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ESBORSI E NON SOGGEZIONE A PREVIDENZA E IVA. Gli "esborsi", quando sono esposti nelle sentenze, sono accompagnati dalle altre voci di liquidazione a carico di una delle parti, quali "i diritti", "gli onorari"e il "rimborso forfettario spese generali". Essi sono sinonimi di "spese borsuali", "spese vive", cioè di spese effettuate con documentati versamenti (ad es. il "contributo unificato", le "marche", le "notifiche", le "copie autentiche", ecc.), anche se la sentenza li ha conglobati in unico importo, mentre le altre spese di ordine generale (organizzazione di Studio, affitto, personale dipendente ecc.) sono remunerate dal "rimborso spese generali". Ne consegue che gli "esborsi" non vanno assoggettati al contributo di previdenza e all'IVA, mentre lo è il "rimborso forfettario spese generali".