tiziano solignani
avvocati dal volto umanoArchivio per tutela giudiziaria
la tutela giudiziaria per il recupero degli stipendi e il tfr
Sono un ex lavoratore dipendente, l’ultimo mio datore di lavoro non mi ha pagato cinque mensilità e il tfr. Siccome sono assicurato per la tutela giudiziaria, vorrei sapere se posso rivolgermi ad un legale per il recupero di questo credito con spese pagate dalla compagnia.
Bisogna vedere con che compagnia hai stipulato la polizza e quali ne sono i contenuti, ma direi di sì. Per esperienza personale, posso dirti che sia UCA che ARAG, le due compagnie di tutela giudiziaria con cui noi lavoriamo di più, coprono sicuramente questo tipo di controversia, offrendo garanzia per tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro subordinato, compreso anche il pagamento degli stipendi e del trattamento di fine rapporto.
Attenzione all’insorgenza del caso assicurativo: ogni polizza di tutela giudiziaria prevede un periodo di carenza, di solito di tre mesi, prima del decorso del quale non è operativa. Quindi, sono assoggettabili a tutela giudiziaria solo le mensilità che sono maturare dopo la carenza; se tutte le mensilità sono maturate dopo che la polizza è entrata in vigore, allora non ci sono problemi, in caso contrario può essere che ti sia data una copertura parziale (che è sempre molto meglio di niente).
Verifica, tramite il legale che vorrai poi incaricare, se nel tuo caso c’è copertura; è un «servizio» che noi ad esempio facciamo gratuitamente.
se si vince la causa ma controparte non paga le spese legali
Ho vinto una causa con una persona la quale e` stata condannata dal tribunale non solo a pagarmi quando dovuto ma anche a pagare le spese legali del mio avvocato. Il risultato e` che la persona in questione risulta nullatenente e l’avvocato mi ha mandato il conto da saldare. Sono riuscita a pagare 2000 euro (incassati senza darmi nessuna ricevuta) ed ora l’avvocato vuole il saldo. Io non posso assolutamente pagare il resto sia perche` non ho la disponibilita` ma anche perche` mi e` stato detto che la parte soccombente e cioe` il mio debitore dovrebbe pagare visto che cosi` e` stato deciso dal tribunale e quindi il mio avvocato dovrebbe rifarsi sulla parte soccombente e non su di me. Per favore potrebbe darmi un suo parere legale vivo all’estero e non so proprio a chi rivolgermi per aiuto e consiglio.
Purtroppo sei tu che devi pagare, sei stata tu a incaricare il tuo avvocato e il rapporto c’è con te, tra te e lui. Quello che controparte è stata condannata a rimborsarti non ha alcuna rilevanza nei rapporti interni con il tuo legale, che ti può benissimo chiedere peraltro anche di più di quell’importo che il giudice, in sentenza, ha messo a carico di controparte. Per maggiori dettagli su questi aspetti, puoi vedere questo nostro post precedente.
Naturalmente, puoi controllare che la parcella che ti ha mandato sia esatta, nei modi indicati sempre in questo nostro precedente post.
Naturalmente, queste situazioni andrebbero evitate valutando, prima di fare la causa, la solvibilità di controparte e, per quanto riguarda le spese legali, munendosi di una adeguata forma di tutela giudiziaria.
Allo stato, non ti resta che negoziare con il tuo legale per vedere come sistemare la situazione nel modo più adeguato.
