Ha suscitato un certo interesse una recente sentenza della Cassazione che tocca il tema del pernotto di bambini ancora molto piccoli, un problema che si presenta in alcune separazioni più conflittuali delle altre, dove venendo a mancare un po’ di buon senso, il genitore non affidatario o collocatario pretenderebbe di tenere con sé a dormire bambini ancora molto piccoli. Con questa pronuncia, la Cassazione sembra suggerire come limite per consentire il pernotto l’età di 4 anni, che sembra corrispondere a quello che viene per lo più praticato nelle famiglie disgregate in cui non ci sono conflitti al riguardo. Riportiamo di seguito il testo della sentenza, che magari può essere utile sia a qualche collega che alle persone toccate da questo problema. A queste ultime ricordiamo come sempre che … è solo una sentenza, non una legge dello Stato, vale come eventuale argomento di convincimento o persuasivo per il giudice che si occupa concretamente del caso, ma non è vincolante; questo non significa che non valga nulla, è un argomento a favore di una certa soluzione, anche se non un obbligo a decidere in quel senso.
Presidente Luccioli – Relatore FelicettiSvolgimento del processo1. La sig.ra P.E. con ricorso ex art. 317 bis cod. civ., notificato il 3 agosto 2009 al sig. A.L. – con cui aveva avuto una relazione dalla quale era nato il figlio A. , riconosciuto da entrambi i genitori – chiedeva al tribunale per i minorenni di Perugia di regolamentare il diritto di visita del padre e di determinare l’assegno a suo carico per il mantenimento del minore. Analogo ricorso, che con il primo veniva riunito, veniva proposto dal sig. A..
Il tribunale, con decreto 5 febbraio 2010, disponeva l’affido congiunto del minore, il suo collocamento presso, la madre, le modalità di frequentazione del padre e dei nonni paterni (con diritto anche di quest’ultimi di tenere il bambino presso di sé) con il minore e un assegno di mantenimento a carico del padre di Euro 1000,00 mensili. La sig.ra P. proponeva reclamo avverso tale provvedimento alla Corte d’appello di Perugia, sezione per i minorenni, chiedendo la modifica del provvedimento del tribunale, in particolare restringendo gli orari di visita del padre ed escludendo il diritto a tenerlo presso di sé anche la notte fino al compimento del quarto anno di età, nonché escludendo il diritto di visita dei nonni. Il sig. A. chiedeva il rigetto del reclamo e l’ampliamento della propria frequentazione con il minore, confermando quello dei nonni. La Corte d’appello, con decreto depositato in data 25 marzo 2010, limitava il diritto del padre a tenere presso di sé di notte il minore e revocava il diritto autonomo di visita dei nonni. Il sig. A. ricorre a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato alla controparte il 23 aprile 2010, nonché al P.G. presso la Corte d’appello di Perugia. La parte intimata resiste con controricorso notificato il 19 maggio 2010 e memoria.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 317 bis c.p.c., nonché della legge n. 54 del 2006 e delle Convenzioni internazionali. Si deduce al riguardo che le limitazioni agl’incontri fra il ricorrente e il figlio, con l’autorizzazione al l pernottamento una sola notte a settimana, sono state motivate con la tenera età del bambino e la mancata convivenza del gruppo familiare dopo la sua nascita, che gli impedirebbe la piena identificazione della figura paterna quale figura di riferimento. Tale motivazione si fonderebbe sull’erroneo presupposto che non vi sia stata convivenza fra i genitori del minore, mentre il ricorrente in effetti dormiva nella casa familiare, anche dopo la sua nascita, quattro notti su sette e dopo la separazione dalla madre del bambino aveva affittato una casa a pochi chilometri di distanza da quella. Comunque detta convivenza non poteva essere assunta dalla Corte di merito quale motivo per la sua decisione, non prevedendolo alcuna legge, così come non è valido motivo per la su detta decisione la tenera età del bambino.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Vero è che in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio la legge n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, ha reso impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla Corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche (Cass. 30 ottobre 2009, n. 23032). Ma la relativa impugnazione deve essere mantenuta nei precisi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., cosicché dinanzi a questa Corte non possono essere rimessi in discussione né gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d’appello, se non con precise censure di ordine motivazionale, né le valutazioni di stretto merito, che sono del tutto estranee al giudizio di legittimità.
