tiziano solignani

avvocati dal volto umano

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multa con data sbagliata

Se mi viene fatto un verbale per divieto di sosta ma con la data del giorno dopo posso contestarlo? (Stefano, via posta elettronica)

Gentile amico,

bisogna vedere se il verbale le è stato contestato immediatamente o meno da parte dell’agente.

Nel primo caso, non si ritiene nullo o annullabile un verbale che riporta una data sbagliata in un contesto di elementi costitutivi corretti inseriti in un verbale firmato ” per accettazione ” dal trasgressore.

Se invece il verbale le è stato notificato successivamente, l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione rappresenta uno di quegli errori sugli elementi essenziali che rende il verbale anullabile, in quanto risulta pregiudicata l’esatta identificazione del fatto e verrebbe menomato il diritto di difesa del trasgressore, rendendogli difficile collocare nello spazio e nel tempo il fatto attribuitogli.

Infatti, la mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi, come nel Suo caso, i diritti del contravventore. Per esempio, se nel verbale c’è un errore sulla data di nascita del trasgressore, ma questi e’ correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti), l’errore stesso e’ irrilevante, e un ricorso potrebbe al massimo determinare la semplice riemissione del verbale corretto, risultando così controproducente.

Invece, come nel Suo caso, il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e’ illegittimo e puo’ essere annullato, tramite apposito ricorso avanti il Giudice di Pace. L’annullamento a seguito del ricorso ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.

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verbale di multa in bianco

Pochi giorni fa la vettura di mia moglie e’ stata rimossa perche’ in divieto di sosta, ci siamo subito rivolti al comando vigili milano ed abbiamo pagato 60 euro per “sbloccare la custodia del mezzo e sapere dove fosse stoccato”. al ritiro del veicolo presso il parcheggio atm forlanini ho trovato sul parabrezza bollettino postale e copia del verbale .. completamente in bianco senza nessun dato compilato. e’ regolare? come posso sapere quale sanzione pagare? al comando dei vigili mi hanno risposto che ho bisogno di numero di targa e matricola dell’agente.. ma come posso ottenerli? e’ assurdo che abbia un verbale in bianco e debba recuperare i dati per pagare una sanzione. (Roberto, via posta elettronica)

Gentile amico,

il verbale di contestazione deve sempre contenere le seguenti informazioni:

  • giorno, ora e luogo dell’infrazione;
  • generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo;
  • tipo di veicolo e targa;
  • indicazione della norma del codice della strada che è stata violata;
  • motivazione (ovvero descrizione degli eventi che hanno portato a redigere il verbale) in pratica il perchè è stata violata la norma;
  • eventuali dichiarazioni del trasgressore;
  • indicazione delle generalità e della qualifica di chi redige il verbale (devono essere loro a fornirli, non chiederlo a Lei!)

Pertanto, nel Suo caso, sembra che il verbale sia nullo e può tentare di esperire ricorso entro 60 giorni.

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multe in zona traffico limitato

Ho ricevuto almeno 5 multe per un accesso a roma (via dei serpenti angolo via cavour) con motociclo in zona ztl riservata a mezzi pubblici di cui purtroppo non mi ero accorto; credo che mi arriveranno ancora altre multe ma non so dire quante volte ho fatto quella strada ed ogni multa è di 85€…vorrei sapere se è possibile fare qualcosa per ridurre il peso della spesa che diventa molto alto se dovrò pagare tutte le multe (Mauro, via posta elettronica)

Gentile amico,

le multe si possono contestare entro 60 giorni tramite un ricorso al Giudice di Pace che faccia leva, attraverso l’enucleazione di vari motivi, sull’eccessivo “accanimento”, per una stessa violazione.

Per una più affrofondita disamina della questione multe seriali si può leggere questo post.

