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Riduzione della donazione

I miei genitori hanno regalato casa a mia sorella, vendendone una intestata a mia mamma e intestando la nuova a lei. A me no e non hanno intenzione di farlo. Ora lei ha intenzione di cambiare nuovamente casa, e nuovamente loro le daranno i soldi per farlo. Posso in qualche modo tutelarmi e tutelare la mia futura eredità, visto che lei tra case e altri beni (finestre, mobili, automobili…) e varie spese notarili sta secondo me dilapidando? Grazie mille. Maura

Va premesso che nulla impedisce che una persona in vita e nel pieno delle sue facoltà mentali possa donare un bene a un figlio e (anche se ingiusto) niente all’altro. Tuttavia la legge prevede che al momento della morte di una persona, subentrino nel suo patrimonio gli eredi (c.d. legittimi) che non possono essere esclusi dalla successione mortis causa, né possono subire delle lesioni nelle proprie quote ereditarie.

In particolare, il codice civile dispone che ci siano delle quote precise dei beni del patrimonio del defunto che non possono non essere lasciate ai propri eredi secondo la legge (i c.d. legittimari, appunto). Ad es. se il de cuius (il defunto) non ha fatto testamento e lascia moglie e due figli, ne deriva che il suo patrmonio di 100 verrà così suddiviso: 50 al coniuge, 25 a ciascun figlio.

Può accadere, però, che le imprudenti (o eccessivamente di parte) attività di una persona (come nel Suo caso) possano pregiudicare quella che sarà la futura eredità diminuendo sensibilmente il patrimonio del defunto. In particolare, per quanto ci scrive, se Suo padre dovesse venire a mancare Lei si troverebbe pregiudicata dalle donazioni effettuate a favore di Sua sorella che si inserisce nella successione alla pari con Lei, ma già ha beneficiato di una casa.

Ma le donazioni sono considerate anticipi sulla futura eredità e vanno riconteggiate alla divisione dei beni. Al fine di assicurare che la quota legittima venga realmente acquisita dai legittimari, il codice civile prevede all’uopo un’azione diretta alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili che di beni immobili): l’azione di riduzione.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, poi si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e risalendo fino alla più antica.
Semplificando: se Suo padre dovesse mancare Lei potrebbe legittimamente chiedere (dopo l’apertura della successione) la riduzione della donazione della casa fatta a favore di Sua sorella. In questo modo il valore dell’immobile verrebbe riconteggiato nell’asse ereditario e si procederebbe alla nuova suddivisione dello stesso aumentando, conseguentemente, la quota di Sua spettanza.
Attenzione però! Le donazioni effettuate in vita dal defunto possono essere ridotte solo se il legittimario escluso o leso non riesce a soddisfare il suo diritto con quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte. Quindi se, ancora a titolo di esempio, morisse Suo padre e in base a testamento a Lei venisse lasciata una quota di patrimonio pari a quella di Sua sorella (comprensiva del valore della casa in oggetto), allora Lei non sarebbe pregiudicata perchè avrebbe ottenuto comunque la Sua parte.

Le ricordo infine che l’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

11 risposte su “Riduzione della donazione”

Io sono unica erede dimio padre essendo che lui non si è mai sposato e che io sono l’unica figlia.
Mio padre ha un appartamento e dei garage ho saputo che vuole vendere tutto e dare i soldi ricavati a mia madre e al figlio di lei.
Come posso impedirglielo ?
grazie per la risposta

Mia madre ha un figlio da un precedente divorzio più che maggiorenne (51 anni!) mentre mio padre ha solo me.
Mia madre per “sovvenzionare” mio fratello ha venduto nell’ordine la casa di mio nonno defunto, nonostante mia nonna sia in vita(!) relegandola in affitto, il negozio di famiglia lasciatole in eredità dal nonno ed in ultimo un appartamento che lei aveva comprato per mio fratello ma della quale era unica proprietaria e residente.
Da quello che ho capito ormai tutti i soldi ricavati dlle varie vendite sono finiti: dopo la prima vendita sono terminati, genereando la seconda vendita e così via….
Ha sempre venduto beni sui (apparamento e negozio) ed incassato in contanti facendo poi "sparire" i soldi, mai con vere donazioni formali.
io posso essere tutelata in qualche modo ed agire in giudizo contro di lei prima che finisca di dilapidare quel poco che resta?

Il caso su esposto è un caso di "collazione" (i coeredi sono esclusivamente i discendenti e il coniuge, non altri).
In caso di "collazione" si presume che le donazioni fatte in vita dal defunto ai discendenti ed al coniuge siano state anticipazioni sulla quota ereditaria, in questo caso si prendono in considerazione anche le donazioni indirette (versamenti su c/c cointestati, vendita a prezzo di favore ecc).
Per determinare le quote spettanti ai discendenti ed al coniuge, l'asse ereditario viene calcolato sommando ai beni ereditari lasciati le donazioni fatte in vita dal defunto.
Il valore delle donazioni da prendere in considerazione è quello del momento dell'apertura della successione. Il coerede che ha ricevuto la donazione rende il bene donato (collazione in natura) o detrae dalla sua quota il valore del dono ricevuto (collazione per imputazione)

si, un terreno, donato da entrambi a mio fratello…..con il passare del tempo è diventato edificabile,lui logicamente ha costruito, e ora vale molto, io vorrei la mia parte, visto anche che il rimanente dell'eredità è praticamente nullo, ma sia lui che mia madre si oppongono……bè allora posso proporla, però una cosa mi crea dubbi, sul 50% di mio padre, ha diritto anche mia madre,o è un discorso che riguarda solo me e mio fratello? grazie per la risposta.

i miei genitori hanno effettuato una donazione a mio fratello, io ritengo che questa lede i miei diritti di legittimario, vorrei proporre azione di riduzione….mi chiedevo, essendo defunto solo mio padre, posso proporla o devo "attendere" che muoia anche mia madre?

Per effettuare una donazione occorre essere proprietario del bene che si vuole donare. Se Lei ha pagato il mutuo, significa che ha acquistato la casa, di conseguenza è Sua. Questo significa che Sua sorella godrà della quota di legittima relativamente ai beni del patrimonio del papà che alla morte saranno ancora tali.

Il mio caso è singolare perche quando mio padre mi donò la sua abitazione (di cui si riservò diritto di usofrutto) lo fece in quanto si trovava in difficoltà economiche e quindi io accettai la donazione con accollo di un muto suo che non sarebbe riuscito ad onorare…Non è che alla sua scomparsa mi ritroverò beffato in quanto la mia unica sorella (la mamma non c'è piu) rivendicherà la legittima? quindi io mi sono accollato il mutuo e quindici e piu anni di spese straordinarie in quanto proprietario delll'immobile o almeno della nuda proprietà ma in pratica non sono stato ne sarò il proprietario di un bel nulla o perlomeno solo di una quota? mi potete illuminare? grazie a tutti Luca

E se anzichè donare il de cuius in vita avesse simulato la compravendita con tanto di assegno circolare pari al valore catastale?
Come potrebbe un figlio comprovare la simulazione e chiederne la riduzione?
In questo caso è vero che all'apertura testamentaria chi deve agire in giudizio deve accettare l'eredità col beneficio d'inventario?
La ringrazio per la risposta.
Tanti Auguri di Natale.

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