Tenevo un blog su splinder (ad oggi, cancellato) che ho utilizzato come sfogo personale dopo la separazione da mio marito, l’ho usato più che altro come auto-terapia per cercare di “rimanere in piedi”. Il blog è completamente anonimo, sia da parte mia (è firmato “xxx”, e fa riferimento ad un indirizzo mail a nome “x”), che per quanto riguarda le altre persone menzionate, lui è sempre chiamato *ex marito*, le parolacce eventuali sono sempre asteriscate, direi che in linea generale è privo di contenuti volgari. Il mio ex marito ne è venuto a conoscenza ma in ogni caso non ha citato il blog per diffamazione o altro, quello che ha utilizzato, e dichiarato in sede di separazione, è che io anni fa l’ho tradito e che ho ammesso questo tradimento nel suddetto blog. Posto che io non l’ho mai tradito e che pertanto sarà impossibile per lui provare qualcosa che non è mai avvenuto (a meno di comprare testimoni falsi… ma questo è un altro discorso purtroppo), come puoi ben immaginare sul blog non ho mai ammesso un ipotetico tradimento (non essendo mai avvenuto, appunto!!!). Ciò che è scritto sul blog è che io anni fa avevo “perso la testa” per un altro, ma che ho lasciato perdere tutto per amore della mia famiglia. Al di là del contenuto del blog, che lui aveva accuratamente stampato su carta e che ha presentato al giudice, la mia domanda è: può un blog essere portato come prova in tribunale? Un blog, per sua stessa definizione, “non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale, ai sensi della legge 62 del 7/3/2001” Io ritengo (nella mia ignoranza giuridica, ma forte di competenza informatica essendo io ingegnere informatico…) che un blog come il mio non possa essere utilizzato come prova per vari motivi: è anonimo, non vengono fatti mai nomi, in più (fondamentale) che tipo di prova rappresenta? se stampato non ha senso perchè chiunque può scrivere ciò che gli pare e poi stamparlo. Se salvato come pagine html, chiunque può manomettere il formato html scrivendo dentro ciò che gli pare. Inoltre, ribadisco, è nella natura stessa del blog il non valere come “prova”…. chiunque può aprire un blog e scriverci dentro ciò che gli pare e con le date che gli pare. Come può essere ammissibile come prova? Ed è qua che chiedo un tuo parere… un blog di questo genere può essere ammesso come prova? A prescindere dal fatto che sul mio blog non c’è scritto nulla di quanto lui afferma e che quindi prova ben poco… ma vorrei proprio lasciare il mio blog fuori dal procedimento civile, è una cosa mia personale e non vorrei doverla discutere in un aula di tribunale!
L’obbligo di fedeltà sussistente tra i coniugi è ritenuto dai giudici un generale obbligo di «lealtà», tant’è vero che in alcuni casi i giudici appunto lo hanno ritenuto violato anche in assenza della consumazione dell’adulterio, pertanto, in teoria, un giudice particolarmente rigoroso potrebbe ritenerlo anche nel tuo caso, in relazione al fatto di aver dichiarato di aver «perso la testa per un altro uomo» anche se la vedo difficile come ipotesi, considerato anche che il tuo è stato solo uno sfogo. Inoltre, oggigiorno sulle questioni di «corna» i giudici sono molto meno attenti di quanto lo fossero, ad esempio, anche solo 10 o 15 anni fa.
Per quanto riguarda il valore delle «stampate» di un blog come prova, hai ragione: sono dei veri e propri non documenti, supporti cartacei di cui non si può accertare con sufficiente sicurezza la data, la provenienza, la genuinità, tanto che avrebbe potuto compilarli anche il tuo stesso marito, o un terzo, con un semplice programma di videoscrittura. La regola, al riguardo, è che il giudice non li può utilizzare per la sua decisione e non può menzionarli a supporto nella sua motivazione. Con l’esperienza, però, ho imparato a diffidare di queste regole, perchè mi sono accorto che diversi giudici, specialmente in procedimenti sommari, come è anche quello di separazione e divorzio nella fase presidenziale, in realtà prestano fede anche a documenti che non sono prove, anche se poi magari vanno a cercare gli elementi per costruire la loro motivazione sulle vere e proprie prove. Quindi, anche se in linea di principio questi non-documenti non avrebbero alcun valore e sarebbero da considerare tamquam non esset, ti consiglio di fornire una spiegazione adeguata riguardo alla loro esistenza e al loro contenuto.
Tutto il resto dipende dalle circostanze del caso concreto e dalle richieste che ci sono in ballo.
3 risposte su “quando si confessa un «tradimento» sul proprio blog personale”
ho una convivenza da 6 anni di qui una bambina di 2 anni e 4 mesi la nostra storia e' finita' io vorrei andarmene da questa casa ma lui non vuole che vada via con la bimba se io me ne vado lui puo ricorrere agli assistenti sociali e levarmi mia figlia…. dicendo che non sono una buona madre perche ho avuto un avventura con un altro uomo giustamente sbagliata ma dopo due anni di un uomo che mi cosiderava tuttaltro che la sua compagna….
La cosa migliore è far regolamentare la cosa dal Tribunale dei minorenni, in questo modo nessuno potrà più sollevare questioni sulla cessazione della convivenza.
Se cerchi nel blog (http://cerca.solignani.it), troverai molto materiale sul punto e anche una scheda pratica.
In bocca al lupo.
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cordialmente,
tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/
~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/
ho una domanda in merito: se io tenessi un blog privato, quindi chi vuole leggerlo deve avere un account poi invitato da me (nel caso di blog chiusi) o per lo meno conoscere la password dei singoli post (wordpress), e una persona mi mentisse sulla sua identità (e quindi io senza sapere di essere gabbata le do accesso ai miei post privati) e da lì lei usasse contro di me cose da me scritte, chi è in errore?
potrei io controbattere con qualche arma di difesa?