ho vinto una causa con una persona la quale e` stata condannata dal tribunale non solo a pagarmi quando dovuto ma anche a pagare le spese legali del mio avvocato. Il risultato e` che la persona in questione risulta nullatenente e l'avvocato mi ha mandato il conto da saldare. Sono riuscita a pagare 2000 euro (incassati senza darmi nessuna ricevuta) ed ora l'avvocato vuole il saldo. Io non posso assolutamente pagare il resto sia perche` non ho la disponibilita` ma anche perche` mi e` stato detto che la parte soccombente e cioe` il mio debitore dovrebbe pagare visto che cosi` e` stato deciso dal tribunale e quindi il mio avvocato dovrebbe rifarsi sulla parte soccombente e non su di me. Per favore potrebbe darmi un suo parere legale vivo all'estero e non so proprio a chi rivolgermi per aiuto e consiglioho vinto una causa con una persona la quale e` stata condannata dal tribunale non solo a pagarmi quando dovuto ma anche a pagare le spese legali del mio avvocato. Il risultato e` che la persona in questione risulta nullatenente e l'avvocato mi ha mandato il conto da saldare. Sono riuscita a pagare 2000 euro (incassati senza darmi nessuna ricevuta) ed ora l'avvocato vuole il saldo. Io non posso assolutamente pagare il resto sia perche` non ho la disponibilita` ma anche perche` mi e` stato detto che la parte soccombente e cioe` il mio debitore dovrebbe pagare visto che cosi` e` stato deciso dal tribunale e quindi il mio avvocato dovrebbe rifarsi sulla parte soccombente e non su di me. Per favore potrebbe darmi un suo parere legale vivo all'estero e non so proprio a chi rivolgermi per aiuto e consiglio
quando non si vuole più la tutela giudiziaria
Ho stipulato tramite di voi un contratto per la tutela giudiziaria, adesso però ho valutato di non rinnovarla più per il prossimo anno, come devo fare? E’ sufficiente non pagarla e decade automaticamente o devo fare la disdetta?
Tutte le polizze di tutela giudiziaria che consigliamo noi, cioè quelle di Arag, UCA e DAS, prevedono il rinnovo automatico annuale in mancanza di disdetta da parte dell’assicurato entro tre mesi prima della data di scadenza.
Il meccanismo del rinnovo automatico è previsto, di solito, per la comodità dell’utente, che ogni anno non deve stare a fare scartoffie solo per rinnovare la polizza e gli è sufficiente, invece, corrispondere il premio. Le mie tre polizze di tutela giudiziaria, ad esempio, sono a rinnovo automatico e ogni anno appunto mi limito a pagare il premio previsto tramite bonifico. Naturalmente, il meccanismo di rinnovo automatico ha il suo “rovescio” della medaglia, cioè che l’utente, se non vuole più la polizza per l’anno successivo, deve ricordarsi di fare la disdetta per tempo. Ad alcuni clienti, avrei preferito io stesso fare polizze con scadenza annuale e senza rinnovo automatico, però pare che le compagnie non le vogliano fare, perchè per poterle stipulare il mio agente di riferimento deve addirittura chiedere l’autorizzazione della direzione. Quindi, purtroppo o per fortuna, si possono fare solo polizze con rinnovo automatico.
In questo contesto, è bene che l’assicurato si segni subito sul calendario, ogni anno (io ad esempio lo faccio con google calendar, tramite un evento ricorrente), il termine entro il quale deve fare, se non vuole che la sua assicurazione sia rinnovata, la disdetta.
Veniamo adesso alle modalità con cui si può fare la disdetta. Essa non è altro che una semplice lettera con cui l’assicurato comunica che non intende lasciarsi verificare il rinnovo per l’anno successivo. Può essere inviata via raccomandata a ricevuta di ritorno alla sede legale della compagnia assicuratrice oppure via posta elettronica certificata. Per conoscere la sede legale della compagnia, basta guardare la polizza, che obbligatoriamente la deve riportare, o il sito web della compagnia stessa, oppure anche il sito infoimprese. Per la disdetta, si può utilizzare questo modello che mettiamo appositamente a disposizione (fare clic su download per scaricarlo in formato doc sul proprio computer).
Che cosa succede se uno non fa la disdetta e non paga il premio per l’anno successivo? Il contratto, come abbiamo detto, si rinnova automaticamente, quindi la compagnia ha il diritto di pretendere il pagamento del premio e può provvedere anche al recupero del pagamento tramite legale o apposita agenzia.
Concludo dicendo che, naturalmente, noi sconsigliamo nel modo più assoluto di vivere senza una copertura di tutela giudiziaria, ma ognuno ovviamente deve fare le proprie valutazioni.
