e cosa posso fare per sollecitare la ditta per la quale lavoro a versare le quote, premetto che che da quando ho aderito nel 2009 non è stata versata neppure una rata, avendo sempre nella stessa un TFR lasciato in azienda abbastanza cospicuo sono abbastanza preoccupata in quanto ha difficoltà economiche e attualmente ci sono venti di cambiamento.vorrei tutelarmi per tempo, altri colleghi non più in forza stanno aspettando altri stanno agendo legalmente. Cosa devo fare?

La prima cosa che devi fare è scrivere, o far scrivere da un legale, una diffida tramite raccomandata a ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata, sia alla ditta che al fondo privato che dovrebbe percepire le quote, che, ti ricordo, avrebbero un termine di corresponsione mensile, ma rispetto alle quali il «vero» termine è comunque quello annuale, cioè al più tardi devono essere versate entro l'anno.

Il fenomeno che si ha in questi casi, infatti, è una specie di cessione di credito per cui il fondo privato è titolare del diritto a percepire le quote di tfr direttamente nei confronti del datore di lavoro, ma tu hai l'onere di avvertirlo quando non avvengono i pagamenti così che si possa attivare e valutare il da farsi.

Ad ogni modo, tu sei tutelato dall'INPS che, con la circolare 23 del 22 febbraio 2008, ha chiarito le sue modalità di intervento:

  • se il datore di lavoro è assoggettabile a procedure concorsuali, sarà lo stesso istituto ad intervenire, rifondendo ai fondi pensione le somme non versate dal datore di lavoro colpito da fallimento o assoggettato ad altra procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Non è tuttavia prevista la corresponsione delle somme direttamente al lavoratore, proprio perchè, come dicevamo prima, c'è una specie di cessione del credito in tutto il sistema.
  • se il datore, invece, non è assoggettabile a fallimento o altre procedure concorsuali, il fondo di garanzia dell'INPS interviene previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto. Come nel caso del «vecchi» tfr, insomma, bisogna fare un primo tentativo di esecuzione individuale.

Il fondo di garanzia presso l'INPS è stato istituito dal Decreto Legislativo 80/1992, adottato in recepimento della direttiva 80/987/CE del 1980. Le disponibilità del fondo sono integrate dalle stesse aziende tramite un contributo pari al 10% delle somme destinate alla previdenza integrativa. La garanzia riguarda i lavoratori subordinati che, all'atto della presentazione della domanda, risultino iscritti a una delle forme pensionistiche complementari iscritte all'albo Covip oppure a una forma pensionistica complementare individuale.

Comments

  1. Andrea says:

    Egr. Avv.to,
    ma la ditta può comunque non pagare tutti i mesi e pagare solo una volta l'anno?
    Anche perché se gli mando una diffida a cosa serve?
    Perché prima era regolare ed ora a volte ritarda.
    Grazie mille

    • Se l'accantonamento o pagamento sia rateizzato su base mensile o annuale, mi dispiace ma onestamente non te lo so dire. Io sarei più per la prima soluzione, in corrispondenza della retribuzione, ma sto andando solo a naso, bisognerebbe consultare le fonti normative, che al momento non ho sotto. Puoi comunque provare ad inviare la diffida, chiedendo un pagamento mensile, e vedere che cosa risponde l'azienda.

Leave a Reply