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L’esdebitazione nel fallimento.

Una ripartenza

Che cos’è.

Con l’esdebitazione, il fallito ottiene in sostanza il condono di tutti i propri debiti, che vengono completamente annullati, in modo che egli possa ripartire con una nuova attività economica senza temere nuovi pignoramenti o atti pregiudizievoli (fresh start).

Il fallimento non comporta normalmente la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte (in tutto o in parte) nell’ambito della procedura concorsuale. Infatti l’art.120, comma 3°, della legge fallimentare stabilisce che, una volta chiuso il fallimento, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi. Pertanto il fallito, alla chiusura del fallimento, resta di solito debitore verso i creditori non soddisfatti, sia che questi abbiano ottenuto l’ammissione al passivo, sia che siano rimasti estranei al fallimento, non insinuando i loro crediti. 

La chiusura del fallimento non produce da sola l’effetto dell’esdebitazione del fallito.

Il nuovo art.120, comma 3° aggiunge, tuttavia, “salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti”, i quali prevedono appunto l’esdebitazione, disciplinato più in dettaglio dal capo IX del titolo II del regio decreto n.267 del 1942, modificato dall’art.128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) che ha introdotto nel sistema concorsuale il nuovo istituto dell’esdebitazione.

L’esdebitazione, ove praticabile, ha preso il posto della figura della riabilitazione del fallito, oramai abrogata, insieme alla cancellazione del fallito dal casellario giudiziale.

Quando si può ottenere.

Presupposto della esdebitazione è la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell’attivo o per concordato.

I criteri per essere ammessi al beneficio previsti dall’art. 142 sono i seguenti:

  • il fallito deve aver fattivamente collaborato con la procedura sia nella fase dell’accertamento del passivo (fornendo tutte le informazioni ed i documenti utili) sia adoperandosi per un proficuo svolgimento delle operazioni;
  • il fallito non deve aver ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
  • il fallito deve aver consegnato, durante la procedura, al curatore la corrispondenza a lui pervenuta, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;
  • il fallito non deve essere stato ammesso ad altra esdebitazione nei dieci anni precedenti alla richiesta;
  • il fallito non deve avere distratto l’attivo o esposto passività inesistenti, non abbia causato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • il fallito non abbia subito condanna, passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o delitto contro l’economia e altri compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa.

Inoltre è necessario che nella procedura siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali.

La norma esclude dall’esdebitazione le obbligazioni di mantenimento ed alimentari e quelle derivanti da rapporti esclusi dal fallimento ex art.46, i debiti per risarcimento di danni da fatto illecito extra contrattuale nonchè le sanzioni pecuniarie penali ed amministrative non accessorie a debiti estinti. L’ultimo comma dell’art.142 citato precisa che l’esdebitazione non ha effetto nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (per i quali resteranno immutati i diritti dei creditori).

L’ammissione ricorrendo i presupposti è automaticamente dichiarata dal tribunale in sede di decreto di chiusura.

L’art.143 tuttavia prevede anche che il debitore fallito possa, nel caso in cui il tribunale non abbia ritenuto di provvedere all’atto di chiusura, presentare all’uopo ricorso entro l’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento.

Attenzione: se il fallimento è stato chiuso prima del 2006, non si può chiedere l’esdebitazione, come spieghiamo meglio in questo post.

Ulteriori approfondimenti.

Preventivi.

Se volete un preventivo per una pratica di esdebitazione, potete chiederlo compilando il solito modulo e indicando il numero di creditori insinuati al fallimento (eventualmente allegando un file excel o di altro tipo con il loro elenco): più sono i creditori più aumenta il lavoro, perché il ricorso va notificato a tutti per effetto di una sentenza della Corte costituzionale.

119 risposte su “L’esdebitazione nel fallimento.”

Gentile Avvocato buonasera,io ho già ottenuto l’esdebitazione realtiva ad un fallimento (S.a.s.) e la domanda che volevo farLe è la seguente:le cartelle esattoriali esdebitate perdono efficacia solo dal punto di vista pecuniario o possono essere oggetto anche di vero e proprio sgravio? Questo perchè per l’omessa dichiarazione dei redditi anno 2003 (il commercialista non l’ha presentata nè per l’Azienda nè per i soci) l’AgE dopo accertamento e poi l’Inps hanno emesso le relative cartelle e l’Inps in più mi ha “cassato” 10 mesi di contributi che mi verranno riconosciuti solo se ci sarà lo sgravio di detta cartella..spero di essere riuscito a spiegarmi e La ringrazio anticipatamente per quanto mi potrà dire.

salve una volta ottenuta l’esdebitazione (parliamo di un’impresa individuale) quali sono i benefici dal punto di vista fiscale, oltre al fatto che la persona può riaprire una sua attività. Ad esempio se ricevo una sanzione relativa al pagamento di un bollo che riguardava una macchina che veniva utilizzata per l’azienda sono tenuto al pagamento? posso far valere l’esdebitazione? grazie

Vorrei chiedere una cosa. Sono fallito sia come persona che come società di persona. Non avendo nulla e non essendo riuscito a pagare nessun debito. Quando chiuderanno il fallimento i miei debiti rimarranno a vita? Come posso uscirne? Grazie

Vorrei avere un info…. nel 1995 sono stato dichiarato fallito, con sentenza del Tribunale, dopo anni ho denunciato i miei estortori e nel procedimento penale i giudici nel condannare chi mi chiedeva il pizzo, hanno specificato che quel fallimento fu dovuto alle vessazioni subite…. Oggi a distanza di anni mi arriva una cartella esattoriale dove mi si chiedono somme per contributi non versati dal1996 in poi, ma se il fallimento risale al 1995 come fanno a cercarmi quelle somme? Inoltre visto che il tribunale ha dichiarato in terzo grado che il mio fallimento è stato causato dai danni subiti devo pagare o posso presentare istanza allegando le sentenze dei tribunali?

Sono due procedimenti diversi e dovresti attivarti tu per far valere il penale nel civile sempre che sia possibile e quindi previa attenta valutazione di fattibilità quanto alla cartella bisognerebbe vederla.

ho cercato di fare con la legge 3 del 2012 l’esdebitamento
pero’ non riesco a farlo perche’ per pochissimo non rientro con i parametri(in pratica
supero di pochissimo la voce dei ricavi lordi e quindi sono potenzialmente fallibile) quale altra strada potrei intraprendere per poter pagare solo una rata al mese inserendo tante voci.

buonasera, io ho un fallimento chiuso nell’anno 2009, ma per quanto riguarda equitalia, non ha cancellato dal loro elenco tutte le tasse inerenti al periodo del fallimento dal 2005 al 2009.
inoltre risulta un debito in banca d’italia per un importo di € 130000 inerente al sempre al fallimento, quindi come può ben capire non posso chiedere ne finanziamenti, ne carta di credito. Nonostante il fatto che in camera di commercio mi hanno emesso un documento dove dichiara che il mio fallimento è cessato nell’anno 2009. come posso fare?? sono disperato

nel 2006 faccio un decreto ingiuntivo ad un cliente che mi deve € 11.000 dopo circa 3 anni nel 2009 il tribunale di mantova emette la sentenza positiva ..il cliente deve pagarmi .
Dopo 6 anni che nel frattempo ho pagato quasi € 19.000 per questa causa …il cliente nel frattempo e’ fallito ..abbiamo chiesto l’ammissione al passivo , intanto il cliente ha messo all’asta un capannone .
Adesso mi arriva un conto da pagare di € 47.000 dal notaio del luogo e di € 6.000 da un custode , questa richiesta e’ supportata dal tribunale di Palmi , e dovrei fare opposizione secondo il mio legale .
Mi chiedo se un credito puo’ generare un debito ?
Il mio credito dovrei forse incassarlo alla vendita dell’immobile …anche questi signori prenderanno la loro parte alla vendita .

grazie

Mah così non si capisce granché bisognerebbe vedere la documentazione comunque sicuramente recuperare un credito può generare un debito lo abbiamo scritto centinaia di volte. Fai vedere tutto ad un altro avvocato per un secondo parere prima di andare avanti e rischiare altre perdite e beffe oltre il danno.

Il fallimento di una società di cui facevo parte è fallita dopo 14 anni si è chiuso il fallimento. Nel 2012 ed ora nel 2015 mi arrivano le richieste di pagamento da parte dell imps che io ignoravo cosa posso far

Io ho beneficiato dell’ esdebitazione , equitalia mi ha annullato tutte le cartelle esattoriali comprensive di aggio e interessi, pero’ pretende i diritti di notifica e le spese delle singole cartelle, io sono dell’ idea che anche i diritti e le spese delle singole cartelle annullate facciano parte dell’ esdebitazione . potete darmi qualche riferimento normativo specifico a riguardo?

Grazie

Volevo sapere se l esdebitamento di una sas vale solo x i debiti personali o anche quelli dei soci visto che nel mio caso a coinvolto tutta la mia famiglia .se qualcuno può aiutarmi a capire lo ringrazierò tanto …patrizio

Buonasera Avvocato,
vorrei, se possibile, un suo parere in merito ad una situazione che mi preoccupa enormemente,
Sto acquistando un appartamento da 2 fratelli soci, insieme al loro padre, di una snc.
La società snc è fallita nel 1996; il fallimento è stato chiuso nel febbraio 2013; nello stesso periodo è stata accolta l’istanza di esdebitazione presentata dai soci “visti gli artt. 142 e 143l.fall. dichiara inesigibili nei confronti di ,,,,,,,,, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nei procedimenti relativi al fallimento della società,,,,,, “.
I 2 fratelli nel mese di agosto 2013 (dopo la chiusura del fallimento e della esdebitazione) hanno ricevuto in eredità dalla madre defunta l’immobile che intendo acquistare.
Posso acquistare in tranquillità o ci potrebbero essere problematiche ancora legate al fallimento? I creditori non soddisfatti potrebbero avere delle pretese? Ci potrebbe essere una revocatoria?
Grazie, saluti

Quando si acquista un immobile conviene incaricare un avvocato e fargli studiare tutta la documentazione del caso, considerata l’importanza dell’operazione. Il resto sono un po’ solo chiacchiere… Può darsi che nel tuo caso ci sia la possibilità di acquistare in sicurezza, ma va verificato in concreto.