Tamponamento a catena senza l’intervento dei vigili
Salve, qualche mese fa il compagno di mia sorella si è ritrovato coinvolto in un tamponamento a catena tra quattro macchine. Due davanti a lui e una dietro. Tramite l’assicurazione hanno inviato le dichiarazioni sull’incidente, dichiarando di essere stato tamponato dal ultimo veicolo e successivamente di aver tamponato il veicolo che lo precedeva, il quale ha tamponato a sua volta un’altro veicolo. Oggi l’assicurazione ci ha fatto sapere che la colpa è stata nostra in quanto secondo il perito noi abbiamo tamponato il veicolo che ci precedeva prima di essere tamponati. Premetto che i vigili non sono intervenuti. Il perito secondo la nostra assicurazione ha dedotto questo analizzando il danno sulla nostra vettura che a suo parere è posizionato in modo che solo una brusca frena l’avrebbe potuto provocare. Io mi chiedo come abbia fatto a dedurre questo? A mio parere il manto stradale, l’urto ed altre variabili non possono essere calcolate semplicemente da dei! segni sul cofano. Oggi abbiamo richiesto il sinistro con tutta la documentazione. Ma è POSSIBILE fare ricorso per la suddetta situazione? DA quanto sappiamo in oltre il nostro “tamponatore” ha dichiarato che il tamponamento era già avvenuto. Ma l’auto da noi tamponata da ragione a noi. Non so cosa abbia dichiarato l’autista della prima vettura. Rimango comunque sconcertato dalle deduzioni campate in aria del perito, che seguendo una logica immaginaria ci ha addossato la colpa! Un grazie in anticipo! Distinti saluti S.C.
Il compagno di Sua sorella ha tutto il diritto di contestare quanto dedotto dal perito di parte dell’assicurazione. Ci mancherebbe!
Ovviamente questo prelude a una causa civile dove Lei presenterà le risultanze di un Suo CTP (conulente tecnico di parte) e dove sarà il giudice a decidere. Laddove ce ne fosse bisogno lo stesso giudice, anche su richiesta delle parti, potrà ordinare una consulenza tecnica d’ufficio eseguita da un perito del tribunale super partes. In base a questa perizia il giudice deciderà la causa.
Le rammento (per il futuro, ma non si finisce mai di imparare) che al giorno d’oggi esistono validissime (meglio, indispensabili) forme di tutela legale che per una somma annuale sostenibilissima coprono i clienti e i loro famigliari dai costi dell’avvocato e dei periti in caso di controversie (nel Suo caso un sinistro automobilistico).
Tanto per fare un esempio nel Suo caso la tutela giudiziaria Le avrebbe pagato il perito, l’avvocato ed eventualmente le spese di soccombenza. Insomma il fidanzato di Sua sorella avrebbe potuto fare la causa senza spendere nulla.
La rimando pertanto alla sezione del nostro sito dedicata alla tutela legale
In bocca al lupo.
come revocarci il mandato
Vorrei affidarvi in gestione una pratica, ma vorrei sapere se poi in seguito volessi cambiare avvocato potrei sempre farlo o dovrei comunque continuare ad essere seguito da voi sino alla fine della gestione della posizione?
Il cliente può sempre revocare il mandato all’avvocato, dal momento che il rapporto si basa sulla fiducia e quindi, se questa viene meno (o comunque per altri motivi), la persona assistita ha sempre il diritto di togliere il mandato per rivolgersi ad un altro studio.
Ciò detto in via generale, la nostra filosofia è addirittura quella di incoraggiare i clienti che non si sentono soddisfatti del modo in cui vengono seguiti a rivolgersi altrove: non vogliamo che nessuno continui a servirsi della nostra assistenza sentendosi obbligato a farlo, ma preferiamo seguire chi, tutto sommato, apprezza il nostro lavoro e pensa che sia valido per lui. Il nostro cliente, per questi motivi, non deve aver timore di procurarci un dispiacere nell’inviarci la revoca del mandato.
Naturalmente, quando un nostro cliente ci revoca il mandato deve anche saldare il compenso e i rimborsi spese eventualmente ancora dovuti, salvo che la pratica non sia coperta da tutela giudiziaria nel qual caso sarà la compagnia a provvedere al saldo. Qui, comunque, si possono avere diverse situazioni, a seconda del tipo di tariffazione che presceglie al momento dell’apertura della pratica.
