faq

Ci sono domande «classiche» anche per gli avvocati: domande che gli utenti ci fanno spesso, di persona o tramite il blog. Man mano che ne riceviamo una, inseriamo qui la risposta, secondo il metodo appunto delle FAQ. Prova a cercare nella nostra raccolta, può essere che trovi la tua risposta, o comunque informazioni utili anche per il tuo caso.

diritto

quanto tempo occorre per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per un processo civile?

Il mio avvocato civile ha chiesto il gratuito patrocinio per me, il 4 di dicembre, è possibile che ad oggi, il 27 di dicembre non abbiamo avuto ancora l’approvazione di una richiesta fra l’altro urgente? Ho letto che passano massimo, 10 giorni è vero o no? Sono preoccupato. Grazie!

Nel caso dei procedimenti civili, l’ammissione è quasi sempre gestita, in via anticipatoria (cioè non definitiva, significa che il giudice che poi segue il procedimento può sempre pensarla diversamente), dall’Ordine degli avvocati territorialmente competente. Al riguardo, io che ho avuto occasione di presentare oramai centinaia di domande in ogni parte d’Italia, ti posso assicurare che i tempi sono i più vari: ci sono Ordini abbastanza veloci, come il mio di Modena ad esempio (non per campanilismo), e altri incredibilmente lunghi, come quello, di cui non faccio il nome, dove ho aspettato più di quattro mesi per una ammissione, che peraltro riguardava una separazione. Al di là di questo, se ci sono motivi di urgenza, ad esempio sei stato convenuto e c’è una data entro cui bisogna presentare le difese, puoi chiedere la procedura d’urgenza, anche se non è detto che sia risolutivo. Naturalmente, una ulteriore alternativa è pagare di tasca tua il compenso al tuo avvocato sino a che non verrà emessa la delibera di ammissione.

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per il tagliando della mia auto sono obbligato a rivolgermi all’officina del concessionario se non voglio perdere la garanzia?

No, il regolamento UE 1400/2002 tutela il consumatore su questo. Dalla sua entrata in vigore, avvenuta nel 2005, non esiste più l’obbligo di recarsi presso la concessionaria per tagliandi e riparazioni ordinarie al solo scopo di mantenere la garanzia. I costruttori infatti non possono più obbligare ad usare la loro rete di officine per il regolare servizio di manutenzione del veicolo, allo scopo di mantenere i diritti relativi alla garanzia. In tutti quei casi in cui si paga per l’intervento, come il cambio dell’olio, il cambio dei filtri, la sostituzione delle pastiglie freno, degli ammortizzatori, dei pneumatici, ecc. o la riparazione di un piccolo urto dovuto ad un incidente, gli interventi possono essere normalmente eseguiti presso gli autoriparatori indipendenti. L’unica condizione è che il riparatore utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente all’originale, in base all’art. 4, lett. K, del regolamento  e che ovviamente seguano le indicazioni del produttore. Per questo motivo, è bene che nella fattura rilasciata al termine della riparazione siano indicati anche i ricambi impiegati nella lavorazione.

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la mediazione si può fare anche per problemi sul posto di lavoro?

Ho 36 anni, sono un’impiegata e mamma di due bambini, uno di 9 e uno di 3 anni. Lavoro a tempo indeterminato presso una società commerciale privata da 4 anni. Da alcuni mesi a questa parte sto purtroppo subendo in ambito lavorativo, da parte del mio responsabile, una sorta di “mobbing” (anche se so di stare usando impropriamente questo termine) dopo che ho avuto con lui una discussione piuttosto accesa in merito al suo comportamento nei miei confronti (accessi d’ira e sfoghi reiterati e protratti nel tempo, nonchè demansionamento a seguito dell’arrivo di una nuova collega). Lei sarebbe così gentile da darmi qualche informazione e magari qualche contatto utile a chiarirmi innanzitutto le idee ed eventualmente a capire come potermi “difendere” in questo senso? Francamente lo stress a cui sono quotidianamente sottoposta temo possa intaccare la mia vita familiare (lo vedo nelle mie reazioni sempre più nervose e intolleranti nei confronti di mio marito e dei bambini) e questo vorrei cercare di evitarlo il più possibile come potrà anche lei immaginare (oltre a voler certamente valutare il problema e cercare di arginarlo logicamente se possibile).

Come riconosci tu stessa per prima, non è mobbing in senso tecnico, ma semplicemente una situazione di stress derivante dall’esistenza di rapporti non buoni, o comunque tesi, con il tuo «capo». A livello giuridico, questo ha scarsa rilevanza e, se anche per assurdo lo avesse, probabilmente gli strumenti offerti dalla legge non sarebbero i più idonei per trattare il problema. Una circostanza che, invece, potrebbe essere più rilevante, giuridicamente parlando, sarebbe il «demansionamento», di cui fai appena un cenno, ma anche qui bisogna capire se è un vero e proprio cambiamento di mansioni in senso tecnico, come tale illegittimo, o una semplice riorganizzazione e riassegnazione di singoli compiti, normale, in una certa misura, quando arriva nuovo personale.