Salve,
Se durante il fallimento il curatore ha omesso di pagare la tassa di circolazione dell’auto e l’ICI di una proprietà !/15. Se l’esattoria chiede il pagamento dopo la chiusura del fallimento e la successiva esdebitazione. Chi deve pagare?

Buonasera Signor Solignani, una società SRL che è fallita nel 1992 conclusione del fallimento: giugno 2014 i debiti restanti deve pagarli l’ex titolare o il fallimento dopo la sentenza va in prescrizione e se gli arriva una diffida nel 2015 deve pagarla? Attendo sua risposta e la ringrazio.

Società SNC.. Vorrei togliermi come socio! Però farlo chiudendo per fallimento… Vorrei informazioni su il tutto! Tempo di fallimento per soggetto, se il socio nn é d’accordo nella chiusura, quanti debiti devo pagare… Faccio tali domande perché mi hanno detto che la cosa cambia da società a società! Vorrei informazioni! Grazie!

È un argomento un po’ troppo vasto per questa sede, e le tematiche sono troppo importanti. Ti consiglierei di investire un po’ di denaro per avere un’ora di attenzione da parte di un bravo avvocato, vedrai che non lo rimpiangerai.

Damien Sax
Avvocato buonasera, volevo chiederle cortesemente se:
a) il soddisfacimento parziale dei debitori in che momento deve avvenire? può avvenire anche prima di portarei i libri in tribunale (qualora lo facessi io in autonomia) o deve avvenire dopo aver richiesto il fallimento? il mio dubbio è se nel momento in cui decido di richeidere il fallimento devo avere accantonato un attivo per pagare parzialemtne i debitori dopo aver chiesto il fallimento o se fatti a tutti nel mese antecedente possono essere condierati a soddisfacimento dei creditori?
b) se io ad esempio avessi accumulato negli anni un debito con lo stato di 400mila euro tra iva ed irpef ed irap e ritenute non versate (senza mai superare le soglie annuali del penale) ed avessi poi invece 100mila euro di debiti con 2 banche, se io pagassi tipo 5000 euro allo stato e 5000 euro a ciascuna delle due banche si riterrebbe soddisfatto il criterio di soddisfazione dei creditori? oppiure tutto l attivo andrebbe sui creditori privilegiati facendo cosi mancare il soddisfacimento delle banche e quindi facendo cadere l esdebitazione?

Buongiorno Avvocato, le scrivo perchè vorrei sapere una cosa, ho fatto un fallimento in PROPRIO nel 11/2002 ed attualmente è aperto a casa di una vendita di un abitazione occupata ma dovrebbe ( SPERO VIVAMENTE) chiudersi tra qualche mese, ho sempre collaborato con il curatore e mai ostacolato nulla e la mia domanda era se potevo alla chiusura del fallimenti richiedere anche io l’esdebitazione se SI magari vi contatto per un preventivo

Cordiali Saluti

Buongiorno Avvocato, le scrivo perchè mi trovo in una situazione particolare. La mia famiglia è proprietaria di 2 aziende di cui una agricola con forma societaria personale e un’altra alimentare con forma societaria di capitali. Ora accade questo, la crisi la congiuntura,il mercato ecc. ecc. portano queste aziende presenti sul mercato dal 1973 ad una crisi economico finanziaria. Le 2 società infatti sono accomunate dallo stesso destino e aggiungerei peraltro accomunate indissolubilmente in quanto le banche o meglio la banca ha preteso nel corso degli anni delle garanzie trasversali per le quali se affonda una affonda inevitabilmente anche l’altra. Aggiungerei infine che l’ammontare garantito è di gran lunga superiore al debito.
Ora, il mio avvocato mi consiglia, visto anche che il 75% dell’esposizione, è nei confronti di un solo istituto di credito, di affittare le aziende ad una terza società, composta da familiari e amici sostanzialmente, e di procedere ad un piano di esdebitamento.
Questo perchè la azienda agricola in ogni caso è titolare di un contratto di fornitura che le garantisce un gettito mensile certo anche se queste entrate ormai non soddisfano più la banca che nel corso degli anni ha aumentato moltissimo le sue pretese.
Allora il mio avvocato propone di affittare le aziende ad un prezzo “congruo” (che non ho capito bene a quanto ammonti) e lasciare che la banca e tutti gli altri creditori svolgano le proprie azioni tutelati dal fatto che questo Piano di esdebitamento è accettato da un giudice.
Le chiedo pertanto:
é giusta questa procedura??
Cosa comporta per il debitore???
Ci sarà comunque una sentenza di fallimento??
Se la banca deve ricevere 100 al mese tra quota capitale e quota interesse e invece riceve 50 cosa succede per i 50 che mancano???
Le case private oggetto di fideiussione da parte dei soci di società personale che non fanno parte quindi del patrimonio aziendale potrebbero comunque essere attaccate dalla banca??? La ringrazio

.

Beh, è una situazione davvero troppo complessa e delicata insieme per poterne discutere efficacemente in questa sede. In generale, l’istituto indicato dal tuo legale è quello previsto per questo genere di ipotesi ed è quello che avrei consigliato probabilmente anche io. Per il resto, credo che le domande più specifiche dovreste rivolgerle a lui, che conosce il tuo caso meglio di chiunque altro. Mi stupisce sempre che le persone inizino percorsi così delicati mostrando di non avere una comunicazione efficace con il loro legale, questo è un problema e va superato prima di partire. Quello è il tuo avvocato, tu lo paghi, conosce il tuo caso, prima di varare cose di questo genere ti deve dare tutti i chiarimenti necessari, secondo me!

Grazie ancora per la sollecita risposta, no non vorrei mai dar colpe al mio avvocato dicevo solamente che magari uno che si occupa nello specifico (procedura fallimentare) avrebbe avuto più possibilità.

Comunque il mio pessimismo è stato confermato. Esdebitazione rifiutata richiamando l'art 142 LF in quanto non è stato soddisfatto neanche in parte un solo creditore chirografario. Norma interpretata dal Tribunale dall'orientamento prevalente della Corte d'Appello di Firenze secondo cui l'Esdebitazione può essere concessa solo allorchè tutti i singoli creditori, compresi i chirografari, abbia avuto una qualche soddisfazione dalla liquidazione fallimentare.

Che amarezza, la sfortuna vuole che se l'avessi presentata presso un altro Tribunale ce l'avrebbero potuta accogliere. A questo punto non avrebbe senso il ricorso?!

Quanto tempo abbiamo per ricorrere ed eventualmente è possibile richiedere un preventivo.

Non abbiamo soldi da sprecare ma per me sarebbe molto molto importante.

Grazie ancora e mi scusi per il continuo disturbo

Gentilissimo Avv.to Solignani,
come anticipato insieme al ns Avv.to abbiamo presentato ricorso presso il Tribunale di Firenze, il 9 di Marzo c'è stata l'udienza, siamo in attesa della sentenza ma a parere del mio Avvocato sembra che l'esito non sarà favorevole nonostante il parere favorevole del Curatore.

Potrà immaginare la mia amarezza, 16 anni in attesa della chiusura e nonostante tutto se non venisse accettata i miei genitori rimarranno per il resto dei loro giorni puniti, nessuna dignità anche se andremo sempre a testa alta. Mi chiedo è giusto che uno debba pagare a vita per una gestione sfortunata?!

Abbiamo perso tutto, per quanto ancora dovranno pagare?!

Esiste l'indulto per i delinquenti, per gli onesti ma sfortunati cittadini cosa esiste?

Da quel che leggo "la recente riforma ha fatto venir meno la connotazione dispregiativa del fallimento e ha caratterizzato la procedura con la capacità funzionale di essere un metodo per eliminare dal mercato un’impresa in crisi perdendo così quel carattere sanzionatorio che prima pesava sull’intera trattazione della posizione del fallito. Adesso, pertanto, l’imprenditore fallito che è stato diligente ed ha i requisiti previsti dalla legge può ricominciare una nuova vita economica non appena definita la procedura concursuale; con l’esdebitazione si può fare questo senza più portare il peso dei debiti residui alla ripartizione dell’attivo fallimentare!"

Ne siamo sicuri?!

Il Giudice ha visto che è in corso anche la richiesta per la L. Pinto (presentata presso tribunale di Genova, udienza fissata per il 25 novembre), l'avvocato sostiene che è rimasto sbalordito della durata specie per il fallimento di un panificio, ora mi chiedo, per assurdo, se venisse accettato il ricorso, la somma eventualmente concessa potrebbe essere pignorabile?!

I miei genitori, cercano di tranquillizzarmi dicendomi che hanno vissuto 16 anni così e che non li spaventa continuare, per me è questione di principio, di GIUSTIZIA.

Mi scusi per lo sfogo, forse avrei dovuto scegliere un avvocato che si occupa specificatamente di certe cose, lui sostiene che potremmo anche ricorrere, ma vorrei avere un altro parere.

Grazie ancora

Cordiali saluti

Se ti serve un vero e proprio parere, devo leggere, per fornirtelo, tutti i documenti del tuo caso e studiarlo per bene; naturalmente, visto l'impegno necessario, non è una cosa che potrei fare gratis e dovresti, se proprio lo vuoi, acquistare una consulenza http://consulenze.solignani.it.

Generalmente, però, ti posso dire che si tendono a dare agli avvocati colpe che in realtà sono del sistema giudiziario più in generale. Inoltre, una volta che hai depositato l'istanza, se anche vedessimo che c'è stato un errore di impostazione, cosa potremmo fare adesso?

Io ti consiglierei al momento di vedere come vanno le cose, può anche darsi che il vostro pessimismo sia ingiustificato (nei casi da me seguiti quando c'era parere favorevole del curatore la esdebitazione è sempre stata concessa).

