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benessere paleo ricette

Torta fantasia con farina di tapioca.

Dopo il grande successo riscosso nei social network, e le numerose richieste di avere la ricetta, ecco qui un bel post completo per il blog, dal quale tutti potranno attingere.

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Ingredienti

  • 250 grammi di farina di tapioca, che si può ad esempio acquistare qui
  • 250 grammi di miele biologico
  • 3 uova
  • 60 ml olio extravergine di oliva o altro grasso a scelta (olio di cocco, ecc.)
  • 2 limoni
  • 1 cucchiaio raso bicarbonato di sodio
  • mandorle tostate o pinoli tritati
  • sale rosa dell’Himalaya

Preparazione

In una terrina, sbattere i tre tuorli, dopo averli separati dall’albume, mescolandoli con il miele.

Raggiunta una certa cremosità, aggiungere la farina di tapioca e mescolare.

Aggiungere il grasso prescelto, il succo dei due limoni e la scorza grattugiata (quest’ultima solo se biologici, ovviamente).

Mescolare di nuovo e poi aggiungere il cucchiaio di bicarbonato, i pinoli o le mandorle tritate e gli albumi montati a parte a neve con un pizzico di sale.

Ungere uno stampo di silicone (io ad esempio ho usato quello che si vede nella foto) o una teglia, mettere l’impasto e cuocere a 180° in forno preriscaldato per 30 minuti circa.

Prima di consumare, si consiglia di far raffreddare per bene il composto, altrimenti è troppo colloso; dei due sarebbe meglio mangiarla il giorno dopo, quando è già intervenuta la retrogradazione.

Buon appetito!

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diritto

c’è la non menzione in caso di patteggiamento della pena per spaccio?

In un vostro precedente post sul patteggiamento, si legge: “L’estinzione non comporta [….] la «pulitura» del certificato del casellario giudiziale: le Autorità […..] vedranno sempre che la persona è stata condannata per il tal reato, poi dichiarato estinto (mentre i privati comunque non lo vedevano sin da prima, trattandosi di patteggiamento o decreto penale)”. A non convincermi è soprattutto l’ultima frase, cioè “i privati non lo vedevano sin da prima”. Vi illustro il mio caso: nel lontano 2004 vengo trovato in possesso di stupefacenti e patteggio una pena di 1 anno e 10 mesi, pena sospesa. Ad oggi vorrei richiedere l’estinzione del reato, essendo già trascorsi i 5 anni necessari, ma sul mio casellario (quello per i privati) vedo che il reato è menzionato! Doveva essere richiesta la non menzione già in fase di patteggiamento? Se sì, è troppo tardi per richiederla ora? Del casellario per la PA non mi interessa, ma quello privato lo vorrei pulito. Cosa posso fare?

In materia un tempo disponeva l’articolo 689 c.p.p., che in seguito è stato abrogato, mentre ora la norma di riferimento è l’art. 24 l. 313/2002 che, con il titolo di (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato), prevede quanto segue:

«ART. 24 (L) 

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; 

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; 

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale; 

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; 

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate. 

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; 

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate (1); 

[ n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.] (2) 

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1933, n. 835, c successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore. 

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; art. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000: art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito con modificazioni, dalla l. n. 835/1935) 

(1) Lettera sostituita dall’articolo 18 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la decorrenza indicata dall’articolo 20 della legge stessa. 

(2) Lettera abrogata dall’articolo 21 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 21»

Il patteggiamento è previsto appunto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per cui  direi che ai sensi della lettera e) dell’articolo citato si può ritenere che la non menzione sia automatica esattamente come prima dell’abrogazione dell’art. 689 cpp. La Cassazione lo ha anche dovuto specificare, intervenendo per statuire che «In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall’art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, non siano riportate, tra l’altro, le “sentenze previste dall’art. 445”, ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta».

Nel tuo caso, a questo punto, potrebbero essersi verificate due cose: o la sentenza non è di patteggiamento vero e proprio ma di un altri rito alternativo, come ad esempio il rito abbreviato, oppure c’è stato un errore all’ufficio del casellario al momento della trascrizione. Conviene verificare prima come stanno le cose.

può il reato di guida in stato di ebbrezza impedire il rinnovo del porto d’armi?

