che cos’è una vertenza?

È qualsiasi problema di natura legale sollevato tra due o più persone, ricollegato ad una situazione o ad un fatto preciso. Ad esempio, se si verifica un’aggressione con lesioni, può nascere una vertenza tra la vittima e l’aggressore. In una situazione, sempre ad esempio, di condominio, può esserci il problema tra un condomino che vive producendo un certo rumore nella sua unità immobiliare ed un altro che ritiene che tale rumore sia eccessivo. Anche separazione, divorzio, affido dei figli sono altrettanti esempi di «vertenze». Così anche mancati pagamenti, concorsi, esami, successioni e così via.

Da questo punto di vista, una vertenza è una disputa, un problema, una questione tra una persona ed una o più altre, anche se queste persone sono all’interno di organizzazioni più complesse come le società, la famiglia, le associazioni e così via.

Non sempre un problema legale o una cosa che non ti sta bene diventa una vertenza: molto spesso, per amor del quieto vivere, sopporti o ti fai comunque andare bene un comportamento altrui che in realtà ti procura danno o che non condividi. Se, invece, decidi di sollevare il problema, è in quel momento che nasce la vertenza vera e propria. Può rimanere allo stato di discussione, anche estremamente pacifica, tra te e la tua «controparte», oppure diventare oggetto dell’intervento di un esperto di diritto come tipicamente un avvocato.

Nel momento in cui interviene un avvocato, la vertenza può rimanere a livello stragiudiziale oppure essere portata in ambito giudiziale.

che documenti occorrono per la pratica di estinzione del reato?

Occorre una copia autentica della sentenza (di condanna, patteggiamento, ecc.) indicante la data di irrevocabilità della stessa, cioè la data in cui la sentenza è passata in giudicato. Questa sentenza va chiesta presso l’ufficio del giudice che l’ha emessa, specificando che serve appunto per la richiesta di estinzione del reato.

Alcuni uffici giudiziari, poi, richiedono anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fatta dall’istante, circa l’assenza di condanne successive, ai sensi 47 del DPR 445/2000. Questa va fatta, secondo il modello standard reperibile facilmente su internet, presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza.

Naturalmente, poi, occorre una nomina di difensore.

vorrei sapere perchè un ex coniuge chiede il divorzio: qual’è lo scopo?

Beh, la formulazione della tua domanda (che parla di «ex coniuge») rivela come tu non abbia ben capito la situazione delle persone separate e spiega come mai tu abbia, di conseguenza, questa curiosità.

Il fatto è che, fino al divorzio, un coniuge non è ancora ex ma è ancora, invece, giuridicamente un coniuge a molti effetti, tant’è vero che non si può risposare e che se muore lascia la propria eredità alla propria moglie o marito.

Di solito, comunque ed appunto, si divorzia per due motivi principali: riacquistare lo «stato libero», e quindi potersi risposare (questo, ovviamente, per gli irriducibili ;-)), oppure evitare che in caso di decesso alla successione sia chiamato un coniuge col quale non si ha più niente in comune da molti anni.

Molte persone, una volta separate, trascurano poi di divorziare, ma sbagliano, perchè questo potrebbe essere causa di problemi. Appena maturano i requisiti, meglio presentare subito la domanda di divorzio. Se si riesce a presentare insieme (ricorso cosiddetto congiunto) si fa anche abbastanza presto e con poca spesa (ovviamente si può chiedere un preventivo a diversi avvocati, anche per confrontare i costi).

che cos’è la pec?

pec è l’acronimo di posta elettronica certificata, un tipo di posta elettronica che in Italia ha, per legge, lo stesso valore delle raccomandate a ricevuta di ritorno. Tutti i professionisti, tutti gli enti pubblici, e molte imprese sono obbligati ad avere un indirizzo pec, cosa questa che per gli utenti è molto utile perchè consente di tutelarsi senza dover … spender soldi e fare la fila all’ufficio postale, inviando le proprie domande o richieste direttamente dal computer.