Poi eventualmente si valuta il da farsi, anche riesaminando quanto fatto sino ad ora.

Infine, ricordati che il nostro sistema giudiziario è assolutamente l'ambiente più inidoneo per coltivare questioni di principio, di qualsiasi genere.

Per quanto riguarda la legge Pinto, che hai in Corte d'Appello (non Tribunale) di Genova, puoi star serena, io ne ho fatte diverse a Genova ed è una tra le varie corti italiane che liquidano di più per questo tipo di vertenze, sia come ammontare che come calcolo delle annualità. Almeno in quello sei stata fortunata.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
splash http://ts.solignani.it
ebook http://goo.gl/pUJx6

Salve. Purtroppo sono incappato in un fallimento di S.n.c nonostante che per statuto io possedessi solo 1% della società. Ho già presentato una querela per truffa nei confronti di chi mi ha indotto in errore, anche perché non ho mai messo piede nella società, né ricevuto alcuna comunicazione da parte del titolare e da parte del commercialista, nei tre mesi in cui sono stato socio. Non ho potuto dare le dimissioni perché non avevo i soldi per pagare il notaio e farmi cancellare. Ma a parte questo ( il tribunale ha respinto il mio ricorso ) vorrei sapere, se qualcuno lo sa, se nel mio caso posso ricorrere all'esdebitazione proponendo ai creditori (che non conosco, né loro conoscono me), tramite il curatore (al quale ho dato piena disponibilità di collaborazione, anche se non ho informazioni di alcun genere, se non le mie private) il versamento del 1% (pari a 1000 euro) dell'intero fallimento (100.000) e in cambio ottenere l'esdebitazione personale. Sottolineo che non ho alcuna proprietà, non ho stipendio fisso, abito in un'alloggio ammobiliato, ed ho solo lavori occasionali e quindi non so cosa possano cavare da me. Grazie per i consigli e indicazioni che vorrete darmi.
NB: Bello questo blog

salve….sono una povera "crista" sommersa da debiti e prestiti,da carte di credito,cessione del quinto.bollette,bollette….nn so piu' come tirare avanti….ho piu' della meta' dello stipendio decurtato dai debiti.
Nn so piu' come andare avanti..ho due figli…uno lavora ma ha uno stipendio cha a mala pena riesce a coprire le sue spese….l'altra è senza lavoro e dipende da me e dal fratello….dopo 3 anni di servizio all'esercito…
Vorrei dichiarare fallimento privato e chiedere l'esdebitazione personale…sono proprietaria di una casa con i miei figli,ma nn riesco neanche a venderla,separata da 12 anni….e sempre tutto sulle mie spalle….adesso nn ce la faccio proprio piu'…avevo pensato anche di espatriare e andare via x cancellare i debiti…
aiutatemi…cosa posso fare???
Contattatemi alla mia e-mail lily118@inwind.it….grazie.

Mi dispiace ma noi non rispondiamo mai per email, tranne che nel caso in cui sia acquistata una consulenza http://consulenze.solignani.it, mentre invece normalmente rispondiamo sempre nel blog in modo che la risposta vada a beneficio di tutti.

Non esiste una cosa come il fallimento privato nè tantomeno la esdebitazione, devi rassegnarti ad affrontare tutti i tuoi piccoli debiti uno alla volta. Puoi chiedere aiuto ai servizi sociali, ad un consulente finanziario o ad un avvocato, ma ricordati che questi ultimi due dovrai compensarli per il lavoro che fanno e il tempo che ti dedicano, quindi cerca di essere chiara con loro e programmare bene quel che vuoi fare.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da Mac http://ts.solignani.it

~ book http://bit.ly/gwjT6c, ebook: http://bit.ly/ie8rvv

Che dire, questo blog è semplicemente quello che ci vuole per persone come noi.
Congratulazioni!

Anche io sono figlia di genitori falliti nel '94 e chiuso quest'estate.
Grazie a voi sono venuta a a conoscenza della possibilità sul ricorso di Esdebitazione e sulla L. Pinto.

Ho messo tutto nelle mani di un legale, a questo punto incrocio le dita e spero solo che tutto si risolva.

E' triste e allo stesso tempo bello sapere che non siamo soli.

Grazie ancora vi terrò aggiornata.

Ci dovrebbe essere una casellina in fondo in cui mettere il segno di spunta.

In alternativa, puoi iscriverti al feed rss dei commenti, ma in questo caso ricevi tutti i commenti del blog e non solo quelli relativi all'esdebitazione.

Sono un Direttore di un istituto di Credito e vorrei poter essere tenuto aggiornato delle nuove inserzioni avendo dei clienti che potrebbero essere interessati a tale aergomento.
Grazie

Caro Giorgio, basta che fai clic qui sotto dove dice "avvisami via e-mail della presenza di nuovi commenti a questo articolo", in questo modo ogni volta che verrà scritto un commento riceverai una mail relativa. Buon lavoro e grazie del tuo interesse.

Sono stato dichiarato fallito nel 1996 quale socio di s.a.s.. Il fallimento si è chiuso nel giugno 2009 per insufficienza di attivo. Sono andato per curiosità a vedere il rendicono del curatore depositato nel fascicolo in tribunale e ho visto che ha recuperato dei crediti dai clienti del fallimento per circa 19000 euro che sempre secondo il rendiconto sono serviti per pagare le spese di procedura, spese legali, acconto curatore etc. ed è avanzato circa 300 euro. Domanda: le spese legali non dovrebbero essere creditori concorsuali? Allora io potrei avere l'esdebitazione visto che purtroppo mi manca solo quel requisito visto che la mia situazione penale è intonsa? Grazie per una Sua cortese risposta.

buongiorno nel 2002 io e mia moglie siamo stati dichiaratgi falliti (snc) fallimento chiuso in gennaio 2006 ho presentato richiesta di esebitazione al tribunale di pordenone sollevando il dubbio di incostituzionsalità in quanto tromo molto discriminante il fatto non poter beneficiare dell'esdebitazioine, comunque rimango in attesa di una risposta dal tribunale .
inoltre vorrei fare una causa di gruppo allo stato per discriminazione o altro cerco falliti disposti a collaborare e naturalmente avvocati che ci credano
grazie
Dorigo Fabio zeusfabio@libero.it

ho provato a chiedere al mio avv.to di intrapendere una domanda per l'esdebitazione ma essendo il mio fallimento chiuso nel 2003 non si puo e solo tempo perso .
ormai solamente la pubblica amministrazione nella fattispece ECOITALIA mi stà facendo morire. Vi chiedo come si può cancellare questi vecchi debiti o dobbiamo sempre avere una spina sul fianco fino a quando ?

in una procedura fallimentare, iniziata ante riforma e non ancora terminata, con un piano di riparto definitivo, intendo far acquistare un credito del fallimento, previa autorizzazione del Giudice Delegato, facendo entrare nel fallimento stesso nuove risorse finanaziarie tali da, determinare una modifica del riparto, soddisfare completamente i crediti privilegiati e parzialmente tutti i semplici. E' possibile una volta chiuso il fallimento chiedere l'esdebitazione?

Cerco persone che come me siano disposte a intraprendere una causa a livello comunitario per "liberarci"dall'ingiustizia incostituzionale,indipendentemente dalla corte di cassazione, della non applicabilita' retroattiva dell'istituto dell'esdebitazione.Chi volesse contattarmi in tal senso e-mail :pensieropensiero@alice.it

@ rossella

Questo thread è seguito dalla mia collega Lara Ferrari, che in questo momento è assente per motivi di studio dal lavoro. Credo che riprenderà a rispondere e frequentare il blog a gennaio 2009.

Chi ha domande specifiche, frattanto, può mandarle usando il form apposito per scriverci, che si trova in alto a dx (al momento)

mia madre è fallita nel 1998 data chiusura fallimento 16/07/2004 insufficenza attiva, ora arriva una cartella inps di € 24.000 da pagare per lo più scrivono notificata il 08/07/2004 prima della chiusura formale del fallimento.
Hanno mandato anche al datore di lavoro di mia madre una cartella che deve pagare lei probabilmente con 1/5 dello stipendio che da a mia madre, è possibile questo? tenuto conto anche che prende € 700 vive in casa popolare e non possiede nulla, è sotto la soglia di povertà.
Non esiste nessun modo per far cancellare questo credito inpagabile da lei per il resto della sua vita?

Buongiorno Avvocato, vedo che da molto tempo non rispondi più, tutto bene?

Spero di rileggerla presto.

A risentirci e grazie di tutto.

Il curatore tiene aperto il mio fallimento per 12 anni senza pignorarmi mai niente tranne i mobili per 730.000 lire perchè niente avevo. Trattasi di S.a.s. io accomandatario. Dopo tutto questo tempo, fatalmente, eredito 1/4 di casa dai miei genitori e faccio la rinuncia. Avevo già fatto una rinuncia all'eredità in precedenza e il curatore non si è mai visto ne sentito da 12 anni!. Posso pretendere che mi chiuda il fallimento per insufficienza di attivo e accedere alla esdebitazione? Grazie.

Vorrei segnalare il Decreto del Tribunale di Firenze del 2 febbraio 2008, in base al quale non sarebbe ostativa alla concessione dell'esdebitazione la totale insoddisfazione dei creditori chirografari, atteso che <>. Il provvedimento è a mio sommesso parere inficiato da un errore di fondo (quanto meno nei limiti in cui esso sembra volr porre un principio generale) consistente in una non corretta lettura dell'art. 111, . Tuttavia in riferimento a quelle fattispecie in cui la totalità dei beni appresi dalla curatela fossero vincolati a favore di una o più classi di creditori, il costrutto della massima ora riportata sembrami davvero ineccepibile. Riccardo Riccò – Reggio Emilia – Via Guido da Castello 29 – riccardo.ricco@alice.it

stavo pultroppo cercando anche io un riscontro in internet e fortunatamente ho visto questo blog
fallito nel 2000 chiuso fallimento nel 2003
nel 2003 mi chiedono IVA non pagata del 1999
che il curatore ha messo nella dichiarazione dei reditti
ora vogliono i soldi (30.00 € ) da me non e giusto cosa posso fare mi hanno già pignorato i credito
posso mpugnare il tutto o vado solo a spendere soldi e tempo inutilmente
grazie a buon rendere

Complimenti per il sito io sono ormai un disperato con un fallmento in corso e la trattenuta di un quinto dello stipendio e non avendo una lira per permettermi un'avvocato non so come fare per chiudere il fallimento!!ma letto quanto riportato sopra ho capito che se anche avessi la fortuna di chiudere la mia vita sarebbe lo stesso un'inferno e tutto questo mi deprime e come da 8 anni a questa parte vedo il mio futuro sempre più buio!!!

