Mi trovavo in gira a Verona e prima di entrare nel cuore della città ho letto il cartello di divieto di transito per ztl e quindi sono entrata tranquillamente. Ho ricevuto però 3 multe per violazione dell’art. 7 CDS a distanza di 3- 5 minuti ciascuna. Ora ho riscontrato sul sito della citta di Verona che gli orari indicati erano divisi per giorni e orari ma erano gli orair in cui il transito era consentito e non quindi quelli in cui il divieto era in vigore!
Vorrei presentare ricorso, ma non ho capito se devo presentarlo al Prefetto o al Giudice di Pace. Inoltre vorrei inserire la motivazione della segnalazione ambigua e poco chiara del divieto di transito in quanto nella maggioranza dei casi essendo un divieto di transito sono inseriti gli orari in cui il divieto in vigore, non quelli in cui non è in vigore, però non ho riferimenti di articoli del codice della strada che indicano tale mio pensiero e che le eccezioni possono essere esposte solamente in seguito alle disposizioni principali. Posso avvalermi dell’Art. 198 CdS, che riduce le sanzioni ad una? Poi non ho capito l’ultimo comma se accetta o meno l’applicazione dell’art. n. 198 nel caso di violazioni nelle ztl. E infine, nel caso io avendo 3 multe mi conviene invocare questo articolo, dato che magari andrei a pagare la stessa cifra? (Vanessa, via posta elettronica)
In effetti il divieto ricalca l’Ordinanza del Sindacio di Verona n° 35 del14.4.2005, che al punto 4. prevede in deroga a quanto disposto dal precedente punto 2 gli orari in cui è consentito il transito all’interno delle Z.T.L.
Non esiste però un obbligo positivo che imponga ai Comuni di avvertire gli orari di validità del divieto in luogo delle eccezioni, tanto quando si legge il cartello si capirebbe comunque come comportarsi.
Il punto è però quello se il cartello è leggibile o meno: la Cassazione ha dichiarato, con la sentenza n° 5434, che se la segnaletica stradale non è visibile, le multe non sono valide. Il multato aveva dimostrato che il cartello non era assolutamente visibile, perché ruotato sul suo asse di circa 90 gradi. Vasta la giurisprudenza in merito: a solo titolo esemplificatorio, il Giudice di Pace Civile di Empoli con sentenza del 30 agosto 2007, n. 420 ha ribadito che l’apposizione dei segnali stradali, in considerazione della funzione loro richiesta di informare gli automobilisti, non sia valida ed efficace per l’irregolarità degli stessi segnali, di dimensioni inidonee a renderli visibili alla distanza alla quale sono posti.
Ciò posto, veniamo al problema relativo alle multe seriali in aree ZTL. In materia, la disposizione fondamentale è l’art. 198 del Codice della Strada, secondo cui “1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.|| 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione“.
Il primo comma dell’art. 198 prevede l’istituto della “continuazione” in base al quale in caso di commissione di più violazioni della stessa disposizione, non si fa luogo ad un “cumulo” di sanzioni, ma si applica la sanzione di base aumentata fino al triplo. Si tratta di un istituto generale del diritto punitivo, previsto anche nel diritto penale all’art. 81 del relativo codice, applicabile non solo alle sanzioni del Codice della Strada ma a tutte le sanzioni amministrative in base all’art. 8-bis della legge 689 del 1981 che prevede che “le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria“.
Il secondo comma, tuttavia, si occupa nuovamente della cosa per introdurre una eccezione, stabilendo che nelle zone ZTL il principio della continuazione non si applica. La ragione di questa eccezione risiede nel fatto che, se non si disponesse in questo modo, basterebbe all’utente della strada pagare una multa per un giorno, sia pure aumentata di 1/3, per poi passare per la zona, ad esempio, per il mese intero, facendo diventare la sanzione per un giorno solo una specie di “pedaggio” per il passaggio dalla ZTL.
Però questa disposizione eccezionale, che pure ha una sua giusta ragione d’essere, viene nella pratica temperata in un paio di modi, perchè il suo rigorismo può cndurre all’applicazione di una “massa” di sanzioni a carico di un utente che, magari, non si accorge se non dopo un paio di mesi di passare da una zona ztl, dove magari i cartelli non sono ben visibili.
