Il diritto di recesso esercitato da Voi è senz’altro avvenuto nel rispetto dei termini e delle forme di legge. Avete fatto la raccomandata sottoscritta e avete così manifestato la Vostra volontà di non concludere il contratto di compravendita della cucina.
Ma andiamo con ordine. Possiamo considerare il contratto da Voi sottoscritto o come contratto di compravendita o come preliminare (bisognerebbe poter leggere il testo del contratto).
Se consideriamo il contratto in oggetto un contratto di compravendita, allora, secondo quanto disposto dall’art. 1373, comma 1, cod. civ., Voi potete esercitare il recesso “finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”. Nel caso in esame l’esecuzione del contratto non è iniziata per nulla, visto che non Vi è stata consegnata la cucina (ha scritto “consegna a un anno e mezzo”).
Anche nel caso in cui l’atto stipulato da Voi, avesse natura di preliminare (impegno a sottoscrivere in futuro il contratto di compravendita vero e proprio) ne conseguirebbe ciò: unico effetto del contratto preliminare, a carico di entrambi i contraenti, è l’obbligo di concludere il contratto definitivo; non può dunque configurarsi un principio d’esecuzione ai sensi dell’art. 1373. Discorso diverso sarebbe stato se il promittente venditore avesse consegnato la cucina promessa oppure Voi aveste offerto il prezzo o pagato una parte. Quindi, anche in questo caso, il recesso sarebbe legittimo.
Inoltre, per potere recedere da un contratto, è necessario comunicarlo all’altro contraente (si tratta infatti di un atto recettizio che deve pervenire a conoscenza del destinatario) con un congruo preavviso, regola da Voi certamente rispettata.
Purtroppo, la legge dice che è possibile inserire nel contratto una clausola come quella prevista dal terzo comma dell’art. 1373 cod. civ., che puo’ essere sottoscritta dalle parti. Eventualmente, laddove questo 25% fosse eccessivo (vista la regolarità del Vostro recesso, vista la buona fede, visto anche la vicenda della casa che non è stata finita…) e venisse preteso dal mobilificio, allora potreste ricorrere al giudice chiedendo una riduzione di questa somma che non è altro che il corrispettivo per il recesso.
2 risposte su “Il corrrispettivo in caso di recesso”
IL codice civile dispone che "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".
Ritengo, dunque, che il diritto in questione si estingua nei termini previsti dalla prescrizione ordinaria. E' chiaro, tuttavia, che Lei ha il diritto di ottenere una risposta tempestiva dal mobilificio che, una volta rinunciato a tale corrispettivo, non lo potrà più pretendere in seguito.
Confermo che il contratto è di compravendita, regolarmente annullato con il recesso esercitato da me dopo 3 giorni con raccomandata A/R.
Il mobilificio mi ha parlato che faranno dei controlli, tipo visure catastali, ma la domanda è se fra 6 mesi compro una casa nuova e questi mi fanno una seconda visura catastale, notando che effettivamente cambio casa, potrebbero esercitare una rivalsa nei miei confronti per quel 25% di penale dell'ex art. 1373 comma 3 c.c. ? esiste un termine entro il quale loro devono farmi la richiesta se vogliono essere pagati o no ? sarebbe impensabile essere vincolati e controllati in questo modo.
grazie, mi interessa capire assolutamente questo particolare.
Ad ogni modo ho chiamato oggi il mobilificio per parlare con il propiietario e capire a che punto siamo ( dopo oltre 2 settimane di silenzio), ma dopo l a 2 telefonata mi è stato detto che mi avrebbe chiamato lui in settimana. Sono propio curiosa di sentire cosa mi diranno.
Esiste questo termine di risposta da parte loro o mi possono tenere "congelata" anche per anni ?