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quando il divano acquistato a rate non arriva mai

Ho comprato un divano xxx a xxx. La consegna era prevista per fine febbraio e il divano non è arrivato. Nonostante la richiesta di una data precisa il venditore si rifiuta di informarci a tal riguardo adducendo problemi che riguardano una fantomatica stoffa. Chiediamo di sceglierne un’altra ma si rifiuta. Visto che il finanziamento parte dall’8 aprile facciamo la nostra costituzione in mora del venditore per inadempimento del contratto con termine ultimo 7 aprile e nel frattempo avvisiamo con raccomandata A/R la finanziaria che vorremmo l’annullamento del contratto. Al momento abbiamo solo ottenuto dalla finanziaria la promessa di contattare il venditore, ma ci hanno anche fatto sapere che non possono annullare il contratto se non tramite il venditore stesso. E’ corretto legalmente? Perchè non sono stata avvisata del momento in cui i soldi sono stati dati al venditore? Altro particolare: abbiamo cercato di contattare la xxx casa madre ma è un fantasma… praticamente non esiste l’unico a cui possiamo scrivere i nostri reclami o chiedere della consegna è il venditore stesso. Lui è ben tutelato noi no! Che diritti possiamo far valere? Vorrei anche avere un eventuale preventivo per una causa legale, grazie (Anna, via mail)
Innanzitutto devo dirti che non mi risulta che questa casa sia un fantasma. Te lo dico per esperienza diretta, poichè un paio d’anni fa vi ho fatto una vertenza per conto di un mio assistito a cui avevano sì consegnato un divano, ma senza togliere in sede di disimballo i fermi metallici posti sui piedini con la conseguenza che gli avevano rovinato tutto il parquet… ho ancora le foto, una vera devastazione. In quella occasione, comunque, nonostante la colpa non fosse sua direttamente ma del camionista che aveva provveduto alla consegna fece fronte e risarcì il danno in via stragiudiziale senza nemmeno bisogno di aprire la causa.
Venendo più nello specifico al tuo caso, hai fatto bene a mandare la costituzione in mora del venditore, che in realtà è più correttamente una diffida ad adempiere, anche se avresti fatto meglio a mandarla anche alla finanziaria. In questi casi, comunque, generalmente si riconosce applicabile la figura dei contratti collegati, per cui se viene annullato o risolto, per inadempimento in questo caso, il contratto principale – quello di vendita del divano – ne viene travolto anche il contratto accessorio – quello, cioè, di finanziamento.
Prima di pianificare qualsiasi cosa bisognerebbe vedere però il contratto o modulo d’ordine che avete sottoscritto, per vedere se è previsto un termine per febbraio e se questo, per come è stato configurato in contratto, può ritenersi essenziale o meno. Per quanto riguarda il preventivo, non ci sono problemi a fartelo ma per il momento più che per la causa te lo farei per una diffida stragiudiziale, che forse può risolvere il problema senza necessità di andare poi in causa che, in casi come questi, rischia di essere più costosa del risultato che si può ottenere, salvo che tu non abbia una tutela giudiziaria o diritto al beneficio del gratuito patrocinio. Per questa cosa, comunque, ci sentiremo via mail, contattami se ti interessa. In ogni caso, in bocca al lupo.
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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

8 risposte su “quando il divano acquistato a rate non arriva mai”

aaaaiuto : chiedo cortesemente se qualcuno mi sa dire cosa devo fare dopo aver comprato un divano a fine novembre (acconto £ 150.00) oggi 2 maggio non mi é stato ancora consegnato . venerdi mi anno chiamato dal magazzino , dicendomi che il divano arrivera giorno 10 . grazie…..

PS: e spendi 113€ e fai una polizza di tutela giudiziaria, non attendere oltre, altrimenti rimarrai sempre in balia di tutte queste cose, tipiche del nostro Paese dove il consumatore è messo sempre regolarmente sotto le scarpe.

E' vero, ma avere un volto umano significa appunto mandare le cose afanc… senza problemi quando lo si ritiene opportuno per illustrare adeguatamente una situazione ad una persona, piuttosto che trincerarsi dietro alambiccamenti giuridici o pseudo tali… Mi fa piacere che lo hai capito e che lo apprezzi.

La lettera che ti è arrivata, in perfetto stile avvocatesco, da un colpo al cerchio e uno alla botte, da un lato il contentino di un termine e dall'altro la riserva circa l'esenzione da responsabilità.

