tiziano solignani

avvocati dal volto umano

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il termine per procedere per calunnia

Per una “querela” per calunnia, avete risposto che la legge da un termine perentorio di tre mesi, OK da quando? Dalla data di quando si è compiuto l’atto o da quando una Autorità ne ha preso notizia in qualsiasi modo? I tempi per presentare invece una “denuncia” per calunnia, sono analoghi? Complimenti per le chiare e sintetiche rispsote che ho letto sul Vostro sito.

La calunnnia non è un reato perseguibile a querela ma d’ufficio e pertanto non sussiste il termnine di tre mesi  che la legge prevede per i reati perseguibili a querela.  La differenza tra i reati perseguibili a querela e quelli procedibili d’ufficio sta nel fatto che mentre per quelli perseguibili a querela, la stessa come presentata ad un organo di polizia  può essere ritirata, per i reati procedibili d’ufficio, la denuncia, una volta  presentata, non può essere ritirata. 

dopo la condanna è possibile chiedere l’estinzione del reato?

Buongiorno, ho avuto una condanna penale circa 4 anni fa’ per truffa, con il beneficio della condizionale. Vorrei poter cancellare l’onta di questa etichetta che mi perseguita. Vorrei sapere come poter fare.

Gentile lettore, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena per il delitto, quale la truffa, trascorsi cinque anni dall’emissione di detto provvedimento, è possibile chiedere l’estinzione del reato.

Naturalmente uno dei presupposti per i quali si potrà chiedere l’estinzione del reato è la mancata commissione, nell’arco del quinquiennio, di reati della stessa indole di quello per i quali è intervenuta la condanna e la concessione della sospensione condizionale della pena.

Con l’estinzione del reato, la pena dapprima sospesa, poi si estinguerà e non verrà eseguita.

L’unico caso in cui il reato si cancella del tutto con tutti i suoi effetti è l’abolitio criminis. In particolare solo quando quel reato viene depenalizzato, si cancellano tutti gli effetti di quel reato.

Patteggiamento o decreto penale di condanna?

Sono stata fermata di recente, in stato di ebbrezza alcoolica, alla guida del veicolo. Il tasso era 1,12. Ora mi trovo in difficoltà, devo ancora decidere se avvalermi di un avvocato o no. Vorrei sapere quali possibilità ho di difesa. Ho sentito parlare di patteggiamento, sospensione….
io tra l’altro potrei aver problemi in quanto tra 2 anni mi laureo e dovrei  entrare nella pubblica amministrazione (maestra elementare) e non so se questo mi porterà problemi. Cosa mi conviene fare? patteggiare e chiudere subito tutto così fra 2 anni potrei richiedere la riabilitazione? questa eventuale riabilitazione o estinzione va segnata lo stesso in caso di concorsi o inclusione in graduatorie? Vi prego di darmi un consiglio, così so anche regolarmi se contattare un avvocato. intanto grazie per l’attenzione!!!
Nadia (via email)

il procedimento penale per guida in stato di ebbrezza porta quasi sicuramente all’emissione, da parte del giudice competente, del decreto penale di condanna. Detto provvedimento contiene la condanna del  responsabile dell’azione criminosa al pagamento di una somma di denaro che, nel nostro caso, è l’ammenda. Non vi è menzione della condanna, in caso di emissione di decreto penale, nel casellario giudiziale. Non vi è nemmeno menzione della condanna nel casellario giudiziale, in caso di patteggiamento. Quindi se la PA, al momento dell’assunzione, dovesse chiedere il certificato del casellario giudiziale, in detto casellario non comparirebbe nè la condanna emessa con decreto penale di condanna  nè la condamma emessa con sentenza di patteggiamento. A volte, l’interessato decide di patteggiare per usufruire della sospensione condizionale della pena ed evitare, inoltre, il pagamento delle spese di giustizia  che sarebbero a carico dell’imputato in caso di condanna emessa a seguito di processo. In caso di guida in stato di ebbrezza, essendo esso un reato contravvenzionale, con la sospensione condizionale della pena, la pena viene sospesa per anni due. Al termine del biennio, sarà possibile chiedere, qualora vi siano i presupposti, l’estinzione del reato. Con il provvedimento  di estinzione del reato, la  pena viene meno  e non dovrà essere più scontata.
Nell’ambito del procedimento penale, tutti gli indagati devono essere assistiti da un difensore.  In mancanza di un difensore di fiducia, il tribunale ne nomina uno d’ufficio. Le attività professionali svolte sia dall’avvocato di fiducia che dall’avvocato d’ufficio vanno retribuite dalla parte. In caso di sussistenza  di requisiti per usufruire del patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti al difensore per l’attività professionale svolta sono a carico dello Stato.