Tutto sommato, non credo che iniziative di tipo legale, quelle che un avvocato tradizionalmente ti consiglierebbe, potrebbero esserti utili più di tanto nella tua situazione, che è peraltro abbastanza «di confine» tra il lecito e l’illecito. Quello che ti consiglierei, piuttosto, è di invitare il tuo «capo» a fare qualche seduta presso un mediatore, cioè un esperto di comunicazione che possa agevolare il dialogo tra di voi. Mi rendo conto di come una indicazione di questo genere possa sembrare strana, sia per te che per tutti gli altri che si trovano in situazioni analoghe in aziende (e ce ne sono tantissimi), ma io penso che sia la strada giusta.

Innanzitutto, è chiaro che qualcosa lo devi fare, perchè, come riconosci tu stessa, lo stress sta compromettendo la tua qualità di vita e soprattutto quella di chi ti sta accanto, che non ha nessuna colpa.

Se concordiamo su questo, va poi considerato che l’approccio tradizionale, di far scrivere ad un sindacato o ad un avvocato, credo che avrebbe poche chances di conseguire un risultato inutile e presenterebbe comunque anche il rischio, ineliminabile, di peggiorare addirittura la situazione.

Inviare, invece, una lettera, da parte tua o anche tramite un legale, ma con tono e stile non ostili, per quanto possibile, in cui semplicemente inviti a fare un incontro presso un mediatore per «chiarimenti», penso potrebbe essere un eccellente modo per «rompere il ghiaccio» e comunque fare quel qualcosa che comunque non puoi esimerti dal fare.

Poi dipende sempre, ovviamente, da come la prende controparte, ma in ogni caso non credo sia una mossa sbagliata. Un domani, infatti, se le cose dovessero peggiorare e si dovesse arrivare, allora, ai ferri corti a livello giudiziario, la tua disponibilità alla mediazione in tempi non sospetti potrebbe essere ben apprezzata da chi sarà chiamato a valutare il caso.

Come avrai intuito, personalmente mi considero più un esperto di conflitti e un problem solver che un avvocato e, da questo punto di vista, posso dirti che la pressoché totalità dei problemi sul posto di lavoro non è così tanto diversa da quelli che si hanno in famiglia, dove spesso si hanno tante persone, tutte in buona fede, ma che non riescono a comunicare adeguatamente tra loro e quindi finiscono per litigare regolarmente.

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che documenti occorrono per il patrocinio a spese dello Stato nel penale?

  • n. 1 autocertificazione di stato di famiglia | occorre in originale, dal momento che deve essere firmata da te. Il modello da usare puoi prenderlo dalla nostra raccolta
  • n. 1 autocertificazione di residenza | anche questa occorre in originale e si può scaricare dalla nostra raccolta
  • ultima dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza di presentazione, autocertificazione dei redditi del richiedente e di tutti gli altri membri del suo nucleo familiare già maggiorenni | la dichiarazione può essere trasmessa in copia, l’autocertificazione ci serve in originale
  • codice fiscale e documento d’identità del richiedente e di tutti gli altri membri del nucleo familiare | in copia
  • certificato del casellario giudiziale, da richiedere all’ufficio del casellario del Tribunale | in originale
  • domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente | in originale
  • non è sempre necessaria, ma se ce l’avete mandatecela (in copia): dichiarazione ISEE
  • due nomine di difensore | in originale
  • per i soli stranieri extracomunitari: certificazione dell’Ambasciata o del Consolato del Paese di appartenenza circa la mancanza di beni intestati nel paese di origine, da richiedersi alle Autorità consolari estere aventi sede in Italia (ad es. se marocchino occorre interpellare il Consolato Marocchino a Roma, Milano o Bologna)

Nota Bene: insieme ai documenti di cui sopra, vi chiediamo di mandarci anche i documenti necessari per la pratica che ci sarà poi da seguire una volta che sarete stati ammessi al patrocinio, anche per evitarvi di fare due volte gli stessi giri. Ad esempio, se si tratta di una separazione il certificato di stato di famiglia e di residenza occorre due volte: uno va mandato all’ordine degli avvocati per la domanda del patrocinio, uno invece ci serve per il tribunale. Vi diremo noi volta per volta che documenti servono per la pratica che dovete fare, visto che variano appunto a seconda della pratica.

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che documenti occorrono per il patrocinio a spese dello Stato nel civile?