- Se la pratica era stata assoggettata al tradizionale sistema basato sulle tariffe forensi, gli prepareremo la parcella relativa all’attività svolta sino alla revoca, la cui correttezza il cliente potrà poi controllare nei modi che preferisce.
- Se, invece, era stata esercitata l’opzione per la nostra tariffa flat (forfettone), il cliente, se ci ha già pagato l’intera annualità in corso, non ci dovrà pagare più nulla – ed è questo uno dei più rilevanti vantaggi di questa forma tariffaria, che ti consente di cambiare legale quando non sei soddisfatto senza dover spendere nulla – mentre se invece deve ancora terminare il saldo, dovrà appunto finire di pagare la sola annualità in corso.
Per quanto riguarda le modalità con cui procedere alla revoca del mandato, è necessario comunicarcelo per iscritto, inviandoci una raccomandata presso la nostra sede o una posta elettronica certificata all’indirizzo del singolo professionista, oppure infine venendo a portarla di persona presso la sede di Vignola. Abbiamo all’uopo predisposto un modello in formato DOC, che si può scaricare da qui, e poi compilare con i dati del caso e spedire alla nostra sede. Questo modello richiede anche l’indicazione del nuovo legale che il cliente incarica, questo non per una insana curiosità ma per sapere a chi possiamo inviare la corrispondenza marcata come riservata che abbiamo eventualmente ricevuto, che non possiamo restituire al cliente ma dobbiamo dare al suo nuovo legale.
Se il cliente, naturalmente, ha degli eventuali motivi di reclamo nei confronti dello studio, può inserire le sue lamentele in questo stesso documento di revoca del mandato, in modo da cogliere l’occasione per formalizzarle.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento relativamente a qualsiasi aspetto relativo alle revoche dei mandati ed al cambio di legale restiamo a disposizione, risponderemo volentieri a qualsiasi domanda.
come funziona il sistema tariffario a tariffa?
Vorrei affidarvi una posizione da seguire, ho visto le opzioni tariffare dei compensi in base alla quota lite e quella “flat” del forfettone, ma vorrei capire come funziona il sistema, da voi indicato come tradizionale, “a tariffa”?
Questo modo di calcolare i compensi dovuti all’avvocato è quello tradizionale, che si è utilizzato da sempre in esclusiva fino alle riforme Bersani che hanno abrogato i minimi tariffari, introdotto la possibilità di stipulare compensi parametrati al risultato (patto di quota lite) e quella di accordarsi per compensi di tipo “flat” cioè per un intero procedimento o per anno o frazione di anno di durata dello stesso.
In base al sistema tariffario tradizionale, l’avvocato matura il diritto ad un compenso in base ad ogni cosa che fa in relazione alla posizione che sta seguendo. Facciamo un esempio. L’avvocato Tizio viene incaricato di seguire una causa di usucapione. Apre la relativa pratica, prendendo una carpetta e mettendoci dentro tutti i documenti, e già solo per questo matura una voce di compenso (che, tecnicamente, si chiama “posizione e archivio”); esamina la pratica e matura un diritto (voce “disamina”), riceve il cliente in appuntamento e anche qui, per ogni appuntamento, matura un compenso. Riceve una telefonata, analogamente, anche qui, per ogni telefonata matura un compenso. Prepara l’atto di citazione, lo notifica, esamina la relazione di notifica, partecipa alle udienze e così via: ognuno di questi momenti, conferisce il diritto ad una voce di compenso.
L’avvocato annota tutto quello che fa in relazione ad una pratica, poi, alle attività svolte, applice quanto previsto dalle tariffe forensi previste dalla legge, e presenta il conto (cosiddetta “parcella”) al cliente, che, se il conto è corretto, è tenuto a pagarlo indipendentemente da come sia andata la causa e dalla somma che eventualmente il giudice ha condannato controparte a rifondergli.
Il vantaggio di questo sistema tariffario è quello di essere estremamente analitico e di tenere in considerazione ogni aspetto del lavoro svolto dall’avvocato; lo svantaggio, per il cliente, è quello di non potere mai sapere con precisione, specialmente quando inizia una causa che può essere destinata a durare anche molti anni, quello che va a spendere, cosa che è invece possibile con le opzioni tariffarie di tipo flat o a quota lite.
