ho acquistato via internet da un privato, una lavagna in ardesia dell’800. La venditrice mi ha detto di aver fatto due pacchi, tutto è documentato da mail e foto del pacco, ma ne arriva solo uno e in realtà mi invia la copia della bolla di trasporto di un solo pacco. Oltre a ciò, come se non bastasse, la lavagna arriva spaccata in mille pezzi, nonostante l’imballo esteriormente non presentasse alcun segno. Dopo aver fatto ricorso contro il corriere questo mi informa che non hanno intenzione di rimborsarmi perchè l’imballo non era adeguato. Cosa posso fare e contro chi prendermela?
La principale obbligazione del venditore, in un contratto di compravendita, è appunto quella di consegnare la cosa oggetto di alienazione, a fronte dell’adempimento del compratore alla sua obbligazione di pagare il prezzo convenuto.
Peraltro, la vendita è un contratto con effetti reali, per cui la proprietà della cosa passa al momento del consenso e, quindi, del perfezionamento del contratto, con la conseguenza che probabilmente, al momento in cui la lavagna è stata affidata al corriere la stessa era già di tua proprietà.
Da quanto sopra, emerge che probabilmente – l’avverbio è d’obbligo, perché per essere più precisi sul punto rimane indispensabile vedere con minuzia come è stato concluso il contratto: ad esempio, se ci sono mail che vi siete scambiati possono essere rilevanti, ma anche altro – disponi di azione e di diritti sia nei confronti della venditrice sia nei confronti del corriere.
Ovviamente, tali azioni possono subire le eccezioni previste dal nostro diritto, in questo contesto quella del corriere potrebbe anche essere fondata ed è questa una cosa da accertare appunto in fatto.
Il primo passo, comunque, per trattare un problema del genere è l’invio di una diffida, sia alla venditrice che al corriere, sulla qual caso rimando, per maggiori approfondimenti, alla scheda relativa.
Purtroppo, se non hai una polizza di tutela legale il compenso dell’avvocato che andrai ad incaricare dovrà essere da te anticipato, senza alcuna garanzia di recuperarlo in seguito.
Proprio per consentire alle persone di poter gestire meglio questo tipo di problemi che, nella vita di privati, famiglie, aziende, capitano alcune volte durante l’anno, abbiamo lanciato i contratti di protezione, per maggiori approfondimenti sui quali ti rimando alla scheda apposita.
Il contratto di protezione, a differenza della polizza di tutela legale, si può stipulare anche quando un problema è già insorto e quindi tu lo potresti, ad esempio, sottoscrivere anche adesso ottenendo la trattazione in seno allo stesso di questo problema.
2 risposte su “Merce arrivata rotta: è responsabile il venditore o il corriere?”
Buongiorno a tutti. Ho lavorato per diversi anni presso un corriere internazionale di fama mondiale e so per certo che il vettore è comunque responsabile se la merce arriva rotta a destinazione. In questo caso il cliente si può avvalere della legge 450/85 che regola appunto questo contenzioso e se il corriere si oppone al risarcimento non lo può fare proprio in virtù di tale legge. Non potrà avere il rimborso totale del valore della merce, ma almeno un rimborso parziale.
Grazie e saluti
Alessandra
Grazie Alessandra del tuo contributo, benvenuta o bentornata sul blog.