Divorzio: senza prova dell’accollo, anche la moglie deve corrispondere metà rate del mutuo stipulato da entrambi per l’ex casa coniugale
Con la recente ordinanza n. 1072/2018 (depositata il 17 gennaio 2018), la Corte di Cassazione interviene in riforma della pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila, con la quale i giudici di merito in sede di appello sulla sentenza di divorzio avevano modificato la decisione di primo grado e posto a carico del marito il pagamento dell’intera quota delle rate del mutuo, pur stipulato da entrambi, anche dopo la pronuncia della separazione e, per l’effetto, lo scioglimento del regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi.
La decisione della Corte d’Appello si basava sulla presunta volontà del marito di farsi carico di questo incombente per intero, volontà desunta dal provvedimento presidenziale provvisorio con cui il Tribunale aveva stabilito le condizioni economiche del divorzio.
In sede di ricorso per Cassazione, l’ex marito contesta tale decisione per violazione, tra gli altri, degli artt. 1273, 1322, 1326, 1362 e 1299 c.c, lamentando in particolare l’erroneità di dedurre un impegno così importante quale l’accollo per intero delle rate del mutuo (in luogo della quota ordinariamente dovuta come cointestatario, cioè il 50%) in via meramente presuntiva, senza che tale volontà risultasse nè dagli atti difensivi nè dai verbali di udienza e nemmeno da altro atto.
Questa prospettazione ha trovato pieno accoglimento nella pronuncia della Suprema Corte: «[…] Non v’è dubbio, in primo luogo, che la prova dell’accollo non potesse desumersi dalle mere premesse di un provvedimento (peraltro temporaneo e destinato ad esaurire i suoi effetti col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) che non solo non conteneva alcuna statuizione a riguardo, ma ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali l’odierno ricorrente aveva manifestato l’effettiva volontà di assumere per l’intero, in via definitiva, l’obbligazione di pagamento: la prova in questione avrebbe, piuttosto, dovuto essere tratta da elementi documentali (dichiarazioni di G., verbali delle (anse di separazione e divorzio), eventualmente avvalorati (anzichè, come nel caso, palesemente smentiti) dal successivo comportamento processuale delle parti. […]».
Ciò sottolineando peraltro anche un ulteriore profilo di incongruità della sentenza d’appello, ossia la mancata valutazione del rigetto della domanda di pagamento integrale del mutuo a carico dell’ex marito: «[…] Risulta, inoltre, del tutto anodino (e sostanzialmente incomprensibile) il successivo passaggio motivazionale, con il quale la corte del merito si è limitata a rilevare che il capo della sentenza di divorzio che aveva rigettato la domanda di M. di corresponsione di un assegno divorzile non incideva sulla propria decisione, ma ha omesso totalmente di considerare che detta sentenza, dopo aver escluso (in contrasto con quanto da essa accertato) che il provvedimento presidenziale avesse tenuto conto dell’impegno assunto da G. di pagare in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa coniugale, aveva anche respinto l’ulteriore domanda della signora, volta ad ottenere che l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico esclusivo dell’ex coniuge. […]».
Pertanto la Cassazione conferma come dopo la separazione le rate del mutuo vadano pagate in egual misura dai cointestari e se così non fosse chi adempie per intero va rimborsato dall’altro, fatta salva una specifica e precisa volontà di accollo da parte dell’ex coniuge (che deve essere dimostrata). Oppure, che tale obbligo di pagamento venga posto a carico sì di uno degli ex coniugi, ma in funzione di misura sostitutiva dell’assegno divorzile (nel caso di specie non accordato).
2 risposte su “Divorzio: senza prova dell’accollo, anche la moglie deve corrispondere metà rate del mutuo stipulato da entrambi per l’ex casa coniugale ”
Dal mio punticino di vista questa sentenza oltre ad essere “giuridicamente” conforme a quanto previsto dalla legge (ci mancherebbe anche) è in linea con la tendenza della Cassazione di “equiparazione moglie/marito” nei rapporti giuridico-economici.
Mi piacerebbe avere un suo parere.
Errata corrige, PUNTO DI VISTA ????