Che cos’è.
La modifica delle condizioni è quella pratica che deve fare chi vuole cambiare appunto le condizioni di una separazione, divorzio, affido di minore, in punto ad esempio a misura del mantenimento, spese straordinarie, visite dei figli, trasferimento all’estero, ecc..
Solitamente, si fa quando il genitore che è tenuto a pagarlo vuole ridurre il mantenimento versato all’altro genitore o ai figli, oppure vuole cambiare il regime di affidamento degli stessi, o anche quando il genitore che lo percepisce vuole vederlo aumentato.
Il ricorso va presentato in Tribunale e viene deciso dal collegio.
È necessaria l’assistenza di un avvocato.
Può essere anche congiunto, cioè firmato da entrambi i genitori, sulla base di un accordo tra gli stessi, e in questo caso è molto più veloce e di solito più economico.
Non in tutti i casi in cui c’è disaccordo tra i genitori occorre modificare le condizioni di separazione e divorzio: se si tratta di questioni legate alla quotidianità, o comunque importanti ma solitamente non oggetto di regolamentazione in sede di separazione e divorzio, è preferibile utilizzare altre procedure più informali, cui si può ricorrere anche senza avvocato, come l’intervento del giudice sull’esercizio della responsabilità genitoriale o, ancora meglio, la mediazione familiare.
La modifica condizioni può essere consensuale o contenziosa. Nel primo caso, può essere fatta anche tramite accordi in house, sempre che riguardi coppie che erano sposate e non affidi, anche se la pressoché totalità dei casi di modifica condizioni è di tipo contenzioso.
Gli accordi di modifica condizioni «in house».
Da novembre 2014, la modifica condizioni, quando è consensuale, può essere fatta tramite un accordo in house, con notevole risparmio di tempi e costi. Per maggiori approfondimenti, consigliamo di leggere la scheda sugli accordi in house. A Modena, siamo stati i primi a presentare questo tipo di accordo, si può leggere la storia relativa in questo post.
L’ampia discrezionalità dei giudici.
Una cosa che va sottolineata subito è che nei procedimenti di modifica condizioni i giudici godono di una veramente ampia discrezionalità, perché si tratta di pratiche basate su varie circostanze di fatto cui il singolo magistrato può attribuire peso diverso a seconda della sua sensibilità e del suo legittimo modo di vedere le cose, per cui è difficile poter prevedere in anticipo quali esiti possano avere.
Diciamo che, nei casi in cui ci sono i presupposti per una modifica, si può tentare di richiederla.
Molta gente non capisce che le situazioni familiari sono oggetto di una valutazione di tipo equitativo o appunto discrezionale da parte del giudice e non strettamente matematico: da questo punto di vista, ad esempio, il reddito più basso di un genitore potrebbe non essere considerato un presupposto sufficiente per diminuire il mantenimento dovuto ai figli, potendo il magistrato fare legittimo riferimento al concetto di capacità lavorativa (in sostanza il giudice ti dice: «Perché sei andato a lavorare là a 1000€ al mese quando potevi andare in un altro posto e guadagnare il triplo?»).
Questo quadro di estrema incertezza è aggravato dal fatto che nel nostro Paese si pratica una evasione fiscale dilagante, per cui le dichiarazioni dei redditi non sono generalmente considerate prove particolarmente forti, anzi, tutto al contrario, e, ancor più specificamente, alcuni genitori purtroppo «imboscano» i propri redditi per pagare mantenimenti ridotti (o non pagarne affatto) all’ex coniuge e figli.
Per questo il sistema è molto elastico, ma c’è ovviamente il rovescio della medaglia, cioè che così i giudici possono fare pressoché quasi tutto quel che gli pare semplicemente perché vedono la situazione in un determinato modo – e non ci sono mezzi di impugnazione che tengano più di tanto, perché si tratta di legittime valutazioni di fatto.
Osservazioni e consigli.