Ho scoperto per caso il Vs sito e …. davvero tanti complimenti per l'aiuto che date e quello che si danno le varie persone tra loro. Non so se ho capito bene il funzionamento ma ci provo. Mettevo qua e là il naso in rete proprio perchè i miei genitori sono falliti tutti e due da ormai 16 anni…. ma non hanno mai smesso di tormentarli. Io ed i miei fratelli non abbiamo un bel ricordo di quel triste periodo. Il lavoro della tua famiglia perso in un attimo, rubato, calpestato e reso nullo, inutile. Ebbene sì, ne parlo ancora con rancore perchè il loro è stato un fallimento lampo, in quanto certo i soldi ed il patrimonio costruito con i sacrific di una vita, certo non gli mancava, e quindi lampo perchè ci hanno "mangiato" un pò tutti … Mi perdonerete se dico ciò … ma quando si legge sull'ultima sentenza (ancora gelosamente conservata finchè non troverò un modo per rendere giustizia ai miei genitori) il seguente succo del discorso di un giudice " … non si comprende come alle aziende ammesse al fallimento non sia stato permesso di liquidare da sole il debito per cui la richiesta di fallimento … in quanto con il solo patrimonio immobiliare avrebbero potuto soddisfare in pieno tutte le richieste …." Cosa dovrei dire, ogni volta che la rileggo, mi viene quasi da ….. Perchè l'azienda non era una, bensì 3 … e hanno fatto fare a tutte la stessa fine. Da allora non ci hanno mai fatto mancare niente. Io sono così pazza, che pur non credendo in questo sistema contorto ed ingiusto, ora lavoro in proprio, una cosa piccola e con tanti sacrifici ci permette di vivere dignitosamente. Ma cosa dire quanto ti giro indietro e pensi che il lavoro dei tuoi amati genitori, lavoro di tutta una vita costruita solo con le loro forze e la loro bravura non esiste più … cosa pensare non so.
Non scendo unlteriormente nel particolare perchè non vorrei coninuare a deprimere nessuno, però una domanda ce l'ho. Dopo appunto 16 anni l'INPS (dal quale prende la pensione minima dopo aver dato lavoro a centinaia di operai e senza mai aver lasciato a casa nessuno…) gli ha scritto qualche mese fa che vuole 240mila euro di contributi non versati da un'azienda di quelle fatte fallire. Ora la mia domanda è questa. Cosa si deve fare in proposito. Non ti viene voglia di suicidarti? Loro non hanno più niente di niente, manco una macchina, un conto, un assicurazione, una casa … nulla. L'INPS fu all'epoca pagato, forse non interamente. Ma comunque fu pagato per ciò che chiedeva allora. Alla luce di quanto ho descritto sopra e di quell'estratto di sentenza che ho riportato, cosa devo fare. Aspettare un decreto ingiuntivo e poi farne opposizione per prescrizione o possono fare qualche atto di pignoramento di punto in bianco senza farci difendere o opporre??
Vorrete scusare il mio sfogo ed accettare i miei ringraziamenti e complimenti per tutto.
Anita 73

Inutile fare i complimenti per il sito.
Fallimento chiuso nel 1999, cosa posso fare per riacquistare una vita normale, in considerazione che Equitalia mui sta dando la caccia pignorandomi auto e stipendio?
possibile che una persona debba essere condannata all'ergastolo in casa (non sua)
Possibile che non ci sia la possibilta' per una persona di ricominciare a vivere come peraltro viene fatto per i "delinquenti ed assassini"?
Scusate la mia rabbia ma a 50 anni mi vedo costretto a vivere da profugo senza averne i diritti.
Saluti
Enzo

Salve,
insieme a mia moglie nel 1997 siamo stati dichiarati falliti con una snc.
Il fallimento a detta del curatore verrà chiuso nel Settembre 2008.
Quali sono le procedure da adottare per ottenere la riabilitazione e uscire da questo incubo?
Non le nascondo che moralmente e non solo il fallito e la sua famiglia, vengono trattati alla stregua di criminali, e non vengono salvaguardati i suoi diritti come creditore; si fallisce perchè non si riesce ad incassare il frutto del proprio lavoro e di conseguenza non si riesce a far fronte ai propri debiti.
Ho provato a fare una ricerca con un legale per fare tutte le pratiche e mi ha chiesto 4.500€, un po troppo per chi spera solo di rientrare tra gli “onesti” e aprirsi un conto corrente personale e magari comprarsi la prima casa.
La ringrazio se potrà darmi qualche suggerimento in merito.

Giancarlo Melas

Per chi ha soddisfatto i creditori privilegiati al 50% ma e' stato fatto fallire prima dell'entrata in vigore della nuova legge c'e qualche speranza.?O dobbiamo aspettare che disquisiscano in favore degli errori post mortem?

ho inviato l'ultimo commento in "NON italiano", l'ho riletto solo dopo aver premuto "submit"; chiedo (umilmente) venia 🙂

A mio avviso sarebbe stata più equa una previsione normativa che valutasse la percentuale di debiti pagati rispetto al totale (quindi il rapporto tra attivo e passivo). Inoltre bisognerebbe anche tenere conto che spesso parte dell'attivo viene "consumata" per le spese del procedimento, che se dura molti anni non sono certo poco.
Io non sono un giurista, ma mi sentirei di dire che se uno vuole valorizzare le variabili "quanti creditori" e "quanti debiti" ha pagato, si potrebbe creare un indice ponderato in base al livello di soddisfacimento dei due requisiti(che per loro natura sono quantificabili) e che assume valori in un intervallo [a, b]. A quel punto l'intervallo si può dividere in una regione di rifiuto R=[a, a+k] con k<(b-a) , ed una regione di accettazione [a+k, b].
L'impiego di uno strumento che tenga conto di più variabili, anche senza assumerlo come vincolante, potrebbe risultare utile. Nei casi antitrust se non erro viene utilizzato spesso l'indice di Herfindal per la concentrazione di mercato, non vedo quindi perchè non si possano sviluppare strumenti più sofisticati e ridurre l'aleatorietà del giudizio, pur senza vincolarlo.

Relativamente alla legge pinto vi segnalo altri contributi che confermano la tesi "in espansione"

tratto da un documento che sto preparando per fare il punto del fallimento dei miei genitori:
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Alla sentenza del tribunale di Mantova si aggiunge inoltre si aggiungono altre tre sentenze che sembrano confermare la possibilità di ottenere l’esdebitazione con il mero soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati. In particolare:
-Sentenza del Tribunale di Piacenza 8/05/2008 (Allegato20) che afferma molto chiaramente (sottolineatura a cura del sottoscritto)
“ritenuto che il pagamento dei creditori non deve avvenire necessariamente per tutte le categorie di creditori, in quanto la norma non distingue tra le varie categorie di creditori concorsuali e, poiché anche i creditori preferenziali per titolo anteriore al fallimento sono creditori concorsuali, è sufficiente che siano soddisfatti, almeno in parte, anche solo costoro, secondo l’ordine di legge.
A tale proposito va evidenziato come la legge di delega demandava al Legislatore di introdurre la disciplina dell’esdebitazione, “prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti”
(art. 1, comma 6, lett. a, n. 13), quindi di tutti i debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, siano essi parzialmente che totalmente.
Deve pertanto condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del
loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione; è infatti evidente che si aderisse all’interpretazione secondo cui la
locuzione “neppure in parte” sia riferita al numero dei creditori (e quindi che tutti i creditori debbano essere pagati parzialmente), in caso di presenza di creditori privilegiati e chirografari, si renderebbe necessario prevedere il pagamento integrale dei creditori
privilegiati per prospettarsi il pagamento parziale dei chirografari; si tratta di una soluzione che poterebbe ad effetti diversi da quelli previsti dalla norma, (e quindi al pagamento integrale di una categoria e parziale dell’altra) con conseguente preferibilità – allo stato –dell’interpretazione che vede nella locuzione sopra indicata il significato di “parte dei crediti” concorsuali; …(omissis) ….”. ;

-Sentenza del Tribunale di Tolmezzo del 17/05/2007 (Allegato 21) con il quale il tribunale ammetteva al beneficio dell’esdebitazione il fallito nonostante fossero stati pagati solo in minima parte i creditori privilegiati;

– Sentenza della Corte di Appello di Trieste del 07 Maggio 2008 (Allegato 22) avente ad oggetto ricorso presentato dal P.M. relativamente al giudizio del Tribunale di Tolmezzo (la questione oggetto di disputa era l’applicabilità o meno della nuova disciplina fallimentare per procedure chiuse alla data di entrata in vigore della riforma), relativamente alla parte che interessa allo scrivente, appare estremamente interessante in quanto sostiene l’orientamento secondo il quale l’ammissibilità all’esdebitazione richiede il mero soddisfacimento anche di una sola classe di creditori; la corte infatti afferma:

[…. atteso che la norma non richiede l’avvenuta soddisfazione, sia pure parziale, di ciascuna classe di creditori, bensì di una parte dei creditori concorsuali complessivamente intesi (come in specie era senz’altro avvenuto, atteso che i creditori privilegiati erano stati soddisfatti con una percentuale di circa l’80%].
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C'è da dire che se fallisci ti portano via tutto… Non puoi avere un conto corrente, una tua auto, etc… Non è piacevole. NON provare per credere. Ciao e grazie della risposta.

