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varie questioni sulla separazione

Salve, ho 32anni, sono stata fidanzata 7 anni e sono sposata da 10. Ora ho chiesto la separazione giudiziale con addebito perchè mio marito è avaro ed egoista, e non mi ha dato nessun sostegno nè materiale nè morale in tutti questi anni, nemmeno dopo la nascita di nostro figlio di un anno. Io ho sempre lavorato come operaia (guadagno circa 1000 euro al mese). Mio marito è titolare di una fiorente azienda agricola e ha sempre lavorato solo per sè (non abbiamo mai avuto conti in comune e non ho mai avuto accesso al suo conto). Siamo in regime di separazione dei beni e la casa (di alto valore) l’azienda ecc. sono intestate a lui. Io ho chiesto in assegnazione una casa in edilizia convenzionata per avvicinarmi al lavoro e alla mia famiglia e potermi dedicare meglio alla cura di mio figlio (la casa coniugale dista 30km dal mio lavoro e dalla mia famiglia). Volevo chiederle se rinunciando all’assegnazione della casa coniugale ho diritto a un contributo in denaro per pagare il mutuo dell’altra casa e se lui, dichiarando un reddito misero, può ottenere di darmi un mantenimento altrettanto misero (lui vorrebbe darmi 200euro di mantenimento per me e mio figlio). Poi volevo farle un’altra domanda, di carattere generale: se un marito obbligato al mantenimento risulta possessore di beni immobili per svariate centinaia di migliaia di euro, ma come liquidità e reddito risulta povero, come si fa a determinare l’entità dell’assegno? Ha peso il fatto che anche se mio marito poteva permettere a me e a mio figlio un tenore di vita più alto ci ha sempre fatto vivere modestamente? (Daniela, via mail)

L’assegnazione della casa coniugale non è un provvedimento volto a regolare l’equilibrio patrimoniale tra i coniugi, ma solo a garantire al minore, figlio dei separandi, la possibilità di continuare a vivere nello stesso ambiente. L’interesse del minore, sotto questo profilo, si considera prevalente rispetto a quello di entrambi i genitori. Infatti, la madre solitamente ottiene l’assegnazione della casa coniugale solamente perchè affidataria del figlio, mentre invece non la ottiene in caso contrario. La legge tuttavia, recentemente riformata, dispone che dell’assegnazione della casa famigliare “il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti ecoomici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà” (art. 155-ter, comma 1°, cod. civ.). La legge, però, non è chiara, specialmente applicata al vostro caso. In un primo momento, sembra voler dire che il coniuge che non riceve in assegnazione la casa famigliare deve essere in qualche modo beneficiato quando si va a determinare la misura dell’assegno, ma poi dice che bisogna anche considerare la situazione proprietaria della casa. Nel vostro caso, la proprietà della casa è del padre, che quindi non farebbe altro che mantenere la disponibilità di un bene che è già suo. Quindi, in sostanza, nella legge che, come tutte le leggi recenti, è scritta male, non esistono criteri univoci, si può solo far presente al giudice la situazione e cioè che si è rinunciato all’assegnazione di una casa coniugale cui si avrebbe avuto diritto e, per contro, ci si è procurati la disponibilità di una casa più comoda, anche in vista del nuovo regime famigliare che si andrà ad instaurare dopo la separazione (la maggior vicinanza al luogo di lavoro non è un vantaggio solo per la madre, ma anche per il figlio) e sperare che ne tenga conto nella sua decisione.

Per quanto riguarda la misura del mantenimento, anche lì è il Giudice che decide ma si possono fare alcune osservazioni. In primo luogo, come abbiamo già detto altre volte, i Giudici non fanno stretto affidamento sulle dichiarazioni dei redditi, ma guardano piuttosto alla capacità lavorativa anche potenziale della persona. Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, sembrano tenere ben presente il fenomeno per cui i redditi dichiarati sono sempre molto inferiori ai redditi percepiti, quindi le condanne, quando ci sono i presupposti, vengono emanate anche per importi consistenti. La legge stessa, del resto, con riferimento alla proprietà di immobili, parla di “risorse economiche di entrambi i genitori” (art. 155, comma 3, n. 4) quando indica i criteri di cui tenere conto nella determinazione dell’assegno di mantenimento per il figlio, considerandosi che tra le “risorse economiche” rientra sicuramente la disponibilità di uno o più immobili.