Si tratta di un ricorso che si può presentare tendenzialmente «in qualsiasi tempo» (art. 155 ter cod. civ.).
Nonostante, tuttavia, la legge dica che si può presentare «in ogni tempo», è bene farlo solo dopo averne valutato attentamente la fattibilità, che si ha solitamente in relazione a circostanze importanti, quali il verificarsi di nuove spese per un figlio che magari inizia a frequentare una scuola privata, la perdita di un posto di lavoro o la diminuzione della capacità lavorativa e mille altre casi del genere.
Se, poi, stanno ad esempio per trascorrere i tre anni dalla separazione, non vale di solito assolutamente la pena fare una pratica di questo genere, meglio aspettare di presentare il ricorso per divorzio e chiedere in quella sede i cambiamenti che si ritengono opportuni.
Nei casi in cui le condizioni che si vogliono cambiare sono di origine consensuale, cioè derivano ad esempio da una separazione consensuale, da un divorzio o ricorso congiunto, è più difficile ottenere le modifiche, dal momento che i giudici sono più restii a concedere di cambiare assetti che erano stati concordati tra le parti (trib. Napoli, 21/11/1980, in «Diritto di famiglia», 1981, 786).
Difficoltà.
Da quanto sopra, risulta che la modifica condizioni è un genere di pratica particolarmente delicata e da non instaurare assolutamente a vanvera, perchè riguarda circostanze e situazioni di famiglia che non è sempre così facile far comprendere appieno ai giudicanti. Ricorsi di questo genere vanno preparati bene, altrimenti meglio non presentarli affatto. Non che debbano essere lunghi, anzi tutto al contrario, però devono esserci ed essere ben comprovate le circostanze utili al caso in questione, non di rado è necessario raccogliere ricevute, scontrini, ticket, dichiarazioni di spese straordinarie e non e fare un lavoro certosino di collezione di prove cartacee, ragione per cui anche una forte collaborazione della persona assistita è fondamentale.
Per quanto riguarda gli esiti di questo tipo di procedimento, è difficile come cennato poterli prevedere perché dipendono molto dal singolo giudice che viene incaricato e i giudici, in materia di famiglia, hanno di fatto opinioni piuttosto diverse tra di loro. Proprio per questo, è bene che questi ricorsi, sia quando si fanno sia quando si ricevono, siano ben preparati e vedano l’assistito munito di una serie di documenti e di prove, magari formate volta per volta e nell’arco di diversi anni, circa l’andamento della vita famigliare dopo la separazione. Molti coniugi separati o divorziati soprassiedono alle violazioni altrui delle condizioni di divorzio, mentre invece, in vista della possibile apertura di un procedimento di modifica delle condizioni, è sempre meglio reagire con una lettera o un telegramma in cui quantomeno si puntualizza l’accaduto: in questo modo si sarà molto più preparati in caso si debba tornare nuovamente davanti al giudice.
I principali punti rilevanti per la eventuale presenza dei presupposti per la modifica condizioni.
Per questo tipo di pratica abbiamo definito un elenco – tipo di punti con gli elementi che bisogna solitamente valutare.
Naturalmente alcune cose in certi casi non si applicano e ci sono, viceversa, altre circostanze non indicate che potrebbero essere rilevanti, dipende dal caso concreto, però questo è un valido canovaccio, anche per il cliente stesso per meglio rendersi conto della sua posizione.
- quanto prende adesso di stipendio o che reddito mensile ha il tuo ex coniuge e che lavoro fa?
- quanto prendeva al momento in cui sono stati pronunciati i provvedimenti di separazione o divorzio che si vorrebbero cambiare?
- in che anno sono stati pronunciati i provvedimenti di separazione o divorzio di cui si richiede la modifica?
- il contributo al mantenimento per te o per i tuoi figli è stato, stati nel corso degli anni, adeguato all’aumento del costo della vita secondo ISTAT?
- Nel caso qual’è il suo ammontare preciso attuale? che cosa fanno i tuoi figli a livello di scuola, attività extra tipo corsi, sport, etc.?