  • n. 1 autocertificazione di stato di famiglia | occorre in originale, dal momento che deve essere firmata da te. Il modello da usare puoi prenderlo dalla nostra raccolta
  • n. 1 autocertificazione di residenza | anche questa occorre in originale e si può scaricare dalla nostra raccolta
  • ultima dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza di presentazione, autocertificazione dei redditi del richiedente e di tutti gli altri membri del suo nucleo familiare già maggiorenni | la dichiarazione può essere trasmessa in copia, l’autocertificazione ci serve in originale
  • codice fiscale e documento d’identità del richiedente e di tutti gli altri membri del nucleo familiare | in copia
  • domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente | in originale
  • non è sempre necessaria, ma se ce l’avete mandatecela (in copia): dichiarazione ISEE
  • n. 3 procure ad litem | in originale
  • per i soli stranieri extracomunitari: certificazione dell’Ambasciata o del Consolato del Paese di appartenenza circa la mancanza di beni intestati nel paese di origine, da richiedersi alle Autorità consolari estere aventi sede in Italia (ad es. se marocchino occorre interpellare il Consolato Marocchino a Roma, Milano o Bologna) | in copia

Nota Bene: insieme ai documenti di cui sopra, vi chiediamo di mandarci anche i documenti necessari per la pratica che ci sarà poi da seguire una volta che sarete stati ammessi al patrocinio, anche per evitarvi di fare due volte gli stessi giri. Ad esempio, se si tratta di una separazione il certificato di stato di famiglia e di residenza occorre due volte: uno va mandato all’ordine degli avvocati per la domanda del patrocinio, uno invece ci serve per il tribunale. Vi diremo noi volta per volta che documenti servono per la pratica che dovete fare, visto che variano appunto a seconda della pratica.

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cosa intende per «famiglia» ai fini del patrocinio a spese dello Stato?

Per “famiglia” si intendono tutte le persone che risultano sul certificato di stato di famiglia, anche se non parenti. Quindi non rilevano eventuali parenti che vivono oramai altrove, come ad esempio figli già usciti di casa, mentre rilevano persone che non hanno rapporti di parentela con il richiedente ma convivono con lui, come semplici coinquilini.

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come posso presentare la domanda di ammissione al patrocinio se sono in carcere?

Non c’è problema, in questo caso noi provvederemo a predisporre l’istanza e la documentazione necessaria, e ad inviarla all’istante via posta presso la casa circondariale, dove sarà poi il detenuto a presentarla tramite le autorità carcerarie.

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come si presenta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

Penseremo direttamente noi a presentare l’istanza, una volta sottoscritta. Salvo solo il caso, nel penale, in cui la persona richiedente si trovi in carcere. Le modalità di presentazione sono diverse a seconda che sia competente un giudice civile, penale o amministrativo:

  • civile. Per i procedimenti civili la domanda si presenta all’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
  • penale. Per questi procedimenti, l’istanza va presentata direttamente al Magistrato e ai suoi uffici.
  • amministrativo. Per questi casi, l’istanza va presentata all’apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il TAR (art. 1, comma 1308, legge 27 dicembre 2006, n. 276). Qui occorre assolutamente muoversi in fretta, perchè solitamente il termine per impugnare gli atti amministrativi è di 60 giorni, ma le commissioni impiegano mediamente almeno un mese per decidere sull’ammissione della domanda, con la conseguenza che rimane poi pochissimo tempo per preparare il ricorso o la costituzione in giudizio, quindi la domanda di ammissione al beneficio va presentata subito.
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se l’ordine degli avvocati rigetta la domanda cosa si può fare?

In caso di procedimenti civili, se il Consiglio dell’Ordine rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si può presentare reclamo al Tribunale (art. 126, comma 2°, l. cit.). Purtroppo, per fare questo è necessario pagare un contributo unificato di 70€ più una marca da 8€ e spese varie. Nei casi in cui ci sono i presupposti per reclamare, siamo a disposizione per presentare, sempre gratuitamente, il reclamo, tuttavia ci sono queste spese vive da considerare, per cui chiediamo un rimborso di 100€. Generalmente, comunque, non conviene presentare reclamo, ma semmai ripresentare la domanda, ove possibile.

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posso avere il patrocinio a spese dello Stato anche se non sono cittadino italiano?

Sì, certo, con alcune peculiarità diverse a seconda che il procedimento sia civile o penale.

1) Nei procedimenti civili, il gratuito patrocinio può essere usato dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002), che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano anche solo al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio. Ad esempio: una spagnola si sposa e vive in Italia con il marito per un certo periodo, poi si trasferisce in Spagna separandosi di fatto dal marito: per fare la separazione in Italia, anche dopo anni dalla separazione di fatto e dal suo trasferimento in Spagna, può usufruire del gratuito patrocinio, dal momento che il presupposto della separazione è il matrimonio e il rapporto matrimoniale, che si sono svolti quando era in Italia.

