tiziano solignani
avvocati dal volto umanoArchivio dell'autore
come si tutela il conduttore dagli altri condòmini
Salve, ho un’attività commerciale che, essendo rivolta al mondo dell’agricoltura, possiamo definire stagionale. Ho aperto il mio negozio in un locale in affitto e la proprietà sulla quale sorge il capannone è di due fratelli. L’accesso all’intera proprietà è consentito attraverso un unico cancello automatico e dal mio negozio non è possibile vederlo poichè mi trovo su un lato dell’edificio. Da qualche mese, nei locali che danno sull’ingresso, si sono insediati 2 concessionari di auto. Uno non ha mai dato problemi, l’altro avendo un parco auto più vasto, di sua libera iniziativa chiude il cancello nei suoi orari di chiusura, impedendo ai miei clienti di accedere al negozio, e la mia posizione non mi permette di essere sempre reattivo alla chiusura dell’accesso. Capita molte volte che dopo aver chiuso il negozio e recandomi nella mia abitazione posta nello stesso edificio, mi accorgo che il cancello è chiuso da chissà quanto tempo e ho la sensazione di essermi trattenuto in magazzino in attesa di clienti che mai avrebbero potuto raggiungermi. Ho detto al proprietario della concessionaria di lasciare aperto, perchè anch’io ho diritto a lavorare (anche perchè io ho aperto da 4 anni e lui da solo qualche mese) e, soprattutto nel periodo di giugno, la mia clientela necessita di un’assistenza più prolungata poichè la campagna di mietitura del grano deve essere accompagnata da una pronta reperibilità dei ricambi dei mezzi agricoli in caso di bisogno. La risposta è sempre la stessa, che siccome le auto possono essere rubate lui vuole chiudere il cancello. Personalmente non credo che l’affittare uno spazio commerciale possa consentire all’affittuario ad arrogarsi il diritto di impedire l’accesso alle altre attività. E io non posso andare avanti a togliere la corrente elettrica al cancello per impedirne la chiusura. Giovanni, mail.
il nostro ordinamento prevede che, quando su uno stesso bene insistono (la proprietà o altri) diritti cd. reali (tra cui, appunto, anche il diritto del conduttore) appartenenti a più soggetti, ogni partecipante non può impedire ad altri di fare uso di quella cosa secondo il proprio diritto.
Nel caso di specie, quindi, il titolare della concessionaria non può, a sua discrezione, chiudere il cancello di ingresso allo spiazzo comune per l’accesso alle vostre attività, posto che tale spiazzo costituisce una pertinenza dei locali che vi sono stati concessi in locazione.
Impedire l’accesso allo stesso nel corso dell’orario di apertura della sua attività , infatti, imita notevolmente il suo diritto di godimento (il quale si estrinseca ovviamente nell’accogliere clienti all’interno dei locali in cui esercita la sua attività).
Ciò detto, prima di procedere giudizialmente per tutelare il suo diritto, le consiglierei di diffidare formalmente, mediante lettea raccomandata con avviso do ricevimento, il suo vicino dal voler proseguire con gli atti di molestia finora posti in essere, rappresentandogli che ogni atto di turabtiva che sia in grado di restringere o recare pregiudizio al legittimo diritto di godimento altrui della cosa locata, o comunque limiti in misura apprezzabile l’esercizio di detto diritto è vietato dalla legge.
