faq sulle garanzie sui beni di consumo

– – Per quali garanzie è valida la nuova legge?
Per capire l’ggetto della nuova legge sui difetti di conformità è fondamentale la distinzione tra la garanzia per i difetti di conformità, da un lato, e la garanzia di buon funzionamento, che nella nuova legge viene chiamata “garanzia convenzionale” ed è la forma di garanzia di cui si parla comunemente, indicata anche come garanzia commerciale, dall’altro. La distinzione, concettualmente, è semplice, ma nella pratica non è sempre facile da applicare. La nuova legge, comunque, riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento o garanzia commerciale.

— Cos’è la garanzia legale?
La garanzia per i difetti di conformità, o vizi o mancanza di qualità promesse, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall’origine: ad esempio un processore non ha mai raggiunto una certa velocità di clock, oppure non ha mai funzionato, una stampante non ha mai stampato bene o non ha mai raggiunto la velocità che era stata promessa all’utente. In questi casi, il consumatore può invocare la garanzia per difetto di conformità, prevista dalla nuova legge, ovvero quella più tradizionale contro i vizi o per mancanza di qualità promesse. Sono i casi in cui il contratto non è, a rigore, stato rispettato, perché è stato consegnato un bene diverso da quello previsto o perché viziato o perché, pur non essendo viziato, non in grado comunque di svolgere quelle prestazioni che erano state concordate: gli esempi possono essere i più vari e vanno dalla scheda madre che ogni tanto manda in crash il computer, al processore che si scalda troppo, all’hard disk con settori danneggiati o che non possiede la velocità di lettura/scrittura prevista, allo scanner che si ferma a metà scansione oppure che non possiede la profondità di colore indicata sulla confezione, nella pubblicità e così via.

— Cos’è la garanzia commerciale?
La garanzia di buon funzionamento ha, invece, un oggetto diverso: non garantisce l’assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino vizi per effetto dell’uso protratto nel tempo. La garanzia di buon funzionamento, che la nuova legge chiama “convenzionale” ed è conosciuta anche come commerciale, insomma, tutela il consumatore dalle vere e proprie rotture che si dovessero presentare nel tempo per effetto del normale uso del prodotto che, all’inizio, era conforme, senza vizi e funzionante come promesso, ma poi si è deteriorato ed è divenuto, in tutto o in parte, inutilizzabile. Può succedere, infatti, che la scheda madre, l’hard disk, il processore, lo scanner e la stampante degli esempi precedenti pur avendo funzionato correttamente al momento dell’acquisto e magari per molti mesi vadano soggetti a rotture in alcune parti meccaniche soggetta ad usura per effetto del funzionamento. Anzi, un hard disk nasce, anche quando è immune da vizi, come già destinato a rompersi, tanto che si parla di “vita media” del disco, essendo una parte sempre in movimento.

Si tratta di una distinzione fondamentale perché, anche se oramai quasi tutti i produttori di fatto stanno estendendo a due anni il termine di garanzia di buon funzionamento sui loro prodotti, in caso di discordanza continuano a valere termini diversi per le due garanzie: una stampante, ad esempio, può godere di una garanzia di conformità di due anni e di buon funzionamento di un anno. Questo comporta che, se il consumatore si accorge, entro due anni, che la stampante non presenta la velocità promessa, può attivarsi, mentre se, invece, la stampante ha sempre funzionato correttamente ma si rompe dopo che è già passato oltre un anno, la stessa deve essere riparata a spese del consumatore e non si può azionare nessuna garanzia. Però nella pratica non sempre è facile capire quando una rottura è dovuta ad un difetto di conformità originario del bene o quando lo stesso bene si è semplicemente rotto; in altri termini, ci sono vizi di origine che sono in grado, essendo strutturali, di determinare, solo con il tempo, rotture del bene. Pensiamo ad esempio ad un processore che, per un difetto di fabbricazione, non sopporta per lungo tempo il raggiungimento di una certa temperatura. Qui il bene sembra conforme al contratto sino a che non si rompe ed è proprio solamente nel momento in cui si rompe definitivamente che si può accertare che non era conforme. In questo caso, il consumatore può rivalersi sul produttore anche se sono già trascorsi i termini della garanzia di buon funzionamento (o commerciale) e non è ancora terminato il periodo di due anni della garanzia legale, perché la rottura è stata determinata non dal normale uso del bene ma da un difetto di conformità. Come si può immaginare, non è sempre facile capire quando la rottura di un bene qualsiasi, ma soprattutto di un apparecchio informatico, è stata determinata semplicemente dall’uso o da un suo difetto originario. Per questo motivo, i produttori, non solo per farsi concorrenza ma anche per tagliare la testa al toro, stanno estendendo anche le garanzie di buon funzionamento, o garanzie commerciali, ad un periodo di 2 anni, in modo che ci sia coincidenza tra la garanzia di legge e quella contrattuale ed il consumatore sappia sempre, grossomodo, conoscere il periodo di “tranquillità” di cui può godere.

