Cambiare nome e/o cognome: come e quando si può fare.

Che cos’è.

Con un procedimento in Prefettura, si può chiedere di cambiare il nome e/o il cognome ovvero aggiungerne uno nuovo a quelli esistenti. Va precisato che si tratta di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa. Non esiste, infatti, un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, per evitare il contrasto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi e con esigenze di pubblico interesse. Quindi l’esito non è mai garantito, anche se di solito i ricorsi vengono accolti. È comunque preferibile motivare il più ampiamente possibile le domande.

Come funziona.

Chi intende cambiare il nome, aggiungere al proprio un altro nome ovvero cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve intraprendere il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal DPR n.54/2012.
Prima di tutto occorre presentare un’istanza motivata alla Prefettura-UTG della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica, o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione – e verificata la mancanza di circostanze ostative al prosieguo dell’iter procedurale – il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda e l’invito a chiunque ne abbia interesse a presentare opposizione nei termini di legge. Lo stesso decreto può prescrivere al richiedente la notifica del sunto della domanda a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione con atto notificato al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine occorre presentare alla prefettura una copia dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata; nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, quando queste siano state prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni, e vagliate le eventuali opposizioni, potrà accogliere o respingere la domanda con apposito decreto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Gli effetti del decreto definitivo di autorizzazione  al cambiamento o la modifica del nome e/o del cognome, rimangono sospesi finché l’ufficiale dello Stato Civile – su richiesta dell’interessato – non provveda all’annotazione nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, il quale deve provvedere ad analoga annotazione.

I documenti occorrenti.

L’istanza al Prefetto deve essere completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati;  eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta; fotocopia di un documento di identità; dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo per il cambiamento del cognome); in determinati e particolari casi occorre, altresì, lo schema di albero genealogico della famiglia di cui si chieda l’aggiunta o il cambio.

Tempi e costi.

Considerati i trenta giorni per l’affissione della richiesta nell’albo pretorio, i tempi dipendono dall’ufficio presso il quale è stata fatta la domanda.
In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.

Se siete interessati ad un procedimento di questo genere, potete chiederci un preventivo compilando il solito modulo.

scheda redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Gherardi