Nel caso di specie, sotto il profilo formale della violazione di legge, in effetti si contesta, senza indicare risultanze probatorie delle quali sia stato omesso l’esame, ovvero vizi di ordine logico nella motivazione, l’accertamento della Corte d’appello secondo il quale “nel caso in esame una reale convivenza fra i genitori non vi è mai stata in quanto, a prescindere da alcuni punti di divergenza nelle relative versioni, è pacifico che l’avv. A. svolge la sua attività lavorativa professionale a Milano e che alcuni giorni si intrattiene anche a Firenze, ove risiedono i suoi genitori, cosicché la convivenza è stata non solo sicuramente breve ma anche del tutto sporadica se non occasionale”. Parimenti si contesta la valutazione di merito della Corte d’appello secondo la quale, tenuto conto dell’assenza di una convivenza del padre con il bambino prima della rottura del rapporto con la madre, nonché della situazione lavorativa, con i su detti spostamenti, del padre, la permanenza notturna del minore presso di lui andava ridotta, sino all’età di quattro anni,ad una sola notte la settimana.
Ne deriva che, essendo gli accertamenti compiuti di mero fatto e i criteri usati dalla Corte d’appello finalizzati a una valutazione di opportunità, il motivo va dichiarato inammissibile, risolvendosi nella censura di valutazioni riservate in via esclusiva alla Corte di merito in relazione alle quali non vengono prospettati vizi motivazionali.
2.1. Il secondo, il terzo e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente.
Con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione delle medesime norme di legge – applicabili anche ai figli naturali – in quanto queste elevano la bigenitorialità a principio cardine del sistema familiare vigente, in attuazione degli artt. 29 e 30 Cost. e del principio di uguaglianza, in forza del quale il figlio ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche ove si separino. La motivazione della Corte d’appello violerebbe tale principio.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che impone agli Stati di rispettare il diritto del fanciullo “di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo”.
Con il sesto motivo si lamenta la violazione degl’interessi paterni e di quelli del minore, costituzionalmente garantiti, compromessi dalla compressione della concreta esplicazione della potestà genitoriale del padre a vantaggio della madre.
2.2. I motivi sono infondati, disponendo l’art. 155 cod. civ. che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma la sua attuazione è rimessa al giudice, il quale (art. 155, comma 2) per realizzare la finalità su detta “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, determinando esclusivamente in relazione a tale interesse “i tempi e le modalità” della sua presenza presso ciascun genitore”, prendendo atto solo se non contrari all’interesse del figlio degli stessi accordi fra i genitori. Parimenti la Convenzione citata dal ricorrente indica quale metro di valutazione l’interesse del minore.
Ne deriva che la Corte d’appello non ha violato le norme di riferimento nel determinare e limitare – sino al compimento del quarto anno di età – il pernottamento del minore presso il padre nella maniera che ha ritenuto più conforme al suo interesse in relazione all’età, non risultando affatto compromessa da tale limitazione alle disposizioni dettate dal tribunale, per il resto confermate, la realizzazione di un rapporto equilibrato anche con il padre, nei primissimi anni di vita del bambino.
3. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 16 Cost., in quanto il decreto impugnato nel disciplinare i pernottamenti del minore con il padre li limita al territorio della città di Perugia, cosi violando la libertà di circolazione del ricorrente.
Il motivo è infondato, nessuna limitazione essendo apportata dal decreto impugnato – con il disporre che i pernottamenti del bambino dovranno avvenire in Perugia, dove il minore risiede – al diritto del ricorrente di spostarsi a suo piacimento sul territorio nazionale, ma avendo detto decreto legittimamente regolato, nell’interesse del figlio in tenerissima età, le modalità di frequentazione del padre, stabilendo il luogo in cui potrà tenerlo con sé anche la notte secondo le modalità previste nel decreto.
4. Con il quinto motivo si denunciano vizi motivazionali su un punto decisivo, deducendosi che la decisione della Corte d’appello sarebbe disancorata dagli accertamenti, compiuti dal giudice di primo grado, con particolare riferimento a quelli dei servizi sociali, basandosi su considerazioni del tutto astratte.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportandosi in esso le specifiche risultanze istruttorie che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare.
7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione del diritto dei nonni a vedere il nipote, garantito dall’art. 155 cod. civ..
Il motivo è infondato, attribuendo l’art. 155 cod. civ. al minore il diritto di “conservare rapporti significativi” anche con i nonni, pur se nato fuori dal matrimonio, ma rimettendo comunque al giudice di regolarne l’attuazione, tenendo conto dell’interesse del minore, cosa che nel caso di specie la Corte d’appello, con valutazione non incongrua e come tale incensurabile in questa sede, ha fatto regolamentando i suoi incontri con i nonni.