Il primo temperamento è dato dalla teoria dell’unicità della condotta, dottrina diffusa nel diritto penale e che la Corte costituzionale sembra voler estendere, giustamente per molti profili, anche al diritto punitivo – amministrativo. Secondo questa teoria, la condotta va considerata unitaria tutte le volte che tra le diverse violazioni amministrative non è trascorso un notevole o consistente intervallo di tempo. Nel caso affrontato dalla Corte costituzionale con la nota ordinanza del 26 gennaio 2007, n. 14 – ordinanza sul cui vero significato molti hanno equivocato – il contravventore aveva fatto due ingressi diversi in zona ZTL a distanza di 31 secondi l’uno dall’altro. La Corte costituzionale, nel respingere la questione di costituzionalità dell’art. 298, comma 2°, del Codice della Strada, ha detto che comunque quando uno commette due violazioni a distanza di 31 secondi l’uno dall’altro, la condotta si deve, per forza di cose, considerare unica, perchè a distanza di così poco tempo, non si tratta di più condotte ma sempre di quella. Quindi la Corte ha detto che, almeno in casi come quello, non è lecito dubitare dell’esclusione dell’istituto della continuazione nel caso di sanzioni da accesso a ZTL, perchè in via interpretativa si può raggiungere ugualmente, anzi si deve, un risultato utile per l’utente.
Molti organi di stampa hanno capito tutto il contrario, dicendo che finalmente si applica la continuazione anche alle sanzioni poste in essere in zone ZTL. In realtà, il secondo comma dell’art. 298 non è stato toccato, quindi in caso di condotte poste in essere, ad esempio, in giorni diversi, si applicano tante sanzioni quanti sono gli ingressi in zona ZTL.
Ed è qui che viene in considerazione il secondo temperamento che la giurisprudenza sta introducendo al principio di cui all’art. 298, comma 2°, Codice della strada.
Secondo alcuni giudici, le plurime multe, successive alla prima, per accesso con veicolo non autorizzato nella ZTL sono nulle se non immediatamente contestate, perché in tal modo al trasgressore non è dato modo di “ravvedersi” per tempo, cioè subito dopo la prima contravvenzione, evitando così di commettere ulteriori infrazioni, con conseguente violazione del principio di funzione educativa della sanzione.
Giudice di Pace di Livorno, sentenza n. 778 del 9 maggio 2008
Giudice di Pace di Pisa, sentenza n. 3398 del 20 dicembre 2007
In sostanza questi giudici di pace, a nostro giudizio assai giustamente, dicono che se è vero che da un lato non si può applicare la continuazione in caso di multe derivanti da accesso a zone ZTL, perchè altrimenti uno pagando una sanzione sia pure aumentata, potrebbe andare e venire a suo piacimento per un lungo periodo, è anche vero che è onere dello Stato notificare immediatamente tutte le multe successive alla prima, in modo che l’utente non possa andare avanti molti giorni senza sapere di avere commesso infrazioni e che lo Stato non possa sostanzialmente lucrare ingiustamente dal “cumulo” di sanzioni che un utente distratto potrebbe ammonticchiare.
Tra le tipologie di ricorso conviene scegliere quella avanti il Giudice di Pace. Infatti quest’ultimo, in caso di soccombenza, può mantenere la sanzione nel minimo.
13 risposte su “multe plurime da cartello ZTL criptico”
Buongiorno le chiedo un consiglio su come impostare il ricorso: ho ricevuto fino ad oggi 16 multe in giorni diversi in zona ztl, Nel verbale viene citato decreto legislativo 30.04.92 n° 285 e poi DPR 22.6.99 n° 250 esonero contestazione immediata.
Sono arriva fino alla metà di ottobre con le multe ma io sono passata fino a 22 dicembre girono in cui ho ricevuto le prime 3. onestamente da quela strada io come altri passiamo da anni e non ci sono mai stati vigili Via Lazzaretto a Milano. Il cartello non è visibile se non scendendo dall'auto (io giro da destra non sono mai entrata nel tratto che precede la via dove è posta la banchina dei mezzi pubblici come invece vedo fare spesso, ma giro intorno alla piazza Cincinnato e poi entro svoltando a destra nella via citata).
