Il diritto dell’atleta dilettante a svolgere in piena libertà l’attività agonistica sportiva, alle soglie del terzo millennio, in Italia è ancora del tutto gravemente compromessa dal vincolo sportivo, che viene in essere nel momento in cui l’atleta sottoscrive il cosiddetto cartellino, che lo lega indissolubilmente, o quasi, alla società sportiva di appartenenza. Nonostante alcune federazioni sportive abbiano negli ultimi anni “rivisto” i loro regolamenti inerenti il vincolo sportivo e la sua durata “temporale” nei confronti dell’atleta dilettante, è consolidato nell’ordinamento sportivo nazionale, il principio secondo cui il tesseramento degli atleti in giovane età e dei dilettanti, è di fatto uno scriteriato legame associativo, con altrettanto odiosi limiti di tempo, con la conseguenza che esso può essere sciolto solo ed esclusivamente con il placet della società sportiva che detiene il cartellino. E’ di tutta evidenza come la firma del cartellino sia necessaria per poter svolgere un’attività sportiva agonistica in seno ad una società sportiva affiliata ad una della varie federazioni sportive italiana e quindi al Coni, ma spesso le condizioni che sono correlate al sottoscrizione del cartellino sono vessatorie nei confronti dell’atleta. Di fatto il giovane dilettante, suo malgrado, se intende partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive, deve stipulare il vincolo con la società sportiva e donare senza altra possibilità la titolarità delle sue prestazioni sportive alla medesima, vedendo “sfumare” all’orizzonte la propria libertà agonistica.
Pur con alcune eccezioni, il vincolo come ora descritto lega indissolubilmente l’atleta dilettante non tanto alla federazione sportiva, quanto piuttosto alla società sportiva di militanza, ed in specie ai “dirigenti” che avranno un potere totalitario e decisorio sulla durata del cartellino. Le norme statutarie delle federazioni sportive italiane, nonostante le critiche, continuano ad escludere un termine ragionevole di scadenza del rapporto associativo, vietando in modo esplicito la possibilità del recesso unilaterale dell’atleta, e ciò in aperto contrasto con i basilari principi dell’ordinamento giuridico in materia di libertà ed associazione. Salta all’occhio di chiunque l’assurdità di tale situazione di soggezione a tempo indeterminato che può essere interrotta solo dal nullaosta della società sportiva detentrice del cartellino, assurda poiché vale esclusivamente per i minori d’età e per i dilettanti che sono per antonomasia persone che giocano senza fine di lucro. Tecnicamente il vincolo sportivo ha natura di contratto associativo aperto, ovvero si sostanzia nell’approvazione diretta del tesseramento con il “club” e indiretta delle clausole statutarie della federazione sportiva a cui è affiliato il sodalizio sportivo. Ora senza addentrarci nei meandri delle varie disquisizioni dottrinali e giurisprudenziali sulla natura giuridica del vincolo sportivo, che vi assicuro sono di una noia mortale, è tuttavia di fondamentale importanza rappresentare il fatto che il vincolo sportivo, stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato o comunque troppo lungo, imposto dalle norme statutarie sportive, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c.. dato che contrasta palesemente con norme imperative e di ordine pubblico. Nello specifico, il vincolo sportivo a tempo indeterminato o irragionevole, viola, nell’ordine il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, diritto sancito dalla Carta Costituzionale, nonché dalla legge 91/81 che all’art. 1 afferma che l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero; la libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall’art. 18 della Costituzione; il diritto previsto dall’art. 24 del codice civile, espressione del principio democratico, di recedere dall’associazione qualora l’associato non abbia preso l’onere di farne parte per un tempo ben preciso; il diritto stabilito dall’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che assicura senza nessuna discriminazione il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, come deve certamente ritenersi quella dell’atleta minore e non professionista. Quanto sopra esposto, strano ma vero, è avvalorato anche dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che in più circostanze ha ritenuto nulle le clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso.
Una delle varie motivazioni favorevoli al vincolo sportivo troverebbe la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica nelle società dilettantistiche. Il fatto che ancora sia imperante l’istituto del vincolo sportivo, ha contribuito a far sì che anche gli atleti minori d’età siano considerati “oggetto” di contrattazione e valutazione economica, circa trasferimenti, prestiti ed altri accordi vari, da parte delle società che ne detengono i cartellini. Questa “infernale” situazione la si deve alle demenziali clausole statutarie delle varie federazioni sportive, che hanno portato alla cosiddetta “patrimonializzazione dell’atleta dilettante, avvalorata in determinate circostanze dalla giurisprudenza italiana. A chiosa di quanto detto, l’odierno scrivente, rende noto che la Carta Olimpica stabilisce che la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità, e forse in un momento di lucidità mentale il Consiglio Nazionale del CONI nel 2004, avendo letto quanto sancito dall’ottavo principio della Carta Olimpica, ha disposto che gli statuti ed i regolamenti organici delle federazioni sportive dovessero prevedere la temporaneità, la durata del vincolo sportivo e le modalità di svincolo. A mio modestissimo modo di intendere, ancora siamo in alto mare, si avverte l’esigenza che il Legislatore, si svegli da questa “catalessi normativa” che ancora non difende un autentico valore sociale qual è la libertà della pratica agonistica in ambito dilettantistico e giovanile