Per quanto riguarda, infine, la dimostrazione che suo marito l’ha sempre fatta vivere modestamente, fare ciò sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi, dal momento che la funzione dell’assegno di mantenimento è quella di consentire di mantenere, dopo la separazione, lo stesso tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio e non oltre… Quindi questa è una circostanza che è meglio non evidenziare troppo, perchè può solo andare contro l’interesse del minore e della madre. Anche valutandola sotto il profilo della violazione dell’obbligo di collaborazione e/o assistenza materiale non ha rilevanza, perchè un conto è tenere un regime rigido della famiglia e un conto è farla mancare la sussistenza, cosa che sicuramente in questa ipotesi non si è verificata. Si tratta di una questione, insomma, di carattere che non ha rilevanza al di fuori della famiglia.

In conclusione, purtroppo, non ci sono molte sicurezze da dare affinchè uno possa programmare le varie cose, perchè la legge non è chiarissima e i Presidenti di Tribunali, che sono quelli che prendono i provvedimenti urgenti, che però poi sono destinati a valere per anni, hanno oggettivamente orientamenti diversi. L’unica è presentare il ricorso con l’assistenza di un bravo avvocato, che metta in evidenza e comprovi, quando possibile documentalmente, tutte le circostanze utili, per poi vedere quali saranno le decisioni del Tribunale e regolarsi di conseguenza.

 

 

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

7 risposte su “varie questioni sulla separazione”

salve sono nun 40enne che a sempre lavorato da quando avevo 11 anni. e adesso ho 2 attivita' comm. mi sono separato x divergenze di caratteri abbiamo 2 figlie di 17 e 14 anni,la casa dove sta lei e di mio padre io dormo in una delle attivita' , mi accontento….ma lei vuole una casa piu' grande una macchina e piu' soldi di quelli stabiliti piu' di 2 anni fa' .vorrei sapere :si puo' attaccare alle attivita' comm.? io non navigo nell'oro anzi ho 1 fermo amministrativo di 27.000.00 euro sulla mia auto aziendale x via del rag. stronzo . grazie tante

@corvoleone

La maggior parte delle leggi, specialmente le più recenti che sono le più carenti di tecnica legislativa, in Italia è fatta male e si mantiene senza eccessive conseguenze dannose solo grazie all'intelligenza e al buon senso degli interpreti di tutti i giorni.

Per quanto riguarda la possiblità di richiedere una modifica legislativa al ministro della famiglia, faccio tanti auguri, ci sarebbero tantissime riforme da fare e cose da sistemare ma nel nostro Paese difficilmente si riesce a fare davvero qualcosa, le riforme spesso non fanno che peggiorare la situazione anteriore, tanto che spesso c'è solo da sperare che i politici non tocchino niente.

Relativamente, poi, all'eventuale accumulo di denaro poi successivamente reinvestito in un immobile, sono d'accordo, ma solo se la casa è stata acquistata dopo diversi anni di matrimonio e non era già sin dall'inizio intestata al marito. In questo caso, se si riesce a dimostrare e si imposta la difesa sotto questo profilo può essere una valida strada da percorrere, però va verificata attentamente in relazione al caso concreto e comunque non può portare a risultati molto significativi, ma al massimo valere come argomento a favore di una parte piuttosto che di un altra in relazione ad altre decisioni da prendere.

@dany

l'assegno di mantenimento non è volto a compensare differenze di reddito, dal momento che è del tutto legittimo che persone diverse abbiano redditi diversi, ma a consentire di godere dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tutelando in qualche modo l'affidamento della moglie sullo stesso, quindi ribadisco che io ci andrei molto piano su questo versante; è un fatto di strategia processuale e io sconsiglierei di insistere su questo punto, che, quand'anche acclarato ed accertato, comunque non porterebbe a nessun vantaggio per le decisioni in regime di separazione

Mi perdoni se la legge e fatta male ,bisognerebbe assolutamente provvedere ad informare il ministro sulla famiglia e fare apportare le dovute modifiche.
in quanto alfatto che si e' vissuti in un regime economico molto ristretto e questa ristrettezza a portato un aumento di capitale tanto da poter investire in immobili non vedo perche un giudice non ne debba tener conto?

grazie per la gentile risposta.ho letto che è irrilevante che in passato un coniuge avesse accettato uno standard inferiore al tenore di vita possibile, dato che l'assegno è essenzialmente volto a compensare una differenza nel reddito del beneficiario.

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