Sì, certo, con alcune peculiarità diverse a seconda che il procedimento sia civile o penale.
1) Nei procedimenti civili, il gratuito patrocinio può essere usato dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002), che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano anche solo al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio. Ad esempio: una spagnola si sposa e vive in Italia con il marito per un certo periodo, poi si trasferisce in Spagna separandosi di fatto dal marito: per fare la separazione in Italia, anche dopo anni dalla separazione di fatto e dal suo trasferimento in Spagna, può usufruire del gratuito patrocinio, dal momento che il presupposto della separazione è il matrimonio e il rapporto matrimoniale, che si sono svolti quando era in Italia.
2) Nei procedimenti penali, vale la regola posta dall’art. 90 DPR 115/2002 ed è comunque necessario che lo straniero sia residente in Italia.
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