Sembra, in effetti, un orientamento che, sia pure minoritario, è in "espansione", anche se, opinando in questo modo, riesce difficile, per i motivi che dicevo nel commento precedente, riuscire a dare una connotazione all'istituto…

Allora la esdebitazione spetta comunque a tutti, basta che sia stato pagato un solo creditore?

A questo punto conviene fallire, piuttosto che ripianare le perdite, visto che non ci sono nemmeno più i gravi effetti personali sulla persona del fallito…

Il tribunale presso dove sono fallito io la pensa così… Speriamo bene!!!

Vincenzo Pilla, Il Sole 24 Ore pag. 39
Più chance all’esdebitazione
Il beneficiario della esdebitazione spetta ai falliti persone fisiche, le cui procedure risultano
pendenti al 16 luglio 2006, anche se non hanno permesso alcun pagamento a favore dei
creditori chirografari. Lo afferma il tribunale di Firenze con il decreto in data 2 aprile 2008
con il quale è stata ritenuta “non ostativa la circostanza del pagamento solo parziale dei
creditori privilegiati, con conseguente assenza totale di soddisfazione da parte dei creditori
chirografari, posto che la preclusione di cui al 2 comma dell’articolo 142 Legge fallimentare
non può essere intesa (per assenza di espressa indicazione in tal senso) come riferentesi
al chirografo, il che presupporrebbe l’integrale pagamento del privilegio (articolo 111 della
Legge fallimentare)”. L’istituto della esdebitazione di cui all’articolo 142 della Legge
fallimentare trova applicazione per i fallimenti delle persone fisiche e,pertanto, anche di
quelle dichiarate fallite in proprio ex articolo 147 della Legge fallimentare in quanto socie di
una società, non solo per i fallimenti dichiarati post riforma della legge fallimentare operata
tramite il decreto legislativo n. 5 del 2006 e del decreto legislativo n. 169 del 2007, ma
anche per i fallimenti di persone fisiche dichiarati in base alla normativa previgente.

@ Nicola
@ Ettore

Sì si tratta di un orientamento al momento minoritario, anche se non privo di buoni argomenti a suo favore. In effetti la norma sulla esdebitazione è scritta molto male. Perchè un fallito in una procedura dove c'è una massa attività di 1€ e un creditore che viene pagato dovrebbe essere privilegiato rispetto ad un fallito in una procedura dove c'è una massa attiva di un miliardo di euro ma, per applicazione dei priviligi previsti dalla legge e per il numero dei creditori, alcuni di essi non vengono soddisfatti? E' sicuramente più meritevole, diciamo così, il fallito che, pur nell'insolvenza, ha conservato più attivo dell'altro e comunque il merito del fallito non può essere collegato al numero dei creditori e all'assenza o presenza di cause di prelazione, che sono circostanze del tutto indipendenti dall'attività che il fallito svolgeva quando era imprenditore.

E' sicuramente una disposizione da rivedere, rendendola più precisa, e non è detto che non intervenga la corte costituzionale a fornirne una interpretazione costituzionalmente orientata, se non con un intervento ancora più incisivo.

Nel frattempo che cosa devono fare gli utenti, cioè la gente? Se uno ci tiene, ci può provare, invocando questi orientamenti più favorevoli e la "logica", tentar non nuoce, anche se naturalmente vanno tenute ben in considerazione le spese cui si va incontro.

Grazie ad entrambi, mi è piaciuta molto questa discussione e anche io ho avuto occasione di imparare qualcosa, mi fa piacere che qualcosa di tutto quello che ho dato al pubblico del blog torni anche, anche se solo ogni tanto, indietro. In bocca al lupo per le vostre questioni.

In realtà questa interpretazione sembra minoritaria, anche se devo dire (e mi auguro che serva, visto che anche nel mio caso è probabile che i chirografari non abbiano beccato nulla) che vi è anche le sentenza del tribunale di Mantova che afferma tale principio. Ve la riporto

Massimario, l. fall. art. 142

Tribunale di Mantova 3 aprile 2008 – Pres. Bernardi – Rel. Laura De Simone.

Fallimento – Esdebitazione – Parziale pagamento di parte dei creditori privilegiati – Ammissibilità.

L’art. 142, 2 comma legge fall. deve essere interpretato nel senso che per accedere al beneficio dell’esdebitazione è sufficiente il parziale soddisfacimento di almeno una parte dei creditori privilegiati, non essendo indispensabile che detto parziale pagamento riguardi tutti i creditori.

Il TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio, in persona dei signori:

dott. Mauro Bernardi PRESIDENTE

dott. Laura De Simone GIUDICE REL.

dott. Vittorio Aliprandi GIUDICE

pronunciando sull’istanza di esdebitazione proposta da

P. F.

RILEVATO che il ricorrente ha esposto di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 4790/95 del 5.5.1995, che la procedura fallimentare è stata chiusa il 7.12.2006, ed ha invocato la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 142 e 143 l.f. per l’accoglimento dell’istanza di esdebitazione;

OSSERVATO che, dalla documentazione in atti, si evince che P. F. è stato dichiarato fallito con sentenza n. 4790/95 del 5.5.1995, in estensione, quale socio illimitatamente responsabile della società P. * S.n.c., dichiarata fallita con sentenza n. 66/95 del 18.1.1995, e che il fallimento della società e dei soci sono stati chiusi per ripartizione finale dell’attivo con decreto di data 7.12.2006;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.19 del d.lgs.n.169/07 le norme sulla esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs n.5/2006 (16.7.2006) e quindi l’istituto è applicabile al caso in esame;

RILEVATO che il ricorso è stato presentato l’11 gennaio 2008 e quindi entro l’anno dal decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell’art.143 l.f.;

RITENUTO che, per il dettato testuale dell’art.142 l.f., sia legittimato al beneficio dell’esdebitazione non solo il fallito persona fisica quale imprenditore individuale ma anche il socio persona fisica illimitatamente responsabile di società di persone dichiarato fallito a seguito del fallimento della società, dovendo quindi escludersi la legittimazione alla richiesta del beneficio unicamente per le persone giuridiche fallite;

OSSERVATO che dall’audizione del curatore all’udienza collegiale del 3 aprile 2008 è emerso che P. F. nel corso della procedura concorsuale ha cooperato con gli organi della procedura;

TENUTO CONTO che dagli atti del fascicolo fallimentare non si evince in alcun modo che l’istante abbia ritardato lo svolgimento della procedura fallimentare o abbia violato le disposizioni di cui all’art.48 l.f., né che abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

RILEVATO che i certificati penali in atti attestano l’assenza di qualsiasi condanna intervenuta nei confronti di P. F. e di qualsiasi procedimento penale pendente;

OSSERVATO che l’istante non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

CONSIDERATO che dagli atti del fascicolo fallimentare emerge che in sede di riparto finale i creditori concorsuali sono stati in parte soddisfatti, essendosi provveduto al parziale pagamento dei creditori privilegiati, dovendosi interpretare il comma II dell’art.142 l.f. nel senso che è sufficiente per accedere al beneficio dell’esdebitazione che siano soddisfatti, anche parzialmente, almeno una parte dei creditori;

VALUTATO, sul punto, che la norma indicata non distingue tra creditori privilegiati e chirografari e specificatamente non esige l’intervenuto pagamento parziale anche dei creditori chirografari, considerato che questo presupporrebbe necessariamente la integrale soddisfazione di tutti i creditori ammessi con prelazione, e tale interpretazione pare porsi in contrasto con il disposto della legge di delega laddove è indicato che la disciplina della esdebitazione deve consistere “nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della L.14.5.2005 n.80), e quindi dai debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, sia parzialmente che totalmente;

RITENUTO che non rivesta rilievo, ai fini interpretativi della disposizione indicata, il testo dell’art. 143, primo comma, secondo cui il tribunale dichiara inesigibili “i debiti non soddisfatti integralmente”, dovendo l’espressione intendersi riferita sia ai debiti soddisfatti parzialmente che a quelli non soddisfatti totalmente;

CONSIDERATO che nella specie i creditori privilegiati sono stati soddisfatti, in sede fallimentare, nella misura del 12,94% e detta percentuale non può ritenersi insignificante;

VAUTATO che risultano verificate tutte condizioni di cui agli artt.142 e 143 l.f.,

P.Q.M.

dichiara inesigibili nei confronti di P. F., nato a ** già dichiarato fallito con sentenza n. 4790 del 5.5.1995, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Buongiorno e grazie Avvocato Solignani. Se io le allego una sentenza che ho trovato e dove viene concessa l'esdebitazione con il pagamento anche solo parziale di un solo creditore, me la commenta? Spero di fare un servizio gradito a tutti. Eccola! E' un pò lunga e non parla solo del pagamento dei creditori ma c'è il particolare che ci interessa. Grazie di nuovo se avrà questa pazienza:

Fallimento – Reato di bancarotta – Applicazione della pena su richiesta – Esdebitazione – Ammissibilità.

Fallimento – Esdebitazione – Condizione del pagamento di parte dei creditori – Pagamento parziale anche di un solo creditore – Ammissibilità.

Non osta alla ammissione del beneficio della esdebitazione l’applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di bancarotta, posto che tale forma di applicazione della pena costituisce una condanna sui generis che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna e che in base all’art. 445 cod. proc. pen. l’estinzione del reato comporta l’estinzione di ogni effetto penale.

In tema di esdebitazione, deve condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, legge fallim., attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte del credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione.