Nel caso in cui, così facendo, non riesca ad ottenere nessun risultato, allora le consiglio di procedere giudizialmente, instaurando una causa possessoria, ritenuta esperibile anche da parte del semplice conduttore di un immobile nei confronti dell’autore delle molestie, in quanto va considerato detentore qualificato per conto del locatore possessore. Ne discende che egli ha diritto a tutelare la propria situazione giudidica attraverso l’esercizio dell?azione di manutenzione.
la tutela dei diritti ereditari
Volevo porro una domanda che forse potrà essere di aiuto anche ad altri. Il mio ex-marito, dal quale sono legalmente separata da 10 anni, ha acquistato una seconda casa a Torino (ne ha già una, dove vive per metà mese, a Napoli). Noi abbiamo un figlio di 16 anni che fino ad ora era l’erede unico. Attualmente ha avuto un figlio dalla sua compagna di Torino. Io sono convinta che le due case debbano essere dei suoi due figli e lui mi ha garantito che ha fatto tutto affinchè la casa a Torino vada al figlio avuto ora e la casa a Napoli vada a mio figlio e mi ha detto di fidarmi e non ho chiesto più nulla. Ma se un domani il figlio torinese volesse intentare una causa per pretendere anche la casa di Napoli come si può evitare ciò a priori? Cosa ha potuto fare legalmente il mio ex-marito per “dare” la casa di Napoli a mio figlio e quella di Torino all’altro figlio visto che i beni, una volta deceduto il padre, vanno ai figli in parti uguali? Inoltre tra un po’ chiederà il divorzio, e se sposasse la compagna, le case andrebbero anche a lei ed ad un’altra figlia avuta da un altro uomo? Scusi se sono stata un po’ ingarbugliata ma non saprei dirlo diversamente. Caterina, mail.
Le domande che mi pone sono tante, quindi cercerò di analizzarle separatamente:
-per quanto riguarda l’eredità di suo figlio, l’ipotesi più accreditabile è che il suo ex-marito abbia fatto testamento, disponendo delle sue due case a favore dei suoi figli. In questo caso, non credo che ci sia bisogno di preoccuparsi, dal momento che, se ci sarà qualcosa di anomalo (cioè se le disposizioni fatte saranno notevolmente sproporzionate), suo figlio potrà legittimamente impugnare il testamento e agire in riduzione contro il “fratellastro”;
-altrettanto inutile è preoccuparsi che il figlio torinese possa intentare una causa contro suo figlio per sottrargli la casa e, sostanzialmente, escluderlo dall’eredità, dal momento che non avrebbe nè titolo, nè modo per farlo;
-certamente, se il suo ex-marito si sposerà nuovamente, la sua nuova moglie acquisterà nei suo confronti la titolarità dei diritti ereditari: questo significa che la moglie, alla morte del suo ex-marito, andrà a partecipare alla spartizione dell’eredità dello stesso, insieme ai due figli. Ciò non significa, però, che anche la figlia avuta dalla nuova moglie diventi erede, quindi quest’ultima potrebbe ereditare la quota che spetterebbe alla madre, al massimo, solo in caso di premorienza della madre.
immissioni di fumo: quando sono vietate?
Gentili Avvocati, cercando su internet la voce “rapporti di vicinato” ho trovato il vostro forum, ho un problema che mi affligge, ho una forno a legna adiacente alla mia casa di abitazione e situato nella mia esclusiva proprietà, esso dista orizzontalmente dal confine circa 3 metri e dal balcone dei vicini 4 metri, l’altezza del comignolo combacia con la fine del piano rialzato del confinante circa 3 metri, vorrei essere sicuro prima di accendere il forno che il vicino (dato che si è creato un rapporto non troppo amichevole) non chiami i vigili e mi denunci per immissioni di fumo moleste:T potreste dirmi se sono in regola e posso accendere il mio forno a legna? Quali sono i parametri di distanza e di altezza comignolo generale per far sì che non si abbiano problemi di emissione di fumo nella proprietà dei confinanti? Francesco, mail.
La norma di riferimento nel caso di specie è l’art. 844 c.c., il quale, nel vietare le immissioni di fumo e di calore, richiama il principio della “normale tollerabilità”, criterio alquanto vago e assolutamente generico.
