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è meglio fare anche il divorzio dopo la pronuncia di nullità ecclesiastica?

Sono legalmente separata da Giugno 2007. Il mio ex ha chiesto e ottenuto sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Motivi: a mio carico esclusione dell’indissolibilità del vincolo ed esclusione della prole. Io sono stata dichiarata assente nel procedimento. A marzo 2011 sono stata citata per la delibazione della suddetta sentenza a cui ovviamente non ho intenzione di oppormi. Il mio ex ha avanzato delle pretese economiche, secondo me senza fondamento. Infatti vuole circa 30 mila euro a titolo di risarcimento del danno morale più 500 euro al mese per tre anni. Questo perchè lui si è ritenuto leso dal fatto che io gli avrei nascosto le cause che hanno portato alla nullità del matrimonio. In realtà è sufficiente leggere la sentenza per capire che lui era perfettamente a conoscenza dei miei dubbi già da prima del matrimonio. Lui stesso lo dichiara così come hanno detto i suoi testimoni. Lui parla di matrimonio putativo ma secondo me manca il requisito fondamentale ovvero la sua buona fede (ignoranza delle cause di nullità). Cosa ne pensa? Ho ragione? Il mio dubbio è se è il caso di presentare comunque un ricorso per divorzio (che sarebbe senz’altro giudiziale viste le richieste) senza considerare la delibazione della sentenza ecclesiastica. Nel suo libro ho letto che la sentenza ecclesiastica non passa in giudicato… ci potrebbe essere il rischio che, magari fra qualche anno, viene annullata e torna in vita il matrimonio (che prove servono)?

Grazie, innanzitutto, per aver acquistato e letto il mio libro, mi fa sempre molto piacere ricevere domande da persone che fanno riferimento alla mia guida.

La richiesta di risarcimento del danno morale mi sembra assolutamente infondata e probabilmente sfornita di qualsiasi possibilità di accoglimento. La richiesta di un assegno per tre anni è basata sull’art. 129 del codice civile che appunto prevede tale eventualità, ma solo appunto in caso di matrimonio putativo, cioè a condizione che tuo marito fosse in buona fede e quindi non a conoscenza del tuo desiderio di non avere figli e della mancanza di impegno da parte tua sull’indissolubilità del matrimonio; occorre inoltre, per avere questo assegno, che vi sia la mancanza di «adeguati redditi propri», quindi tuo marito dovrebbe essere disoccupato e, sostanzialmente, in stato di bisogno; parallelamente, tu dovresti disporre di redditi tali da poter ipotizzare un contributo a tuo carico verso il tuo ex marito. Per poter valutare le possibilità di accoglimento delle richieste di tuo marito, bisognerebbe vedere sia il suo ricorso alla Corte d’Appello per la delibazione sia gli atti dei procedimenti ecclesiastici, per valutare, come giustamente intuisci, se vi sono possibilità da parte sua per sostenere la sua ignoranza delle cause di nullità.

Ad ogni modo, ti consiglierei di costituirti nel giudizio di delibazione e svolgere le tue difese, per evitare sorprese che purtroppo nelle cose giudiziarie sono sempre possibili.

Per quanto riguarda la eventualità che la sentenza di nullità ecclesiastica possa essere revocata, direi che nel tuo caso, anche in considerazione delle cause di nullità, difficilmente una cosa del genere possa avvenire, anche se il rischio c’è ed è ineliminabile per le caratteristiche stesse della giustizia ecclesiastica, ragione per cui potresti comunque valutare di promuovere il procedimento di divorzio, preferibilmente adesso che è ancora pendente il giudizio di delibazione, per essere sicura al 100% che il tuo status un domani non venga più «ritoccato»e magari per ottenere una pronuncia sulle condizioni più a tuo favore, coordinando il procedimento di divorzio con quello di delibazione. Naturalmente, questo è solo quello che si può dire in via generale, per giudizi più utili e concreti bisognerebbe vedere le carte, soprattutto quelle del procedimento ecclesiastico.


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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

4 risposte su “è meglio fare anche il divorzio dopo la pronuncia di nullità ecclesiastica?”

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio congiunto con cui si stabilisce che i coniugi sono economicamente autosufficienti, può la delibazione della sentenza di nullità ecclesiastica stravolgere tali accordi, rendendo applicabile l’art. 129bis a favore del coniuge in buona fede?
Grazie

Grazie per la risposta arrivata prima di quanto sperassi!
Credo che procederò depositando il ricorso per divorzio giudiziale in attesa della decisione della corte d'Appello. Ho dimenticato di dire che sono una collega!…ho trovato il libro molto interessante e utile anche per noi avvocati che non si occupano principalmente di diritto di famiglia.
Saluti.

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