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La ex convive con un altro nella casa assegnatale

Il mio compagno sta affrontando il divorzio dopo 4 anni dalla separazione. Nel dic 2002 ha comperato una casa cointestata con la moglie pagata una parte subito e il resto con un mutuo solo a nome suo. Neanche un anno dopo la moglie lo ha lasciato, la casa coniugale è rimasta a lei e anche l’affidamento delle due figlie. Il mio compagno paga il mantenimento per le figlie e tutta la rata del mutuo. Oggi la moglie è incinta e praticamente convive con un altro uomo nella casa coniugale, al riguardo possiamo assumere una agenzia d’investigazione per provarlo. Oggi abbiamo scoperto che la moglie all’epoca tradiva il marito nella casa coniugale mentre le figlie dormivano nella stanza accanto. Questo lo ha confermato telefonicamente una ex amica della moglie. A questo punto il mio compagno che fino ad oggi ha pagato 200.000 euro e ha ancora 10 anni di mutuo vuole indietro dalla moglie tutto quello che ha speso per la casa. Se si ha solo una conferma verbale del tradimento si può andare avanti? Vorrei anche sottolineare che il mio compagno voleva lasciare la sua parte di casa alle figlie pur di liberarsi dell’impegno e del vincolo sulla casa, ma la moglie non ha accettato e voleva l’intestazione del 100% della casa senza rimborsare nulla al marito e assumendosi solo l’onere di pagare il mutuo restante. spero di essere stata chiara. grazie. Claudia

La questione del venir meno del godimento della casa coniugale assegnata a seguito dell’inizio di una convivenza dell’assegnatario con altro partner è molto interessante e dibattuta.

In proposito l’art 155 quater del codice civile è chiaro: “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.

Tuttavia si è molto discusso sulla legittimità costituzionale di tale porzione dell’articolo in quanto in precedenza si legge che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Ciò significa che, in teoria, se la una nuova relazione del coniuge assegnatario permette comunque alla prole di mantenere intatto l’ambiente materiale e affettivo in cui stanno crescendo, la casa dovrebbe rimanere all’assegnatario.

Tuttavia la Corte Costituzionale ha interpretato l’articolo affermandone la sua conformità alla Costituzione, laddove venga inteso che la cessazione degli effetti dell’assegnazione della casa coniugale non operi automaticamente, ma venga deciso dopo attenta valutazione dell’interesse dei figli.

In sostanza il codice civile dà ragione al Suo compagno, ma non è escluso che il giudice, laddove dovesse valutare la nuova convivenza in alcun modo dannosa per le figlie, se non addirittura positiva, possa decidere per mantenere ferme le condizioni stabilite nella separazione.

Veniamo all’altra questione: quella del presunto tradimento. Sicuramente l’infedeltà è un valido motivo per addebitare all’autore della stessa la separazione. In particolare, l’art. 156 cod. civ., al settimo comma dispone che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti (vale a dire i vari vantaggi economici in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione)”.

Si tratta ora di vedere se, dal punto di vista procedimentale, la tempistica per chiedere quanto sopra permetta di farlo una volta iniziato il procedimento per il divorzio. A mio avviso la risposta è positiva in quanto la ratio della sentenza di divorzio è suggellare la fine degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni della separazione le quali, tuttavia, non sarebbero mai state tali se il giudice avesse conosciuto del tradimento.

E’ chiaro pero’ che non basta, dopo alcuni anni, una dichiarazione a convincere un giudice che abbia già deciso su una separazione…

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

4 risposte su “La ex convive con un altro nella casa assegnatale”

in piu di 5 anni di conveninza, il mio fidanzato mi ha tradito sempre. io lo perdonavo aspetando che lui capisce che sbaglia. adesso ha trovato un altra donna sul internet e mi vuole caciare via di casa. lui non ha fatto la dichiarazione anagrafica che abito con lui, ma io ho tanti testimoni che possono dichiarare che viviano sotto lo stesso tetto di piu di 5 anni. La domanda e: io c'e l'ho diritti dopo tradimento o no?

L'art. 155 non è a favore del padre o della madre. Vale ovviamente per entrambi. Poi è chiaro che ogni situazione fa storia a sè come è chiaro che, ancor oggi, forse, le madri siano favorite nell'assegnazione di questi diritti, rispetto ai padri. Ma la situazione è, negli ultimi anni, pervenuta ad un maggiore equilibrio.

riguardo all'art. 155 quater del c.c. non ritengo giusto che i giudici non tengano conto della situazione economica in cui ci ritroviamo noi padri. Poichè dobbiamo pagare l'affitto ed inoltre della casa coniugale non ne possiamo fare alcun uso, nemmeno venderla e dividere, ne tantomeno sfruttarla per ottenere mutui agevolati o quant'altro. Ma chi tutela i padri?

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