Per questo motivo, è un sistema tariffario che si tende progressivamente ad abbandonare a favore di forme di tariffazione più gestibili da parte dei clienti. Tuttavia, se un nostro assistito vuole affidarci una pratica optando per il “vecchio” sistema di tariffazione a tariffa, per noi non c’è nessun problema ad accettarlo, anche considerando che probabilmente alla fine il nostro lavoro sarà pagato di più.
Le tariffe, naturalmente, variano a seconda del tipo di procedimento, dell’autorità giudiziaria e del valore della causa. Per chi volesse approfondire, le tariffe si trovano pubblicate su numerosi siti web, come ad esempio qui (purtroppo non è una materia facile da comprendere per gli utenti – visto che spesso anche diversi avvocati non le padroneggiano del tutto). Una volta ricevuta la parcella, la si può sempre far controllare da un altro legale o dall’Ordine cui appartiene chi l’ha emessa.
Naturalmente, il consiglio finale non può che essere quello di munirsi, sempre e comunque, di una adeguata forma di tutela giudiziaria.
la responsabilità dell’infermiere per la caduta del paziente
Salve, volevo chiederLe un informazione, cortesemente: sono un Infermiere Professionale che lavora in una RSA; 1 mese fa è caduta una mia paziente mentre la alzavo (deambula con aiuto), si è incrinata una vertebra (ha sbattuto la scapola contro il comodino) e la sua degenza è aumentata di ulteriori 30 giorni. La figlia farà la denuncia alla struttura: in questo caso specifico il risarcimento spetta alla AUSL o all’operatore in questione (cioè me)? preciso che l’ospite è caduta accidentalmente, perchè Le hanno ceduto le gambe e si è mossa innavvertitamente, senza avvisare. Io comunque la tenevo stretta e ho fatto in modo che non sbattesse pure la testa.
In questi casi c’è responsabilità solidale dell’operatore e della struttura in cui l’operatore è inserito, ciò vuol dire che se la paziente farà causa per ottenere il risarcimento del danno subito citerà in giudizio sia l’operatore che la struttura, anche se poi, probabilmente, in caso di condanna sarà integralmente la struttura a corrispondere quanto dovuto, tramite la propria assicurazione.
Rimane il problema delle spese legali, per il caso che la struttura non “offra” all’operatore un legale a sue spese, per tale motivo è sempre buona norma essere muniti di una adeguata copertura di tutela giudiziaria, oltre che di una forma di copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi, come hanno quasi tutti i medici oggigiorno, dal momento che, anche senza considerare le cadute, un infermiere a volte può cagionare danni anche maggiori di quelli che può fare un medico – si pensi ad esempio ai casi, ripresi anche dalla cronaca, di somministrazione di farmaci sbagliati e simili.
è possibile assicurare per la tutela legale o giudiziaria anche il comodato?
Devo dare un appartamento in comodato ad un amico. Ho letto che è possibile stipulare forme di tutela giudiziaria per le locazioni, in modo da avere garantite le spese legali in caso di bisogno di sfratto per morosità e simili, vorrei sapere se è possibile farlo anche per il comodato. Naturalmente qui non c’è nessun canone da garantire, però, in caso non mi riconsegni l’immobile alla scadenza, vorrei potermi rivolgere ad un avvocato senza avere spese.
Non avevamo mai fatto tutele giudiziarie di questo tipo, per cui abbiamo chiesto specificatamente al nostro referente, che ci ha detto che è possibile farlo. Si stipula una tutelimmobile proprietà, al costo di circa 100€ per tutto il periodo di durata del contratto.
Conviene senz’altro stipularla.
Per avere maggiori informazioni e un preventivo preciso, compila il nostro preventivatore.
la nuova polizza di tutela giudiziaria UCA da 38,50€
UCA ha presentato sul mercato una nuova polizza di tutela giudiziaria estremamente conveniente, del costo di 38,50€ annui.
Si chiama “Prima tutela famiglia“.
La pagina di riferimento sul sito UCA, da cui si può scaricare la scheda e il depliant del prodotto, si trova qui.