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decurtazione tardiva punti patente

Nel lontano 2005 e poi nel 2006,ho avuto due verbali pre art.186 c.d.s. e finite tutte le procedure per riavere la patente eaver pagato la condanna del tribunale, a gennaio 2009 ricevo la prima decurtazione dei punti xil verbale del 2006 e a marzo quella del verbale 2005!  ho letto l’art.126 bis c.d.s. e in teoria dice che i punti devono essere decurtati dall’organo accertatore entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento dell’ammenda ovvero dal termine dei tempi x il ricorso.  Vi chiedo: considerando che la decurtazione è amministrativa e nn penale,e cmq sia il processo si è concluso due anni or sono, la polizia nn avrebbe dovuto decurtare i punti 30 giorni dopo l’avvenuto pagamento della condanna pecunaria? Possono farlo con tale tempo? Ho parlato con l’addetto alle patenti del prefettura e mi ha detto che loro debbono aspettare la comunicazione del tribunale, quindi se il tribunale tarda a comunicarlo… io me la prendo nel posteriore! E’ vero che l’organo accertatore deve attendere il tribunale??? Inoltre ora ho fatto la richiesta del passaporto e il passaporto risulta sospeso. Nel 2008 ho avuto (sempre per il verbale del 2006) una sospensione condizionaledella pena! puo dipendere da quello? (Franco, via posta elettronica)

Gentile amico,

la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi, quindi in caso di tardiva comunicazione del Tribunale i punti saranno decurtati successivamente, come è successo a Lei. E’ da ricordare che comunque il termine di 30 giorni non è perentorio ma meramente ordinatorio.

multe plurime per divieto di sosta

Ho preso 4 multe per divieto di sosta per aver parcheggiato sul marciapiede a Milano in zona Castello.
Come forse Lei sa, a Milano è normale parcheggiare sul marciapiede per via del basso numero di posti auto disponibili. Per di più le multe non mi sono state contestate immediatamente, quindi, io non ero a conoscenza del fatto che parcheggiavo in divieto (in quanto non c’era nessun segnale che diceva di non parcheggiare sul marciapiede) e quindi mi trovo a dover pagare 4( o a questo punto anche di più, non so!!) multe per la stessa infrazione nello stesso posto!!!!! Volevo chiederLe se era pensabile un ricorso. (Pasquale, via posta elettronica)

Gentile amico,

in effetti a molti automobilisti capita di essere multati diverse volte per la stessa violazione al Codice della Strada. Per esempio, parcheggiare nello stesso giorno l’auto in sosta vietata per 10 volte in diverse parti della citta’,comporterebbe la contestazione di 10 infrazioni con relative multe. L’art. 8 della legge 689/1981, da’ all’automobilista una via di uscita, infatti, la norma prevede che chi “commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu’ grave, aumentata sino al triplo.” In pratica si dovranno pagare solo 3 multe per divieto di sosta invece delle 10 comminate. Ovviamente quando l’automobilista si vedra’ recapitare a casa le 10 multe dovra’ fare ricorso al giudice di pace per poter usufruire dello “sconto multa”. Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, possono eventualmente concedere l’applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo (art.198 CdS).

Aggiungo che questa regola non riguarda le violazioni compiute nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione.
Essa non riguarda, parimenti, i casi in cui le violazioni, pur se analoghe, siano commesse in momenti diversi, anche a distanza di pochi minuti (esempio tipico: piu’ rilevazioni, fatte ad orari diversi, del superamento del limite di velocita’ su una strada dove sono posizionati piu’ autovelox).

Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione puo’ essere applicata solo per OGNI periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e’ previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo) in base agli artt.6 e 7 ed art.158 comma 7 CdS.

multa per parcheggio in zona invalidi

Posso contestare un verbale di divieto di sosta riservato agli invalidi? Premetto che mi è stata notificata mentre con la famiglia stavo facendo retromarcia, quindi in movimento, il vigile (tanto caro) ha posteggiato la sua moto dietro la mia auto (in modo che non potessi più uscire) e senza sentire ragioni ha compilato il suo verbale. Ma io non ero fermo, avevo l’auto accesa e quando mi ha visto stavo facendo retro! A me è sembrato una multa senza senso, secondo me non puoi dire che sostavo quando sei arrivato, io stavo andando via, ciè in poche parole ero si su un posto riservato ma lui non ha mai visto l’auto parcheggiata. (Davide, via posta elettronica)

Gentile amico,

bisogna ricordare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21816 del 2008 ha accolto il ricorso presentato da un’automobilista cassando la sentenza emessa da un Giudice di Pace che aveva respinto il ricorso “non ammettendo la prova testimoniale” a motivo dell’insindacabilità di quanto accertato dalla Polizia Municipale.

