Riceviamo e volentierissimo pubblichiamo una segnalazione dal nostro assiduo lettore Giuseppe Toscano, del Movimento Consumatori, sportello di Catania.
Salve Tiziano,
scrivo solo per informare tutti i lettori del blog circa la recentissima sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato:1)”…l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»”
2) “…l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è d ovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»”.
Personalmente credo che che i principi di Diritto ai quali si è ispirata la Consulta nel dichiarare le suddette illegittimità costituzionali siano parimenti applicabili anche per quanto riguarda la quota tariffa riferita al servizio di fognatura nel caso in cui gli immobili privati non siano allacciati alla rete fognaria pubblica poiché quest’ultima risulta essere del tutto mancante in prossimità di detti edifici privati (Tiziano conferma?) e quindi questa è una notizia bomba per tutti quegli utenti che dal 1994 hanno pagato questa tariffa/tributo senza fruire dei relativi servizi pubblici per cause indipendenti dalla loro volontà!
Ho già inviato una diffida al locale ATO, Comune e società idrica ed ora penso di chiedere anche l’intervento del Co.Vi.Ri. affinchè vigili ed assicuri i rimborsi agli utenti.
MI rivolgo a tutti i lettori del blog: fateci sapere se avete altre idee utili, grazie!
2 risposte su “novità positive per i consumatori dei servizi idrici”
Aggiornamento alla luce di due recentissimi pareri della Corte dei Conti, uno dei quali conferma la mia tesi circa l'applicabilità dei principi di diritto che hanno caratterizzano la sentenza n. 335/2008 della Consulta anche per la quota tariffa del servizio di fognatura.
Vedasi infatti la Delibera n. 24/2008/par della Corte dei Conti Campania (che si trova all'URL: http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/C… ), nella cui parte finale si legge: "…in applicazione dell’art. 13, primo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e delle norme di diritto privato circa i rapporti corrispettivi, la quota di tariffa non è dovuta in difetto di erogazione del servizio da parte dell’ente pubblico, sia che essa dipenda dalla inesistenza che dal mancato funzionamento del servizio. In coerenza con la motivazione della sentenza innanzi riportata, deve ritenersi inoltre che tale conclusione valga non solo per il servizio di depurazione ma anche per quello di fognatura".
Inoltre c'è il parere n. 386 del 21/11/2008 della Corte dei Conti per la Calabria (http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Calabria/Pareri/Anno-2008/Parere-386-2008-Petilia-Policastro-Varapodio-Condofuri.pdf) che stabilisce le precise modalità con cui le PA interessate DEVONO procedere ai rimborsi agli utenti, previa **indispensabile** presentazione dell’istanza di rimborso, opportunamente formulata e corredata, non sono quindi previsti rimborsi automatici.
Aggiornamento:
Ho preparato il seguente testo che è stato controfirmato dal presidente del "Movimento Consumatori, sportello di Catania" ed inviato al Co.Vi.R.I. :
"I sottoscritti xxxxxx, in qualità di presidente del Movimento consumatori, sportello di Catania e lo scrivente Toscano Giuseppe, in qualità di consigliere, con la presente richiedono l’intervento del Co.Vi.Ri. ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 161, commi 1, 4b, 4e, 4f, 4g e 4i, così come sostituito dall’art. 15 del D. Lgs. n. 4/2008 per i seguenti motivi:
A) problematiche relative alla tariffa di fognatura e depurazione
• Si allega copia degli interpelli dal sottoscritto già sottoposti all’attenzione del Garante del Contribuente della Regione Sicilia a fronte dei quali finora nessuna risposta è pervenuta dall’ATO2 Acque Catania, in evidente violazione dell’art. 13 della Legge n. 212/2000 e succ. mod.
• Si allega copia della diffida recentemente inviata dallo scrivente all’ATO2 Acque Catania, al Comune di xxxxxx ed alla società “Acque di xxxxxxxx” a seguito della sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato “… l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»” nonché “…l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»”
Ciò premesso, lo scrivente, nel ritenere che i principi di Diritto ai quali si è ispirata la Consulta nel dichiarare le suddette illegittimità costituzionali siano parimenti applicabili anche per quanto riguarda la quota tariffa riferita al servizio di fognatura nello specifico caso in cui gli immobili privati non siano allacciati alla rete fognaria pubblica poiché quest’ultima risulta essere del tutto mancante in prossimità di detti edifici privati, richiede quindi l’intervento del Co.Vi.Ri. affinché detto Comitato intraprenda le opportune azioni nei confronti delle suddette P.A. col fine di ottenere che le stesse provvedano in tempi brevi non solo alla restituzione delle somme, già incassate a titolo di tariffa fognatura e depurazione, a tutti quegli utenti che non possono fruire di entrambi i relativi servizi pubblici per le suddette ragioni ma anche ad esonerare tali utenti da future similari richieste finché non verranno resi fruibili sia il servizio di fognatura che quello di depurazione."
V'invito a prendere spunto adattando il suddetto testo alle vs. situazioni ed a sollecitare anche voi la vigilanza del Co.Vi.R.I. !
Nota per Tiziano:
pare sia di prossima uscita una sentenza della Consulta o della Cassazione che chiarirà definitivamente sulla natura NON tributaria di questi che invece sono corrispettivi da versare a fronte dei relativi servizi di fognatura e depurazione, spero potrai sapere per primo quando uscirà ed aggiornarci, grazie!