In effetti la responsabilità di FATTO del ritardo è del produttore e non certo del rivenditore, però giuridicamente rimane il venditore responsabile nei tuoi confronti, il quale si rifarà poi – ma questo è affar suo – nei confronti del produttore.

Comunque penso che tu possa ritenerti soddisfatta, hai ottenuto una risposta per iscritto, indicante un termine che peraltro a mio giudizio è anche corretto, nel senso che dopo la fine di aprile anche quell'indicativamente in febbraio non avrebbe più retto, quindi non ti rimane che aspettare e poi se anche entro fine mese non arriva dopo puoi legittimamente attivarti per la tutela dei tuoi diritti.

Attenzione non dico che siete sprovveduti, fate come fanno tutti, me compreso, dico solo che uno poi si deve regolare di conseguenza. E comunque purtroppo i marchi non garantiscono niente, sarebbe bello se…

A questo punto quando arriverà il divano vorrei poterlo collaudare anche io 😀 ed in effetti ti capisco, un divano non è solo un divano… è l'approdo finale di una giornata difficile, un'isola felice, una conquista tutta serale prima e notturna poi… Toglietemi tutto, ma non il mio divano!

A proposito di antipatia, ma non eri l'avvocato dal volto umano?…. scherzo naturalmente, e ti assicuro che preferisco una risposta onesta a una "simpatica", per cui grazie comunque. Oggi ho ricevuto la lettera dall'avvocato del venditore che dice che il divano arriverà "definitivamente entro il giorno 30 aprile". Ma dice anche che ove si verificasse un ritardo in futuro, lo stesso non sarebbe imputabile alla ditta! Quindi vorrei sottoporti un altro quesito. Il venditore può ritenersi per legge non responsabile del ritardo nella consegna? A questo proposito ho letto che se anche il consumatore firma un contratto in cui c'è scritto quanto detto sopra, la clausola è da ritenersi nulla in quanto vessatoria, come tutte le clausole che prevedono un diritto del venditore non equiparato allo stesso diritto del consumatore. Vorrei anche precisare che da una parte hai ragione a darci degli sprovveduti, ma a nostra difesa possiamo dire che non pensavamo di dover diffidare di un venditore di un marchio così conosciuto e pubblicizzato… Ma ci servirà di lezione. A proposito dei rapporti con la casa madre ti assicuro che non c'è verso di contattarli. Ho inoltre l'impressione che il venditore sapesse che il divano non sarebbe potuto arrivare nella data prevista, ma ha promesso ciò che non poteva mantenere per farci firmare il contratto. Grazie ancora

Senti bene ma se tu scrivi in un contratto "indicativamente a febbraio" e siamo a inizio aprile, cioè dopo un mese, che cosa deve dire la famosa legge italiana? La colpa è tua, se volevi un termine stringente per le tue esigenze lo dovevi scrivere o far scrivere, una volta che non lo hai fatto come puoi lamentarti? La legge non risolve tutto, ci devi mettere anche del tuo, tu in questo caso ce ne hai messo, ma in senso contrario a quello che volevi… mi spiace esserti antipatico, ma il mio carattere è anche quello di dire le cose come stanno, anche perchè solo così magari uno può arrivare a farsene una ragione.
http://it.wikipedia.org/wiki/Vigilantibus_non_dor… !

Per quanto riguarda la federmobili non so, comunque è solo un modello che non si applica al caso concreto, specialmente per quanto riguarda la penale che deve essere espressamente pattuita. Probabilmente hanno fatto questo modello per far contente le associazioni dei consumatori, poi ogni singolo associato si regola come si crede, non sono certamente contratti collettivi.

Non so a chi potresti segnalare il comportamento di un venditore che ti doveva consegnare un divano indicativamente a febbraio e un solo mese dopo non te l'ha ancora consegnato, ma penso che chiunque soggetto o istituzione tu lo segnalassi ti direbbe le stesse cose che ti dico ora io.

Per quanto riguarda la casa madre, ribasco che nel caso in cui ci ho avuto a che fare si sono fatti subito vivi con un legale della loro città e hanno anche risarcito il danno, probabilmente occorre una lettera ufficiale di un legale mentre al telefono non si risolve niente.

Attenzione solo ad una cosa, io non ti ho detto che il venditore potrà consegnarti anche tra un anno il divano, io ho solo detto che per adesso hai torto ma se il ritardo si prolunga ancora di mesi, e comunque sicurmente dopo l'estate, il ritardo è sicuramente non più tollerabile e il venditore passa dalla parte del torto, perchè se ad aprile un termine "indicativamente a febbraio" si può considerare sostanzialmente non violato, dopo altri mesi il discorso cambia.

