Categorie
diritto

Termini e memorie del 183: cosa sono?

Che cosa significa che il giudice di una causa civile ha concesso i tre termini del 183 e che cosa bisogna fare.

Una memoria è solo un documento.

Chi si trova coinvolto in una causa civile di solito si trova a dover aver a che fare con questi termini e le relative memorie.

Spess(issim)o mi tocca spiegare di che cosa si tratta, così ho pensato di fare il solito post contenente l’illustrazione dei principali aspetti della cosa, da mandare tramite link a tutti i miei assistiti. Post che, come spesso accade, può essere utile anche ad altri, così lo pubblico anche qui sul blog.

Una «memoria» nel gergo tecnico giudiziario non è altro che un documento scritto, in cui un avvocato sostiene delle richieste e/o porta delle prove a favore. Sì, è un documento come quelli che compone qualunque persona comune con Word, o Google Documenti, ed in effetti anche noi avvocati usiamo spesso quei wordprocessor per scrivere le nostre «memorie», quando non – in casi più avanzati – il markdown.   

Documenti che passione

 

Processo orale? 

Il processo civile, secondo il codice, dovrebbe essere orale.

Un po’ come a forum… Le parti arrivano, con i loro avvocati, si parla a turno, poi il giudice decide.

Nella realtà, nonostante il codice lo preveda espressamente, non funziona affatto così.

Funziona all’esatto contrario.

Il processo civile italiano, salvo rare e circoscritte eccezioni, è per lo più scritto. Anche in Cassazione il rito di default ormai è quello della camera di consiglio, dove le parti non vanno più ma si limitano, anche qui, a depositare delle memorie, come spiego in quest’altro post.

Non ti so dire se questo sia un bene o sia un male, probabilmente, essendo un aspetto di metodo o «supporto», ci sono casi in cui è un bene e casi in cui è un male, a seconda della situazione.

Certamente, quando la lunghezza media di una causa è di sei, sette, otto anni, per il solo primo grado, ognuno capisce che la trattazione non può certo essere orale. Chi si ricorda dopo qualche mese cosa era stato detto dalle parti di una causa? Non se lo ricorderebbero le parti stesse, figuriamoci il giudice che ha centinaia di cause da decidere. Dopo otto anni è evidente che senza documenti da leggere per un giudice sarebbe impossibile ricordarsi alcunché.

Dunque, di fatto il processo civile è scritto.

Per questo, come dico da decenni, nel processo civile sono fondamentali i documenti e cioè le prove scritte.

Per vincere una causa, sono essenziali le prove scritte.

Da ciò consegue che la prima abilità di un avvocato deve essere la gestione documentale. E che il cliente farà bene a prestare la massima collaborazione su questo aspetto, come ho spiegato meglio in questo mio precedente post sugli «obblighi» del cliente di un avvocato.

Cosa sono i termini e le memorie ex art. 183?

Fatta questa doverosa premessa, vediamo cosa sono questi benedetti termini ex art. 183.

Ma, prima ancora, che cos’è l’articolo 183.

Questa disposizione è quella che, nel codice di procedura civile, disciplina la prima udienza del processo e, coerentemente, si intitola «Prima comparizione delle parti e trattazione della causa».

Leggiamone un estratto velocemente insieme, nel testo attuale:

«Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.»

Non è subito chiaro per chi non ha studiato diritto, quello che devi sapere è che, nel 95% dei casi, la prima udienza del processo civile, di ogni processo civile, si svolge con la richiesta da parte degli avvocati di questi tre celebri termini e la loro concessione da parte del giudice.

Poi l’udienza viene chiusa e ognuno va via.

L’articolo che stiamo esaminando si chiama «comparizione delle parti», ma quando il codice parla di «parti» qui intende gli avvocati, non le parti vere e proprie del processo, destinatarie degli effetti della sentenza. Quando il codice, o un giudice, vuole che le parti effettive, i clienti, compaiano in udienza, parla di «comparizione delle parti personalmente».

Insomma, la prima udienza del 183 è un momento meramente burocratico in cui di solito non si discute quasi di nulla, ma ci si limita a prevedere questi tre famosi termini per lo svolgimento delle successive difese nel processo.

Ovviamente, il cliente può partecipare all’udienza ex art. 183, dal momento che si tratta della sua causa e lui può assistervi, ma quando lo fa rimane regolarmente deluso perché, salvo eccezioni, non vede succedere assolutamente niente.