Nel mese di novembre del 2009, sono stato fermato dalla stradale per  violazione dell’art. 186 CDS. Ora sono preoccupato perchè il mio porto d’armi, essendo io una guardia giurata, è in fase di rinnovo. Mi succederà qualcosa? sono molto preoccupato. Io amo il mio lavoro.

Per ottenere il porto d’armi è necessario avere una serie di requisiti, previsti essi dal testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18.6.1931, N.773).Gli articoli in questione e che sono attinenti al tuo caso sono l’art.11 che dispone: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2. a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione“, e l’art. 43 che dispone: “Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta) o non dà affidamento di non abusare delle armi”. Orbene, con riferimento al tuo caso, il reato per cui si procede nei tuoi confronti non è un delitto, ma una contravvenzione. Infatti si tratta di guida in stato di ebbrezza alcoolica. Quindi, sulla base degli elementi da te forniti, a mio parere, e visto che si tratta di un fatto isolato, dovresti essere in possesso dei requisiti soggettivi per ottenere o rinnovare il porto d’armi.


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diritto

Il diritto al rimborso degli oneri condominiali all’amministratore in quanto tempo si prescrive?

 

vorrei sapere se sono obbligato a versare gli arretrati di canoni condominiali dal 1999 ad oggi perchè l’amministratore di condominio ha riscontrato un errore sulla scheda di calcolo. In questo caso c’è la prescrizione di cinque o dieci anni?

nella domanda non c’è scritto se sei proprietario dell’immobile o inquilino.

Inoltre mi parli di un versamento da effettuare al condominio per un errore di calcolo decorrente dal 1999 ad oggi.

Orbene, cercherò di esporre i principi generali che regolano la prescrizione del diritto al rimborso degli oneri condominiali.

Il diritto di rimborso delle spese condominiali poste  a carico del conduttore  è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c. .

Trattasi infatti di  oneri condominiali i quali attengono all’obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano quindi nella previsione dell’articolo 2948, n. 4, Codice civile.

Se gli arretrati dei canoni sono del 1999, visto che siamo nel 2011, posso dirti che il diritto al rimborso è prescritto, salvo il caso in cui vi siano degli atti interruttivi della prescrizione.

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diritto

può una condanna essere pregiudizievole per una assunzione nella pubblica amministrazione?

Nel mese di maggio 2011, fui costretto a chiedere l’intervento del 113 perche’ un tipo ha preso a calci la mia bicicletta e ha tentato di aggredirmi. Al momento dell’intervento della pattuglia, io non avevo con me  il documento di riconoscimento. Avevo dato agli agenti la mia tessera sanitaria dicendogli che avrei portato loro in questura il documento di riconoscimento. Gli agenti nn hanno voluto sapere nulla e mi hanno portato in questura e io mi sono arrabbiato con loro sino al punto che, quando mi hanno dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale, io ho provato a difendermi cercando di chiamare una mia amica avvocato. Loro mi hanno tolto dalle mani il cellulare ed è nata una colluttazione. Io non ho reagito. Gli agenti hanno dichiarato che ho lussato la spalla e dato un morso ad uno di loro. Tutto questo, ovviamente, dai certificati medici non risulta, perche’ hanno semplici certificati di malattia. La mia domanda è: sono un insegnante precario abilitato. Se dovessi andare di ruolo – al momento non sono stato ancora rinviato a giudizio e non ancora condannato- posso essere assunto a tempo indeterminato oppure no? 
 I miei avvocati hanno detto di chiedere il patteggiamento.

Da quanto esponi, mi pare di capire che eri solo al momento del fatto e che è partito un procedimento penale a tuo carico per il reato di resistenza al pubblico ufficiale. Mi pare di capire, inoltre, che non vi sono testimoni dell’accaduto. Tu mi dici infine che i tuoi avvocati ti consigliano di scegliere il rito del patteggiamento.

Orbene, posso dirti intanto che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento è una sentenza di colpevolezza. Questo è quanto dice l’articolo 445 cpp: “salve disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna”. Inoltre, le persone offese possono anche in separata sede con un’azione chiederti il risarcimento del danno.