2) Nei procedimenti penali, vale la regola posta dall’art. 90 DPR 115/2002 ed è comunque necessario che lo straniero sia residente in Italia.

 

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dove posso approfondire l’istituto del patrocinio a spese dello Stato?

Posso darti queste varie indicazioni:

  • leggiti i vecchi post contenuti nel blog in materia e segui tutti quelli nuovi che man mano pubblichiamo. Il blog può essere seguito, anche solo limitatamente ai nuovi post in materia di patrocinio, anche via feed oppure tramite l’account twitter o la pagina facebook;
  • consulta la pagina informativa del Ministero della Giustizia;
  • vedi anche questa ottima sintesi con anche riferimenti giurisprudenziali dell’Ordine degli Avvocati di Bologna;
  • associazione Anvag;
  • ci sono poi ottimi libri:
    • un buon manuale di primo orientamento è SPINZO – PALOMBARINI, Manuale pratico sul patrocinio a spese dello Stato, Rimini, Maggioli, 2006;
    • altro testo in materia: SASSANO FRANCESCA, Il gratuito patrocinio, Torino, Giappichelli, 2004;
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non rientro nei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato, c’è qualche alternativa utile per me?

Una ottima alternativa all’istituto del gratuito patrocinio, che offre una copertura molto più completa, sono le forme di assicurazione di tutela giudiziaria. Esistono anche polizze che costano solo 35€ all’anno, quindi alla portata anche di coloro che solitamente hanno basso reddito. Naturalmente, si tratta di assicurazioni quindi bisogna averle stipulate sempre prima dell’insorgenza del problema, non si può certo farle dopo che il problema è già insorto.

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vale la pena per un avvocato seguire pratiche col patrocinio a spese dello Stato?

Ne abbiamo discusso qui.

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il mantenimento per un figlio si può pagare almeno in parte con gli assegni familiari?

mio marito prima del matrimonio ebbe una bimba di cui a oggi non è stata riconosciuta però ora gli è stato richiesto il riconoscimento e in seguito il mantenimento di 150 euro, vorrei sapere se si può saldare con gli assegni familiari di circa 130 euro e aggiungere quel che manca sino ad arrivare ai 150 richiesti, o si deve scindere le due cose, ossia la richiedente dovrà avere sia l’assegno familiare più a parte il mantenimento?

Non si può decurtare il mantenimento dovuto da un genitore al figlio per la parte di esso che si ritiene pagata dall’INPS attraverso gli assegni familiari. Il mantenimento da parte del genitore e il sostegno alle famiglie di un certo tipo da parte degli enti pubblici sono infatti cose completamente diverse. Quello che si può fare è solo chiedere al giudice che, nel determinare la misura del mantenimento dovuto dal padre alla figlia, sia tenuto conto del percepimento, da parte del nucleo in cui si trova la figlia stessa, degli assegni familiari e del loro importo in concreto.

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che cos’è un decreto ingiuntivo?

ricorso per decreto ingiuntivo è il procedimento più comune per il recupero dei crediti aziendali e, qualche volta, anche privati (per questi ultimi il caso più tipico è quello del recupero delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli). Si tratta di un procedimento speciale, che ha lo scopo di essere molto più veloce di quello ordinario, che, come noto, dura normalmente diversi anni.

Per poterlo usare, devi avere una prova scritta del tuo credito (non sono sufficienti, ad esempio, dei testimoni). La prova scritta, nel caso delle aziende, è costituita dalla fattura accompagnata dall’estratto autentico, che si ottiene da un notaio, delle scritture contabili che attesta che la fattura stessa è regolarmente inserita nei libri contabili della società. A volte si allegano anche i documenti di trasporto, che qualche volta sono addirittura firmati dal debitore per ricevuta della merce.

Se disponi di questa prova scritta, puoi presentare appunto un ricorso al giudice del luogo dove la tua azienda ha sede – salvo, tuttavia, che il debitore non sia un consumatore: in questo caso dovrai andare dal giudice del luogo di residenza del cliente – in cui chiedi al giudice di ordinare al debitore di pagare.

Se il ricorso viene accolto, una copia del ricorso con il provvedimento del giudice che ordina al debitore di pagare viene notificata al debitore stesso.

Entro 40 giorni dal giorno della notifica, poi, possono succedere due cose:

  • il debitore non fa opposizione; in questo caso, il decreto diventa definitivo, esattamente come una sentenza emessa in una causa ordinaria: il debitore non può più contestare di dover pagare quanto ti deve; il decreto, poi, diventa anche titolo esecutivo, cioè sulla base di esso può essere promosso un pignoramento nei confronti del debitore;
  • il debitore fa opposizione: in questo secondo caso, si apre una causa ordinaria, quella che dura diversi anni, e lo “scopo” di questo procedimento, quello di essere uno strumento veloce in mano ai creditori, va in buona parte perduto; se l’opposizione, però, non è fondata a sua volta su prova scritta, alla prima udienza della causa il giudice può stabilire che il decreto sia provvisoriamente esecutivo, cioè il debitore deve comunque intanto pagare – il decreto diventa titolo esecutivo come se non fosse stata fatta opposizione – e la causa in seguito proseguirà solo per stabilire chi dei due ha ragione  (e se risulterà aver ragione il debitore, il creditore dovrà restituire quanto nel frattempo ricevuto).