Per i privati cittadini, c’è un programma governativo che consente a chiunque di ottenere una propria casella pec gratuitamente; attenzione però che poi quella casella pec diventerà il recapito ufficiale della persona che la richiede e potrà essere utilizzata anche dal governo e dagli altri organi dello Stato per inviare comunicazioni legalmente vincolanti, quindi potrebbe essere sempre un’arma a doppio taglio.

Per conoscere l’indirizzo pec di un’impresa, si può consultare ad esempio il sito infoimprese.it. Per conoscere quello di un’amministrazione c’è il database ufficiale all’indirizzo indicepa.gov.it. Per conoscere l’indirizzo pec di un avvocato, o di un altro professionista, si può al momento consultare il sito dell’ordine di appartenenza.

Presto dovrebbe essere costituito, poi, un nuovo indice chiamato INI-PEC con gli indirizzi delle imprese individuali e dei professionisti. Infatti, il 9 aprile 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contenente le disposizioni attuative per la creazione del nuovo “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC), previsto dal decreto legge numero 179 del 18.10.2012, come convertito dalla Legge numero 221 del 17.12.2012.

Noi allo studio associato Solignani Massa abbiamo da anni i nostri indirizzi pec (il mio è solignani@pec.solignani.it), li usiamo pressoché quotidianamente al posto delle «vecchie» raccomandate a ricevuta di ritorno e incoraggiamo tutti coloro che hanno a che fare con noi a fare altrettanto, ovviamente nelle comunicazioni aventi carattere di ufficialità (altrimenti va bene la posta «ordinaria»).

 

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il mantenimento per un figlio si può pagare almeno in parte con gli assegni familiari?

mio marito prima del matrimonio ebbe una bimba di cui a oggi non è stata riconosciuta però ora gli è stato richiesto il riconoscimento e in seguito il mantenimento di 150 euro, vorrei sapere se si può saldare con gli assegni familiari di circa 130 euro e aggiungere quel che manca sino ad arrivare ai 150 richiesti, o si deve scindere le due cose, ossia la richiedente dovrà avere sia l’assegno familiare più a parte il mantenimento?

Non si può decurtare il mantenimento dovuto da un genitore al figlio per la parte di esso che si ritiene pagata dall’INPS attraverso gli assegni familiari. Il mantenimento da parte del genitore e il sostegno alle famiglie di un certo tipo da parte degli enti pubblici sono infatti cose completamente diverse. Quello che si può fare è solo chiedere al giudice che, nel determinare la misura del mantenimento dovuto dal padre alla figlia, sia tenuto conto del percepimento, da parte del nucleo in cui si trova la figlia stessa, degli assegni familiari e del loro importo in concreto.

che cos’è la «sindrome dell’elefante» e perchè è fondamentale per avvocati e clienti?

Se io ti dico «Adesso pensa a qualsiasi cosa, assolutamente qualsiasi cosa, basta che non pensi ad un elefante!» tu che cosa fai? Non riesci a pensare a niente altro che ad un elefante… È una specie di riflesso condizionato del pensiero. A livello forense, questo si verifica quando un avvocato, anziché proseguire nella propria linea di difesa, si concentra nel replicare alle contestazioni avversarie. Non c’è niente di più sbagliato. La maggior parte delle deduzioni avversarie è sbagliata ed è sollevata solo per riempire atti processuali che, in mancanza, rimarrebbero inesorabilmente vuoti, considerata la scarsità di veri argomenti a favore. Di fronte ad eccezioni infondate e, in qualche caso, anche demenziali, un avvocato non deve acconsentire a che la propria preziosa attenzione sia distolta dal «succo» della difesa per replicare puntigliosamente a cose che non meritano più di tanta considerazione, ma deve avere la capacità e l’autonomia di proseguire dritto per la sua strada. Portare avanti una difesa significa per lo più approfondire l’impostazione difensiva iniziale e portare elementi a sostegno e a riprova della stessa, non perdere tempo dietro a qualsiasi argomento un avversario, spesso poco preparato, ti agita davanti.

Quello che dico sempre ai miei colleghi più giovani è questo «Negli atti processuali, devi andare per la tua strada». Se ti metti a replicare a certe idiozie, fai il gioco dell’avversario.

