il mancato rinnovo del porto d’arma da caccia

Da più di vent’anni pratico con passione la caccia nei boschi dell’Appennino. Purtroppo, però, tre anni fa, durante una battuta, in circostanze del tutto accidentali, ho colpito un amico, ferendolo ad una mano. Egli non ha sporto denuncia contro di me, quindi dal punto di vista penale sono incensurato. Qualche mese fa, ho presentato alla Questura regolare domanda per il rinnovo del porto di fucile da caccia; ieri, però, ho ricevuto una comunicazione della Questura, in cui vengo avvisato che il porto non mi verrà rinnovato, proprio a causa di quella vicenda. E’ giusta questa decisione? Cosa posso fare? (Gianni, mail)

La normativa che regola questa materia è il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). In particolare, gli artt. 11, 42 e 43 prevedono il divieto del rinnovo del porto a chi abbia riportato condanne alla pena della reclusione per determinati tipi di reato, in quanto questi precedenti, giustamente, lasciano presumere una cattiva condotta del soggetto. Oltre a ciò, il rinnovo può essere negato a chi non possa provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

Nel caso in esame, quindi, l’Autorità di pubblica sicurezza non può certo far dipendere il rifiuto del rinnovo del porto da un (preteso) precedente penale, in quanto l’episodio (delle lesioni colpose all’amico) non ha dato corso ad alcun procedimento penale, nè tantomeno ha comportato l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, come sarebbe necessario per legittimare il diniego del rinnovo ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS.

Il fatto, poi, che Gianni sia titolare del porto di arma da caccia da tanti anni e non abbia mai tenuto comportamenti che possano definirsi irrispettosi delle leggi in materia di caccia e di armi, deve certamente essere tenuto in considerazione dall’Autorità di pubblica sicurezza. Un orientamento giurisprudenziale costante, infatti, sottolinea la necessità, per l’Autorità preposta al rilascio, di operare un giudizio valutativo che investa nel complesso la condotta di vita del soggetto, con riguardo all’osservanza delle regole di convivenza sociale e dei precetti giuridici posti a tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento, in modo che non emergano fatti o circostanze da cui possano desumersi la pericolosità e la possibilità di abuso del richiedente. Quindi, il nostro consiglio è di rivolgersi immediatamente ad un Avvocato che segua il procedimento amministrativo in corso, e che invii, entro il termine che la Questura ha indicato, una memoria difensiva in cui vengano dettagliatamente esposti gli aspetti segnalati.

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2 risposte su “il mancato rinnovo del porto d’arma da caccia”

salve volevo alcune info in riguardo al porto d’armi di uso caccia…….mio padre dopo aver fatto i documenti per il rinnovo del porto viene contt dalla questura comunicandogli che non puo’ essere rinnovato le cause che IL FIGLIO( cioè IO) NELL’ 2005 FU FERMATO IN UN BAR E NEL BAR C’ERANO PERSONE CON PRECEDENTI PENALI E CHE NEL 2013 ANCHE LI LA STESSA E IDENTICA SITUAZIONE..”’DA PREMTTERE CHE NEL 2008 GLIE LO HANNO RINNAVOTO E NEL 2009 HO PRESO IO IL PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO……..ora hanno chiesto di fare una lettera difensiva qualcuna puo’ aiutarmi grazie mille HO POCHI GIORNI DI TEMPO HO CHIAMATO QUALCHE AVV. MA MI HANNO RISPOSTO CHE NON SANNO COSA SCRIVERE….

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