Viene compilato un verbale con questa richiesta di termini e la loro concessione, poi tutti vanno a casa.

Perché fare un’udienza del genere, che è abbastanza inutile dal momento che una cosa così potrebbe ad esempio essere decisa via posta elettronica, senza bisogno di far girare sia gli avvocati che il giudice?

In realtà, potrebbero esserci altre cose da vedere preliminarmente. Ma a parte questi limitati casi, la realtà è che il processo civile italiano non è affatto organizzato razionalmente. Ci sono mille considerazioni che si potrebbero fare al riguardo, ma al momento comunque la situazione deve essere presa per quella che è, anche perché non ci sono alternative, così come per qualsiasi altra legge dello Stato.

Come vengono concessi i termini.

Vediamo adesso cosa comportano più in particolare questi tre termini.

Innanzitutto, i termini possono essere concessi nella misura prevista dal codice di procedura civile a partire dal giorno dell’udienza stessa, come prevederebbe il codice stesso, oppure anche a partire da un giorno successivo.

Questa seconda ipotesi è quella in cui gli avvocati o, molto più spesso, il giudice vogliono modulare il loro carico di lavoro spostando in avanti gli incombenti di cui ai termini. In tale caso, si prevede che i 30+30+20 giorni previsti da questo terzetto di termini inizino a decorrere da un giorno successivo, individuato nello stesso provvedimento, e dal quale dovranno poi essere calcolati.

Ovviamente il giudice potrà concedere i termini direttamente in udienza oppure potrebbe anche, nel caso vi fosse magari qualche altra questione preliminare, riservarsi la decisione, come ho spiegato in questo altro post di ormai dieci anni ma, ma ancora valido. Nel caso in cui si riservi, la concessione dei termini eventualmente avverrà con un provvedimento che verrà comunicato in seguito.

La trattazione del processo dopo i termini.

Una volta concessi i termini, dunque, che cosa succede?

Succede che gli avvocati delle parti dovranno depositare, oggigiorno telematicamente, tramite il PCT, entro il termine previsto le «memorie» relative.

A) La prima memoria del 183 è sostanzialmente un documento in cui si continua il discorso già iniziato negli atti introduttivi, cioè si svolgono considerazioni «di merito» sulle proprie ragioni. Si spiega che cosa si chiede e perché il giudice dovrebbe concederlo. Anche se nulla vieta di anticipare qui contenuti che sarebbero proprio della seconda memoria: anticipare si può sempre, mentre posticipare mai. Personalmente, spesso ad esempio faccio già nella prima memoria delle richieste di prova, quelle che ho già disponibili le inserisco, non aspetto la seconda. A volte questo mi consente di risparmiare il deposito della seconda memoria.

B) Con la seconda memoria, detta istruttoria, si indicano le prove che si chiede che il giudice, poi, voglia ammettere. Nel processo civile italiano, non si possono portare tutte le prove che si vuole, a parte le prove scritte o documentali. Per tutte le altre, bisogna dire al giudice che si vorrebbero portare determinate prove, poi sarà il giudice a valutare se ammetterle o meno. Se si dispone di un testimone, o si ritiene che sia interessante fare una CTU, bisogna spiegare al giudice perché queste prove sono rilevanti e formularle nel modo previsto dal codice, dopodiché sarà il giudice a decidere se ammetterle o meno.

C) Con la terza memoria ogni avvocato svolge delle riflessioni sulle prove richieste dall’altro e può opporsi alle stesse, dicendo ad esempio che sono irrilevanti, inutili, eccessive, ecc. ecc.

Quindi, in conclusione, dopo la concessione dei tre termini, il giudice chiude il fascicolo, gli avvocati tornano a casa e si mettono a scrivere questi tre documenti, cominciando ovviamente dal primo e proseguendo con gli altri, anche perché per scrivere i successivi dovranno prima leggere quello che hanno scritto gli avvocati degli altri.

Da ciò si vede molto chiaramente che la trattazione del processo civile italiano, almeno nella sua forma ordinaria, è quasi interamente scritta, con molte formalità rispetto alla formazione dei documenti e al loro deposito.

Come gestisco io i tre termini del 183.

Personalmente, dopo l’udienza o il provvedimento di concessione dei tre termini del 183, calcolo i termini sulla base delle norme del codice di procedura civile e poi segno la relativa scadenza in google calendar, con un evento «tutto il giorno» e, soprattutto, una notifica via mail almeno 20 giorni prima della scadenza, mettendo, quando posso, come invitato all’evento, il cliente stesso.