Questo lo devono capire non solo gli avvocati, ma anche gli utenti, con i quali spesso collaboriamo – a mio giudizio, giustamente – nella redazione degli atti: aiutateci a sostenere la difesa, mentre a replicare alle boiate ci pensiamo noi, per il tempo e nelle modalità strettamente necessarie.

per la mia pratica, devo parlare con voi o con il vostro corrispondente in loco?

Devi parlare sempre con noi e far riferimento a noi. Noi siamo quelli che studiamo a fondo il tuo caso e decidiamo la linea difensiva, il nostro corrispondente invece fa i giri presso gli uffici (deposito atti, ritiro copie, ecc.) e presenzia alle singole udienze osservando le istruzioni da noi indicate. Lui non conosce il tuo caso come noi. Questa regola, ovviamente, non è rigida, ma solo una indicazione per farti capire il nostro modo di lavorare e quello che ti puoi aspettare dai vari avvocati che intervengono sul tuo problema. Generalmente, fai sempre riferimento a noi, saremo poi noi volta per volta a dirti quando dovrai rivolgerti al nostro corrispondente in loco, ad esempio per organizzare la tua presenza alle udienze, per portare un documento e così via. Questo discorso è particolarmente vero nel caso del patrocinio a spese dello Stato, dove si può nominare un solo avvocato, ragione per cui il nostro corrispondente è un collaboratore solo nostro mentre non ha nessun rapporto diretto con te.

perchè voi avvocati insistete sempre per farci fare un accordo?

È un tema molto importante. È vero che noi avvocati facciamo così, molte volte purtroppo di fronte a questo nostro atteggiamento i clienti pensano che o ci siamo accordati con la controparte, o non abbiamo voglia o coraggio di seguirli «fino in fondo», oppure, ancora peggio, abbiamo fatto qualche errore, magari procedurale, che vogliamo coprire. In realtà, nella pressoché totalità dei casi, non c’è nulla di più lontano dalla verità. Gli avvocati consigliano di accordarsi con la controparte, di trovare insomma una soluzione bonaria, perchè conoscono per esperienza i vantaggi di un accordo e gli svantaggi della soluzione giudiziaria.

Qui da noi a Modena c’è un vecchio detto secondo cui «è meglio un triste accordo di una buona sentenza», che la dice molto lunga sul punto.

Un accordo ti lascia sempre un po’ l’amaro in bocca, perchè per raggiungerlo devi inevitabilmente fare alcune rinunce, ma questo motto ti dice che un accordo, per quanto tu ne possa essere poco felice, non potrà mai essere peggio di una sentenza, anche fatta bene, per te. Il chè risponde ad una verità oggettiva. Un accordo è un insieme di regole dettato direttamente dai protagonisti della vicenda, a seguito di trattative tra loro, mentre una sentenza è una decisione presa da un giudice che non così di rado è solo un burocrate svogliato, che giudica in base al codice civile, senza sapere davvero chi sei tu, la tua famiglia, il tuo lavoro. Per non dire del fatto che l’accordo può intervenire subito, o dopo qualche mese, mentre una sentenza va attesa per anni. In conclusione, noi avvocati abbiamo ragione da vendere a insistere, in generale (poi, naturalmente, bisogna vedere caso per caso, anche e soprattutto nei contenuti), per le soluzioni bonarie e i clienti fanno malissimo a diffidarne per partito preso, solo perchè temono di prendere una fregatura.

Ma ci sono altri aspetti da approfondire su questo, ci torneremo sopra!

vale la pena per un avvocato seguire pratiche col patrocinio a spese dello Stato?

Ne abbiamo discusso qui.

non rientro nei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato, c’è qualche alternativa utile per me?

Una ottima alternativa all’istituto del gratuito patrocinio, che offre una copertura molto più completa, sono le forme di assicurazione di tutela giudiziaria. Esistono anche polizze che costano solo 35€ all’anno, quindi alla portata anche di coloro che solitamente hanno basso reddito. Naturalmente, si tratta di assicurazioni quindi bisogna averle stipulate sempre prima dell’insorgenza del problema, non si può certo farle dopo che il problema è già insorto.