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Alcuni problemi in materia di scelta dell’organismo di mediazione

Ci è stato detto che non esiste ripartizione territoriale degli affari tra i vari organismi di mediazione e che questo può anche rappresentare un vantaggio per l’utente che può scegliere l’organismo in base a considerazioni varie tra cui anche la qualità dei mediatori.

Consultando la legge, in effetti, non sembrano rinvenirsi criteri per la ripartizione territoriale degli affari.

Tuttavia, su un documento ufficiale del Ministero di Giustizia, pubblicato sul web a questo indirizzo, si può leggere quanto segue:

In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Mi chiedo dunque a questo punto:

1) questa affermazione ha una qualche base normativa o è pura invenzione di qualche funzionario ministeriale?

2) se si deve tener conto della necessità di soddisfare un criterio di ragionevolezza nella scelta dell’organismo di mediazione, bisognerà considerare solo le circostanze collegate al territorio, come sembra suggerire lo scampolo di prosa sopra riportato, oppure si potrà dar rilevanza anche ad altri elementi, come la competenza dei mediatori, tali da giustificare uno «spostamento» della competenza?

3) Che succede se il giudice ritiene di poter accertare che Tizio, di Milano, ha chiamato in mediazione Caio, di Milano, a Palermo solo per metterlo in difficoltà? Che sanzioni applica? Considera la mediazione come «temeraria» e quindi applica le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui nessuna mediazione fosse stata promossa?

A voi la palla…

cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
~ book, ebook

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

6 risposte su “Alcuni problemi in materia di scelta dell’organismo di mediazione”

Buon giorno!

Sulla mediazione non ho più letto nulla e sarei molto interessata a conoscere opinioni e dettagli relayivamente alla recente correzione pubbliccta con il Dm 145 dell'agosto 2011.

I medIatori appena sfornati e in linea con il D.lgs 28/2010 come dobbono comportarsi per non vedere inficiata la propria qualifica? L'Organismo che ha promosso i corsi per la formazione dei suddetti mediatori deve in qualche modo aggiornare i propri "discepoli" sottoponendo loro un programma di adeguamento secondo le ultime varizioni?

In attesa di un Vs cortese riscontro ringrazio per l'attenzione

L'articolo 8 del D.Lgs 28/2010 al comma 5 prevede che il" giudice possa desumere argomenti di prova a sfavore dell'assente "ingiustificato" ai sensi dell'Art 116 del codice di procedura civile" nella sussiva istanza giudiziale. Premesso ciò se l'istante di Milano promuove una mediazione in materie obbligatorie convocando la controparte presso un organismo illogicamente distante dalle residenze di entrambi, suppongo che il giudice possa chiaramente far rientrare tale "assenza " come giustificata per il convenuto, mentre desumere per l'istante la malafede, quale strumentalizzazione per by-passare la mediazione di fatto, anche se ad un primo superficiale esame l'istante ha percorso l'iter come da D.Lgs.. Ovviamente dovrebbe essere palese il "dolo", poichè o la scelta dell'organismo di Palermo vanta:
– esperienza e mediatori qualificati nella specifica materia oggetto dell'istanza e non vi sono altri organismi sul territorio italiano che possano vantare i medesimi requisiti in un raggio di azione conveniente alle parti.
– il regolemtno dell'organismo prescelto a Palermo vanta una procedura di mediazione confacente all'istanze, ma dovrebbe in qualche modo giustificarsi come unico organismo sul territorio Italiano senza concorrenza altrove
– il bene immobile oggetto della controversia si trova nella zona di Palermo.

Se non sussistono tali ragioni ,resta evidente lo scopo strumentale della promozione a si tanta distanza, ergo il fallimento del procedimento di mediaizone sarebbe stato promosso a scopo doloso.

Quindi l'istante se supportato da un buon legale dovrebbe essere dissuaso a ricorree a tali strumentalizzazione per adivenire ala giudizio.
Parlo solo di materia obbligatorie poichè in quelle non prevista dall 'Articolo 5 del D.Lgs 28/2010, restando la mediazione volontaria, non si comprederebbe che ragioni psingano l'istante a farsi carico di utilizzare la mediazione a sifatte condizioni.

Cordialmente
Dott.ssa Francesca Sanson

Questa palla te l'avevo lanciata io, sempre da utente, come mio primo quesito.
Io temo che esista il ragionevole dubbio che in sede di causa civile se la medizione non va a buon fine, il giudice possa giustificare l'assenza della controparte, se la scelta del luogo sia distante territorialmente dall'oggetto del contendere e che quindi paradossalmente colui che propone la mediazione, scegliendo però un luogo a lui diverso anche solo per motivi di distanza, possa ripercuotersi a suo sfavore.
Occorrerebbero dei precedenti ………..

Certamente. Rimane però ancora da capire dove sia il fondamento normativo di questa cosa che si sostiene sulle pagine del ministero, io non l'ho trovato, ho inviato anche alla mia comunità di giuristi Legalit ma per adesso nessuno ha saputo spiegare il mistero. temo che sia una invenzione senza fondamento preciso del redattore delle pagine sulla mediazione.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
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