Il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro duemilasettecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
16 risposte su “Il pernotto dall’altro genitore può essere escluso fino ai 4 anni di età del bambino.”
Carlo, sono passati sette anni dal tuo commento.. E qui a Taranto (il tribunale di Taranto), emana ancora sentenze di affido, con collocazione prevalente dalla madre, solo basate su delle Ormai Consolidate Prassi.. senza neanche valutare ogni specifico caso… Alla faccia del “supremo interesse del minore”. Siamo messi male!
Sono un padre di 28 anni..Quando ho scoperto che la mia compagna era incinta ero da poco laureato e senza lavoro, ora dopo poco di 2 anni e mezzo con l’ aiuto anche dei miei genitori ho un lavoro stabile, un buon stipendio e una casa di proprietà. Il problema è che la mia compagna da più di 2 mesi (dopo un periodo di crisi della coppia) si disinteressa quasi o totalmente della vita familiare e della figlia che è diventata il mio angelo sempre di fianco. Lei da la causa al lavoro impegnativo ma di fatto oltre a non partecipare alle spese della gestione familiare come ha sempre fatto o quasi si disinteressa anche di me e quasi del tutto della figlia non essendoci quasi mai. Arriva a casa alla sera, (spesso la bambina è già a letto), mangia la cena che ho preparato e va a letto. Considerare che nei precedenti 2 anni lei è ricorsa ad avvocati per chiedermi di uscire da casa mia e visitare mia figlia poche ore la settimana. Ora, per la stabilità di mia figlia e per avere un pò di pace mi chiedevo se c’ è qualche legge in italia che tutela anche i padri nelle coppie di fatto o devono solo pagare e subire gli sbalzi e i cambiamenti della compagna pur di stare e crescere la figlia che amano?? La casa è mia, a lei non chiederei nulla a livello economico, e non le priverei o limiterei le visite alla figlia, ma c’ è qualche possibilità che un padre possa crescere con amore e serenità la figlia senza la presenza costante di una compagna sempre nervosa, passeggera nel giorno e che probabilmente ha iniziato una conoscenza con un altro ragazzo??
Vorrei solo sapere se c’ è una vaga possibilità senza rischiare di perdere casa – figlia e parte dello stipendio a favore di una persona non stabile
Grazie
Lascia stare, prima di questo invita la tua compagna a fare un percorso di mediazione familiare. Quando avrete fatto una decina di sedute la situazione si sarà chiarita, allora si potrà fare una valutazione di quello che è più conveniente fare.
Io ho iniziato il percorso di mediazione familiare.
Ma la mia ex che vuole ricongiungersi ha chiari sintomi di un Disturbo di Personalità Borderline versante nevrotico tipo paranoide. Rifiuta sia di farsi diagnosticare che ogni tipo di cure anche con stabilizzatori dell’umore.
Il ricongiungimento sospetto sia solo per la mancanza di sesso e attenzioni, dato che i border non amano ma reificano la vita umana e ti trattano come un oggetto.
Però il bambino sta fungendo un po’ da medicina e la sta aiutando a impegnarsi a fare psicoterapia.
Sarà un percorso lungo e doloroso, anche perché mi ha già denunciato per sciocchezze e si rifiuta anche di obbedire al tribunale che le ha imposto di lasciarmi mio figlio da solo una volta al mese, solo una volta al mese ho ottenuto. Anche se avrò un’altra udienza a settembre.
Che situazione. In bocca al lupo, continua con la mediazione, gli strumenti sono questi.
Ciao solo un’informazione, ho visto che la sentenza è del 2011, ad oggi può essere ancora usata o in questo 5 anni le “abitudini” dei giudici ad interpretare la legge sono cambiate?
La tua è una domanda con poco senso, le sentenze non sono vincolanti, sono interessanti solo dal punto di vista culturale, come tale questa sentenza non potrà mai scadere, resta però il fatto che qualsiasi giudice può leggere la situazione diversamente…
Ma ha fatto la perizia psichiatrica?
Io ho una situazione in cui mio figlio di 23 mesi dorme spesso con lo zio (fratello della mia ex) che posta spudoratamente su Facebook foto pubbliche di lui a letto con mio figlio.
