Categorie

La responsabilità delle scuole per i danni subiti dagli alunni.

La scuola

Che cos’è.

Gli incidenti nelle scuole purtroppo sono abbastanza frequenti, così come in qualsiasi altro luogo in cui c’è un’alta concentrazione di persone, si svolgono attività e così via.

A mio modo di vedere, siccome nel momento in cui il genitore consegna l’alunno al personale della scuola gliene affida anche la custodia, determinandone di conseguenza un dovere di protezione, la scuola è sempre, salvo eccezioni davvero isolate, responsabile per i danni subiti dagli alunni e tenuta risarcirli.

Tra l’altro gli arredi e i giochi nelle dotazioni del nostro paese spesso non sono nemmeno a norma di legge perché antiquati e non sostituiti.

Questo è solo un esempio di messaggio, tra quelli che riceviamo periodicamente:

Il 5 Gennaio mio figlio di 14 mesi è caduto all’asilo battendo la testa contro un mobiletto. mia moglie, insieme alla maestra lo ha portato all’ospedale dove è stato ricoverato. L’8 gennaio, ha avuto una crisi convulsiva e dato che in quell’ospedale non potevano fargli ne tac ne rmn ne eeg, lo hanno trasferito in un altro ospedale a 90 km di distanza. La rmn ha dato esito negativo l’eeg’ non è perfetto tanto che lo abbiamo ripetuto dopo 20 gg,e poi tra tra 6 mesi e nel frattempo fare una visita neurologica. L’assicurazione mi dice che ci rimborseranno soltanto i 5 giorni di ricovero ed eventuali spese di ticket, e i soldi per la benzina per fare 200 km al giorno? perchè non potevo rimanere all’ospedale, i soldi dell’autostrada? i giorni che mia moglie è stata a casa dal lavoro? la retta dell’asilo dove non è potuto andare per 15 gg ( il tutto non per colpa nostra) tutto il disagio che ci hanno recato? come dovrei comportarmi?

Questo intervento dimostra che, anche per un incidente banale, i problemi per la famiglia e l’alunno possono poi essere seri.

Vale quindi la pena vedere come si può gestire la cosa.

Chi risponde in particolare dei danni degli alunni?

I soggetti responsabili possono essere, per lo più, tre: la scuola, il personale docente o anche ATA, il dirigente scolastico.

Oltre alla responsabilità propria della scuola, che è di natura verosimilmente contrattuale, potrebbe infatti sussistere, in concorrenza con la prima, una responsabilità per culpa in vigilando dei docenti, insegnanti e del personale ATA, a seconda del luogo e del modo in cui sono avvenute le lesioni. I soggetti coinvolti a quest’ultimo titolo nella responsabilità potranno provare, se vogliono andarne esenti, che il fatto – di mancata vigilanza – è derivato da causa a loro non imputabile ex art. 1218 cod. civ.

In materia, va richiamata la sentenza n. 17574/2010 della Cassazione, che ha posto importanti concetti di base per delimitare i limiti e definire la responsabilità del dirigente scolastico e degli altri “protagonisti” dell’organizzazione scolastica, in caso di infortunio occorso a un alunno per culpa in vigilando.

Quindi, in questi casi, occorre vedere quali misure sono state approntate dal dirigente scolastico al fine di evitare una condanna per culpa in organizzando in caso di infortuni, dal momento che le scelte organizzative effettuate dai dirigenti scolastici sono assoggettabili a sindacato giudiziale, volto ad accertare la violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del neminem laedere (Cass. n. 6635/1998), di fronte al quale resta irrilevante invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio.

L’assicurazione della scuola.

Quasi tutti gli istituti scolastici sono assicurati, spesso sulla base di un convenzione di livello regionale, sia per la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, quest’ultima spesso pagata col contributo volontario dei genitori. Ad esempio, qui in Emilia Romagna tutte le scuole erano sino all’ultima volta in cui mi è capitato di occuparmene assicurate con Unipol.

La polizza infortuni differisce da istituto a istituto sia in termini garanzie offerte (cioè la D.I.C. – Difference in Conditions) sia in termini di limiti (cioè i massimali) di garanzia (D.I.L. – Difference in Limits), sia in termini di franchigie a carico del Contraente -Assicurato. Ulteriore ipotesi è quella della sottoscrizione di una polizza in S.I.R. (Self Insured Retenction) e la disciplina della gestione dei sinistri tra Assicurato e Assicuratore o soggetto terzo.

La presenza di una forma assicurativa rende più facile per la famiglia del danneggiato conseguire un risarcimento, anche se volte le scuole oppongono il fatto che vi siano della franchigie nella polizza in corso, che prevedono ad esempio che non vengano risarciti dall’assicurazione danni fino al 2% di danno biologico, ma solo quelli superiori.