Detto ciò, entriamo nel merito della questione,  se nella vicenda non vi sono persone in grado di riferire quanto successo in questura è difficile per te provare la tua innocenza. Tieni conto che chi è stato aggredito è un pubblico ufficiale.

A questo punto se non vi sono elementi a tuo discarico, posso dirti che l’unica strada è quella del patteggiamento, come consigliata dai tuoi avvocati.

Potresti, al fine di attenuare la pena, risarcire il danno ai pubblici ufficiali. Ciò ai sensi dell’art. 62 punto 6 c.p..

Quanto all’assunzione presso la pubblica amministrazione, la stessa ti chiederà di produrre una serie di certificati tra cui quello dei carichi pendenti e quello del casellario giudiziale.

E’ a discrezione di quest’ultima valutare se il procedimento pendente in questo momento possa essere o meno di ostacolo all’assunzione.

la dichiarazione sulla mancanza di carichi pendenti sorti successivamente comporta reato?

Un anno fa ho presentato domanda presso Invitalia per avere delle agevolazioni per l’apertura di un franchising. Al momento della domanda ho firmato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito all’esistenza di carichi pendenti o condanne iscritte nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Attualmente la mia situazione è cambiata poichè subirò nel frattempo una condanna penale ai sensi dell’art.73 d.p.r 309/90. Sto continuando l’iter presso Invitalia e la pratica a breve si concluderà con l’erogazione delle agevolazioni finanziarie. Nel momento in cui Invitalia erogherà il finanziamento dovrò firmare un ulteriore dichiarazione simile a quella precedente ? in tale caso non potrei più firmarla dal momento che la situazione originaria è cambiata. Invitalia potrebbe, accertata l’esistenza di condanne a mio carico, rifiutare l’erogazione dei fondi?

In primis posso dirti che, se al momento della presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del dpr 445/2000, non eri sottoposto a procedimento penale, allora con la sottoscrizione di detta autocertificazione, non hai commesso alcun reato di falso.

In secondo luogo, non sono in grado di dirti se al momento dell’erogazione del finanziamento occorre presentare a Invitalia una ulteriore dichiarazione simile a quella firmata al momento dell’apertura della pratica. Naturalmente, se al momento dell’erogazione del finanziamento, a seguito di una ulteriore dichiarazione ai sensi dell’art.  46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, emerge che tu hai riportato condanne penali o hai carichi pendenti, Invitalia potrebbe negarti l’erogazione del finanziamento.

Ti consiglio, comunque, di leggere attentamente il bando e vedere quali sono i requisiti necessari per poter ottenere il finanziamento.

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diritto

Con la cessione del contratto di locazione si proroga la sua durata?

Il sublocatario subentrato, come previsto nel contratto, ha cominciato a pagare l’affitto regolarmente.
La scadenza del contratto rimane sempre quella originale o esiste la possibilità che il sublocatore consideri la durata di 6 anni da quando è subentrato?

Il conduttore ha la facoltà di sublocare la cosa locatagli ma non può cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore. Ciò ai sensi dell’art. 1594 c.c.. Qualora il contratto abbia ad oggetto una cosa mobile, invece, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

Sussiste differenza tra la sublocazione e la cessione del contratto. Infatti, mentre nella sublocazione si ha la nascita di un ulteriore rapporto, la cui sorte dipende da quello principale che permane, nel caso di cessione del contratto di locazione, per il cui perfezionamento è necessaria la presenza e la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, si instaura un rapporto diretto tra il terzo cessionario, che subentra al conduttore originario, ed il locatore. Per quel che concerne la locazione di immobili ad uso abitativo, in particolare, l’art. 14, comma 4, della Legge n. 431/98 mantiene implicitamente in vigore l’art. 2 Legge n. 392/78, che vieta la sublocazione totale o la cessione del contratto, senza il consenso del locatore, dell’immobile destinato ad abitazione.