La madre (la mia ex) ha tutti i sintomi di un disturbo borderline versante nevrotico tipo paranoide, e la nonna materna ha sintomi molto simili.
Lo zio con cui dorme spesso, ha sintomi di bipolarismo ed istrionismo per cui quando non è fuori di casa nei periodi di euforia, nei periodi di depressione sta rinchiuso in camera a volte proprio con la compagnia di mio figlio.
Quest’uomo ha 42 anni ma comportamenti da adolescente. Quando è depresso passa giornate a guardare videoclip musicali, format della De Filippi ed ha smesso di parlarmi perché avevo detto che il suo idolo Vasco Rossi non mi piaceva. Sembra una battuta ma non sto scherzando.
Tutte queste persone rifuggono qualsiasi diagnosi dei loro problemi e qualsiasi terapia farmacologica di stabilizzazione dell’umore. Sono terrorizzati all’idea di sapere di avere disturbi di personalità.
Perché oltre allo zio che alterna euforia/depressione anche madre e nonna alternano periodi di depressione/rabbia.
Per cui mi hanno consigliato di andare a CTU, ma in cui fare includere l’intero nucleo famigliare di residenza. Perché quella famiglia vive tutta sotto lo stesso tetto.
Mio figlio non mi viene permesso di portarlo a casa mia che vivo a 58km (50min di auto) né per un pomeriggio figuriamoci a dormire, e vengo obbligato a 2 giorni a settimana per 3 ore (spesso 2:30 ore) a giocare chiuso a casa loro in una camera di 15 mq.
Mi hanno accordato di arrivare a 3 giorni a settimana sempre per le solite 3 ore, il che significa per me 360km a settimana di viaggi, quando anche solo un sabato dalle 9 alle 20 potrei stare con lui il tempo dei 3 giorni.
Non dici se con la madre eravate sposati o solo conviventi e se c’è un titolo o meno che regola la vostra crisi familiare, bisognerebbe invece partire da questo per capire se e che cosa si può fare.
Niente matrimonio.
Abbiamo convissuto a casa mia per brevi periodi che finivano a causa delle sue crisi, dato che aveva un rapporto simbiotico con la madre e una quotidianità nel luogo di origine e se se ne allontanava stava male.
L’ultima convivenza è durata 40 giorni nei quali ha avuto psicosi ossessive forse causate dalla madre che sofferente per la separazione dalla figlia le instillava paure per tirarsela nuovamente a casa.
Doveva iniziare psicoterapia ma è fuggita via prima.
È fortemente manipolativa e bugiarda. Mi ha fatto anche aggredire dal padre convincendolo che volevo portargli via il figlio solo perché durante un litigio mi scappò la frase “decide un giudice le visite al bambino sennò chiedo l’affido”.
Ovviamente di queste cose non ci sono denunce e prove concrete, ma solo dialoghi con la psicologa che poi abbiamo preso come terapia di coppia, e molti messaggi whatsapp con dialoghi delle cose accadute.
Perché separazioni e ritorni insieme erano frequenti, fino alla rottura e mia svalutazione definitiva, come avviene per tutte le borderline, quando la funzione dell’uomo-oggetto finisce e non gli serve più.
Ha avuto ciò che voleva, il bambino, e a me ha sputato in faccia e liquidato, tornando a fare la bambina col bambolo-giocattolo a casa dei suoi genitori.
Ci sono oscillazioni di umore che tiene a bada ritirandosi per conto suo col bambino che quindi espone alle sue oscillazioni, e non prende farmaci stabilizzatori dell’umore.
E c’è personalità frammentata e continua oscillazione tra un’adulta di 33 anni ed una bambina di 5 anni sadica e viziata. Ma molto abile nel nascondersi. Perché essendo un versante nevrotico non ha i segni addosso delle automutilazioni per cui non è facilmente diagnosticabile. I genitori non sospettano il disturbo, ma la madre si perché probabilmente lo ha anche lei…
Ma è tendenzialmente una famiglia di analfabeti funzionali per cui hanno orrore anche solo di mettere in dubbio il loro stato di salute mentale.
La mia paura è che freghino il CTU e questo finisca per rivelarsi un’arma a doppio taglio. Per cui vorrei affiancargli un CTP valido.
Io ho già fatto visite e perizie su di me che provano che ho un substrato sano, con piene capacità genitoriali ed un carattere dolce e serafico. Mio figlio dopo mezz’ora con me cambia e si rilassa molto.