Se sei mio cliente e nella causa che sto seguendo per te hanno concesso i tre termini del 183, ti arriveranno mail da google calendar indicanti un “evento” del calendario; se anche tu usi google calendar, potrai aggiungere questo evento anche al tuo calendario. Altrimenti puoi tenere semplicemente la mail come promemoria, ma non preoccuparti: penseremo noi a gestire in tutto la scadenza e a ricordarti quando ci sarà bisogno di qualcosa da parte tua, come ti spiego meglio tra poco. Tutto come nell’esempio di cui all’immagine seguente:

schermata google calendar

 

Queste tre scadenze inserite in google calendar hanno una duplice valenza e richiedono un duplice tipo di lavoro, uno da fare prima e uno da fare dopo il loro verificarsi:

  • da fare prima: sotto un primo profilo, riguardante il periodo anteriore al giorno in questione, sono scadenze che richiedono appunto un mio intervento prima del loro verificarsi, per tale motivo c’è una notifica che mi arriva via mail 15/20 giorni prima del giorno in questione, in modo che in questo spazio di tempo possa scrivere la memoria e depositarla;
  • da fare subito dopo: sotto un secondo profilo, vengono invece in rilievo come termini che valgono anche per la mia controparte e che mi impognono un intervento non solo prima, ma anche dopo la loro scadenza. Dopo la loro scadenza, infatti, devo connettermi la processo civile telematico per vedere che cosa ha depositato il mio «avversario».

Ovviamente, il lavoro più impegnativo è quello da fare prima del loro verificarsi. Anche dopo c’è del lavoro da fare, ma trattandosi solo di esaminare quanto scritto dalle altre parti del processo, salvo colpi di scena che sono rarissimi, si tratta di lavoro minore, che peraltro solitamente rientra nel lavoro di preparazione della mia memoria successiva: ad esempio, quando esamino la memoria 183 n. 1 del mio avversario devo tener presente tali contenuti, e replicarvi, nella mia memoria 183 n. 2.

Per la stesura, solitamente preferisco organizzare un apposito appuntamento, quasi sempre di due ore, con il cliente stesso, in modo da ragionare insieme sui contenuti della causa, sulle possibili prove, e scrivere «in diretta» la memoria. Ti ricordo che scrivo tutti gli atti processuali insieme al cliente, anche a distanza via Skype. In generale, mi attengo ai criteri che ho delineato in questo altro post.

Quando riesco, inserisco appunto nella prima memoria anche le richieste istruttorie, cioè le richieste di prove da assumere, in modo da risparmiare a me, e anche al mio cliente, di dover rifare un nuovo appuntamento e un nuovo deposito il mese successivo. In questi casi, può essere più interessante fare la terza memoria, con le deduzioni sulle prove richieste dal mio «avversario».

Una volta terminata la stesura, provvedo al deposito telematico, se possibile due o tre giorni prima della scadenza per evitare possibili errori di trasmissione o comunque avere abbastanza tempo per porvi rimedio.

Il primo requisito di queste memoria è la sintesi, come ho già spiegato in altri post del blog alla cui lettura rimando.

Ovviamente, al cliente trasmetto sia copia delle memoria da me redatte, sia copia delle memorie avversarie, in modo che ne prenda conoscenza e possa farmi le sue eventuali osservazioni nel corso dell’appuntamento in cui redigere le nostre o in altra occasione.

Che cosa ti devi aspettare alla fine?

Per la gestione di queste tre memorie:

  • riceverai innanzitutto tre mail con altrettante scadenze google calendar, che potrai inserire se credi nel tuo calendario, anche se saremo sempre noi a occuparcene;
  • verrai contattato dalla mia assistente per fissare un appuntamento di due ore in cui redigere innanzitutto la prima memoria e poi eventualmente, man mano, le successive – questa telefonata, se i termini decorrono dal giorno dell’udienza (a volte il giudice può stabilire che decorrano da un giorno successivo), la riceverai il giorno stesso o i giorni successivi all’udienza;
  • riceverai sempre via mail le memorie depositate dalla o dalle controparti, insieme con alcune mie brevi note e/o richieste di chiarimenti eventualmente utili per le difese successive;

Molto probabilmente, per la redazione delle memoria dovrai fornirmi dei documenti. Se vuoi, segui le indicazioni raccolte in questo post.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Tiziano Solignani su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

20 risposte su “Termini e memorie del 183: cosa sono?”