In base a tale normativa, dunque, se nel contratto non è previsto alcun esplicito divieto di sublocazione, il conduttore può sublocare solo parzialmente l’immobile adibito ad uso abitativo, purchè comunichi con lettera raccomandata al locatore l’identità del subconduttore, la durata del contratto e la precisa individuazione dei vani sublocati. In ogni modo, la durata della sublocazione non può essere superiore a quella della locazione.

Con riferimento alle locazioni commerciali, il conduttore può cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, nel caso in cui insieme venga ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al proprietario attraverso raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 36, legge n. 392/78).

Anche in questo caso, il subentro di uno nuovo inquilino non comporta una proroga della durata della locazione. Rimane invariata la durata della locazione originaria a meno che le parti non decidano di risolvere il contratto originario e crearne uno nuovo con nuove condizioni.

E’ obbligatoria una lista testi al momento della presentazione della querela?

Ho presentato una denuncia-querela, ma ho dimenticato di inserire un elenco di testi, pur avendo chiaramente citato le persone che hanno assistito ai fatti, e non ho citato un legale per l’eventuale autentica, anche se credo non ve ne fosse bisogno. Ho indicato il nome di un avvocato che ci seguiva. E’ ugualmente valida la querela? Si rende necessario e nel caso sarebbe possibile un’integrazione della denuncia-querela?

La querela non è altro che la richiesta di procedere nei confronti di una persona che si ritiene abbia commesso il reato e della conseguente punizione, una volta accertata la sua responsabilità.

Ai sensi dell’art. 120 c.p. ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio ha diritto di querela. Detto atto può essere presentato personalmente dalla persona offesa oppure a mezzo di un procuratore speciale ai sensi dell’art. 122 c.p.p.; in tale caso, se la procura viene rilasciata ad un difensore, la sottoscrizione va autenticata dal difensore medesimo.

Quindi, la querela presentata da te personalmente agli organi competenti, a mio parere, è da ritenersi valida.

In querela, se sono state indicate delle persone che possono testimoniare e non sono stati indicati i relativi recapiti, la magistratura inquirente può chiederti, nella qualità di persona offesa, di fornire i recapiti degli stessi. Se vuoi, comunque, potresti depositare un atto integrativo della querela che hai depositato con l’indicazione dei testi.

In ogni modo, se sei seguito in questo procedimento da un difensore di fiducia, potresti valutare con lo stesso la possibilità di disporre delle indagini difensive. Ciò  secondo quanto previsto dagli artt.391 bis e seguenti c.p.p.. In questo modo, il difensore potrà convocare i testi nel proprio studio e raccogliere le loro dichiarazioni.

Detto potere che prima non aveva il difensore gli è stato attributo con la legge del 7 dicembre 2000 n. 397. Infatti, in virtù di quanto previsto da detta legge,  il difensore anche nella fase delle indagini preliminari può svolgere direttamente le indagini a favore del proprio assistito. Detta documentazione poi viene inserita nel fascicolo del difensore che viene formato e viene conservato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari.

Quindi a te la scelta.

 

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L’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità è anche ingiunzione di pagamento?

5 anni fa abbiamo concesso in affitto un appartamento, e 1 anno fa i locatari – fin dall’inizio estremamente arroganti e in ritardo con i pagamenti – hanno smesso di pagare l’affitto. Questi ultimi hanno un’ingiunzione di sfratto ormai esecutiva, ma non intendono pagare i 7000€ che ci spettano. Inoltre, non sappiamo ancora in che condizioni lasceranno la casa. Vorrei chiederle: l’intestataria del contratto di locazione ha un lavoro. È possibile far pignorare 1/5 dello stipendio della locataria? Ed eventualmente addirittura l’auto, i mobili? A questo scopo, possiamo inoltrare una richiesta di decreto ingiuntivo, o sono necessari altri passi (considerando che c’è già una pratica in corso: l’uff. giudiziario li ha già “visitati” 2 volte, e se non escono questo mese subentrerà la forza pubblica)? In questo caso, se incarichiamo un altro avvocato, esiste una prassi comune per l’onorario dello studio legale?

Le domande che tu poni sono diverse. Cercherò di rispondere al meglio e, per quanto possibile, ad ogni tuo quesito.