Esiste tuttavia una normativa, il D.P.C.M. 28/03/1983, che fissa i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni relativi ad inquinanti dell’aria: tuttavia, mentre l’art. 844 c.c. è postao a presidio del diritto di proprietà, la normativa extracodicistica persegue la tutela igienico-sanitaria delle persone e delle comunità esposte. Spetta quindi al giudice chiamato a valutare la tollerabilità o meno delle immissioni contestate individuare quale sia il bene da tutelare in via privilegiata, e decidere, conseguentemente, in merito alla liceità o meno dell’immissione.
In ogni caso, è importante notare, a questo proposito, che la valutazione circa la tollerabilità delle immissioni è legata anche alla condizione dei luoghi: a ciò deriva che non è possibile indicare con assoluta precisione una soglia oltre la quale l’immissione è da considerarsi illecita, ma la relativa valutazione è demandata al giudice che dovrà valutare caso per caso, tenedo conto delle caratteristiche di ogni specifica situazione.
come quantificare l’indennità per la servitù di passaggio
Salve, la mia domanda è inerente ad una disputa che ho con il mio vicino per il passaggio pedonale lungo un sentiero (lungo circa 50mt) che porta alla mia proprietà dalla strada comunale: già diversi anni fa quando l’abitazione fu conclusa per godere di tutti i servizi necessari, furono stesi lungo il sentiero che dalla strada principale porta alla mia proprietà i tubi di acqua ed elettricità. La persona che rivendica la proprietà del sentiero (fondo dominante) mi disse che gli dovevo dei soldi e ci dovevamo mettere d’accordo. Sono passati degli anni e visto e considerato che il sentiero che devo percorrere è in uno stato a dir poco pietoso, e vistomi rifiutata la proposta, in cui mi offrivo di rendere agibile il sentiero a mie spese, ho chiesto di quantificarmi il diritto di servitù e le aggravanti di servitù visto il passaggio dei tubi (questa l’unica alternativa offertami per far sì che lui ripari il sentiero). Premesso che il terreno dall’originale destinazione agricolo è passato a zona di mia residenza con tutti i condoni e le licenze in regola, mi ha chiesto la cifra di 10.000€, ma visto che l’occupazione della terra fatta con i miei tubi è di appena 30cm x circa 50mt del sentiero, mi è parsa una cifra spropositata. Spropositata soprattutto perchè le spese di posa delle tubazioni, la manutenzione in tutti questi anni, e il disagio di percorrere una strada sterrata non illuminatata le ho sempre pagate io. Senza tenere conto che io non avevo alternative dato che questo sentiero è l’unica strada percorribile per raggiungere la mia abitazione. Quindi vi chiedo c’è un modo univoco per calcolare il dovuto a questo signore? 10.000€ possono essere una cifra ragionevole fatte tutte le premesse del caso? C’è una legge che definisce questo tipo di trattative? Vi ringrazio dell’attenzione che mi dedicherete, e aspetto fiducioso vostre notizie. Paolo, mail.
A dire la verità, purtroppo non sono in grado di quantificare il valore dell’indennità dovuta dal proprietraio del fondo dominante per l’esercizio di un diritto di servitù. Direi che, forse, sia più opportuno interpellare un tecnico (geometra o ingegnere), per il quale è certamente molto più agevole individuare le variabili di cui tenere conto ai fini del calcolo.