Inoltre anche sul discorso dell'orario è cpntradditorio: io passavo perchè un ausiliario della sosta mi aveva detto che si potete accedere alla via fino alle ore 8.00 le multe sono tutte delle ore 7.40, 7.45. Io mi sono fidata di quanto detto ora come posso fare? Meglio il Giudice di Pace? La ringrazio molto. Cordiali saluti.
Io sono d'accordo nel pagare la multa moltiplicata per tre ma se nessuno mi avvisa perchè mandarmi tutte queste multe
@Barbara
Io ho il tuo stesso problema, ho ricevuto per ora 6 multe per essere transitato in via Lazzaretto, esattamente con la dinamica descritta da te, ovvero girando a destra, dopo aver aggirato piazza cincinnato (non sono mai arrivato dritto da via Settembrini, per intenderci…). Le prime tre multe riferite a dicembre, mi sono arrivate ben 60 giorni dopo rispetto all'infrazione contestata, per cui io fino a quando non ho ricevuto le multe ho continuato a passare di li per altri due mesi… me ne aspetto tantissime adesso… non so come fare, se non pensando di chiedere il cumulo giuridico (una multa moltiplicata per tre e le altre no…). Perché se non avvisano subito, come possiamo ravvederci? è vero che sono esenti da contestazione immediata, però 60 giorni sono troppi per informare qualcuno… tu hai già fatto ricorso? come pensi di muoverti? Fammi sapere… e in bocca al lupo!!!
Vorrei un consigli su come impostare il Ricorso:
mio figlio alla Guida della mia auto, in giorni diversi, ha beccato 11 multe, per essere passato in inzona a traffico limitato.
Ho fatto un sopralluogo al Posto, si tratta di Calata Trinità Maggiore Napoli, i cartelli con il divieto, sono posizianati in alto, All'ingresso della strada, ci sono due cartelli, che avvisano che a 50 mt, la zona è sorvegliata, da telecamere,però la strada è transitabile, dopo i 50 m. c'e un cartello posizionato a più di due mt dal suolo, con scritte che non si riescono a leggere dall'auto, a meno che uno non ferma l'auto, e scenda, per leggere il cartello, che reca le scritte, che il transito, è consentito, solo ai residenti con permesso, ai mezzi pubblici, alle forze dell'ordine, ed ai mezzi di coloro che caricano, e scaricano merci.
Tenendo conto che le infrazioni sono state commesse dopo mezzanotte, alcune delle quali nello stesso giorno, ed a distanza di pochi minuti, in un caso addirittura 2 minuti.
Saluti Francesco Riccio
Non ci sono altri consigli o spunti da dare oltre a quelli che sono già contenuti nell'articolo di cui sopra. Se i cartelli sono poco visibili e le multe elevate a pochi minuti di distanza l'una dall'altra qualche speranza di accoglimento ci può essere, naturalmente assolutamente non la garanzia assoluta perchè dipende in ultima analisi da come la vedrà il giudice incaricato del caso. In bocca al lupo.
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cordialmente,
tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/
~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/
Vorrei un consiglio su come impostare il ricorso al Giudice di pace selle sei multe pwer le quali il prefetto non ha accettato il Ricorso.
Saluti Francesco Riccio
Scrivo da Napoli e mi trovo nella stessa identica situazione del sig Francesco Riccio, con la differenza che ne ho beccate 14 ovvero fino al mese in cui ci è stata notificata la prima infrazione, ma ormai era troppo tartdi per poter tornare indietro e si tratta di Calata Trinità Maggiore Napoli, dove i cartelli con divieto sono posizionati in alto e le telecamere sono poste in modo che la foto viene fatta posteriormente (quindi non ti puoi accorgere dell'infrazione che stai per commettere) e comunque concordo che per non commettere infrazione dovresti scendere dall'auto e leggere attentamente cio' che è riportato sul cartello. Non ho fatto opposizione in quanto mi avevano detto che per il ricorso al Giudice di Pace si sarebbe dovuto pagare la somma di Euro 41,00 per ogni multa. Se questo non è lucrare sui cittadini malcapitati ditemi voi che cos'è. C'è da considerare che mio figlio non risiede a Napoli, bensì in un comune nei pressi della stessa città. Vi prego di aiutatemi, sono disperata non potrei mai pagare le somme contestate. Inoltre, nell'atto di notificazione ho letto il riferimento all'art. 14 della legge 689 del 24.11.1981
che dice il termine deve essere di 90gg e cito testualmente "che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Al sig.Riccio come avete risolto questa assurda situazione?