Avv. Solignani buonasera, la Sua risposta mi rincuora: ho depositato, unitamente alla memoria n. 1, un sacco di docc. al fine di contestare alcune asserzioni rinvenute nell’altrui comparsa di costituzione (come fatto in numerose altre occasioni)… e controparte, in sede di memoria n.2, ha esordito eccependo l’inammissibilità della mia memoria n. 1 per via di quella produzione…perchè l’avrei utilizzata per fini differenti da quelli previsti dal 183, c.6, n. 1…in quanto, per tale scopo, avrei dovuto utilizzare esclusivamente la n.2.
Non nego che sono 3 notti che non dormo per via di quella eccezione (a mio parere, infondata).
Grazie infinite.

É una eccezione senza il minimo fondamento, quella sulle produzioni documentali é una preclusione, fino a che non si verifica si può produrre quello che si vuole. Inoltre non avrebbe comunque senso, potresti ridepositarli in seguito. Davvero una eccezione ad minchiam.

Avv. Solignani buonasera, una domanda telegrafica: con la memoria n.1, si possono produrre documenti?

Molti (sottolineo, molti) Colleghi sostengono di no, in quanto la memoria n. 2 non costituisce il limite “entro il quale” è possibile formulare istanze istruttorie a prova diretta, ma, differentemente, costituirebbe “la sede nella quale ed entro la quale” sarebbe possibile procedere in tal senso.
in altri termini:
1) nel primo atto, si fa di tutto;
2) nella memoria n.1, “si parla soltanto”, per precisare o modificare;
3) con la memoria n. 2, si prova ciò che si è detto, precisato e modificato;
4) e con la terza memoria, si prova il contrario di quanto detto, precisato o modificato da controparte.

Non trovo giurisprudenza che affermi chiaramente “con la memoria n. 1 si possono produrre documenti”.

Grazie Avv.

BRAVISSIMO, ECCELLENTISSIMO, dico sul serio. Io ho conosciuto molti avvocati, e nel caso delle registrazioni fonografiche, mi sono anche scontrato con Lei. Ma qui trovo una spiegazione superba nella sua semplicità e chiarezza ( che poi sono le doti maggiori richieste negli atti legali)

Chiarissimo!! Complimenti!!
Sono un collega di Reggio Emilia che fa solo tributario.
Hai spiegato benissimo.

Gentile Avvocato,

ho un dubbio . Nella mia causa di divorzio il giudice ha concesso i termini 183 cpc ( 30+30+20). Il legale che mi segue ritiene di non dover presentare la prima memoria in quanto per lui sarebbe una ripetizione dei fatti già detti. Questo cosa può comportare , poi si possono eventualmente deopositare la 2 e la 3 memoria ?

Grazie e buon natale

Avendo avuto a che fare con svariatè cause civili ho potuto ahimè constatare che le prove documentali il giudice fa finta di averle esaminate. In realtà il giudice a casa sua si fa gli affari suoi e invece di fare i compiti applica dei cliché e fa dei copia incolla.

Certo che l’art. 183 è abbastanza complicato e laborioso. la parte che più mi piace e come, Lei avvocato Soligniani conclude la sua arringa. A parte il fatto che non ho mai avuto il piacere di leggere le memorie, ( delle mie numerose cause) è la cortesia e la necessità, che usa nel far leggere al cliente la stessa , in modo che possa se necessario fare delle contestazioni, prima che la stessa venga depositata, una volta terminata la Sua scrittura. E’ una modalità per evitare eventuali discordanze da parte della controparte che farà tutto il possibile affinchè si creino dubbi sulla vericidità esposta. Un altra cosa che mi sembra veramente inutile, è la consegna della prima mem
oria dei primi termini atti solamente alla perdita di tempo giudice- avvocati e clienti Sono lungaggini che si potrebbero evitare , snellendo le mole di cause anzichè dilungarsi negli anni. Ci lamentiamo che la giustizia viene a costare tantissimo al cittadino, che per vedere soddisfatto un suo diritto è obbligato alle lughe attese, sempre che non vi siano rinvii processuali. Nella mia ignoranza in materia, ritengo che determinate leggi andrebbero riviste

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: