patrocinio a spese dello Stato

Il gratuito patrocinio comporta che le spese del proprio avvocato siano pagate dallo Stato. Può essere usato sia dagli Italiani che dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002), che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio.

Per ottenerlo, occorre generalmente avere un reddito inferiore a 10.628,16€ annui, limite che aumenta, nei soli procedimenti penali, di 1.032,91€ per ogni membro della famiglia dell’istante (ad es., se l’istante ha una moglie e un figlio il limite di reddito è 12.693,98). Il reddito è quello netto, cioè la base imponibile IRPEF. Ci sono dei casi particolari:

  • in caso di separazione, divorzio o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4° dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi»;
  • in altre situazioni si può averlo a prescindere dal reddito, ad es. ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;
  • infine, ci sono poi alcuni casi in cui comunque non si può chiedere, anche se si ha reddito inferiore al tetto previsto dalla legge, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo.

Quando si hanno i presupposti, si può usufruirne per procedimenti civili, penali, amministrativi e di altro tipo, compresa l’impugnazione delle sanzioni amministrative. Non può purtroppo essere utilizzato, invece, per consulenze o assistenza stragiudiziale.

Se pensate di avere diritto al gratuito patrocinio, e volete affidarci una pratica con questo sistema, compilate il modulo sottostante. Se, esaminando il vostro caso, vedremo che avete diritto a usufruirne, presenteremo gratuitamente la domanda alle Autorità competenti. Grazie al nostro network, possiamo assistervi in ogni parte d’Italia, sia che siate residenti in Italia che all’estero. Naturalmente, la compilazione del modulo non è impegnativa e non costituisce formalmente conferimento d’incarico, è solo una prima valutazione per vedere se ci possono essere i presupposti per un incarico, in seguito, con queste modalità.

Per maggiori approfondimenti, che vi possono essere utili anche per la compilazione e l’invio di eventuale documentazione, consultate la parte successiva al modulo.

Contatti telefonici
Le pratiche di gratuito patrocinio sono gestite per il nostro studio da Emanuele Roli. Quando potete, contattatelo tramite il modulo soprastante che per noi è molto più comodo. In caso di problemi col modulo, potete contattarlo telefonicamente al mattino, al numero 059 761926, selezionando «4» tra le opzioni del risponditore automatico.

Documenti necessari
Solitamente alle istanze di ammissione al beneficio si allegano i seguenti documenti, anche se la situazione può variare da caso a caso:

  • certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza del richiedente (da fare presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza);
  • copia del tesserino attributivo del codice fiscale del richiedente (in mancanza, si può portare anche copia della nuova tessera sanitaria, che indica anche il codice fiscale del titolare);
  • copia del tesserino attributivo del codice fiscale o copia della nuova tessera sanitaria di tutti gli altri membri della famiglia (*);
  • copia di un documento di identità (carta d’identità, patente di guida), del solo richiedente;
  • copia del modello CUD relativo all’anno precedente dell’interessato e di tutti gli altri membri della famiglia, dove per per “famiglia” si intendono tutte le persone che risultano sul certificato di stato di famiglia, anche se non parenti. Quindi non rilevano eventuali parenti che vivono oramai altrove, come ad esempio figli già usciti di casa, mentre rilevano persone che non hanno rapporti di parentela con il richiedente ma convivono con lui. Le copie del codice fiscale o tessera sanitaria vanno portate anche per tutti i figli, anche se minorenni o addirittura lattanti; in mancanza di CUD, per assenza di reddito nell’anno precedente, occorre presentare: autodichiarazione dell’interessato attestante la mancanza di reddito con riferimento all’anno precedente (vi forniremo noi il modello);
  • se l’interessato è uno straniero, cittadino di un paese non appartentente all’Unione Europea, occorre (art. 79, ultimo comma, DPR cit.) anche: certificazione dell’Ambasciata o del Consolato del Paese di appartenenza circa la mancanza di beni intestati nel paese di origine, da richiedersi alle Autorità consolari estere aventi sede in Italia (ad es. se marocchino occorre interpellare il Consolato Marocchino a Roma, Milano o Bologna);
  • nei procedimenti penali: il certificato penale (non “dei carichi pendenti”).