Le ragazze madri sono tutelate dalla legge

Ho un’amica in difficoltà per uno stato di famiglia sbagliato, sulla base del quale ha ricevuto agevolazioni e sussidi dal comune. E’ stata accusata di frode per falso in atto pubblico: la colpa non è dell’ufficiale dell’anagrafe? Le hanno chiesto indietro i soldi ricevuti maggiorati degli interessi legali e triplicati, sulla base del D.P.R 233/89. Lei è senza reddito, ma vive nell’abitazione dei genitori, insieme a loro, ai quali paga una sorta di affitto mensile non registrato. I genitori hanno un reddito alto. Il comune da anni le nega la casa popolare, quindi è costretta a questa sistemazione per non lasciare due figlie riconosciute solo da lei in mezzo alla strada. Ma le ragazze madri hanno qualche legge che le tuteli?

In risposta ai Tuo primo quesito, vorrei dirTi che, con riferimento al reato di frode, se sussistono prove a favore della tua amica in grado di dimostrare che a trarla in errore è stato il funzionario dell’anagrafe, non ci sono grossi problemi. La punibilità potrebbe essere esclusa. Quanto al Tuo secondo quesito, posso dirTi che in ogni comune sussistono i servizi di assistenza sociale in grado di aiutare persone in difficoltà. Al riguardo invito la Tua amica a rivolgersi ad essi spiegando loro le sue difficoltà.

E’ possibile ripresentare una istanza di patteggiamento nel corso del giudizio?

Domanda: sono indagato per una truffa ai danni dello stato, mi hanno imputato 239 sgravi fiscali con conseguente danno presunto all’erario. Da questi sgravi sono scaturite delle tangenti per circa 120.000,00 euro. Premetto che sono incensurato e reo confesso per 188 dei 239 addebiti avendo dimostrato al PM che in 51 casi ho ero in altro ufficio, ho ero in verifica esterna, addirittura in malattia. Nel 2005 l’agenzia delle Entrate, accortosi dei falsi annullamenti, ha rimesso in toto le cartelle comprensive di interessi, di conseguenza ho restituito totalmente i 120.000 euro presi ai vari consulenti corruttori man mano che arrivavano le cartelle. In fase di udienza preliminare il PM ha dato parere favorevole ad un mio patteggiamento. Il Giudice invece ha negato lo stesso, perchè per patteggiare dovevo accollarmi tutti gli sgravi cioè 239. E’ giustizia questa ? esiste una strada per potermi avvalere del patteggiamento? il mio legale mi ha riferito che il PM doveva riscrivere il capo di imputazione nei miei confronti. Siamo ancora in tempo? Siamo alla prima udienza del processo , dove i legali degli altri 24 coimputati stanno ripresentando i patteggiamenti per i propri assistiti.
“caro lettore, Ti informo che nei procedimenti penali con udienza preliminare l’istanza di patteggiamento dovrà essere presentata prima della fine di detta udienza. C’è però il caso in cui è possibile chiedere il patteggmaento anche prima dell’apertura del dibattimento ed è quando l’imputato ha presentato detta istanza in sede di udenza preliminare e poi il Gip non ha accolto detta istanza per vari motivi tipo la non congruità della pena rispetto al fatto contestato. Quindi per il Tuo caso sussiste ancora la possibilità di ripresentare l’istanza di applicazione pena, ma mi raccomando, detta istanza dovrà essere ripresentata prima dell’apertura del dibattimento. Vorrei al riguardo ricordarTi che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna. A disposizione per chiarimenti”

Mantenimento moglie separata

In data marzo 2007, mi e pervenuta una richiesta di separazione da parte di mia moglie, non abbiamo figli, non abbiamo beni in comune. Nel mese di maggio, alla prima udienza, il giudice ha attribuito un’assegno di mantenimento pari ad 300 euro mensili a mio carico e rinviato la causa perche avevamo opinioni diverse. Fino a quando sono tenuto a dare  a mia moglie l’assegno di mantenimento, visto che mia moglie ha 27 anni ed io ne ho 35, lei non ha reddito dichiarabile, bensì lavora in nero, ed abita da sua mamma (Luca)

L’assegno di mantenimento va versato a favore della moglie fino a quando il provvedimento che lo ha disposto non venga modificato. Naturalmente, si potrebbe chiedere la modifica delle condizioni di separazione solo le stesse nel corso del tempo dovessero cambiare. Con riferimento al caso di specie,  Luca può chiedere, a mezzo l’emissione di nuovo provvedimento, l’eliminazione dell’obbligo del mantenimento alla moglie o la riduzione dello stesso, se il suo reddito  diminuisce o se la moglie percepisce reddito proprio.

 

Gratuito patrocinio?

Vorrei chiedere, in base al mio stato di famiglia, io e due bambini di 10 e 2 anni, reddito 14.000,00 circa, se posso rientrare nel gratuito patrocinio, onde avere assistenza sulla mia separazione avvenuta il 02.05.07 in materia di mantenimento, in quanto il coniuge non rispetta quanto pattuito. grazie e saluti. (Simonetta).

Per la tutela dei Tuoi interessi potresti adire l’autorità giudiziaria sia in sede civile sia in sede penale. Devo putroppo dirti che non ci sono le condizioni per usufruire del gratuito patrocinio. Per intraprendere un contenzioso civile, il limite di reddito previsto dalla legge, per usufruire di tale servizio, è di euro 9.723,84 annui.  Per intraprendere un’azione penale, il limite di reddito aumenta di Euro 1032,oo per ogni componente la famiglia. Tu putroppo hai percepito, con riferimento allo scorso anno, un reddito di Euro 14.000.

