Che cos’è.
Quando una coppia unita da un matrimonio riconosciuto dallo Stato italiano, come quello concordatario o civile, ma anche tanti altri, va in crisi e si disgrega, bisogna fare la pratica di separazione, di cui parlo molto più ampiamente nel mio libro divulgativo «Guida alla separazione e al divorzio» o «Come dirsi addio» e nel libro tecnico «Separazione e divorzio. Principali aspetti sostanziali e processuali».
Come sanno tutti, la separazione può essere consensuale o giudiziale.
È di gran lunga preferibile, per mille motivi, fare una separazione di tipo consensuale, anche a costo di rinunce e compromessi fatti anche su punti e questioni dove si avrebbe avuto ragione.
I vantaggi della soluzione consensuale sono i seguenti:
- i coniugi regolano la famiglia da soli, potendo fare molto meglio di un giudice che non la conosce e che spesso ha a disposizione 20 minuti, massimo mezzora per leggere le carte e prendere una decisione, specialmente in sede di provvedimenti urgenti;
- la consensualizzazione agevola molto di più la collaborazione tra gli ex partner cosa importantissima quando ci sono figli da continuare a gestire anche dopo che ognuno è andato a vivere per conto suo.
Per raggiungere un accordo, è molto utile fare alcune sedute di mediazione familiare.
Nella pratica, infatti, l’accordo tra i coniugi può aversi tanto inizialmente, quanto raggiungersi dopo diversi incontri, tentativi di mediazione, anche tramite l’intervento di operatori, e spesso anche a seguito del ricorso da parte del coniuge più determinato alla separazione giudiziale.
La “giudiziale”, infatti, può sempre essere trasformata in consensuale.
La difficoltà della separazione dipende sempre dalla situazione dei coniugi con riguardo alla presenza o meno di figli e di un patrimonio da dividere, nonchè, naturalmente, dall’entità e magari eterogeneità dello stesso.
Salvo i casi di coppie senza figli e che rinunciano reciprocamente al mantenimento, nel qual caso la separazione è molto più leggera, in sede di separazione vengono presi accordi destinati a valere, nel caso ci siano figli piccoli, anche per ulteriori 15 o 25 anni, considerata la durata molto elevate dei cicli di studi e acquisizione di qualificazione professionale nel nostro paese.
E’ quindi indispensabile valutare per bene ogni aspetto, senza eccessiva faciloneria da un lato (“tanto su queste cose ci metteremo sempre d’accordo”) nè eccessiva pignoleria dall’altro, dal momento che non si può poi regolare tutto e un minimo di collaborazione tra gli ex coniugi rimane indispensabile.
Gli accordi di separazione «in house».
Da novembre 2014, la separazione, quando è consensuale, può essere fatta tramite un accordo in house, con notevole risparmio di tempi e costi. Per maggiori approfondimenti, consigliamo di leggere la scheda sugli accordi in house. A Modena, siamo stati i primi a presentare questo tipo di accordo, si può leggere la storia relativa in questo post.
Documenti occorrenti.
Per entrambe le forme di separazione occorre quanto segue. Per la separazione giudiziale, probabilmente occorreranno altri documenti, da valutare però volta per volta in relazione al caso concreto:
certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia del marito
certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia della moglie
estratto dell’atto di matrimonio
solo in caso di adozione di uno o più figli: provvedimento di adozione
preferibilmente: copia delle carte di circolazione dei veicoli (auto, moto, roulotte, etc.) dei coniugi
I primi due certificati vanno richiesti all’ufficio anagrafe del Comune in cui i coniugi hanno la residenza, il terzo (estratto dell’atto di matrimonio) al Comune, sempre ufficio anagrafe, dove è stato celebrato il matrimonio.
Costi.
I costi della separazione in generale.
E’ oggi necessario, sia per la separazione consensuale che per quella giudiziale, rivolgersi ad un avvocato.
Nel caso di una giudiziale, ogni coniuge deve per forza prendersi un suo difensore, mentre nel caso della consensuale può essere sia che ognuno incarichi un legale diverso sia che entrambi i coniugi incarichino lo stesso avvocato, in quest’ultimo caso ovviamente occorre fiducia da parte di entrambi.
I costi sono molto, ma molto diversi a seconda che la separazione sia consensuale o giudiziale.
Nel primo caso, si spende generalmente molto meno, e questo è un altro motivo per cercare di realizzarla a tutti i costi.
Sempre in generale, si possono poi fare le seguenti osservazioni.
Il procedimento non è, purtroppo, più esente da contributo unificato.
Chi ne ha diritto, può usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Se hanno diritto entrambi i coniugi, ognuno deve presentare la domanda e attendere l’ammissione, in caso contrario quello dei coniugi che non ha diritto al beneficio dovrà chiedere un preventivo ad un legale, mentre l’avente diritto potrà farsi ammettere.
Le coperture di tutela legale, invece, solitamente non coprono le separazioni. Una eccezione sono alcune polizze per la vita privata di tipo “full optional” che coprono la sola separazione consensuale, ma con un periodo di carenza di due anni dalla stipula, cioè bisogna aver stipulato l’assicurazione due anni prima dell’instaurazione del procedimento di separazione.
Nei casi in cui non ci sono copertura alternative, potete chiedere un preventivo compilando il solito modulo, tenendo presente le osservazioni che seguono.
Separazione consensuale.
Per la separazione consensuale, abbiamo definito una tariffa nel nostro listino flat, valida su tutto il territorio nazionale.
Questa tariffa si applica a quei casi in cui i coniugi sono già d’accordo sulle condizioni a cui addivenire a separazione, mentre se è necessaria assistenza da parte nostra (lettere, incontri, mediazione, ecc.) questo lavoro viene di solito fatturato a parte, con il sistema a tempo: di solito con qualche ora di lavoro si vede se c’è la possibilità di raggiungere un accordo o meno.
Separazione giudiziale.
Per le separazioni giudiziali, di solito facciamo un preventivo di spesa annuale, considerato che non si può sapere quanto durerà il procedimento, con il nostro sistema dei compensi di tipo flat.
Approfondimenti.
Per ulteriori approfondimenti, si possono consultare i seguenti link.
- software per il calcolo del contributo al mantenimento, diffuso dal Magistrato referente per l’informatica dell’Ufficio Distrettuale di Palermo;
- discussione sul moCAM;
- informazioni sulla mediazione famigliare;
- custody planner, applicazione web 2.0 per gestire la custodia dei figli;