Modalità di presentazione.
Penseremo direttamente noi a presentare l’istanza, una volta sottoscritta. Salvo solo il caso, nel penale, in cui la persona richiedente si trovi in carcere, nel qual caso noi ci limiteremo a predisporre l’istanza e la documentazione necessaria, e ad inviargliela via posta presso la casa circondariale e sarà poi lui stesso a presentarla. Le modalità di presentazione sono diverse a seconda che sia competente un giudice civile, penale o amministrativo:

  • civile. Per i procedimenti civili la domanda si presenta all’Ordine degli Avvocati competente. In caso di procedimenti civili, se il Consiglio dell’Ordine rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si può presentare reclamo al Tribunale (art. 126, comma 2°, l. cit.). Purtroppo, per fare questo è necessario pagare un contributo unificato di 70€ più una marca da 8€ e spese varie. Nei casi in cui ci sono i presupposti per reclamare, siamo a disposizione per presentare, sempre gratuitamente, il reclamo, tuttavia ci sono queste spese vive da considerare, per cui chiediamo un rimborso di 100€.
  • penale. Per questi procedimenti, l’istanza va presentata direttamente al Magistrato e ai suoi uffici.
  • amministrativo. Per questi casi, l’istanza va presentata all’apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il TAR (art. 1, comma 1308, legge 27 dicembre 2006, n. 276). Qui occorre assolutamente muoversi in fretta, perchè solitamente il termine per impugnare gli atti amministrativi è di 60 giorni, ma le commissioni impiegano mediamente almeno un mese per decidere sull’ammissione della domanda, con la conseguenza che rimane poi pochissimo tempo per preparare il ricorso o la costituzione in giudizio, quindi la domanda di ammissione al beneficio va presentata subito.

Note particolari per gli stranieri.
Per gli stranieri, il beneficio è regolato diversamente nei procedimenti civili ed in quelli penali. Nei procedimenti civili, il gratuito patrocinio può essere usato dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002), che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano anche solo al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio. Ad esempio: una spagnola si sposa e vive in Italia con il marito per un certo periodo, poi si trasferisce in Spagna separandosi di fatto dal marito: per fare la separazione in Italia, anche dopo anni dalla separazione di fatto e dal suo trasferimento in Spagna, può usufruire del gratuito patrocinio, dal momento che il presupposto della separazione è il matrimonio e il rapporto matrimoniale, che si sono svolti quando era in Italia. Nei procedimenti penali, vale la regola posta dall’art. 90 DPR 115/2002 ed è comunque necessario che lo straniero sia residente in Italia, come nel caso ad esempio di un albanese che abbisogna di difesa penale davanti ad un Tribunale italiano.

Tempi. I tempi per l’accoglimento della domanda sono variabili. Nel civile, dipende dal consiglio dell’ordine competente, di solito si tratta di 10 giorni o un paio di settimane, salvo solo il periodo delle elezioni biennali nel quale si verificano sempre ritardi. In caso di urgenza, come ad esempio in cui la parte avente diritto al beneficio abbia ricevuto una chiamata in giudizio a breve, è possibile presentare la domanda con procedura d’urgenza, allegando l’atto da cui risulta l’urgenza e una breve lettera del legale incaricato che descrive appunto la situazione e illustra la necessità di provvedere immediatamente. Nel penale, i tempi dipendono dal singolo giudice incaricato del procedimento, ma anche in questi casi si tratta solitamente di un paio di settimane. Nei giudizi davanti ai TAR dipende da quante volte al mese si riunisce l’apposita commissione, comunque i tempi sono mediamente più lunghi e, considerato il termine breve per impugnare, bisogna assolutamente muoversi con urgenza e presentare subito la domanda.

Ulteriori approfondimenti

Leggete i post contenuti nel nostro stesso blog in materia. Un ottimo manuale di primo orientamento è SPINZO – PALOMBARINI, Manuale pratico sul patrocinio a spese dello Stato, Rimini, Maggioli, 2006. Per qualsiasi domanda o chiarimento sul gratuito patrocinio, che non sia già contenuto nel blog, scriveteci. Di seguito riportiamo alcuni link a risorse utili.

  • Pagina informativa del Ministero della Giustizia;
  • Ottima sintesi con anche riferimenti giurisprudenziali dell’Ordine degli Avvocati di Bologna;
  • Associazione Anvag;
  • Altro testo in materia: SASSANO FRANCESCA, Il gratuito patrocinio, Torino, Giappichelli, 2004;

Alternative

Una ottima alternativa all’istituto del gratuito patrocinio, che offre una copertura molto più completa, sono le forme di assicurazione di tutela giudiziaria. Esistono anche polizze che costano solo 35€ all’anno, quindi alla portata anche di coloro che solitamente hanno basso reddito.