Può mia moglie impedirmi di vedere mio figlio?

Egregio Avvocato,
mia moglie, tramite il suo avvocato, mi ha chiesto la separazione. Nel frattempo ha lasciato la casa trasferendosi dai genitori portando con se nostro figlio di 4 anni. Ha provveduto ad iscriverlo in un nuovo asilo, ma la cosa più grave è che mi vieta di riportarlo a casa per rimanere con me rispettando una paritetica ripartizione dei tempi di permanenza presso entrambi i genitori, in attesa di trovare un accordo ( ed io un avvocato ). Crede sia giusto questo atteggiamento, in questa fase, che mi priva del rapporto con mio figlio? quali azioni posso intraprendere? purtroppo sono “solo” un papà, non una mamma.
Grazie. (Alfredo)

 

Oggi, nella nostra società, non c’è alcuna differenza tra la mamma e il papà. I genitori hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti. Alla luce di ciò, posso dirti che tu, come padre, hai tutti i diritti di trascorrere del tempo con tuo figlio. Inoltre, ti informo che le nuove disposizioni di legge hanno previsto come basilare l’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione e divorzio.

A questo punto, visto che tua moglie non ha alcuna intenzione di farti vedere tuo figlio, ti consiglio, nell’immediatenza, di segnalare la cosa ai servizi sociali del luogo e, poi, di rivolgerti al tuo avvocato di fiducia per depositare, quanto prima, presso il Tribunale competente, ricorso per separazione giudiziale. In sede di prima udienza, il Giudicante emetterà quei provvedimenti urgenti nell’interesse dei figli, quali il mantenimento e l’affidamento. In caso di inosservanza degli stessi da parte di Tua moglie, puoi sempre denunciarla per una serie di reati quali la violazione degli obblighi familiari o l’inosservanza di provvedimenti del giudice.

 

Obblighi di un separato verso il figlio nascituro dell’ex moglie?

 

Sono separato consensualmente e la casa coniugale e’ rimasta a me in quanto ho liquidato la mia ex moglie della sua meta’. Ho un figlio di 6 anni al quale pago tutto cio’ che gli serve. La mia ex moglie, dunque, si e’ trovata un appartamento in affitto e la nostra vita da separati e’ proseguita nel reciproco rispetto e nel rispetto massimo di nostro figlio finche’ succede un patatrak.. Nel mese di luglio di quest’anno, dopo 1 mese dalla sentenza di separazione, la mia ex moglie si accorge di essere incinta da un mese da altra persona che ora non ne vuol piu’ sapere di lei. La domanda e’:premettendo che per mio figlio mi butterei sotto il treno, io ho ancora obblighi particolari verso la mia ex e verso il nuovo arrivo? Che obblighi ha il cretino che ora abbandona la mia ex moglie incinta dopo aver destabilizzato al massimo il bel rapporto che avevo con la mia ex famiglia? (Ivan)

Secondo il codice civile, si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione della separazione consensuale. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia del provvedimento di separazione.
Sulla base di quanto disposto dalla legge, se il bimbo dovesse nascere oltre i trecento giorni dalla separazione, tu non avresti alcun obbligo verso lo stesso. Quanto al “cretino” se non c’è riconoscimento del figlio da parte del padre biologico, lo stesso non ha alcun dovere. Il riconoscimento però da parte del padre può avvenire in qualsiasi momento.

 

separazione con addebito e investigatore privato

Buongiorno, sono una donna sposata da 9 anni con due bimbe di 3 e 6 anni, mio marito il 14 di ottobre ha abbandonato casa dicendo che doveva riflettere se mi amava ancora o no; ho scoperto una settimana dopo che lo stesso aveva una relazione con la maestra di sostegno di mia figlia di 3 anni (asilo di suore). Ora, non so bene quanto tempo dovrei aspettare la sua decisione prima di tutelarmi legalmente sia nei confronti di lui che della maestra di asilo. Siccome entrambe hanno negato la loro storia dicendo che sono soltanto amici, io ho incaricato un investigatore privato per avere conferma di questo che pero’ pensavo di far agire piu’ avanti sapendo la furbizia di mio marito. Se l’investigatore confermasse il loro rapporto posso esibirlo come prova al giudice chiedendo oltre che al mantenimento per me e le bimbe anche un risarcimento morale per la relazione avuta con una maestra di asilo della bimba? La ringrazio. (Ilaria)

Non esiste una normativa completa in merito alla validità o meno delle informazioni raccolte dall’investigatore privato e all’utilizzo delle stesse nel corso di un giudizio di separazione tra coniugi. Sul punto, molte e contraddittorie sono le circolari dal Ministero dell’Interno e le sentenze della Cassazione. A mio parere, quindi, la strada da percorrere è quella di promuovere un contenzioso per il conseguimento della separazione dei coniugi con addebito e con richiesta di risarcimento del danno. Quanto alle prove, è sempre possibile produrre nel corso del giudizio le fotografie che vedono Tuo marito in compagnia della sua amica e citare l’investigatore come teste.

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