- Ci son esigenze specifiche che si sono verificate nei tuoi figli dopo che sono stati pronunciati i provvedimenti di separazione o divorzio che si vorrebbero modifica? Ad esempio è intervenuta una patologia che richiede costose cure? E’ iniziato un percorso di formazione a pagamento? Si sono iscritti come studenti fuori sede ad un’Università?
- Da quale Tribunale sono stati pronunciati i provvedimenti di divorzio e in quale città risiede ora il tuo ex coniuge? dove risiedi tu? dove risiedono i tuoi figli?
- Quanto prendevi di stipendio quando sono stati presi i provvedimenti di separazione o divorzio di cui ora vorresti chiedere la modifica? Quanto prendi di stipendio ora?
- Il tuo ex coniuge dopo la separazione o il divorzio ha intrapreso una convivenza regolare con un nuovo partner?
- Sei titolare di immobili, il tuo ex coniuge è titolare di immobili, nel caso a quale titolo (proprietà, usufrutto, etc.)?
Costi
Il problema tradizionale di questo tipo di procedimenti era che costavano eccessivamente rispetto alle pur legittime richieste delle parti. Caso classico: non aveva senso spendere 4.000€ per avere una riduzione di 100€ sul mantenimento da corrispondere mensilmente all’ex moglie.
Con le liberalizzazioni, che hanno abrogato i minimi tariffari e reso possibile nuove forme di tariffazione, si può finalmente praticare anche per questi procedimenti un’opzione tariffaria di tipo flat, con cui ad esempio il ricorrente può concordare di pagare una somma fissa, putacaso di 800-1000€, per ogni anno o frazione di anno di durata del procedimento, in modo da sapere almeno approssimativamente il tetto massimo di quello che andrà a spendere su base annuale.
Ci sono molti procedimenti di questo genere che terminano in pochi mesi, ma purtroppo ce ne sono anche molti altri che si dilungano per molto di più, per colpa spesso del fatto che uno dei coniugi si impunta su alcune modifiche richieste e può anche accadere che si finisca per discutere due o tre anni per una modifica di 50€ al mese… Pertanto meglio essere tutelati dall’esistenza di un tetto massimo di spesa annuale.
Se si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato lo si può utilizzare per questo tipo di procedimenti. Le forme di tutela legale invece solitamente non li coprono.
La buona notizia è che, riguardando la materia famigliare, questi procedimenti sono esenti dal contributo unificato.
Per conoscere la nostra tariffa di tipo «flat» per i ricorsi per modifica condizioni, consulta il nostro tariffario. Il costo è diverso a seconda che si chieda la modifica delle sole condizioni «economiche» o anche del regime di affidamento dei figli.
Per approfondire.
Per ulteriori approfondimenti sul tema, si può:
- leggere le risposte date su vari casi e pubblicate nel blog riguardo la modifica delle condizioni;
- leggere l’intero capitolo dedicato all’argomento nel mio libro Guida alla separazione e al divorzio, ora disponibile anche con il titolo Come dirsi addio
7 risposte su “La modifica delle condizioni di separazione, divorzio, affido.”
[…] Prima di fare qualsiasi mossa avventata La rimando a questo articolo del nostro blog a cui puo’ accedere cliccando qui. […]
A mio avviso i presupposti dovrebbero esserci – ovviamente stando alle poche cose che ci dici – anche in virtù del fatto che il regime ordinario oggi è quello dell'affido condiviso.
Se vuoi un preventivo gratuito per la Tua pratica scrivici.
A mio avviso, nel Tuo caso, il forfettone è il metodo di pagamento migliore.