Questa è la mia opinione ed io … la condivido 🙂

Per cui secondo la legge il divano non arriva, non so quando e se arriverà e ho pure torto… mentre lui può tenersi tranquillamente i miei soldi! Ecco perchè se ne frega altamente delle mie raccomandate. Allora ti chiedo un'altra cosa: ho visto nel sito della federmobili e camera di commercio di Milano una tipologia di contratto che, secondo loro, si rifà alla nuova normativa in materia di vendita di beni di consumo, e lì si dice che la consegna deve essere determinata chiaramente e che l'acquirente ha diritto al 5% di risarcimento per ogni mese di ritardo. Non credo che siano autolesionisti, se si autodisciplinano in questa maniera ci sarà una ragione… Un'altra cosa, se io volessi segnalare il comportamento di questo venditore a chi mi dovrei rivolgere? Quando digito questa domanda trovo solo segnalaziori per venditori on line o siti svizzeri. Grazie per la tua pazienza (comunque la ditta è veramente fantasma, ho chiamato la casa madre e mi hanno detto che non c'era nessuno a cui rivolgersi eccetto il venditore, non solo, quando ho chiesto dov'era la fabbrica dei divani mi hanno risposto che erano informazioni riservate….)

No, il termine può essere essenziale o non essenziale. QUando è essenziale, il mancato rispetto dello stesso determina automaticamente la risoluzione del contratto. Nel tuo caso, evidentemente, il termine non è essenziale. Tuttavia, alle obbligazioni un termine può essere sempre opposto, perchè il fatto che ad una obbligazione, quella di consegnare il divano, non sia apposto un termine essenziale non significa assolutamente che questa possa essere eseguita in qualsiasi tempo, quindi anche tra dieci anni. Il termine, in questi casi, è … indovina un po' … stabilito dal giudice. Lo prevede l'art. 1183, comma 1°, cod. civ. che stabilisce che il giudice, nel determinare il termine, deve tenere conto degli usi, natura della prestazione, modo e luogo di esecuzione della stessa.

Naturalmente non devi ricorrere al giudice apposta perchè fissi un termine, anche se lo puoi sempre fare, ma di solito si fa causa sostenendo l'inadempimento e il giudice nel valutare se vi è stato inadempimento o no considera, ex post, quale sarebbe stato il termine giusto per eseguire quella prestazione.

In conclusione, a mio giudizio hai più torto che ragione, scusa se te lo dico e sapendo di rendermiti antipatico :-D, perchè se il termine fosse stato veramente così importante per te avresti dovuto pretendere che sul contratto fosse scritto "TASSATIVAMENTE ENTRO IL 28 FEBBRAIO" mentre un ritardo di un mese (aprile è appena iniziato) per una prestazione del genere e con una clausola che usa l'avverbio "Indicativamente" in riferimento al mese prima mi pare più tollerabile che altro.

Discorso diverso, naturalmente, se il ritardo dovesse protrarsi di altri mesi o se ci fossero circostanze tipo traslochi o altro che potevano essere ben note al venditore. Noi qui ipotizziamo sulla base dei pochi dati che i lettori versano nel blog, che sono sempre inferiori a tutti quelli del caso reale.

Effettivamente ho mandato anche alla finanziaria raccomandata A/R per chiedere l'annullamento del finanziamento causa inadempienza del venditore. Loro mi hanno risposto, ma solo telefonicamente dalla sede di Cagliari, che per il momento l'hanno sospeso in attesa di sentire il venditore (che non sono ancora riusciti a contattare…) Ma io, che nel frattempo mi sto facendo una cultura a proposito di messa in mora, finanziamenti finalizzati, inadempienze contrattuali ecc. grazie ai siti internet come il tuo, non mi fido di quanto detto telefonicamente e presto gli chiederò una risposta scritta. Per quanto riguarda il contratto riporta la dicitura CONSEGNA INDICATIVA FINE FEBBRAIO. Ma a tal riguardo, secondo i contratti di compravendita di beni mobili, il venditore non è tenuto a dare una data di consegna chiara, terminata la quale l'acquirente può considerare il contratto annullato? Perchè se così non fosse chi decide quanto una consegna è indicativa? Aprile è indicativamente fine febbraio? Ti ringrazio tanto, e se la finanziaria dovesse obbligarmi a pagare le rate ti contatterò sicuramente via mail

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