l’indennità per le servitù di passaggio
Buonasera, ho acquistato una proprietà da circa un anno, sulla quale esiste un cancello carrabile per accedere alla proprietà confinante. Tale cancello o eventuali servitù non risultano su alcuna documentazione. La proprietà confinante ha un accesso pedonale e un garage sulla strada provinciale confinante con le due proprietà. Gli utenti di detto cancello passano attraverso la mia proprietà per accedere alla proprietà confinante anche con mezzi che recano danni alla mia proprietà sporcando o rompendo i rami degli alberi del mio giardino. Gli utilizzatori, padre e figli, non sono residenti nella proprietà confinante, utilizzano la proprietà confinate alla mia come zona di stoccaggio balle di fieno, attrezzature, trattori e hanno un paio di mucche nella stalla. Premesso che ho dichiarazione scritta del proprietario che mi ha venduto la casa (erede) che specifica che tale passaggio è sempre stato subordinato ad una sorta di affitto in natura tra i vecchi proprietari, la morte dei quali è sopraggiunta 5 anni or sono, anche la nipote dell’utente principale (padre) mi ha firmato una dichiarazione simile, gli utilizzatori sostengono di aver ottenuto usucapione del passaggio sulla mia proprietà. A questo punto vi chiedo: come mi devo comportare per far cessare il passaggio dei mezzi pesanti sulla mia proprietà? Grazie, Alessandra, mail.
Per quanto riguarda la legittimità della convinzione dei suoi vicini di aver usucapito la servitù, e quindi poter legittimamente passare sul suo fondo senza alcun problema, occorrerebbe accertare il fondamento di tali affermazioni, posto che le servitù possono essere acquistate in diversi modi, tra cui, appunto, l’usucapione (per effetto del passaggio continuato per 20 anni sul medesimo passaggio, che sia caratterizzato dall’evidenza e dalla destinazione obiettiva per quell’uso). Su questo aspetto, quindi, non posso pronunciarmi, non avendo elementi su cui ragionare: non posso quindi dirle con certezza che lei ha il diritto di escludere i suoi vicini dall’esercizio della servitù in questione.
Il fatto, però, che i suoi vicini adducano l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul suo fondo come scusa per non corrisponderle l’indennità pattuita, mi sembra ragionamento insoddisfacente per poter escludere tale obbligo in capo agli stessi, posto che esiste una scrittura privata che li vincola in tal senso.
Quindi inizialmente le suggerirei di diffidare i suoi vicini, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a volerle corrispondere le indennità pregresse che non le sono state corrisposte, allegando il titolo che giustifica tale sua richiesta (cioè la scrittura privata sottoscritta). Nel caso in cui, poi, non ottenesse alcun riscontro positivo, sarà il caso di procedere per fare accertare l’inadempimento.
l’acquisto e la difesa delle servitù di passaggio
Buongiorno, scrivo per avere un parere su di un problema che da circa cinque anni mi sta rendendo la vita difficile. Il luogo dei fatti è una zona montuosa (alt. 930slm), in provincia di Lecco. Nel 1998, mia moglie ha acquistato una baita con un piccolo terreno annesso la quale è stata successivamente ristrutturata e resa abitabile con tutti i permessi necessari, cioè con nulla di abusivo. Di fatto è la nostra seconda casa dove passiamo i week-end. Nel 2002, anch’io ho acquistato una baita con annesso un piccolo terreno esattamente confinante con la proprietà di mia moglie ma questa baita è rimasta deposito per materiale perchè serve solo come riparo per la legna e per gli attrezzi (necessari per sistemare, quando occorre, il terreno). Le due proprietà sono intercluse, cioè non hanno sbocco diretto sulla strada ma distano circa 300 metri dall’unica strada comunale dove lasciamo parcheggiata l’auto per raggiungere a piedi le proprietà. Le due baite fanno parte di un piccolo borgo, un ex alpeggio, che negli ultimi trent’anni ha perso l’originale funzione di