Nel valutare questo prodotto, a nostro giudizio molto interessante, l’utente deve fare attenzione in particolare a quanto segue:
- non sono compresi i fatti della circolazione, che quindi non sono coperti in polizza;
- il massimale per ogni sinistro è di 5.000€, mentre quello delle polizze più “robuste” è di 12.000€;
- è coperto il pagamento delle “bollette” di casa (gas, luce, acqua, etc.) in ipotesi di perdita del lavoro fino ad un massimo di 500€
Cosa pensiamo noi di questo prodotto? Potendo, sarebbe sicuramente meglio sottoscrivere una polizza più importante, che in fondo costa solo 150€ circa e quindi comunque non molto. Però, piuttosto di rimanere del tutto sprovvisti di tutela giudiziaria, è sicuramente meglio sottoscrivere un prodotto di questo genere che, con soli 35€ di spesa, offre un ventaglio di servizi e di copertura impressionante, sia pure con il limite del massimale di 5.000€.
Con una polizza come questa, infatti, in caso di bisogno si può comunque, previa autorizzazione della compagnia, assoldare un avvocato per spedire una lettera, fare una trattative, tutto a spese della compagnia stessa. Per non dire del servizio, assolutamente innovativo e importante in periodi di crisi economica come questi, del pagamento delle utenze domestiche in caso di intervenuta disoccupazione.
Quindi in sintesi se potete fate la polizza Tutelunica, se non volete spendere così tanto fate comunque assolutamente la “Prima tutela famiglia”.
Se siete interessati a questa o a altre forme di tutela giudiziaria, azionate il nostro preventivatore, per ricevere senza impegno ulteriori informazioni.
Ho chiesto di cambiare il prodotto difettoso, ma inutilmente e adesso?
Salve, sono qui per chiedere un vostro consiglio. Recentemente ho acquistato tramite un negozio on-line una lente nuova per la mia macchina fotografica, al suo arrivo purtroppo ha presentato subito un difetto, sentito il commerciante invece di inoltrare presso la sua sede l’oggetto, o preferito per guadagnare tempo e sotto suo consiglio, spedirlo direttamente all’assistenza italiana. Non ho richiesto il cambio immediato dell’oggetto (sbagliando posso dire a questo punto). Oggi la lente è ritornata dall’assistenza ma presenta nuovamente il difetto originario, inoltre presenta una lesione di alcune parti in plastica,che naturalmente non era presente al momento dell’invio. Arrivato a questo, il negoziante sta chiedendo la sostituzione dell’ottica alla casa madre, ma se questa non vorrà accettare il cambio posso chiedere il rimborso al negoziante o la sostituzione? L’ottica è stata acquistata il 12 dicembre scorso, ma di fatto è stata in mio possesso per un pomeriggio in tutto. Se mi saprà dare un consiglio gliene sarò grato.
Il Suo caso è quello tipico del consumatore che compra un prodotto difettoso e non riesce a fare valere le proprie ragioni.
Cerchiamo di fare chiarezza. E’ evidente che la lente fosse difettosa fin dall’inizio, probabilmente un difetto di fabbrica. In questi casi, l’art. 1453 del codice civile dice che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.”
Il secondo comma del medesimo articolo aggiunge che: “La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.”
Lei, nel corso della Sua sfortunata vicenda, ha seguito la logica delle cose e della buona fede. Prima di tutto ha chiesto l’adempimento, cercando di vedere se fosse in qualche modo possibile ottenere il cambio o la riparazione della lente, mantenendo quindi in vita il contratto.
Non avendo avuto soddisfazione, non Le resta che chiedere la risoluzione del contratto e riavere quanto ha versato e, se danno c’è stato, anche il risarcimento del medesimo. Infatti, l’art. 1453 c.c. sopra citato afferma che in ogni caso è fatto salvo il risarcimento del danno.
Per il risarcimento, avendo concluso un contratto, questo andrà richiesto al contraente inadempiente.
Per il futuro Le consiglio vivamente di munirsi di una valida polizza di tutela giudiziaria che Le copra le spese sia extragiudiziali che giudiziali in casi come questi, e, nei cai più sfortunati, pure le spese di soccombenza.