Comments

  1. giuseppe infuso says:

    nn o reddito devo fare la separazione in sicilia nel mio paese x probblemi di tempo ed avendo 2 avvocati uno in novara ke mi a seguito fino qui ed uno del mio paese ke si sta appoggiando devo pagarne uno e l atro lo faccio col patrocino questa sinceramente nn la capisco ke posso fare?

    • Tiziano Solignani says:

      Guarda che le lettere dell’alfabeto non costano niente, anche se sei senza reddito le puoi scrivere quando sono previste, non ti costa niente :-) .

      Comunque, lo Stato ti paga un solo avvocato per ogni procedimento che devi sostenere, non te ne paga due. Quindi puoi nominare un solo avvocato.

      Ora io non ho capito dove la devi fare la separazione, ma ti conviene prendere un legale solo che poi si arrangi ad organizzarsi logisticamente, come facciamo noi.

      Se vuoi una valutazione da parte nostra, puoi compilare questo modulo http://gratuitopatrocinio.solignani.it (naturalmente tutte le informazioni fornite rimarranno assolutamente riservate).

      –?cordialmente,

      tiziano solignani, da ? Mac
      http://ts.solignani.it (splash)
      http://goo.gl/p6Sb0 (libri)

  2. Antonio Sarritzu says:

    Buon giorno
    sono in fase di separazione dal 1 di agosto ho perso il lavoro adesso l’ azienda mi ha bloccato l’ ultimo bonifico perche dice che e arrivata una lettera dalla mia ex moglie che reclama gli arretrati assegni familiari
    premetto che siamo separati ufficialmente dalla fine di giugno 2011
    puo l’ azienda fare una cosa cosi?
    Grazie
    Antonio

  3. democrito says:

    Gent.mo Avvocato Solignani, avendo subito un maltrattamento in famiglia da un convivente familiare (ho testimone e referto medico) vorrei sapere se posso usufruire del patrocinio gratuito per fare querela. Al momento sono disoccupato e il convivente familiare per il quale vorrei esporre querela fa parte dello stesso stato di famiglia a cui appartengo. Nel caso non potessi usufruire per questo caso del patrocinio gratuito, Le chiedo cortesemente se può indicarmi un’alternativa economica. Grazie. Cordiali saluti.

    • Tiziano Solignani says:

      Per chiedere il gratuito patrocinio ci deve essere già un procedimento pendente, per cui se la querela vuoi che te la scriva un avvocato, lo devi compensare, non essendoci ancora il patrocinio, altrimenti puoi scriverla tu direttamente. Nel nostro listino flat, abbiamo una voce per la redazione di una querela. Una volta comunque redatta e depositata la querela, sia fatta da te che da un avvocato, dopo si presenta una istanza del 335 e, con i dati del procedimento, si presenta la domanda di ammissione al beneficio, da quel momento in avanti l’utente non paga più perchè appunto ha il patrocinio gratuito. Spero che sia chiaro, resto comunque a disposizione per qualsiasi cosa, in ogni caso in bocca al lupo.

      –?cordialmente,

      tiziano solignani, da ? Mac
      http://ts.solignani.it
      http://blog.solignani.it

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  1. [...] che, se davvero si trova in tali condizioni economiche, Le conviene usufruire del gratuito patrocinio e, con il lavoro di un avvocato, chiedere immediatamente la modifica delle condizioni di [...]

  2. [...] Infine, per ogni problema con la Sua ex moglie per cui necessiti di un avvocato le rammento che puo’ essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello stato. [...]

  3. [...] primo luogo essendo senza reddito puoi avvalerti del gratuito patrocinio che ti consente di avere l’assistenza gratuita di un avvocato, abilitato in tal senso. Questo [...]

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  5. [...] caso di eventuali vicissitudini legali, come separazione e quant’altro all’istituto del gratuito patrocinioo o meglio patrocinio a spese dello Stato, che  comporta che le spese di assistenza legale siano [...]

  6. [...] ovvero un reddito nell’anno 2008 inferiore a 10.628,16 euro, puoi usufruire del beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Cliccando sul link in evidenza potrai accedere alla pagina che spiega i [...]

  7. [...] Il secondo è di verificare se il Suo reddito unito a quello di qualunque membro della Sua famiglia risultante nel Suo stato di famiglia non superi la soglia massima prevista per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [...]

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