ricovero per gli animali e che, come abbiamo fatto noi, è stato nel tempo convertito, quasi completamente, in seconde case, pur mantenendo le caratteristiche originarie per quanto riguarda l’accesso, cioè avviene solo a piedi perchè non esiste strada carrabile. L’accesso, appunto, avviene per due sentieri che nell’arco dei decenni gli antichi pastori hanno creato e che per consuetudine nel passaggio, sono arrivati sino a noi. Di fatto chi deve raggiungere la propria baita attraversa una serie, più o meno lunga, di proprietà altrui e questo è sempre avvenuto senza problemi perchè è l’unico modo. Arrivo al punto. Cinque anni fa una baita con un piccolo terreno confinante con il nostro è stata acquistata ma mai sistemata. Di fatto è usata come deposito. Il sentiero che mi permette di raggiungere le nostre proprietà arriva da loro fino a pochi metri prima, dopodichè lo devo abbandonare per attraversare questo piccolo fazzoletto di terra di circa cinque metri di larghezza. Ma i nuovi proprietari si oppongono a questo passaggio che io uso da oltre dieci anni, e che è stato sempre usato anche in passato, almeno questo è quanto mi hanno confermato gli anziani del posto. In un primo momento hanno eretto una staccionata che però il Comune ha fatto rimuovere perchè il Piano Regolatore vieta la costruzione di staccionate proprio per evitare di limitare la libera circolazione tra le proprietà, poi su consiglio del loro legale hanno depositato sul passaggio materiale vario (pallets e altro), ma che il Comune, anche in questo caso, ha fatto rimuovere perchè indecoroso con l’ambiente, per arrivare ai giorni nostri dove sono comparse delle fascine di legna ma in questo caso il Comune si è dichiarato incompetente perchè trattasi di materiale non inquinante, in fondo si tratta solo di legna locale, ma che di fatto mi impedisce di arrivare alla mia proprietà. A nulla è servito discutere con i proprietari della baita spiegando loro che non possono chiudere il passaggio, oltretutto il loro acquisto è avvenuto anni dopo il nostro, ma loro sostengono che potremmo fare un giro più lungo e disagevole raggiungendo lo stesso la strada. Il fatto è che mentre il passaggio che abbiamo sempre usato è ben segnato a terra dal passaggio, appunto decennale, degli abitanti, quello che ci propongono loro passa su di un terreno pratoso vergine e qui credo che il proprietario potrebbe, a ragione, prendersela con noi perchè il nostro passaggio, per quanto pedonale, potrebbe rovinare l’erba. Quali azioni posso intraprendere per convincere queste persone a lasciarmi usare il passaggio che ho sempre usato? Lo so che esiste la possibilità di chiedere il riconoscimento di una servitù coatta, visto che di accordi non se ne parla, ma è possibile ottenerla senza imbarcarmi in una lunga causa civile? Spero di avere ben chiarito il mio problema e spero di non essermi troppo dilungato. Vi ringrazio per tutto l’aiuto che potrete darmi. Cordiali saluti. (Emiliano, mail).
Il nostro codice civile prevede che le servitù cd. “non apparenti” possano essere acquistate mediante usucapione, ovvero in virtù dell’esistenza (e, ovviamente, dell’utilizzo) ininterrotto per 20 anni di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio.
Nel suo caso, posto che lei si serve del sentiero di accesso alla pubblica via da una decina di anni, dovrebbe compiere una verifica volta ad accertare se anche il suo dante causa si sia servito, come le ha detto, dello stesso stradello per un periodo tale per cui, se sommato ai 10 anni del suo possesso, possa consentire di raggiungere i 20 anni necessari ai fini dell’usucapione, in virtù del principio ex art. 1146 c.c. Posto infatti che il possesso non deve necessariamente essere esercitato dal medesimo soggetto che invochi l’usucapione, tale norma sancisce che l’avente causa a titolo particolare può sommare il proprio possesso a quello del suo predecessore (accessione del possesso) ai fini del calcolo del tempo.