La Suprema Corte ha rinviato il ricorso ad altro Giudice di Pace. Questa sentenza evidenzia la possibilità di essere tratti in inganno dalla “errata percezione di corpi o di oggetti in movimento” da parte dei vigili urbani e dagli altri agenti di polizia stradale, in quanto la valutazione non è stata fatta per una realtà statica.

Ecco un estratto della sentenza 21816/2008:

“con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, e abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”.

Nella fattispecie, infatti, il vigile avrebbe inflitto la contravvenzione non in base ad una “percezione di una realtà statica” bensì sulla base della percezione “di un corpo o di un oggetto in movimento».

Perciò se i componenti della sua famiglia testimoniassero come sono andate le cose, ci sarebbero possibilità di annulamento del verbale.

Rimozione veicolo per divieto parcheggio temporaneo

Sabato 16/05 alle 13.00 parcheggio l’auto a 200 m da casa in una piazzetta, unico parcheggio libero vicino (strisce bianche, senza disco orario). Domenica mattina cerco la mia auto e nell’intera area del parcheggio trovo allestita una pista per macchinine telecomandate. La zona è transennata e ci sono alcuni cartelli di divieto parcheggio con rimozione dalle 15.00 di sab 16 alle 17.00 di dom 18. Con l’ausilio di amici meglio informati scopro quale sia l’officina che ha rimosso e detiene la mia auto: son 138 euro di rimozione + 38 euro di multa. Domenica alle 12.00 (ma per la verità poteva essere li dal giorno prima) trovo nella cassetta della posta una lettera dei vigili che attestano di essere passati sabato alle 15.00 per avvisarmi del problema, ma non trovando nessuno a casa procedevano alla rimozione del mezzo. Il fatto è che sabato alle 13.00 non c’era alcun cartello che avvisasse del divieto di parcheggio (cartelli ben vis ibili domenica), e sabato alle 15.00 ero a casa e ci sono persone che possono testimoniarlo, ma nessuno ha suonato il campanello. Vi chiedo se sia possibile fare ricorso per non pagare nè multa nè carroattrezzi; anzi se potessi chiederei un risarcimento per aver dovuto rinunciare ad una bellissima domenica al mare passata invece a cercare la mia auto sequestrata. (Francesco, via posta elettronica)

Gentile amico,

nel caso di di divieto di sosta temporaneo per manifestazioni, per la validità di eventuali verbali è indispensabile l’apposizione, almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto, dell’opportuna ed idonea segnaletica di divieto di sosta con rimozione, con le indicazioni chiare e ben leggibili poste sui cartelli, della giornata e dell’orario di inizio e fine del divieto.

Sembra quindi che Lei possa utilmente adire l’autorità giudiziaria per chiedere l’annullamento del verbale, e, in caso di vittoria, chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Condizione vincolante per l’applicazione del divieto di sosta con rimozione è
l’apposizione, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, dell’opportuna ed idonea
segnaletica di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, con le indicazioni chiare e ben
leggibili poste sui cartelli, della giornata e dell’orario di inizio e fine del divieto

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multe consecutive di violazione ZTL

A mia madre hanno notificato, tutte insieme, un numero molto elevato di multe prese mentre andava al lavoro (senza ovviamente il permesso ZTL). Se le fosse arrivata in tempi ragionevoli la prima multa avrebbe sicuramente evitato le altre violazioni. Ha infatti avuto notizia della prima violazione soltanto ora, cioè in un tempo successivo alla commissione di tutte le altre successive violazioni. Penso sia giusto pagare la prima multa, magari maggiorata, ma non le altre: se dovesse pagare tutto si tratterebbe di migliaia di euro! Potete gentilmente inviarmi un fac-simile di ricorso da inviare al Giudice di Pace? E’ possibile citare la sentenza n.3398 (20/12/2007) del Giudice di Pace di Pisa? (Tiziano, via posta elettronica)