In alcuni casi, come quando ad esempio il debitore è già stato protestato, è anche possibile ottenere undecreto immediatamente esecutivo, cioè che è già titolo esecutivo al momento in cui viene emesso, senza bisogno di aspettare che diventi definitivo o che sia dichiarato tale nella prima udienza del giudizio di opposizione. In questi casi, il debitore deve comunque pagare subito quello che prevede il decreto, poi può fare opposizione se ritiene di avere giuste ragioni per richiedere indietro quanto è stato costretto a corrispondere.

Per quanto riguarda le spese (legali) del procedimento, il giudice, quando concede il decreto, ordina anche al debitore di pagare le spese legali sostenute sino a quel momento e le successive. Se il creditore, quindi, riesce poi a mettere in esecuzione il decreto e quindi a farsi pagare, riesce solitamente anche a rientrare delle spese; se non ci riesce, è bene notare che in ogni caso il suo legale sarà da pagare ugualmente, come spiegato in questo nostro precedente post. I nostri preventivi sono sempre limitati alla sola fase di ingiunzione, con esclusione di quella di eventuale opposizione, dal momento che si tratta di due tipi di lavoro estremamente diversi tra loro: uno della durata di pochi mesi e un altro della durata di diversi anni; in ogni caso, i nostri preventivi sono di solito formulati con la tariffa di tipo “flat” che, per questo genere di procedimenti, è particolarmente comoda.

Pur essendo un procedimento più semplice, insomma, presenta molte variabili e non è facile, oggettivamente, per noi avvocati fornire al cliente un quadro preciso di queste situazioni, dal momento che possono intervenire, strada facendo, molte variazioni: rimane comunque la strada più veloce per il recupero dei crediti, nella maggior parte dei casi, quindi tanto vale iniziare in questo modo e poi si valuta man mano che il procedimento prosegue.

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che documenti servono per la mia pratica di separazione / divorzio / affido?

Per le soluzioni di tipo consensuale (separazione consensuale e divorzio congiunto) i documenti occorrenti sono i seguenti:

  1. certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia del marito;
  2. certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia della moglie;
  3. estratto o copia dell’atto di matrimonio;
  4. per il divorzio: copia autentica del verbale di separazione e decreto di omologa.

I primi due certificati vanno richiesti all’Ufficio anagrafe del Comune di attuale residenza dei coniugi, che può essere anche diverso se uno dei due ha già fatto il cambio di residenza.

L’estratto o copia dell’atto di matrimonio va chiesto all’Ufficio anagrafe del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.

La maggior parte dei tribunali italiani, compreso il mio tribunale di Modena, considera sufficiente l’estratto dell’atto, che è una parte appunto ridotta del documento originale, ma alcuni tribunali vogliono la copia integrale, come ad es. il tribunale di Milano. In caso di dubbio, pertanto, e siccome nel più ci sta sempre il meno, meglio chiedere la copia integrale.

Se il Comune di celebrazione del matrimonio è lontano, come nel classico caso ad es. di coppie che risiedono al Nord ma si sono sposate nel paese di lei al Sud, il certificato si può richiedere anche tramite posta: in questi casi, è consigliabile provare a mettersi in contatto telefonico con l’ufficio anagrafe per richiedere le modalità (solitamente occorre spedire una richiesta allegando marche da bollo e una busta preaffrancata, ma ogni Comune ha una sua prassi purtroppo) della richiesta; in alternativa, si possono consultare anche le pagine del sito web del Comune interessato o provare a chiedere informazioni via posta elettronica o pec. Se il cliente si trova in imbarazzo, comunque, possiamo provvedere anche noi, anche se i tempi in questo modo si allungano un po’.

Al funzionario dell’ufficio anagrafe occorre far presente che i certificati si richiedono per uso separazione o divorzio.

In caso di dubbio, o anche come promemoria, potete naturalmente stampare questa pagina e portarla con voi, eventualmente mostrandola allo sportello.

La copia autentica del verbale di separazione e decreto di omologa va richiesta alla cancelleria del Tribunale dove è stata fatta la separazione; di solito se ne occupa il legale che avete incaricato per il divorzio, meglio dargli se possibile una copia semplice o almeno il numero di rg del procedimento di separazione in modo che alla cancelleria facciano poi prima a trovare il fascicolo.

