Che cos’è.
La particolare tenuità del fatto è una regola, entrata in vigore il 2 aprile 2015, grazie al D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 in base alla quale ci sono dei casi in cui un reato penale pur esistente non è punibile e lo Stato rinuncia a processare il colpevole.
La nuova legge si applica a tutti quei reati per i quali è prevista, dal codice penale o dalle altre leggi, la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni, in questo ultimo caso sia nelle ipotesi che le due pene siano congiunte o previste in modo distinto.
Essa si applica, secondo la Cassazione (Sezione Terza Penale, Pres. Mannino, Rel. Ramacci, sentenza n. 15449, 8 aprile 2015 Up., dep. 15 aprile 2015, P.M. Salzano (concl. conf.)), avendo natura sostanziale e non processuale, anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell’art. 2, comma 4°, cod. pen., quindi anche a tutti i procedimenti che non sono ancora stati conclusi e definiti con sentenza.
Il decreto in questione ha introdotto un nuovo articolo nel codice penale, il 131 bis, che vale la pena riportare integralmente:
«Art. 131-bis. – (Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto).
Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non puo’ essere ritenuta di particolare tenuita’, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta’, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’eta’ della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento e’ abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’, nonche’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69»
Come si vede, l’applicazione della particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede una valutazione: appunto il giudice e il pm devono valutare che il fatto, per le sue caratteristiche, possa rientrare in questa definizione.
Quali sono gli scopi di questa nuova disposizione?
Nessuno dei media tradizionali e dei più diffusi blog giuridici lo ha detto chiaramente, ma lo scopo di questa norma è molto semplice: sollevare il sistema penale, che negli ultimi decenni è stato gravemente ingolfato da norme incriminatrici sempre più diffuse e pervasive, anche per fatti che davvero non le meritavano, per consentire ai giudici e ai pubblici ministeri di dedicarsi ai fatti davvero importanti e gravi.
Bisogna partire dal fatto che, quando un politico inutile vuole raggranellare voti, presenta un progetto di legge completamente inutile, ma che vorrebbe rappresentare un tentativo di portare maggior rigore in un determinato settore, così lo presenta alle televisioni e ai giornali che, da bravi cittadini, ne pubblicizzano l’esistenza e l’approvazione, commentando con soddisfazione le novità. Così facendo, tuttavia, non si fa altro che ingolfare il sistema penale, che andrebbe riservato ai soli casi estremi, più gravi, perché un apparato, di qualsiasi tipo, più lo carichi di lavoro e meno diventa efficiente.
Dopo decenni di creazione di nuove figure di reato non solo inutili, ma, per quel che abbiamo appena detto, addirittura dannose, il sistema è venuto pressoché al collasso; la soluzione non avrebbe potuto essere quella di smantellare le singole figure di reato, perché sarebbe stato troppo laborioso e troppo impopolare. Così i nostri governanti hanno introdotto, come sapete in sordina, questa disposizione che è un vero e proprio condono di una larga fascia di reati minori, che è tuttavia opportuno perché a volte si distribuiscono condanne penali destinate a pesare come un macigno nella vita di un individuo per fatti proporzionalmente di scarsa importanza.
La particolare tenuità del fatto non è nemmeno una novità, ma un istituto che esiste da decenni nel sistema della giustizia penale minorile, esattamente con la stessa funzione, consentire cioè di mandare assolti minori che avevano commessi fatti previsti come reati ma non così gravi da ritenere opportuna una condanna, anche perché la mano della giustizia minorile è sempre più lieve di quella degli adulti. I nostri governanti, insomma, non si sono nemmeno dovuti inventare nulla: hanno trasporto nella giustizia penale generale un istituto esistente da sempre per i minori.
Come funziona in concreto.
Secondo gli interpreti, il pubblico ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni volute dalla legge, deve chiedere l’archiviazione già in sede di indagini preliminari. La lettera dell’art. 131 bis, infatti, non sembra lascia margini di dubbio, posto che afferma espressamente che “la punibilità è esclusa” (diversamente il legislatore avrebbe detto “la punibilità può essere esclusa”).
Ora, questo apre un notevole margine di manovra per gli avvocati difensori. In tutti quei casi in cui potrebbe applicarsi la particolare tenuità del fatto, i legali degli investigati potranno chiedere un colloquio con il pm o presentargli una nota difensiva in cui evidenziano la ricorrenza degli elementi che sostengono la particolare tenuità, istando per la archiviazione, che verrà richiesta, sempre se condivisa ovviamente dal pubblico ministero.
L’archiviazione ovviamente viene sempre disposta dal giudice per le indagini preliminari, che ha l’ultima parola in materia e cui spetta la valutazione finale circa la ricorrenza della particolare tenuità del fatto.
Visto che tuttavia in questo modo si può evitare e definire in poco tempo un procedimento penale, vale a mio giudizio la pena di tentare.
Oltre alla fase delle indagini preliminari (nuovo testo art. 411, comma 1°, c.p.p.), dove, in tutti i casi in cui è possibile, è meglio cercare di intervenire, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata in qualsiasi ulteriore stato e grado del procedimento:
– all’esito dell’udienza preliminare, anche se non espressamente previsto, in ragione della assai probabile applicabilità dell’art. 425 c.p.p. (“se … si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo”);
– nella fase anteriore al dibattimento «predibattimento», in virtù del comma 1-bis aggiunto all’art. 469 c.p.p.;
– all’esito del dibattimento, come si desume dall’art. 651-bis, che disciplina l’efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi della “sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata all’esito del dibattimento”;
– nel giudizio di appello e in quello di legittimità davanti alla Cassazione.
Alcuni esempi.
La nuova disposizione è già stata applicata in diversi casi.
Il tribunale di Milano ha avuto ad esempio occasione di pronunciare sentenze di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei seguenti casi: Trib. Milano, 9 aprile 2015, n. 3937, (maltrattamento di animali); Trib. Milano, 9 aprile 2015, n. 3936, (tentato furto in supermercato); Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 4195, (truffa e sostituzione di persona).
Ovviamente, le ipotesi applicative non si esauriscono in queste, che sono solo esempi, peraltro non vincolanti, perché si deve comunque valutare caso per caso, come previsto dalla disposizione.
Per tutti i reati di minore gravità, è comunque una delle prime ipotesi difensive da valutare.