Buongiorno nel maggio 07 mi è stata omologata una sentenza di separazione consensuale dove prevede l'affido esclusivio del bambino di 6 anni alla ex moglie e dove io dovrei vederlo solo in presenza sua ogni 15gg.Ora premetto che non sono un pregiudicato,un violento o drogato,ma ho firmato erroneamente in quanto la ex mi dava il 60% della casa di sua proprietà dopo la vendita in quanto lei si è trasferita dalla madre.Gentilmente posso modificare l'affidamento del bambino, tipo una stettimana da me e una da lei,o almeno che non sia esclusivo e con la sua presenza,nel frattempo lei me lo fa vedere quando vuole tipo adesso è un mese mezza giornata.Come e in quanto tempo, posso ricorrere,e le speranze di successo, io l'ho querelata per mancata esecuzione dolosa di un provv.del giudice.Grazie di cuore papà disperato
@ giulia
il tuo è un caso con le sue peculiarità, che non chiarisce l'istituto in generale, cosa a cui è destinata questa pagina. Ti chiediamo pertanto di rimandacelo usando il form apposito per le domande, vedi qui per maggiori informazioni e per un link da usare per mandarci la domanda:
https://blog.solignani.it/uso-dei-commenti/
Sono separata da poco tempo, ma il mio ex coniuge, con la scusa che lavora spesso all'estero (il suo datore di lavoro è però in Italia, lui segue cosrtruzioni di impianti), è assolutamente inadempiente non solo sulle condizioni di visita settimanale (non essendoci quasi mai) ma anche su una minima programmazione delle visite.
Non si sa mai quando torna, spesso non risponde alle email e quando torna pretende di vedere i 2 figli nonostante io mi possa essere organizzata in altro modo.
Non ha nella città dove abitiamo un alloggio suo, si appoggia dalla madre che non dispone di uno spazio per loro, pertanto i figli le rare volte che lo vedono, al massimo una cena, poi vogliono tornare a dormire a casa.
Si possono rivedere le condizioni definite in sede di separazione, dato che l'affidamento condiviso dovrebbe prevedere per il coniuge inadempiente delle sanzioni? Si può obbligare l'ex a procurarsi un'abitazione idonea all'accoglimento dei figli, visto che si è impuntato su una modesta somma di mantenimento (800 €) obiettando che dal suo stipendio di 2.500 nette almeno un terzo gli sarebbe servito per l'affitto?
L'avvocato che ci ha seguito sostiene che il fatto che lui spesso lavori all'estero sarà sempre per me una spada di damocle. E' vero?
Grazie in aticipo
In teoria si può fare, praticamente all'inizio del procedimento di divorzio il Presidente del Tribunale, prima di mandarti davanti al giudice istruttore, ha adottato dei provvedimenti provvisori ed urgenti: sono quelli di cui bisogna chiedere la modifica e la si deve chiedere al giudice istruttore.
Naturalmente anche in questi casi bisogna valutare attentamente la praticabilità della cosa. Se il tuo legale è dissenziente sull'opportunità dell'iniziativa, significa che non la ritiene praticabile, tuttavia se dopo questi provvedimenti in effetti ti è nato un altro figlio mipare che una importante circostanza nuova ci sia.
Si può valutare e poi si decide se farlo agli esiti di tale valutazione.
1 domanda in merito alla possibilità di presentare ricorso per modifica delle condizioni di separazione.
Ho in corso la causa di divorzio giudiziale, ma va per le lunghe. Posso, nel frattempo,. presentare allo stesso giudice una domanda di revisione, anche temporanea? Mi è nato un altro figlio ed ho cambiato lavoro (con stipendio inferiore, documentato). Sono obbligato a pagare il mutuo della casa affidata alla precedente moglie e l'assegno di mantenimento per lei ed il mio primo figlio minore. Mantengo anche la nuova compagna (che faceva la baby sitter e ora, ovviamente, non lavora) ed il mio ultimo nato.
Ovvio che non posso aspettare la sentenza, sono già sotto con la banca di varie decine di migliaia di euro.
Che posso fare?
Il mio avvocato dice di aspettare, ma davvero non ci arrivo, alla sentenza.
Sperando in una sollecita risposta, ringrazio e saluto