DECRETO

nel procedimento instaurato da: ****Francesco avente ad oggetto la richiesta di esdebitazione ex art. 143 L.F. presentata con ricorso del 8.2.2008;

letto il parere favorevole del comitato dei creditori (a maggioranza);

letta la comunicazione del curatore fallimentare del 15.1.2008, da cui si ricava che il fallito ha cooperato con gli organi della procedura e non ha aggravato il dissesto;

dato atto che il fallimento è stato chiuso in data 20.9.2006 e quindi prima dell’entrata in vigore della riforma attuata mediante il D. Lgs. n. 169/07;

rilevato che ai sensi dell’art. 19 del citato D. Lgs. si può procedere all’esdebitazione anche nei confronti dei falliti per il cui fallimento è già intervenuta la chiusura, entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. stesso;

ritenuto che nel caso di specie dovendosi esaminare nel merito la posizione del debitore con riferimento ad una istanza di applicazione di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ma relativa ad un fallimento “aperto” prima dell’entrata in vigore della riforma attuata con il D. Lgs. n. 5/06 deve trovare applicazione la disciplina dell’ esdebitazione non potendo più trovare applicazione quella relativa alla “riabilitazione”;

che a tale conclusione si giunge anche analizzando i presupposti previsti per l’applicazione dell’istituto che sono sostanzialmente simili a quelli stabiliti per l’applicazione dell’istituto della riabilitazione, con l’unica eccezione del n. 4 dell’art. 142 l.fall., con cui si richiede che il fallito non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

che tale difformità – del tutto marginale – non appare idonea a rendere inapplicabile l’istituto dell’ esdebitazione a fallimenti aperti nella vigenza della previgente disciplina prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n. 27, come peraltro prevede testualmente l’art. 19 del D. Lgs. n. 169/07;

dato atto che le altre condizioni previste dall’art. 142 D. Lgs. N. 5/06 ai nn. 5) e 6) (condotte distrattive, aggravamento del dissesto, condanne per bancarotta fraudolenta, ecc.) si adattano alle nuove come alle vecchie procedure;

che nel caso di specie – alla luce delle indicazioni fornite dal curatore e dal comitato dei creditori e dalla documentazione prodotta sussistono i presupposti teorici per dichiarare l’esdebitazione di ****Francesco ;

che peraltro va osservato come nel caso di specie nei confronti dell’istante sia intervenuta applicazione di pena per il reato di bancarotta come si ricava dal certificato penale e dalla sentenza prodotta in atti (cfr. Trib. di Piacenza del 23 ottobre 2000);

rilevato che legislatore del 1988 – dopo aver specificamente indicato gli «effetti» che non conseguono alla sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p. (non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l’applicazione di pene accessorie e/o di misure di sicurezza – eccezion fatta per la confisca obbligatoria -, non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi) – ha statuito che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna».

Rilevato, peraltro che la giurisprudenza ha statuito che – con specifico riferimento all’istituto della riabilitazione – la sentenza di applicazione della pena su chiesta costituisce una condanna sui generis che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna (cfr. Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 2004 n. 10028 CED CAss. RV 227122; idem Tribunale Trieste 15 dicembre 1998, in Dir. Pen. Proc, 1999, pag. 351);

Dato atto che il legislatore, ai sensi dell’art. 445 c.p.p. ha previsto che l’estinzione del reato porta con sé l’effetto che «si estingue ogni effetto penale»,

che sebbene tale dichiarazione di estinzione, ai fini della procedura di esdebitazione non può essere equiparata alla riabilitazione richiesta dall’art. 142 l.f. in presenza di una condanna per bancarotta fraudolenta, va altresì rilevato che non si è in presenza di una vera e propria condanna e che pertanto non ricorre l’ipotesi preclusiva di cui all’art. 142 n. 6 l.f. (con ciò mutando l’indirizzo sul punto specifico espresso in altra occasione);

dato atto che è stato depositato il provvedimento di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. reso dal Tribunale di Piacenza in data 6 giugno 2007;

ritenuto che il pagamento dei creditori non deve avvenire necessariamente per tutte le categorie di creditori, in quanto la norma non distingue tra le varie categorie di creditori concorsuali e, poiché anche i creditori preferenziali per titolo anteriore al fallimento sono creditori concorsuali, è sufficiente che siano soddisfatti, almeno in parte, anche solo costoro, secondo l’ordine di legge.

A tale proposito va evidenziato come la legge di delega demandava al Legislatore di introdurre la disciplina dell’esdebitazione, “prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 1, comma 6, lett. a, n. 13), quindi di tutti i debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, siano essi parzialmente che totalmente.

Deve pertanto condividersi la soluzione secondo cui l’espressione “neppure in parte” di cui all’art. 142 comma 2, attesa la non specifica indicazione legislativa, non può riferirsi solo alla parte credito soddisfatto, ma anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l’ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione; è infatti evidente che si aderisse all’interpretazione secondo cui la locuzione “neppure in parte” sia riferita al numero dei creditori (e quindi che tutti i creditori debbano essere pagati parzialmente), in caso di presenza di creditori privilegiati e chirografari, si renderebbe necessario prevedere il pagamento integrale dei creditori privilegiati per prospettarsi il pagamento parziale dei chirografari; si tratta di una soluzione che poterebbe ad effetti diversi da quelli previsti dalla norma, (e quindi al pagamento integrale di una categoria e parziale dell’altra) con conseguente preferibilità – allo stato – dell’interpretazione che vede nella locuzione sopra indicata il significato di “parte dei crediti” concorsuali;

dato atto che comunque, a prescindere dalla soluzione di principio, sopra tratteggiata, nel caso di specie si è provveduto al pagamento parziale dei creditori privilegiati e chirografari, così come previsto dal secondo comma dell’art. 142 l.f. (cfr. piano di riparto finale del 27.1.2006);

P . Q . M .

Ammette ****Francesco al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali del fallimento ***** s.a.s. di ****Francesco e c. n. **** non soddisfatti e per l’effetto dichiara tali crediti inesigibili ex art. 143 l.f.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Piacenza, 18 giugno 2008

Che ne pensa, Avvocato. Grazie.

@ Ettore
@ Lara

Non mi riferivo all'equa riparazione, ma al fatto che penso che sia molto difficile che con sole 730.000 lire di massa attiva tutti i creditori abbiano ricevuto qualcosa.

Poi può anche darsi, bisogna vedere nel concreto.

Per quanto riguarda il discorso legge Pinto, non è assolutamente difficile farsi risarcire l'eccessiva durata del processo, anzi è oramai principio assodato che queste cose valgono anche per le procedure fallimentari, piuttosto è necessario agire entro sei mesi mesi e mezzo dalla chiusura del fallimento (o, meglio, dalla affissione del decreto di chiusura).

Nel mio caso il fallimento ha avuto molti curatori, ognuno dei quali rinunciava all'incarico (parliamo di almeno 4-5 curatori diversi), è inoltre stata trasferita d'ufficio da Napoli a Nola, ed il "trasferimento" (cioè per far fare 20km al fascicolo) è durato circa 5 anni di totale inattività. Queste cose me le disse l'ultimo curatore, e fu proprio lui a dirmi che a suo avviso vi era la possibilità per me di chiedere rimborso ai sensi della legge Pinto.

Tralasciando il caso particolare, quali sono le indicazioni di "ragionevole durata" nelle procedure concorsuali?
la sentenza Cass. 17.11.2005, n. 23271, Pres. Proto, rel. Giancola – "DURATA DEL FALLIMENTO E LEGGE PINTO" sembra accogliere le istanze di un soggetto il cui fallimento è durato circa 5 anni, che tutto sommato, non sono tanti.

il problema suppongo sia la determinazione della durata ragionevole, visto che la corte sottolinea il fatto che ove violata la ragionevole durata il danno non patrimoniale si presume e il ricorrente non deve supportare la sua esistenza con delle prove(nei casi "normali" quindi non vi è onere della prova ).

è questo a cui faceva riferimento il dott. solignani?

Ciao Laura Ferrari. Una domanda per curiosità: sei anche tu un avvocato? Comunque io avevo chiesto all' Avv: Solignani solo della esdebitazione non della Legge Pinto della quale ero a conoscenza e della quale intendo servirmi dopo la chiusura del fallimento. Quindi sei sicura che L'avvocato mi abbia risposto per la legge Pinto invece che sull'esdebitazione? Ti ringrazio infinitamente per la tua gentilezza e disponibilità nelle risposte.

Ti saluto.

L'Avv. Solignani intendeva dire che secondo lui è difficilissimo che venga accolto un ricorso per equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura concorsuale.

Per quanto riguarda il ricorso per l'esdebitazione invece ritengo che sia possibile farlo. Bisogna solo attendere la chiusura del fallimento.

E perchè, mi scusi se basta che sia pagato anche un solo creditore del fallimento medesimo? il curatore ha detto che quest'anno me lo chiude. 730.000 dell' epoca erano qualcosa…Posso sperare nell'esdebitazione? Grazie ancora.

Caro Ettore,
per rispondere alla tua domanda mi occorrono delle informazioni chiare. Infatti non capisco se il tuo fallimento è stato già chiuso oppure no.

Poichè se è ancora aperto non è possibile richiederlo. Infatti per poter chiedere l'esdebitazione occorre essere in prossimità del decreto di chiusura del fallimento.

Pertanto la mia domanda è:a che punto è la procedura fallimentare che ti vede come protagonista?

Inoltre ti lancio un'idea: vista la durata abnorme della procedur concorsuale sai che è possibile fare ricorso per equa riaprazione per l'ingiusta durata della procedura?

Egregio avvocato Solignani, può rispondere anche a me? La domanda è poco sopra e relativa all'esdebitazione.

Grazie, comunque.

rapidissima risposta che non posso che apprezzare. contatterò in giornata i numeri da voi indicati.

rinnovo la stima e porgo cordiali saluti 🙂

Caro Nicola,
per quanto rigUarda la tua prima domanda, posso dirti che esiste un tuo diritto, o meglio, dei tuoi genitori che sono stati i protagonisti della procedura fallimentare, ad ottenere copia della documentazione contenuta nel fascicolo. In realtà non esiste un termine però entro il quale te la debbano consegnare.

Per quanto riguarda la seconda domanda posso dirti che se i tuoi genitori hanno i requisiti per essere ammessi al gratutio patrocinio, si può fare un ricorso al Tirbunale di Nola per ottenere l'esdebitazione, se la chiusura del fallimento è avvenuto a ridosso dell'entrata in vigore della riforma della legge fallimentare o successivamente.
Nel caso in cui si sia concluso, invece, prima puoi chiedere la riabilitazione.
Sono due cose diverse che non vanno "in coppia".