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perchè voi avvocati insistete sempre per farci fare un accordo?

È un tema molto importante. È vero che noi avvocati facciamo così, molte volte purtroppo di fronte a questo nostro atteggiamento i clienti pensano che o ci siamo accordati con la controparte, o non abbiamo voglia o coraggio di seguirli «fino in fondo», oppure, ancora peggio, abbiamo fatto qualche errore, magari procedurale, che vogliamo coprire. In realtà, nella pressoché totalità dei casi, non c’è nulla di più lontano dalla verità. Gli avvocati consigliano di accordarsi con la controparte, di trovare insomma una soluzione bonaria, perchè conoscono per esperienza i vantaggi di un accordo e gli svantaggi della soluzione giudiziaria.

Qui da noi a Modena c’è un vecchio detto secondo cui «è meglio un triste accordo di una buona sentenza», che la dice molto lunga sul punto.

Un accordo ti lascia sempre un po’ l’amaro in bocca, perchè per raggiungerlo devi inevitabilmente fare alcune rinunce, ma questo motto ti dice che un accordo, per quanto tu ne possa essere poco felice, non potrà mai essere peggio di una sentenza, anche fatta bene, per te. Il chè risponde ad una verità oggettiva. Un accordo è un insieme di regole dettato direttamente dai protagonisti della vicenda, a seguito di trattative tra loro, mentre una sentenza è una decisione presa da un giudice che non così di rado è solo un burocrate svogliato, che giudica in base al codice civile, senza sapere davvero chi sei tu, la tua famiglia, il tuo lavoro. Per non dire del fatto che l’accordo può intervenire subito, o dopo qualche mese, mentre una sentenza va attesa per anni. In conclusione, noi avvocati abbiamo ragione da vendere a insistere, in generale (poi, naturalmente, bisogna vedere caso per caso, anche e soprattutto nei contenuti), per le soluzioni bonarie e i clienti fanno malissimo a diffidarne per partito preso, solo perchè temono di prendere una fregatura.

Ma ci sono altri aspetti da approfondire su questo, ci torneremo sopra!

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cosa pensate delle associazioni dei consumatori?

Come sempre, bisogna giudicare da caso a caso, perchè come non tutti gli avvocati sono uguali, nemmeno le associazioni sono uguali tra loro.

A nostro giudizio, e non lo diciamo per interesse di bottega o di casta, la soluzione migliore per essere tutelati come consumatori è quello di disporre di una copertura di tutela giudiziaria a livello famigliare e rivolgersi in caso di bisogno ad un bravo avvocato. Spendendo poco più di 100€ all’anno, in tutti i casi in cui si subisce una “fregatura” o una piccola ingiustizia che si lascerebbero perdere per il timore di spendere di avvocato più di quello che si potrebbe ricavare come risarcimento, ci si potrà rivolgere tranquillamente ad un avvocato senza spendere un centesimo. La copertura si estende anche ai tecnici, cioè ai medici legali o periti, che si dovesse rendere necessario incaricare per coltivare la vertenza.

Un buon avvocato, nel quale si possa avere veramente fiducia, più una valida forma di tutela giudiziariarendono il consumatore veramente tutelato, molto di più di quello che potrebbe fare qualsiasi associazione di consumatori, sindacato o altro.

Per completezza di cronaca, poi, quando si parla di associazioni dei consumatori, ci piace sempre riportare una incredibile intervista a Carlo Rienzi, presidente del Codacons, pubblicata sull’Espresso del 14 aprile 2004 nell’articolo “Robin Hood alla cassa di Carlo Luna”, che fa capire tante cose su questo mondo.

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per la mia pratica, devo parlare con voi o con il vostro corrispondente in loco?

Devi parlare sempre con noi e far riferimento a noi. Noi siamo quelli che studiamo a fondo il tuo caso e decidiamo la linea difensiva, il nostro corrispondente invece fa i giri presso gli uffici (deposito atti, ritiro copie, ecc.) e presenzia alle singole udienze osservando le istruzioni da noi indicate. Lui non conosce il tuo caso come noi. Questa regola, ovviamente, non è rigida, ma solo una indicazione per farti capire il nostro modo di lavorare e quello che ti puoi aspettare dai vari avvocati che intervengono sul tuo problema. Generalmente, fai sempre riferimento a noi, saremo poi noi volta per volta a dirti quando dovrai rivolgerti al nostro corrispondente in loco, ad esempio per organizzare la tua presenza alle udienze, per portare un documento e così via. Questo discorso è particolarmente vero nel caso del patrocinio a spese dello Stato, dove si può nominare un solo avvocato, ragione per cui il nostro corrispondente è un collaboratore solo nostro mentre non ha nessun rapporto diretto con te.

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quando è prevista la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza?