— Per quali persone si applicano le nuove garanzie?
La nuova garanzia di due anni sui difetti di conformità dei beni, tra cui il materiale hardware e informatico si applica, un po’ come tutte le disposizioni di garanzia di origine comunitaria, esclusivamente ai consumatori. Non vale, in altri termini, tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi un cliente privato con bene acquistato “a scontrino” potrà avvalersi del D.Lgs24/2002 mentre un libero professionista o imprenditore con acquisto del bene in fattura no. Ovviamente, se il difetto di conformità riguarda un bene che è stato smerciato tra imprese per giungere ad un consumatore finale, presso il quale presenta un problema, il consumatore finale potrà rivolgersi al proprio rivenditore il quale potrà ulteriormente a sua volta rivalersi nei confronti del suo distributore.

— Per quali prodotti è valida la garanzia?
Le tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutte le consegne di beni, che avvengano a titolo di vendita o anche fornitura, appalto, opera, sommistrazione, sia nuovi che usati. Quindi tutte le apparecchiature informatiche sono soggette alla garanzia biennale. Per i beni usati la garanzia è un po’ più limitata perché la legge stabilisce espressamente che va “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa” e va, quindi, in sostanza considerata la “vetustà” del prodotto.

— Qual’è il momento preciso in cui la stessa può considerarsi essere entrata in vigore? A partire, insomma, da che giorno si applicano le nuove garanzie?
Ad esempio, se un consumatore acquista un notebook il 20 marzo e lo stesso gli viene consegnato il 3 aprile 2002 si può considerare operante la garanzia biennale? La risposta è affermativa: la nuova legge è entrata in vigore il 23 marzo 2002. Tutti i beni che sono stati consegnati dopo tale termine, anche se il contratto è stato concluso anteriormente, godono della garanzia biennale. Lo prevedono le disposizioni transitorie della nuova legge che hanno espressamente regolato il “passaggio delle consegne” tra le vecchie e le nuove garanzie.

— In caso di guasti al prodotto in garanzia posso sempre pretendere che l’oggetto mi venga sostituito? E in questo caso a chi devo rivolgermi?
Dunque, se si verificano guasti durante il biennio successivo all’acquisto del bene, il consumatore deve rivolgersi innanzitutto al proprio rivenditore, anche se il prodotto è fornito, a monte, da una ulteriore casa produttrice: in altri termini, il consumatore deve rivolgersi al negozio all’angolo dove ha comperato il bene anche se il difetto riguarda ad esempio un monitor di una nota casa europea od orientale. Entro due mesi il guasto deve essere formalmente denunciato al venditore, altrimenti si può perdere il diritto alla garanzia. Per fare la denuncia, sarebbe sufficiente, in linea di principio, anche la classica telefonata, ma se poi il venditore nega di averla mai ricevuta … che si fa? Molto meglio fare dunque sempre e comunque una raccomandata con il sistema della ricevuta di ritorno, diretta alla sede legale del venditore. La sede legale può essere rintracciata con una tradizionale, e ufficiale, visura camerale oppure tramite la banca dati del sistema delle camere di commercio, che offre una consultazione molto più limitata che comprende però anche l’indicazione della sede dell’impresa, all’indirizzo http://www.infoimprese.it. Nella raccomandata è sufficiente esporre sommariamente il problema che si è manifestato chiedendone la eliminazione tramite i rimedi apprestati dalla legge ed indicando quale si preferisce. Tali rimedi sono la riparazione del bene o la sua sostituzione, quando è impossibile, ovvero la risoluzione del contratto, che comporta che il bene venga rimesso al produttore e i soldi vengano restituiti. In tutti i casi, queste soluzioni devono essere espressamente “senza spese” per il consumatore: quindi il venditore non può in nessun caso pretendere spese di trasporto, confezionamento, restituzione o qualsiasi altra cosa connessa alla riparazione del bene.

