Mia madre possiede una casa in campagna con accesso tramite servitù di passaggio attraverso il terreno confinante sul retro della costruzione. Circa 30 anni fa il comune ha costruito una strada espropiando del terreno a mia madre e su questa strada abbiamo un accesso diretto con un sentiero sterrato di circa 30 metri. Recentemente il confinante dove attualmente abbiamo la servitu’ di passaggio ci ha intimato di non transitare piu’ attraverso il suo fondo poiche’ la legge ci obbliga a servirci dell’accesso diretto sulla strada comunale. che andrebbe modificato per consentire la viabilita’ delle auto. Premetto che l’accesso diretto risulterebbe inferiore come distanza, tuttavia mia madre non intende eseguire lavori per ampliare il sentiero e vuole continuare a servirsi della servitu’ di passaggio.
La soluzione dipende dal modo in cui è stata acquistata la servitù.
Se si tratta di una servitù acquistata tramite sentenza al tempo dell’interclusione, in materia la disposizione di riferimento è data dall’art. 1055 cod. civ., secondo cui “se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall’anno successivo”.
Se, invece, si tratta di servitù esistente in base ad un titolo negoziale, cioè ad esempio era prevista nel rogito di acquisto, oppure acquistata per usucapione o destinazione del padre di famiglia, vale la diversa disposizione posta dall’art. 1074 cod. civ., secondo cui “l’impossibilità di fatto di usare delle servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente”, laddove l’articolo precedente è quello che riguarda la prescrizione della servitù per effetto del non uso protratto per almeno 20 anni.
Quindi se la servitù l’avevate ottenuta con sentenza, dovete rassegnarvi ad ampliare lo stradello alternativo., anche ai sensi dell’ultima parte dell’art. 1052 cod. civ., che non ammette interclusione quando esiste un accesso che, tramite ampliamento, può ben servire a raggiungere la strada pubblica. Se, invece, l’avevate per contratto o usucapione o altro potete continuare ad utilizzarla. Valutate di mandare prima possibile, nel caso, una diffida al proprietario del fondo dominante, cioè quello sopra al quale passate esercitando la servitù.
10 risposte su “la servitù di passaggio quando viene costruita una nuova strada”
Ho appena acquistato una casa in cui è presente una servitù . L'abitazione da me acquistata faceva parte di un unico lotto diviso poi a metà da due fratelli.Questa servitù era necessaria per poter accedere alla casa confinante. Negli anni novanta è stata costruita una strada che porta direttamente all'abitazione che ha il diritto di passaggio sulla mia proprietà. In questo caso posso avvalermi dell'articolo 1055 c.c .
Io sono in possesso dell'atto notarile del proprietario precedente dove parla della servitù:
" il passaggio carraio esistente, posto sulla proprietà assegnata al sig…..( mia proprietà), servirà ad entrambi i lotti ed avrà un'ampiezza di metri 4 e dovrà esercitarsi parallelamente ed alla distanza di metri uno dal muro di giorno del fabbricato. La divisione è fatta ed accettata a corpo, con tutti i diritti, servitù attive e passive."
Forse. Naturalmente, per dare una risposta con un certo grado di sicurezza, come in tutti i casi riguardanti situazioni immobiliari, bisognerebbe studiare approfonditamente il caso concreto e la situazione dei luoghi. Ti consiglio di investire un po' di tempo e soldi a farlo, con l'assistenza di un legale di fiducia, perchè togliendo la servitù aumenterebbe il valore del tuo immobile.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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ok ripeto le scale interne di casa mia danno accesso anche a due locali di proprieta di terzi e quindi risulta servitu di passo dal contratto, in quanto i due locali sono interclusi. i due locali pero confinano, sono adiacenti ad un'altra casa. il proprietario di questa casa è diventato a sua volta proprietario anche dei due locali. ora visto che i due locali non sono più interclusi , il nuovo proprietario potrebbe aprirsi un varco, che non vengono utilizzati da più di 20 anni, che la servitù in questione comporta eccessiva onerisità per me inquanto chiunque può accedere alle mie scale che fanno parte integrante della casa posso chiedere che la servitù venga spostata nella casa del proprietario dei locali in quanto confina con essi ?
le scale di casa mia interne collegano oltre che gli ambienti di casa anche due piccoli locali di terzi che hanno diritto di passo. i due locali sono stati acquistati dal propritario di casa confinante e adiacente ai due locali stessi posso chiedere la cancellazione della servitu
Mi dispiace, non ho capito la situazione dei luoghi.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv
i locali hanno accesso dalle mie scale interne ma sono confinanti anche con un'altra proprietà.siccome i proprietari di questa proprietà hanno acquistato i locali in questione e potrebbero aprirsi un varco per accedervi,considerando che i locali non sono mai stati utilizzati che questa servitù risulta troppo onersa per me in quanto chiunque potrebbe accedere alle mie scale che fanno parte integrante della mia casa visto che collegano i vari locali della stessa, posso chiedere che la servitù venga cancellata o spostata nella loro proprietà?
Si, potrebbero ben esserci i presupposti per chiedere l'estinzione o lo spostamento della servitù. Naturalmente per poterlo dire con maggior sicurezza rimane necessario studiare bene il caso.
Alla luce di quanto sopra descritto, si può facilmente dedurre che non necessariamente tutte le servitù costituite per contratto sono volontarie e se è vero che le servitù volontarie sono convenzionali, nel senso che trovano la loro fonte nel contratto o nel testamento, non è esatta la proposizione inversa, cioè che tutte le servitù convenzionali si identificano con le servitù volontarie, giacché anche le servitù coattive possono essere costituite mediante contratto e non cessano solo per questo, di essere coattive e di essere sottoposte al relativo regime, di conseguenza, in tale ipotesi le dette servitù sono pur sempre suscettibili di estinguersi ai sensi dell’art. 1055 c.c. per il venir meno dello stato di fatto che ne aveva reso necessario, ex lege, la costituzione; per tanto la servitù esistente sopra descritta può essere stata costituita coattivamente e quindi soggetta alle conseguenze di cui all'art 1055 c.c: ossia la cancellazione!!!
leggevo sul post in materia di servitù e mi è venuto in mente un quesito. Mia nonna, forse 30 anni fa, ha acquistato un terreno al cui interno vi era costruito un acquedotto pubblico. ha lasciato correre nella convinzione che era stato autorizzato dal precedente proprietario, che negava di avere autorizzato e di avere avuto indennità. in questi giorni l'agenzia del territtorio ha inviato il modulo della sanatoria dell'immobile ai fini catastali, nel frattempo la gestione dell'acqua è passata al comune. il quesito: va bene la servitù coattiva ed a questo punto l'usucapione, ma posso accattastarlo e lacisarlo al comune dietro indennità
A mio giudizio la servitù è stata sicuramente usucapita. Inoltre in materia di acquedotto pubblico ci sono leggi speciali che consentono la costituzione coattiva.
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cordialmente,
tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/
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