Quando il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5. Se il tasso è pari a 1,5 g/l, il fatto rimane un reato e si apre un procedimento penale, ma non c’è la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Nei casi di confine, ad esempio quando vengono rilevati valori come 1,6 o 1,7, conviene valutare se ci sono margini per contestare l’accertamento dal punto di vista tecnico e riuscire a rientrare nella fascia per cui non è prevista la confisca, ovviamente tenendo presente anche il valore del veicolo oggetto della stessa. Da notare che la confisca si applica anche in caso in cui il procedimento penale venga definito tramite patteggiamento.

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che cos’è la «sindrome dell’elefante» e perchè è fondamentale per avvocati e clienti?

Se io ti dico «Adesso pensa a qualsiasi cosa, assolutamente qualsiasi cosa, basta che non pensi ad un elefante!» tu che cosa fai? Non riesci a pensare a niente altro che ad un elefante… È una specie di riflesso condizionato del pensiero. A livello forense, questo si verifica quando un avvocato, anziché proseguire nella propria linea di difesa, si concentra nel replicare alle contestazioni avversarie. Non c’è niente di più sbagliato. La maggior parte delle deduzioni avversarie è sbagliata ed è sollevata solo per riempire atti processuali che, in mancanza, rimarrebbero inesorabilmente vuoti, considerata la scarsità di veri argomenti a favore. Di fronte ad eccezioni infondate e, in qualche caso, anche demenziali, un avvocato non deve acconsentire a che la propria preziosa attenzione sia distolta dal «succo» della difesa per replicare puntigliosamente a cose che non meritano più di tanta considerazione, ma deve avere la capacità e l’autonomia di proseguire dritto per la sua strada. Portare avanti una difesa significa per lo più approfondire l’impostazione difensiva iniziale e portare elementi a sostegno e a riprova della stessa, non perdere tempo dietro a qualsiasi argomento un avversario, spesso poco preparato, ti agita davanti.

Quello che dico sempre ai miei colleghi più giovani è questo «Negli atti processuali, devi andare per la tua strada». Se ti metti a replicare a certe idiozie, fai il gioco dell’avversario.

Questo lo devono capire non solo gli avvocati, ma anche gli utenti, con i quali spesso collaboriamo – a mio giudizio, giustamente – nella redazione degli atti: aiutateci a sostenere la difesa, mentre a replicare alle boiate ci pensiamo noi, per il tempo e nelle modalità strettamente necessarie.

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che cos’è la pec?

pec è l’acronimo di posta elettronica certificata, un tipo di posta elettronica che in Italia ha, per legge, lo stesso valore delle raccomandate a ricevuta di ritorno. Tutti i professionisti, tutti gli enti pubblici, e molte imprese sono obbligati ad avere un indirizzo pec, cosa questa che per gli utenti è molto utile perchè consente di tutelarsi senza dover … spender soldi e fare la fila all’ufficio postale, inviando le proprie domande o richieste direttamente dal computer.

Per i privati cittadini, c’è un programma governativo che consente a chiunque di ottenere una propria casella pec gratuitamente; attenzione però che poi quella casella pec diventerà il recapito ufficiale della persona che la richiede e potrà essere utilizzata anche dal governo e dagli altri organi dello Stato per inviare comunicazioni legalmente vincolanti, quindi potrebbe essere sempre un’arma a doppio taglio.

Per conoscere l’indirizzo pec di un’impresa, si può consultare ad esempio il sito infoimprese.it. Per conoscere quello di un’amministrazione c’è il database ufficiale all’indirizzo indicepa.gov.it. Per conoscere l’indirizzo pec di un avvocato, o di un altro professionista, si può al momento consultare il sito dell’ordine di appartenenza.

Presto dovrebbe essere costituito, poi, un nuovo indice chiamato INI-PEC con gli indirizzi delle imprese individuali e dei professionisti. Infatti, il 9 aprile 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contenente le disposizioni attuative per la creazione del nuovo “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC), previsto dal decreto legge numero 179 del 18.10.2012, come convertito dalla Legge numero 221 del 17.12.2012.

Noi allo studio associato Solignani Massa abbiamo da anni i nostri indirizzi pec (il mio è solignani@pec.solignani.it), li usiamo pressoché quotidianamente al posto delle «vecchie» raccomandate a ricevuta di ritorno e incoraggiamo tutti coloro che hanno a che fare con noi a fare altrettanto, ovviamente nelle comunicazioni aventi carattere di ufficialità (altrimenti va bene la posta «ordinaria»).

 

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che cos’è un’istanza del 335?

È una domanda che si presenta in base all’art. 335 del codice di procedura penale per sapere se esistono procedimenti penali a carico della persona che la presenta. Molte volte, considerato che i procedimenti penali sono coperti da segreto, è l’unico modo per poter sapere almeno che tipo di reato è stato contestato o per quale reato si è stati denunciati.