Per fare accertare l’esistenza del suo diritto, qualora questo risulti essere stato da lei realmente acquistato per usucapione, dovrà essere esercitata una tipica azione a tutela della servitù, la cd. azione confessoria, volta non solo ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto, ma anche la cessazione di altrui atti di turbativa. Temo però che non sarà una cosa breve, in ogni caso le consiglio di chiedere a consulenza di professionisti qualificati, che le forniscano l’assistenza adeguata e competente.
l’appartamento affittato troppo umido
Gentile Avvocato, ho comunicato al proprietario di casa la necessità di dover lasciare l’appartamento (di cui il mio compagno è il locatario “ufficiale”) per i seguenti motivi: la casa risulta molto fredda e poco soleggiata, genera una macchia di umidità di discrete dimensioni in un angolo della parete della camera da letto e comunque lungo tutta la parete e le due finestre corre il nero dell’umidità. Nei mesi freddi è possibile vedere proprio il ristagno di acqua sul pavimento, abbiamo già una volta richiesto, mediante l’amministratore dei beni del proprietario di casa, l’intervento di uno specialista il quale dopo un’ispezione ha confermato che per il fenomeno non si può far nulla; abbiamo acquistato un deumidificatore elettronico per abbassare la percentuale di umidità e utilizziamo un dispositivo più semplice dotato di pastiglia ad assorbimento nel quale puntualmente si accumula almeno un litro di acqua; si tratta però di rimedi che non risolvono il problema. A ciò si aggiunga che ho sviluppato una tosse legata anche a questa umidità ed essendo in gravidanza non intendo far trascorrere al mio bambino nemmeno un mese in queste condizioni. Questi gravi motivi, legati alle precarie condizioni di salubrità dell’appartamento, possono ridurre il preavviso? (per esempio l’articolo 1580 del codice civile potrebbe in questo caso essere di riferimento?) La ringrazio cordialmente per la sua risposta. Carla, mail.
Come lei stessa ha correttamente osservato, l’articolo 1580 c.c. tutela proprio una situazione come la sua, introducendo una tutela molto efficace per la salute del conduttore, il quale può chiedere la risoluzione del contratto (e il risarcimento del danno, ove dimostri che il locatore era a conoscenza della insalubrità dell’appartamento) e non il semplice adempimento in forma specifica, in quanto il nostro ordinamento intende privilegiare il diritto alla salute, sanzionando con la risoluzione l’inidoneità della cosa locata.
i termini per impugnare la sentenza
Salve!! Il xx/xx/08 è stata depositata una sentenza in cancelleria presso il Tribunale di xx (xx): oggi volevo leggerla, dato che non ho ne ho ancora avuto notizia. L’ufficio di cancelleria mi ha detto che non potevo averla nè leggerla, perchè nessun avvocato l’aveva notificata e pertanto dovevo affrettare il mio avvocato affinchè entro 3 mesi dal deposito la notificasse, perchè senza notifica non avrei più potuto impugnarla. Il mio avvocato invece mi dice che questa cosa non è vera, e che avrei 30 giorni dalla notifica per fare appello (cosa che spetterebbe alla controparte), oppure 1 anno e 45 giorni. Non essendo competente, le chiedo: di chi posso fidarmi? Può spiegarmi meglio qual’è la tempistica? La ringrazio per l’attenzione e la saluto cordialmente. Sandra, mail.
Il Codice di Procedura Civile dispone che se la sentenza viene notificata al difensore presso il quale la parte ha eletto domicilio, la parte ha 30 giorni di tempo per appellare la sentenza, e questo è il cd. “termine breve”.
Non è vero, però, che in caso di mancata notifica la sentenza non possa essere appellata. Infatti, in caso di mancata notifica, il termine per proporre appello, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è di un anno, a cui si aggiungono i 46 giorni (salva eventuale riduzione disposta dal nuovo legislatore, che vorrebbe limitare il periodo di cd. “sospensione feriale” al solo mese di agosto) tra il primo agosto e il 15 settembre, in cui i termini restano sospesi.
Quindi non è vero che se non vi viene notificata la sentenza non potete appellare, ma semplicemente avrete termini più lunghi.
il compenso dell’agente immobiliare
Ho chiesto ad un agente immobiliare di cercarmi casa per affitto. Ho visitato il locale, firmato preliminare, versato anticipo al proprietario e parcella agente (540 euro). Annullato il contratto per difetto, e recuperata l’anticipazione versata al proprietario, l’agente si è però rifiutato di restituirmi la parcella che gli avevo pagato. Posso esigere la restituzione perchè non è stato raggiunto buon esito? Gianmarco, mail.