Per le multe di cui sopra avevo fatto ricorso al prefetto, per 6 di esse mi è stato respinto, il respinto mi è pervenuto oggi 04/011/2011, avevo protocollati i ricorsi il 07/10/2010, vorrei sapere con esattezza, se i termini per la risposta so scaduri.
inoltre visto le sentenze sul sito, ed il giudizio dell'alta corte, ho intenzione di riproporre ricorsi al giudice di pace di Napoli, vorrei sapere se posso fare un unico ricorso per tutte le multe vista la rpetitvità dell'infrazione.
Saluti Francesco Riccio
Ho ricevuto 3 multe, nello stesso giorno, a distanza di pochi minuti l'un dall'altra. Qualcuno sa come posso fare per pagarne una sola ?
Grazie
Ciao Rocco e benvenuto nel blog.
Secondo me la Corte costituzionale non fa applicare l'istituto della continuazione ma fa riferimento, implicito o esplicito (non ho letto per intero la sentenza) una teoria diffusa nel diritto penale in base alla quale quando gli atti posti in essere (o omessi) sono stati realizzati a breve distanza di tempo, tali atti devono essere considerati espressione della medesima condotta e non una serie di condotte plurime, di talchè si ha il fenomeno del concorso apparente di reati e non quello reale.
Mi pare che ne parlasse il manuale del Mantovani, anche se non ne sono sicuro, perchè sono ricordi universitari di oramai oltre 10 anni fa.
Quale sia poi il criterio per distinguere quando gli atti siano a così breve distanza di tempo da essere considerati una sola condotta e quando invece il contrario, nessuno lo sa e tutto ricade nella discrezionalità del giudice.
Nonostante ciò, l'idea non è peregrina, perchè non è giusto considerare, e punire, più condotte atti che sono stati posti in essere in uno stesso contesto e che di fatto integrano una condotta sola.
Se ti interessano le discussioni su questa e altra materia, tra colleghi, ti invito ad iscriverti alla nostra legalit, esclusivamente riservata agli operatori giuridici:
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Preg.mo avv. Solignani,
mi inserisco nel discorso approfittando della Sua competenza in materia.
Condivido pienamente l’orientamento pro utente della strada che, comunque, oggi si sta lentamente consolidando soprattutto a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con l’ormai noto (almeno per noi) obiter contenuto nell’ordinanza di rigetto della questione di costituzionalità avente ad oggetto il 2° comma dell’art. 198 C.d.S.
Tuttavia, mi pare doverosa una considerazione:
è evidente che ci troviamo di fronte ad un conflitto di norme e cioè:
1) l’art. 8bis legge 689/81 che, in sostanza, consente l’applicazione dell’istituto della continuazione in ipotesi di reiterazione delle violazioni amministrative;
2) l’art 198, 2° comma CdS che, da per suo, la vieta per l’accesso in Ztl.
Ciò detto, il Codice della Strada si pone rispetto della Legge 689/81 quale norma speciale e, pertanto, in base ai principi generali sulla composizione del conflitto tra norme di pari grado,
dovrebbe semplicemente derogarla.
A questo punto, e, ci tengo a precisare, non intendo abbandonare in alcun modo la mia posizione in favore del cittadino, per pura onestà intellettuale, mi chiedo: come può la Corte Costituzionale, seppur velatamente, “consigliare” ad un Giudice, che deve pronunciarsi su un caso di accesso ripetuto in Ztl, la disapplicazione di uno dei principi cardine del nostro ordinamento, auspicando l’applicazione dell’art. 8bis L. 689/81, norma generale, nonostante il dettato dell’198, 2° comma CdS, che è norma speciale?
E’ pur vero: iudex facit de tundo quadro, ma francamente in questo caso mi pare una forzatura!
Attendo Sue considerazioni.
Cordialmente,
Dott. Rocco Cuda – rocco.cuda@studiorondelli.it
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[…] Per una più approfondita disamina della questione delle multe seriali, rimando qui. […]