Può essere presentata anche senza l’assistenza di un avvocato, va depositata alla Procura della Repubblica, ed è meglio informarsi prima, presso la segreteria, se c’è un modello apposito da utilizzare (solitamente ogni ufficio ne ha uno).

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vorrei sapere perchè un ex coniuge chiede il divorzio: qual’è lo scopo?

Beh, la formulazione della tua domanda (che parla di «ex coniuge») rivela come tu non abbia ben capito la situazione delle persone separate e spiega come mai tu abbia, di conseguenza, questa curiosità.

Il fatto è che, fino al divorzio, un coniuge non è ancora ex ma è ancora, invece, giuridicamente un coniuge a molti effetti, tant’è vero che non si può risposare e che se muore lascia la propria eredità alla propria moglie o marito.

Di solito, comunque ed appunto, si divorzia per due motivi principali: riacquistare lo «stato libero», e quindi potersi risposare (questo, ovviamente, per gli irriducibili ;-)), oppure evitare che in caso di decesso alla successione sia chiamato un coniuge col quale non si ha più niente in comune da molti anni.

Molte persone, una volta separate, trascurano poi di divorziare, ma sbagliano, perchè questo potrebbe essere causa di problemi. Appena maturano i requisiti, meglio presentare subito la domanda di divorzio. Se si riesce a presentare insieme (ricorso cosiddetto congiunto) si fa anche abbastanza presto e con poca spesa (ovviamente si può chiedere un preventivo a diversi avvocati, anche per confrontare i costi).

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che documenti occorrono per la pratica di estinzione del reato?

Occorre una copia autentica della sentenza (di condanna, patteggiamento, ecc.) indicante la data di irrevocabilità della stessa, cioè la data in cui la sentenza è passata in giudicato. Questa sentenza va chiesta presso l’ufficio del giudice che l’ha emessa, specificando che serve appunto per la richiesta di estinzione del reato.

Alcuni uffici giudiziari, poi, richiedono anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fatta dall’istante, circa l’assenza di condanne successive, ai sensi 47 del DPR 445/2000. Questa va fatta, secondo il modello standard reperibile facilmente su internet, presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza.

Naturalmente, poi, occorre una nomina di difensore.

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che cos’è una vertenza?

È qualsiasi problema di natura legale sollevato tra due o più persone, ricollegato ad una situazione o ad un fatto preciso. Ad esempio, se si verifica un’aggressione con lesioni, può nascere una vertenza tra la vittima e l’aggressore. In una situazione, sempre ad esempio, di condominio, può esserci il problema tra un condomino che vive producendo un certo rumore nella sua unità immobiliare ed un altro che ritiene che tale rumore sia eccessivo. Anche separazione, divorzio, affido dei figli sono altrettanti esempi di «vertenze». Così anche mancati pagamenti, concorsi, esami, successioni e così via.

Da questo punto di vista, una vertenza è una disputa, un problema, una questione tra una persona ed una o più altre, anche se queste persone sono all’interno di organizzazioni più complesse come le società, la famiglia, le associazioni e così via.

Non sempre un problema legale o una cosa che non ti sta bene diventa una vertenza: molto spesso, per amor del quieto vivere, sopporti o ti fai comunque andare bene un comportamento altrui che in realtà ti procura danno o che non condividi. Se, invece, decidi di sollevare il problema, è in quel momento che nasce la vertenza vera e propria. Può rimanere allo stato di discussione, anche estremamente pacifica, tra te e la tua «controparte», oppure diventare oggetto dell’intervento di un esperto di diritto come tipicamente un avvocato.

Nel momento in cui interviene un avvocato, la vertenza può rimanere a livello stragiudiziale oppure essere portata in ambito giudiziale.

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il patrocinio a spese dello Stato si può chiedere anche per la redazione di una querela?

Devo fare una querela importante, mi hanno detto che posso scriverla anche io da solo senza citare gli articoli, ma mi domandavo se visto che posso usufruire del gratuito patrocinio, non possa farla rivedere da un bravo penalista, per presentare un qualcosa di migliore.

È un problema comune, con il quale ci troviamo ad avere a che fare molto spesso. Il fatto è che per poter chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il procedimento deve essere già pendente. Se devi ancora depositare la querela, significa che il procedimento non è ancora pendente, per cui non puoi ancora chiedere l’ammissione. Per cui, per l’attività di assistenza nella redazione della querela, non puoi farti seguire da nessun avvocato in regime di patrocinio a spese dello Stato. Nei casi che ci vengono affidati, noi proponiamo la redazione della querela in regime di «libera professione» (abbiamo una tariffa flat per questa attività nel nostro listino), con l’accordo che, una volta depositata, si passi poi al patrocinio a spese dello Stato.

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