Con l’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, esecutiva, non ci resta che affidarci all’ufficiale giudiziario dal momento che è quest’ultimo che dovrà provvedere, naturalmente su richiesta del legale che ti segue nella procedura, ad eseguire gli accessi ai fini del rilascio dell’immobile. Purtroppo, i tempi per rientrare in possesso dell’immobile, a meno che questo non venga lasciato libero spontaneamente dall’inquilino, variano a seconda del tribunale di competenza e dell’organizzazione degli uffici giudiziari. Se, dopo vari accessi, l’inquilino non ottempera a quanto chiesto dall’ufficiale giudiziario, verrà chiesto l’intervento della forza pubblica.

Per quanto riguarda, invece, i canoni di locazione non pagati dal conduttore, necessita vedere se il giudice della procedura di sfratto abbia emesso anche il decreto di ingiunzione, ai sensi dell’art. 664 cpc.. In caso affermativo, visto che detto decreto è immediatamente esecutivo, potrai procedere esecutivamente nei confronti dell’intestatario del contratto di locazione con il pignoramento dello stipendio, del mobilio, della macchina, del conto corrente.

Se invece il giudice della procedura di sfratto non ha emesso alcun provvedimento in merito ai canoni non pagati dall’inquilino, ti consiglio di attivarti con un avvocato per  la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo presso il giudice competente.

Se la tua intenzione è quella di nominare un altro avvocato, necessita prima revocare il mandato al legale che ti sta seguendo, pagando i suoi compensi professionali per l’attività svolta fino a questo momento, e poi nominarne un altro.

Per le informazioni da te richieste in merito alle tariffe ti invito a consultare il tariffario dello studio a questa pagina.

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Chi si spaccia per un altro fa il reato di sostituzione di persona.

Vorrei porre alla Vs attenzione il seguente quesito: il soggetto che, spacciatosi per un’altra persona, ha inviato sms, utilizzando servizi internet, quale legge ha infranto? la persona, destinataria degli sms, che ha sporto denuncia alla polpost, in che modo  puo’ conciliare visto che gli sms non hanno creato alcun danno?

Secondo l’ordinamento italiano, la sostituzione di persona costituisce reato e, pertanto, il soggetto che ha posto in essere tale condotta è punibile penalmente. Al riguardo, l’articolo 494 del codice penale così recita: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“.

Come si evince dalla lettura dell’articolo, la condotta è penalmente rilevante allorquando il soggetto, sostituitosi ad altra persona, abbia taluno indotto in errore, allo scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In particolare, per integrare il reato di cui all’art. 494 c.p., è richiesta l’induzione in errore della “vittima” e, dal punto di vista soggettivo,  il dolo specifico, ossia il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

In mancanza di questi elementi, la condotta, qualora non costituisca altro delitto contro la fede pubblica, non è prevista dalla legge come reato.

Orbene, con riferimento al tuo caso, se il soggetto -sostituitosi ad altra persona- ha spedito gli sms senza alcun fine di recare danno, lo stesso, a mio parere, non è punibile penalmente.

Il reato in questione, non è perseguibile a querela, ma procedibile d’ufficio. Naturalmente, se dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti, non vengono raccolti elementi per potere incolpare la persona autrice della sostituzione, il procedimento penale verrà archiviato.

Se l’intenzione, comunque, del destinatario degli sms sarebbe quella di conciliare, lo stesso potrebbe fare delle dichiarazioni, in questo caso, alla polpost, in merito ai fatti così come verificatisi, o ritirare la stessa denuncia spiegando i motivi. Di certo, la denuncia, in virtù di quanto sopra esposto, essendo il reato procedibile d’ufficio, non potrebbe essere ritirata, ma la dichiarazione della persona offesa di come non vuole procedere nei confronti dell’autore degli sms, potrebbe servire, qualora la magistratura dovesse ritenere la condotta dell’autore del reato penalmente rilevante, come circostanza attenuante e, quindi, ai fini della diminuzione della pena. Sarebbe opportuno, tuttavia, per evitare di incorrere in errori, sentire il parere di un legale in modo che lo stesso, esaminati i fatti nei minimi particolari, possa dare il giusto consiglio e possa guidare la persona offesa nel conseguimento dei suoi obiettivi.