Gentile amico,

La rinvio ad una notra risposta su un caso analogo che si addentra nella questione, citando peraltro la sentenza Lei ricordata:

http://blog.solignani.it/2008/10/06/multe-plurime-da-cartello-ztl-criptico/#comments

Per quanto riguarda il fac-simile del ricorso, Le ricordo che come regola del blog non diffondiamo modelli di atti, comunque presenti in vari altri siti, ma ci limitiamo a dare consigli su casi concreti.

la notifica al trasgressore del divieto di sosta

Di fronte l’ingresso del mio negozio c’e un divieto di sosta e puntualmente quando arrivano i vigili ci avvisano di spostarla, ma in questi giorni di stiamo accorgendo che in realtà ci stanno multando, perché ci sono giá arrivati negli ultimi due mesi 4 verbali per divieto di sosta. è legale uma cosa del genere, non dovrebbero lasciarmi la multa e inoltre sono passibili di denuncia dato che il trasgressore si trova giusto di fronte a loro? (Livio, via posta elettronica)

Gentile amico,

in base all’Art. 200 CdS comma 1 la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

E’ invece a norma di legge la multa, visto che la sua vettura era in divieto di sosta e non sussiste alcun obbligo di preavviso in capo alla Polizia Municipale.

disdetta locazione commerciale e successiva vendita immobile

Ho una attività commerciale (dettaglio abbigliamento) che svolgo in due locali adiacenti di due diversi proprietari che alcuni anni fa, con il loro consenso, ho unito con lavori di ristrutturazione per formare uno spazio unico. All’inizio dello scorso anno la proprietaria di uno dei due locali mi ha manifestato l’intenzione di voler vendere il suo immobile insieme alla raccomandandata con cui mi comunicava l’indisponibilità a rinnovarmi il contratto di affitto in scadenza a fine 2009. La sua richiesta di 240.000 euro era però molto più alta del valore di mercato. La stima che è stata fatta da tre diverse agenzie immobiliari alle quali ho chiesto una perizia varia tra i 145.000 e i 170.000. E’ stato dato mandato ad una agenzia immobiliare di vendere l’immobile ma l’agente immobiliare che mi ha contattato mi ha detto candidamente “a questo prezzo è invendibile ma la proprietaria non vuole sentire ragioni, è convinta che li valga”. Ovviamente nessuno ha mai fatto un’offerta nè è mai venuto a vedere il locale. Io sono disponibile ad acquistare ad un prezzo equo o a rinnovare l’affitto con un congruo aumento ma la richiesta irremovibile sembra essere un ricatto poichè la proprietaria sa che non potrei svolgere la mia attività su una superficie dimezzata. Ho la possibilità di difendere il mio lavoro e quello dei miei dipendenti? (Fabrizio, via posta elettronica)

Gentile amico,

qualora il locatore di un immobile urbano adibito ad uso non abitativo intenda recedere dal contratto deve darne avviso al conduttore almeno 12 mesi prima della scadenza fissata, mediante lettera raccomandata.
La durata è fissata in minimo sei anni. Alla prima scadenza, il rinnovo può essere negato dal locatore solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e cioè qualora egli dichiari di voler:
1. adibire l’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
2. adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di un’attività industriale, commerciale, artigianale o di interesse turistico;
3. demolire l’immobile per ricostruirlo, oppure ristrutturarlo integralmente;
4. ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme alle previsioni di legge.
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
E’ da precisare che la prelazione commerciale è utilizzata per attività commerciali che prevedono il contatto col pubblico diretto, come in negozi, sono esclusi gli immobili dove si svolge l’esercizio di attività di studi professionali, come avvocati, architetti, notai.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario.
L’importo del corrispettivo è regolato dal mercato, quindi se la proprietaria vuole vendre a un prezzo per Lei eccessivamente oneroso, non può opporsi.

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