Ma anche lei ha capacità piene, era maestra di nido, per cui ci sa fare coi bimbi. Ma una cosa è accudimento, un’altra è rapporto emotivo col bimbo, suo e della madre. Se lei è dolce, anche se a volte assente perché dedica molto tempo a internet e social network, la nonna invece è rabbiosa e a volte urla a mio figlio e usa metodi educativi draconiani, senza violenza fisica però.
Madre e figlia si contendono il bambino estromettendomi da ogni decisione in fatto di educazione, salute, ecc. Che una volta il bimbo fu ricoverato in pediatria l’ho saputo da Facebook invece che essere avvisato. E non conoscevo manco la pediatra o il nido dove era stato iscritto.
Devi far regolare l’affido chiedendo che il tribunale commissioni una relazione ai servizi sociali, non ci sono altre strade. Se incontrerai professionisti non sul pezzo, l’unica sarà appunto affiancargli un CTP migliore che si può – per quel che può contare, ovviamente. Non ci sono purtroppo formule magiche, ma già avere l’affido regolato sarebbe un enorme passo in avanti.
complimenti che bella sentenza ! sempre a favore delle mamme pigliatutto! questa signora prende 1000 euro al mese di mantenimento per il bambino e quelli non le fanno schifo, pero’ impedisce al padre di avere il figlio con se a dormire e impedisce anche il diritto di visita dei nonni mi pare di capire ! e la cassazione le da pure ragione! che schifo! ma anche per queste mamme arraffone e vendicative che non vogliono il bene reale dei figli ma solo dare corso alla propria vendetta personale , prima o poi arrivera’ la resa dei conti. Prima o poi i figli sapranno le lotte di questi padri per non essere esclusi dalla loro vita e anche dei nonni paterni. Un bambino puo’ dormire coi nonni materni, con la baby sitter, con la vicina di casa purche’ non dorma con il padre che e’ sangue del suo sangue! Sono disgustata e come nonna sto vivendo questa situazione e non e’ semplice , vorrei che i giudici quando prendono queste decisioni a favore esclusivo della madre si mettessero prima una mano sulla coscienza.
Per i nonni adesso c’è una disposizione di legge specifica molto recente di cui ho parlato nel blog in un post apposito e sulla quale sto conducendo un procedimento al tribunale dei minorenni di Bologna…
Penso che sia assolutamente pericoloso che un bimbo di anni 3 dorma con il genitore che gli ha dato la vita e che molto probabilmente amerà per sempre. Può dormire dalla nonna, dalla babysitter, dalla vicina, da dove preferisce la madre, ma basta che non dorma dal padre, perché il bimbo potrebbe legarsi troppo e non va bene poi. Teorie risalenti esattamente al 250 dc, quando, nelle prime leggi sul diritto di famiglia,i romani stabilirono che fino a tre anni il bimbo stesse con la mamma e successivamente il padre lo doveva prendere con se per erudirlo e farlo diventare un valoroso combattente. Dopo tanti anni si è passati allo stereotipo in cui la donna era colei che accudiva i figli e l’uomo era colui che dava sostentamento alla famiglia. Attualmente la figura del padre si è rivalutata molto e l’uomo non è solo colui che da sostentamento alla famiglia ma che partecipa attivamente, come la madre, alla crescita del figlio. Anche la figura della donna è cambiata molto:non è solo colei che accudisce la prole ed il marito, ma si è affermata sempre di più nella società,eguagliando o addirittura superando in alcuni campi lavorativi l’uomo, inoltre vuole coltivare amicizie, divertirsi.. Attività sacrosante e allora il padre accudisce sin dalla tenerissima età il proprio figlio, dando lo stesso amore che gli da la madre. E spesso è il padre a prendersi cura del bimbo, quando la mamma manager per esempio fa le trasferte, perché oggi giorno tutti sanno che se fai mansioni qualificate e non viaggi non vai da nessuna parte e non puoi permetterti di stare a casa e vivere con uno stipendio, dato che l’aiuto dello Stato è misero ed ecco che il bimbo di due anni dorme con il padre e Allora? Dove è il problema? Sarà il padre un essere umano con un cuore ed una sensibilità?Sarà in grado di accudirlo? Se esistono oggigiorno tante famiglie così organizzate la risposta è banale ma non ai parucconi dei giudici.
Grazie per il tuo contributo, cioè non poco di vero in quello che hai riportato. Benvenuto nel blog.