L’attività dell’agente immobiliare va ricondotta nell’ambito della cd. “mediazione”, in virtù della quale un soggetto “mette in relazione due o più parti, senza essere legato a nessuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza”.
A questo proposito, è previsto che le parti debbano corrispondere al mediatore la provvigione pattuita, nel momento in cui venga concluso l’affare per effetto del suo intervento. La giurisprudenza, a tal proposito, si è pronunciata nel senso di ritenere che il compenso maturi già dal momento della stipulazione del preliminare, in quanto atto in virtù del quale si costituisce un vincolo che dà diritto ad agire per l’adenmpimento del patto.
L’art. 1756 c.c., poi, espressamente prevede il diritto dell’agente di essere tenuto indenne (quantomeno) delle spese, ad opera della parte per incarico della quale le abbia sostenute, nel caso in cui, per qualunque motivo, l’affare non venga concluso. Questa previsione copre OGNI IPOTESI di mancata conclusione del contratto, ivi compresa quella dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto.
Alla luce di quello che mi ha detto, e di queste considerazioni, quindi, ritengo che non sussista alcuna sua legittimazuone ad ottenere la restituzione della somma versata all’agente.
il trasferimento della proprietà immobiliare tra genitore e figlio
Mio padre è in possesso di circa 1 ha di terreno sul suolo demaniale, dove ha costruito nel 92′ una casa abusiva, condonata, di 100 m2, che ora vorrebbe intestare a me. Vorrei sapere se per il passaggio del POSSESSO tra genitore e figlio in questo caso ci vuole un vero e proprio atto notarile, firma davanti ad un notaio e se ci vuole anche consenso degli altri fratelli (siamo 4 figli), oppure basta una scrittura privata, un accordo tra padre e figlio, senza altre firme dei parenti. Poi vorrei sapere se sarà meglio un atto di compravendita o una donazione dell’immobile, vorrei prevenire così eventuali disguidi futuri con i miei fratelli, che non hanno mai mostrato il benchè minimo interesse per la ristrutturazione della casa e non hanno mai partecipato alle migliorie fatte da me all’appezzamento in questione. Grazie. (Fabio, mail).
Se l’intenzione di suo padre è di intestare a lei il suo terreno, dal momento che agli altri figli non interessa, si tratta di trasferimento non del possesso, ma della vera e propria proprietà, a meno che suo padre non intenda mantenere la cd. nuda proprietà del terreno, e lasciare a lei l’usurutto.
In questo caso, il nostro codice civile prevede che vengano stipulati per atto pubblico soggetto a trascrizione tutti gli atti che costituiscono il diritto di usufrutto su beni imobili.
In ogni caso, comunque, dal momento che, come mi dice, ci sono altri fratelli, con i quali potrebbero sorgere disguidi, la cosa migliore per lei sarebbe l’acquisto del terreno, in quanto la costituzione dell’usufrutto a suo favore su quella quota del patrimonio di suo padre potrebbe ledere i diritti di legittima spettanti per legge agli altri eredi, nel momento in cui suo padre venisse a mancare. In quel caso, pertanto, il suo diritto sul terreno potrebbe essere pregiudicato dall’eventuale azione di riduzione che i suoi fratelli potrebbero esperire: infatti le donazioni fatte dal de cuius agli eredi nel corso della vita sono soggette a riduzione, se risulta che il loro valore ha ecceduto la quota di cui il testatore poteva disporre.
Il mio consiglio, pertanto, vista la delicatezza della situazione, è di valutare con cura il modo in cui poter procedere, magari con la’assistenza di un consulente.








