La legittimazione giudiziale del figlio naturale.

ATTENZIONE: la presente scheda è stata resa obsoleta dall’entrata in vigore della legge che ha parificato lo status dei figli nati da coppie unite in matrimonio e quelli nati da genitori non coniugati. La manteniamo solo per interesse «storico» e documentale.

I figli naturali possono essere legittimati, cioè acquistare lo stato di
figlio legittimo, per effetto di un successivo matrimonio tra i
genitori. Nei casi in cui ciò non sia possibile (ad esempio, un genitore
è deceduto o sposato con un’altra persona), si può chiedere la
legittimazione con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria (art. 280,
comma 2°, cod. civ.).

La legittimazione giudiziale si può fare quando ricorrono le seguenti
cinque condizioni (art. 284 cod. civ.):

la legittimazione corrisponde all’interesse del figlio, cioè il figlio
può sicuramente trarre vantaggio dalla legittimazione;

la domanda sia presentata da almeno uno dei genitori;

che ci sia l’impossibilità o un “gravissimo ostacolo” a sposarsi per i
genitori;

se il genitore che chiede la legittimazione ha fatto un figlio con una
persona sposata con un’altra persona ancora, quest’ultima persona deve
dare il proprio consenso. Esempio Caia fa un figlio con Tizio che è
sposato con Sempronia. Sempronia deve essere d’accordo

se il figlio che si vuole legittimare non è stato ancora riconosciuto,
occorre anche il suo consenso,  in questi termini:

  1. se il figlio ha già compiuto sedici anni, deve acconsentire lui
    direttamente;
  2. se il figlio è minore di sedici anni, è necessario il consenso del
    genitore che lo ha già riconosciuto; se questo genitore rifiuta il
    suo consenso, il giudice può sopperire con un suo provvedimento.

La procedura si svolge davanti al Tribunale ordinario se il figlio è
maggiorenne, al Tribunale dei minorenni se minorenne. Se sono da
legittimare più figli, alcuni dei quali maggiorenni e altri minorenni,
prevale la competenza del Tribunale ordinario (T. Milano 20.5.1976).
Territorialmente è competente il Tribunale in cui ha residenza il
richiedente. Il Tribunale, ricevuta la domanda, delibera in camera di
consiglio dopo aver sentito il pubblico ministero: il procedimento
dovrebbe, in teoria, essere veloce.

Costi

Siamo in grado di gestire pratiche di legittimazione di figli naturali
presso ogni Tribunale italiano. Per una indicazione dei costi,
consultare il nostro tariffario on line.

6 risposte su “La legittimazione giudiziale del figlio naturale.”

Tizio sposato con Caia ha avuto una figlia nel 1953. La moglie di Tizio è deceduta nel 1965.
Tizio si è risposato nel 1975 con altra donna.
Qual’è, alla luce, dell’ultima legge e del decreto di luglio, il rapporto di parentela tra la figlia di Tizio e la nuova moglie di Tizio?
Per divenire figlia, a tutti gli effetti di legge, c’è bisogno di qualche adempimento?

È un tipo di procedimento previsto nel nostro tariffario on line (/listino-flat/) che dunque ti invito a consultare (non metto cifre qui perchè potendo variare preferisco che il lettore vada sempre a vedere la fonte originale).

Per quanto riguarda i tempi dipende dalla sede di Tribunale (dei minorenni) dove va fatto, il Tribunale dei minorenni è sempre piuttosto lunghetto però questi procedimenti dovrebbero essere abbastanza snelli.

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