Un caso recentemente deciso dalla Cassazione fornisce utili elementi per capire come può essere identificato l’autore di un reato commesso tramite internet in un processo penale. La cosa avviene in modo molto diverso da quello che generalmente si immaginano le persone comuni, per cui vale la pena dare un’occhiata.
La Suprema Corte infatti, con la sentenza, sez. V Penale, del 8 giugno – 6 agosto 2015, n. 34406, riconosce l’attendibilità degli accertamenti tecnici che consentono, con il supporto di argomentazioni logico-deduttive, di identificare l’autore del reato di diffamazione a mezzo web.
In particolare, nel provvedimento citato, la Corte ritiene incontestabili gli accertamenti tecnici eseguiti dagli organi giudiziari, diretti ad identificare il dispositivo – contraddistinto dall’ IP (Internet Protocol Address) – associato al router per l’accesso alla rete, dal quale l’annuncio diffamatorio è stato creato e diffuso; nonché il preciso arco temporale in cui l’azione si è svolta.
La Corte di Cassazione rigetta ogni eccezione di insufficienza probatoria sollevata dal difensore dell’imputato; viene, infatti, rilevato che non avrebbe avuto alcun senso svolgere indagini sull’indirizzo e-mail, in quanto gli indirizzi IP non sono associati alle caselle di posta elettronica, ma ai dispositivi (router, PC, palmare, ecc.) collegati alla rete.
Non rileva, neppure, il fatto che non siano stati effettuati accertamenti sul computer dell’imputato, dal momento che il collegamento alla rete potrebbe essere stato effettuato con qualsiasi Personal Computer collegato alla terminazione di rete (modem o modem/router) della linea telefonica fissa, istallata nel luogo di abitazione.
Irrilevante, inoltre, l’affermazione che i router possono presentare più di un’interfaccia, giacché per la tipologia di impianti normalmente utilizzati presso le utenze domestiche, le diverse interfacce utilizzano indirizzi IP privati diversi, ma condividono un unico indirizzo IP verso la rete pubblica che consente l’identificazione del dispositivo cui è assegnato (in una determinata finestra temporale).
Quanto alla prospettata eventualità che terzi abbiano profittato del router wifi, privo di password, dell’imputato (wardriving), per la Suprema Corte non è che una mera ipotesi, soverchiata dalla considerazione che nessuno, ad eccezione dell’imputato, aveva interesse a diffamare la persona offesa nel caso di specie.
La decisione dimostra una particolare fiducia nelle regole tecniche che – seppur ostacolata da lacune normative – trova conforto nell’iter argomentativo seguito dal giudice.
2 risposte su “Diffamazione via internet: come si identifica l’autore del reato?”
Salve, e buon anno nuovo.
Vorrei chiederle in quanti anni si prescrive il reato di diffamazione a mezzo internet.
Ho letto sul web che la prescrizione arriva a 7,5 anni in caso di interruzione; mentre per la “breve” alcuni dicono 5, altri 6.
Cordialità,
Non ha senso parlarne in generale va visto il fatto in concreto.