Per quanto riguarda il ricorso per la violazione del principio della giusta durata del processo, ho visto che a tal porposito la Corte Europea ha accolto dei ricorsi presentai da persone soggette al fallimento, il quale è durato per svariati anni. La ragioni dell'accoglimento sono state, oltre alla notevole durata della procedura, anche la violazione dei dirtti contenuti nella Convenzione europea dei dirtti dell'Uomo. Infatti è la stessa Corte ad affermare che le miure restrittive imposte al fallito, anche se in via di principio necessarie nell'ambito di tutela dei creditori, non devono essere tenute per tutta la durata della procedura, ma debbono attenuarsi. Pertanto il permanere di tali limitazioni per tutta la durata della procedura, comporta una rottura dell'equilibrio tra il diritto dei creditori al pagamento e l'interesse individuale del fallito.

Il nostro studio ti può offrire assistenza, in tal senso, anche per il fatto che abbiamo, all'interno, degli avvocati iscritti alle liste del gratuito patrocinio. Inoltre anche se la questione si svolge a Nola abbiamo dei corrispondenti che ci possono aiutare a gestire la tua posizione.

Spero di esserti stata d'aiuto e grazie millep er i complimenti.

Egregio avv.to Solignani, tantissimi complimenti per il blog, ottima iniziativa; sono personalmente stanco di vedere avvocati che dopo 1 mese non rispondono alle email(e cito un caso vero, provato personalmente!) ma utilizzano e si tengono aggiornati sulle questioni.

Passando alla domanda vera e propria, io sono figlio di due genitori entrambi falliti (come soci accomandatari di una s.a.s.) con fallimento concluso dopo 14 anni. Ho studiato l'evoluzione della normativa sull'esdebitazione, la legge pinto sulla eccessiva durata dei processi ed il problema delle cancellazioni del casellario giudiziale(nonchè iscrizione della sentenza di chiusura nel registro delle imprese). Nonostante io studi Economia Politica e Statistica, e quindi non abbia i titoli per poter permettermi valutazioni dottrinali delle norme giuridiche, mi son permesso di scrivere un piccolo report per fare il punto della situazione.
Io potrei beneficiare del gratuito patrocinio, tuttavia la causa è domiciliata al foro di Nola e le assicuro che avere una copia del fascicolo è una impresa disperata, soprattutto perchè i tempi sono INDEFINITI per la produzione delle copie(la cosa è aggravata dal fatto che io studio fuori con borsa di studio).

Le chiedo, per ora, due cose:
-esiste un obbligo/termine entro il quale devono fornirmi la documentazione richiesta?
-E' possibile richiedere il gratuito patrocinio per tre cose diverse? i) esdebitazione ii)cancellazioni casellario (e quindi istanza di riabilitazione con rigetto motivato ed ordine di cancellazione suppongo) iii) legge pinto.
-Il suo studio ha fallimentaristi che offrano gratuito patrocinio?

grazie mille delle risposte ed ancora complimenti per il sito(io sono un fanatico del web e dei linguaggi di programmazione, quindi ha tutta la mia stima 🙂

Ho un fallimento aperto dal 1996 e 12 anni fà mi sono stati pignorati solo i mobili per 730.000 lire e una piccola auto vecchia (fiat marbella di 10 anni). Posso avere l'esdebitazione anche con questo piccolo attivo secondo voi? Le altre circostanze ricorrono tutte. Grazie per la Vs. risposta.

Spett.le Tiziano Solignani,
Nel mio caso il comitato dei dreditori e' stato informato e nessuno ha avuto da ribadire:ne la curatela, ne il comitato in veste dei loro 3 rappresentanti facenti parte dello stesso.
Se puo' darmi ulteriore parere grazie.
Vazzoler Rossella
P.S. Tutti i requisiti richiesti dall'articolo 142 della nuova legge sono stati soddisfatti .L'unico problema e' legato alla tempistica di chiusura del fallimento.

buona sera , ho parlato col mio avvocato un mese fa perchè si occupasse della mia riabilitazione. Nel 1996 ero stato dichiarato fallito e tutto è stato chiuso nell'ottobre del 2002. non ho carichi penali ne altro e il mio avvocato ha detto che qui ad alessandria non c'è molta chiarezza su cosa fare nel tribunale per poter essere riabilitato. So che l'ultimo decreto legge è entrato in vigore nel gennaio 2008 , chiedo cortesemente se qualcuno sa dirmi cosa fare . Grazie parva

Chi Vi scrive non ha ottenuto l'esdebitazione in primo e secondo grado di giudizio in quanto il fallimento e' stato chiuso prima dell'entrata in vigore dell'attuale legge,che ,tra l'altro,non ha applicazione in via retroattiva.Io mi chiedo ,in attesa della CASSAZIONE,perche' io non ho il diritto di liberarmi di un onere ,che tra l'altro non era di mia competenza, per ragioni che non sto' qui' a spiegare?La legge e' o non e' uguale per tutti?Perche' a me i gironi dell'inferno ,pur non avendo colpa e chi magari ha colpa ma ha il fallimento chiuso successivamente al mio gode di un diritto a me negato?Dove' la giustizia?Tra l'altro la normativa europea congrua con la mia posizione.E quindi vorrei avere la Vs.a opinione in merito.
Ringrazio per la cortese attenzione e porgo
DISTINTI SALUTI

ABBIAMO FIRMATO UNA FIDEJUSSIONE BANCARIA AD UN CONOSCENTE A GARANZIA DI SCOPERTO DI CONTO NEL 94 NEL 95 HANNO MANDATO UN ISTANZA DEL TRIBUNALE E DAL 95 AD OGGI NON ABBIAMO SAPUTO + NULLA DOPO 13 ANNI CI CHIAMA UN ISTITUTO DI RECUP.CREDITI CHE HA COMPRATO IL CREDITO IN TERZA MANO, (AMMETTIAMO IL GRAVE ERRORE DI SUPERFICIALITA' )LA BANCA X 13 ANNI NON CI HA MANDATO NEMMENO UNA CARTA,
LA DOMANDA E' CE' UN TERMINE DI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO CHE SONO PASSATI 13 ANNI ?
GRAZIE E SALUTI

La ringrazio infinitamente x la cortese attenzione e le chiedo tutto cio' e' possibile farlo anche se il fallimento e' chiuso da solo 2 anni ?(preciso senza pendenze penali) e fatto questo si rischia ancora di essere offendibile? la ringrazio anticipatamente x la risposta
P.S. complimenti sinceri

ATTENZIONE: la riabilitazione non c'entra niente con l'esdebitazione.

La riabilitazione intanto non esiste più perchè è stata abrogata con il decreto 5/06.

Essa comunque ERA un istituto che serviva ad eliminare alcuni effetti "personali" del fallimento e non comportava l'estinzione dei debiti del fallito verso terzi come la esdebitazione, quindi se dopo la chiusura del fallimento e la riabilitazione il fallito apre un cc e ci sono ancora creditori insoddisfatti, questi lo possono sottoporre a pignoramento.

L’istituto, come abbiamo detto, è stato soppresso dal D.lgs. n. 5 del 2006 in concomitanza con l’abrogazione del pubblico registro dei falliti.

Al giorno d'oggi, se uno è ancora iscritto in questo registro per effetto di un fallimento chiuso quando l'istituto era ancora in vigore, può chiedere la riabilitazione al solo fine di ottenere la cancellazione da tale registro.

In questo senso:

1) Tribunale di Mantova 8 febbraio 2007 – Pres. Scaglioni, Rel. Mauro Bernardi
2) Tribunale di Alba, decreto 15 dicembre 2006 – Pres. Rel. F.Pasi

Secondo queste due sentenze, infatti, per effetto della abrogazione dell’istituto della riabilitazione da parte del d. lgs. n. 5/2006, che ha altresì eliminato il pubblico registro dei falliti, qualora venga proposto ricorso per riabilitazione, dovrà in ogni caso ordinarsi la cancellazione del nominativo del ricorrente dal pubblico registro dei falliti ed ordinarsi la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento.

(x tutti ) una persona fallita da 2 anni (il curatore ha ricevuto solo mille euro dalla vendita)senza pendenze penali di nessun genere puo' chiedere la riabilitazione e se si come si fa' ??
e se apre una p.iva un c.corrente rischia anche in futuro ??

Cara Simona,

l'unico vero codice davvero vigente in Italia, in mezzo alle centinaia formalmente approvati ma che nessuno osserva, è il famoso C.P.P., che non è il codice di procedura penale, ma il codice di procedura provinciale, che è anche eufemistico ed ottimistico perchè a volte le procedure e le regole variano anche all'interno dello stesso ufficio, tra persone diverse, e addirittura per la stessa persona che giustamente, visto che "solo i cretini non cambiano mai idea, ha cambiato idea.

Morale della favola: se vuoi sapere i documenti che devi presentare, vai alla cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale dove devi presentare l'istanza e senti che documenti vogliono.

Scusate, ma per proporre il ricorso dopo la chiusura è necessario produre qualche doc. in particolare o sia cquisisce tutto d'ufficio?
Grazie , Simona , Brescia

grazie mille.. qui a padova che io sappia non è mai girata una circolare del genere, ma è molto interessante.. peccato che il mio curatore abbia appena depositato tutto il carteggio, e non mi farebbe un'integrazione integrazione (sempre che sia considerato "rituale") nemmeno a pagarlo.. per cui credo dovrò percorrere la via del ricorso.. grazie mille, siete stati utilissimi! buon lavoro e buon weekend

Grazie dei complimenti.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'esdebitazione, ti copioincollo qui una circolare mandata dal presidente del Tribunale di Modena a tutti i curatori affinchè la stessa sia fatta quando possibile prima della chiusura del fallimento.

