Che cos’è.
Con un procedimento in Prefettura, si può chiedere di cambiare il nome e/o il cognome ovvero aggiungerne uno nuovo a quelli esistenti. Va precisato che si tratta di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa. Non esiste, infatti, un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, per evitare il contrasto con situazioni giuridiche facenti capo a terzi e con esigenze di pubblico interesse. Quindi l’esito non è mai garantito, anche se di solito i ricorsi vengono accolti. È comunque preferibile motivare il più ampiamente possibile le domande.
Come funziona.
Chi intende cambiare il nome, aggiungere al proprio un altro nome ovvero cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve intraprendere il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal DPR n.54/2012.
Prima di tutto occorre presentare un’istanza motivata alla Prefettura-UTG della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica, o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione – e verificata la mancanza di circostanze ostative al prosieguo dell’iter procedurale – il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda e l’invito a chiunque ne abbia interesse a presentare opposizione nei termini di legge. Lo stesso decreto può prescrivere al richiedente la notifica del sunto della domanda a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione con atto notificato al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine occorre presentare alla prefettura una copia dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata; nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, quando queste siano state prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni, e vagliate le eventuali opposizioni, potrà accogliere o respingere la domanda con apposito decreto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
Gli effetti del decreto definitivo di autorizzazione al cambiamento o la modifica del nome e/o del cognome, rimangono sospesi finché l’ufficiale dello Stato Civile – su richiesta dell’interessato – non provveda all’annotazione nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, il quale deve provvedere ad analoga annotazione.
I documenti occorrenti.
L’istanza al Prefetto deve essere completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati; eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta; fotocopia di un documento di identità; dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo per il cambiamento del cognome); in determinati e particolari casi occorre, altresì, lo schema di albero genealogico della famiglia di cui si chieda l’aggiunta o il cambio.
Tempi e costi.
Considerati i trenta giorni per l’affissione della richiesta nell’albo pretorio, i tempi dipendono dall’ufficio presso il quale è stata fatta la domanda.
In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.
Se siete interessati ad un procedimento di questo genere, potete chiederci un preventivo compilando il solito modulo.
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scheda redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessia Gherardi