— Che cosa si può fare se il produttore si rifiuta di accordare la garanzia di due anni a un bene?
La risposta è sempre quella, se il fornitore “fa l’indiano” anche dopo la formale raccomandata a ricevuta di ritorno, e magari dopo uno o più ulteriori solleciti, bisogna procedere legalmente. Per i beni di valore inferiore ai 5 milioni di vecchie lire, attualmente 2582,28€ in valuta corrente, la causa può essere fatta davanti al Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore, ma occorre pur sempre l’assistenza di un legale di fiducia, del quale si può far senza, ovviamente però a proprio rischio e pericolo, solo nel caso di beni di valore inferiore a 1.000.000 di vecchie lire. Se la causa, poi, si vince, solitamente le spese del giudizio e gli onorari del proprio avvocato vengono addossati dal Giudice al venditore, ma di questo non c’è mai la garanzia assoluta.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

12 risposte su “faq sulle garanzie sui beni di consumo”

Salve,

ho avuto una vicenda simile, la questione però solleva una domanda: dato che a questo punto è giusto richiedere un documento comprovante la sostituzione, come impostare tale documento?

Grazie, saluti

Grazie per l'aiuto,
mi è capitata una cosa molto simile a quella di Massimiliano nel post sopra, con un attrezzo da giardino che ha avuto un malfunzionamento che ne impediva l'uso. Sostituito con uno 'equivalente' – della stessa marca non c'era ma era identico, io ho accettato la cosa – mi sono accorto in giornata che mancava una parte da un pezzo.
Il giorno dopo ci sono riandato e mi hanno sostituito il pezzo con uno nuovo completo.
Per questo mi sono incuriosito su questo dettaglio della garanzia, ossia se avessi diritto a due nuovi anni; un semplice esempio sottolinea questa stranezza: supponiamo il caso in cui un prodotto manifesti un'avaria a due anni meno un giorno, e che quello sostituito si rompa dopo una settimana. Dovrei accettare il fatto solo perchè è scaduta la garanzia del primo? Non sarebbe un 'incentivo' per le aziende a fare prodotti di qualità inferiore per la sostituzione?

Di nuovo complimenti per il sito

Salve,
Ho avuto una disavventura con un climatizzator e Lg fin da subito dopo l acquisto.l assistenza ci ha messo quasi due anni per provare a sistemarlo , e alla fine sostituirlo.(risultava dalla casa madre una partita fallata)
Alla richiesta se avessi una nuova garanzia di due anni ,mi hanno risposto che rimaneva solo cio che avvanzava della garanzia originaria ,cioe 1 mese e mezzo.
Cio mi sembra assurdo su un prodotto sostituito per lo piu in tempi lunghissimi.
Volevo chiedere come potrei procedere visto che ritengo di avere diritto a due anni di garanzia su un prodotto sostituito.( visto che potrebbe essere di nuovo fallato ?)

GRAZIE

SALVE

Sì hai diritto alla garanzia, tanto più che si tratta dell'alimentatore che non dovrebbe nemmeno essere soggetto all'usura cui sono sottoposti i dischi (che comunque sono ugualmente soggetti a garanzia). Quindi in realtà quello che ti si è rotto, a te, è il "box esterno" e non il vero e proprio hard disk. Puoi chiedere la sostituzione anche del solo alimentatore se sei certa che sia solo quello.

Io ho acquistato un hard disk esterno meno di un anno fa (manca poco allo scadere dell'anno)e adesso non si accende più,proprio non funziona il caricatore che dovrebbe alimentarlo.Ho diritto alla riparazione gratuita?
Devo mandare la raccomandata o vado direttamente dove l'ho acquistato?
Inoltre è vero ceh devo portare la scatola del prodotto altrimenti la garanzia no è valida?
Grazie.

è prevista garanzia per un bene sostituito? o meglio quando un bene viene sostituito la garanzia decorre ex novo o solo per il rimanente periodo?

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