"Tribunale di Modena
Alla cortese attenzione
del sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena
del sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commerciali e Ragionieri di Modena

E' noto come con la "novella" alla legge fallimentare sia stato introdotto il nuovo istituto della esdebitazione del fallito. Occorre aggiungere che il tribunale può concedere la ridetta esdebitazione già col decreto di chiusura del fallimento, verificate le condizioni e sentiti il curatore ed il comitato dei creditori (art. 143 lf). La disciplina transitoria consente di far ciò anche con riguardo ai fallimenti pendenti (art. 19 digs 169/'07).
E' prevedibile che in caso il tribunale non vi provveda al momento della chiusura del fallimento, il beneficio venga richiesto immediatamente dopo, con separato ricorso, a cui dovranno poi seguire il parere scritto del curatore e quello del comitato dei creditori ed uno specifico ed autonomo decreto. Ciò che comporterebbe un evidente aggravio di attività, soprattutto con riferimento al lavoro di cancelleria.
Sarebbe pertanto opportuno che il curatore che chiede la chiusura, verifichi anche la sussistenza delle condizioni della esdebitazione , dia il suo parere scritto a riguardo e lo chieda al comitato dei creditori ed ad evitare successivi interventi.
Per il mio tramite i giudici delegati di questo tribunale si sono quindi determinati a domandare ai Presidenti degli ordini in indirizzo la gentilezza di comunicare la presente ai rispettivi iscritti, certi della loro disponibilità.
Distinti saluti.
Modena, addì 17 gennaio 2008
Il Presidente"

bellissimo questo forum.. concordo sulla versione del "almeno qualcosa a tutti..".. altra domanda.. nel concreto allora è il giudice delegato che, nel decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, decide se ammettere o meno all'esdebitazione.. non è necessario fare nessuna domanda prima perchè il GD si pronunci in merito? mi limito a fare istanza dopo se il giudice non provvede? grazie fin d'ora del consiglio

Ha notizie circa la possibilità di cancellare sul certificato penale la citazione di fallimenti chiusi prima della riforma,in quanto impossibilitati di chiedere la riabilitazione.In oltre quali prospettive dopo la sentenza della corte costituzionale numero 39 del 27/02/08.

Penso che Luca parli della sentenza 21.03.2007 con cui il Tribunale di Piacenza segue l'orientamento che ritiene ammissibile l'applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, previsto dall'art.142 L.F. ed introdotto dalla riforma delle procedure concorsuali , anche per i fallimenti chiusi prima del 16.07.2006-data dell'entrata in vigore della riforma suindicata.
Il Tribunale di Piacenza parte dal presupposto che il procedimento di esdebitazione, così come quello di riabilitazione, entrambi aventi sostanzialmente la medesima funzione, devono considerarsi pendenti fino a quando sia ancora possibile presentare i relativi ricorsi. E dunque devono ritenersi pendenti, in relazione alla possibilità di presentare domanda di esdebitazione, anche i procedimenti fallimentari chiusi prima del 16.07.2006.
Pertanto, per quanto riguarda i fallimenti chiusi antecedentemente all’entrata in vigore della riforma fallimentare, ritenuto il procedimento di esdebitazione pendente fino a quando sia ancora possibile presentare i relativi ricorsi e ritenuta la non applicabilità dell’art. 150 D.Lgs n. 5/06, che impone l’applicazione della legge anteriore per le procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, il ricorso, volto ad ottenere il beneficio dell’esdebitazione può essere presentato, ai sensi dell’art. 143 L.F., entro l’anno successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina (16 luglio 2006).

Vorrei avere notizie sulla possibile applicazione dell'esdebitazione per pratiche chiuse prima dell'entrata in vigore della nuova legge.Vedi sentenza tribunale di Piacenza.

@ lara ferrari

grazie della eccellente spiegazione… in effetti è come pensavo io anche se non mi sembra giustissimo far dipendere la possibilità di esdebitarsi per il fallito dalla presenza di pochi o molti creditori privilegiati, sarebe stato meglio prevedere un meccanismo percentuale, come ad esempio nel caso in cui siano stati pagati i creditori al 30% delle loro ragioni, globalmente e anche senza richiedere che non vi siano creditori insoddisfatti… Con la regola attuale, quando ci sono molti privilegiati diventa impossibile esdebitarsi e viceversa, indipendentemente dal merito del fallito e dalla sua collaborazione alla procedura fallimentare.

Rimane poi da chiarire se può essere il debitore a pagare di tasca propria i creditori rimasti totalmente insoddisfatti, magari perchè messi in secondo piano rispetto ai privilegiati, e in tal caso in quale misura, trattandosi di un pagamento volontario non penso si possa ammettere che il debitore possa esdebitarsi mandando un euro a ciascun creditore… o anche un centesimo.

In conclusione, vedo poca praticabilità, allo stato, per l'istituto, dal momento che nella maggior parte dei fallimenti ci sono creditori totalmente insoddisfatti.

Salve ho letto il quesito e mi sembra che la legge non richieda che tutti i creditori vangano pagati, almeno con nummo uno, la norma dice un'altra cosa e cioè che non si può procedere all'esdebitazione se il fallimento si è concluso per insufficienza di attivo, il testo è il seguente:
l'esdebitazione non può essere richiesta se non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali. Pertanto a mio parere il pagamento anche di una lira ad un solo creditore ti facoltizza a richiedere l'esdebitazione.
Sul secondo quesito penso che non possa essere presa in considerazione dagli organi fallimentari ai fin dell'esdebitazione un pagamento extragiudiziale dei creditori concorsuali.

Saluti avv Zannini ancona

Per quanto riguarda la prima domanda si deve precisare che il beneficio è subordinato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti, privilegiati o chirografari che siano, e che l’esdebitazione presuppone la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell’attivo.
Pertanto la ripartizione deve risultare utile per tutti i creditori ammessi al passivo e, quindi, tradursi nel pagamento almeno di una percentuale (sia pure minima) di tutti i crediti concorrenti.

Se tutti i creditori ammessi fossero interamente pagati, mancherebbe il presupposto stesso della esdebitazione, la quale presuppone che, chiuso il fallimento, vi siano ancora «debiti residui».

Se alcuni dei creditori ammessi non ricevessero alcunché dal riparto, non potrebbe dirsi adempiuta la condizione di cui all’art. 142, secondo comma, giacché questo esige che siano soddisfatti «i creditori concorsuali», con ciò, evidentemente, facendo riferimento a tutti i creditori che hanno diritto di essere soddisfatti nel fallimento, ossia tutti i creditori concorrenti.

L’espressione «neppure in parte» si riferisce, dunque, non già al numero dei creditori che ricevono qualcosa (nel senso che nessuno riceve alcunché, per cui, secondo questa prospettiva, l’esdebitazione non sarebbe possibile solo se non si facesse luogo ad alcun riparto a favore di alcun creditore), ma alla “parte” di soddisfacimento che i creditori ricevono (nel senso, cioè, che tutti sono almeno in parte soddisfatti).

Conferma di ciò si trae dalla disposizione dell’art. 143, primo comma, secondo cui il tribunale dichiara inesigibili «i debiti non soddisfatti integralmente», il che vuol dire che tali debiti debbono essere stati soddisfatti parzialmente e debbono essere tutti quelli aventi titolo al soddisfacimento. Infatti, non si può pensare che la pronuncia riguardi solo, tra i debiti che debbono essere soddisfatti nel fallimento, quelli «non soddisfatti integralmente» e non anche i debiti per nulla soddisfatti: dovendo la pronuncia, che il tribunale è chiamato ad emettere, consistere nella dichiarazione di inesigibilità dei «debiti non soddisfatti integralmente» (e non già dei «debiti non soddisfatti»), e dovendo riguardare tutti i «debiti residui» (art. 142, primo comma, prima parte), è giocoforza concludere che essa è possibile solo se tutti tali debiti da dichiarare inesigibili siano stati tutti parzialmente soddisfatti e non è, viceversa, possibile qualora vi siano debiti per nulla soddisfatti, come appunto stabilisce l’art. 142, secondo comma.

E’ poi ovvio che non è di ostacolo che uno o più debiti siano stati integralmente soddisfatti (a differenza di altri, solo parzialmente soddisfatti), poiché l’esdebitazione non riguarda questi, che, essendo estinti (appunto per integrale soddisfacimento), non sono «debiti residui».

Ulteriore conferma della qui proposta interpretazione si ricava dalla disposizione dell’art. 144, secondo cui l’esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali non insinuatisi «opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso»: appare chiaro che si può parlare di “eccedenza” solo rispetto ad una “parte” di soddisfacimento ricevuta dai crediti che hanno partecipato al concorso.

In conclusione, la condizione oggettiva di cui all’art. 142, secondo comma, implica che l’esdebitazione è concedibile solo in presenza di un piano di riparto finale dell’attivo, in cui siano utilmente collocati tutti i creditori ammessi al passivo, quale che sia la percentuale attribuita.

Per quanto riguarda la seconda domanda, la legge non precisa una percentuale minima di soddisfacimento dei crediti, sicché anche un dividendo di scarsissimo valore economico deve essere ritenuto sufficiente.

Quest’ultima opinione appare preferibile, poiché, nel silenzio della legge, in presenza di un riparto con attribuzioni sia pure minime a tutti i creditori concorrenti, non è dato all’interprete stabilire quale possa essere la soglia al di sotto della quale si debba escludere che vi sia stato soddisfacimento parziale. Ciò aprirebbe la strada a valutazioni arbitrarie e ad applicazioni difformi della norma.

Ne approfitto anche io per fare una domanda, visto che è un istituto nuovo che sto iniziando a conoscere anche io stessa, che mi occupo peraltro più di penale.

Tra i presupposti scrivi che "Inoltre è necessario che nella procedura siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali".

Questo significa che se c'è anche un solo creditore rimasto totalmente insoddisfatto l'esdebitazione non si può chiedere? Se così è, può il fallito – debitore provvedere con proprie sostanze a soddisfare almeno in parte i creditori rimasti insoddisfatti?

E, in questo ulteriore caso, c'è una percentuale minima o basta che il creditore dia un centesimo di euro, ad esempio, ad ognuno di loro per poter essere ammesso al beneficio?

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