Questo è un punto da capire bene: solitamente, le scuole in effetti stipulano franchigie di questo tipo, ed evidentemente lo fanno per risparmiare sul premio di assicurazione, ma questa è una cosa che non è opponibile al danneggiato, che non può certo essere pregiudicato da scelte contrattuali e di risparmio della scuola stessa.

Il danno risarcibile.

Quanto alle singole voci di danno risarcibile, a mio giudizio la scuola deve risarcire sicuramente anche il danno biologico che l’alunno avesse eventualmente riportato, non solo le spese temporanee

Per quanto riguarda le altre voci di disagio subito dalla famiglia è più opinabile (non è colpa della scuola se il nostro sistema sanitario è così disastrato, anche se certamente nemmeno vostra), ma naturalmente un bravo avvocato dovrebbe cercare di inserirle, almeno in un primo momento, nella trattativa, per vedere di fare il modo che il vostro danno sia ristorato nel modo più completo possibile.

Come è meglio procedere.

Il metodo cambia a seconda della situazione, quindi bisogna per forza esaminare il caso in concreto per vederlo con precisione, perché l’alunno può essere ad esempio minorenne, maggiorenne, ci può essere documentazione o meno, essere un danno grave o meno.

Qui però si possono fare alcune considerazioni generali valide per tutti i casi.

Innanzitutto, la famiglia del danneggiato, salvo danni assolutamente lievi, avrà bisogno di due professionisti: un medico legale e un avvocato.

Il medico legale è indispensabile per la quantificazione del danno subito dall’alunno, una cosa cui non può provvedere l’avvocato.

Solitamente, peraltro, è l’avvocato incaricato del caso che indirizza la famiglia ad un medico legale di fiducia.

Quindi il primo passo è cercare un avvocato che possa seguire il caso.

Alcuni legali sono anche disposti a seguire cose di questo genere con un compenso a percentuale, che può essere particolarmente vantaggioso per le famiglie non dotate di larga liquidità da investire in queste cose.

Il punto di partenza, comunque, rimane sempre l’accertamento preciso del danno subito, anche in relazione alle spese che si dovranno sostenere, che potrebbero anche essere importanti, per future terapie.

La prima cosa, dal lato pratico, che deve fare la famiglia è cercare un avvocato degno di fiducia per seguire la pratica.

Naturalmente, chi volesse un preventivo dal nostro studio al riguardo non dovrebbe fare altro che compilare il solito modulo.

17 risposte su “La responsabilità delle scuole per i danni subiti dagli alunni.”

Mia figlia è caduta in classe ha rotto quasi alla radice gli incisivi aveva il labbro tutto lacerato la maestra era girata e non ha visto.. Mi chiamano dicendo che la bambina era caduta e che sicuramente aveva bisogno di punti?(non mi hanno avvisato della rottura denti) cmq morale della favola portata all ospedale anestesia totale per metter i punti senza fare panoramica per vedere se la mascella è apposto ricoverata 2 giorni… Dopo 27 giorni dal labbro gli è venuto fuori il pezzo di dente che ha rotto perché gli si era conficcato nel labbro ?.. Cmq ho messo l avvocato e ora che son passati due anni l assicurazione della scuola mi vuole risarcire 400 euro per la fattura della ricostruzione mentre la scuola che appartiene al comune sarà difficile che ci risarcisce mentre il medico legale a stimato un risarcimento di circa 18 mila euro

Tutto ok. Questo sistema, tuttavia, pone un problema che alla fine gli alunni non sono mai responsabili delle loro azioni c’è sempre uno che paga per loro che sia la famiglia o lo Stato.
Questo ha risvolti sociali rilevanti. Tutto ha un prezzo capirlo sarebbe importante.

Scrivi qui il tuo commento…mi pare si stia facendo confusione tra polizza infortuni e responsabilità civile. La polizza infortuni ha garanzie contrattuali e le franchigie previste sono opponibili. Altrochè. In responsabilità civile risponde il Ministero ai sensi di una legge del 1982. Il Ministero potrà rivalersi sul personale scolastico solo in caso di dolo o colpa grave. Anche in questo caso je franchigie previste dalla polizza sono opponibili. Sono limitazioni contrattuali che ricadono sull’assicurato (scuola). Quindi se la scuola viene condannata risarcisce l’importo deciso dal giudice, ma la compagnia tiene indenne la scuola al NETTO di eventuali franchigie o scoperti. Siamo chiari, per cortesia.

Scrivi qui il tuo commento…in caso di responsabilità civile la Cassazione è chiara: unico soggetto legittimato passivo è il Ministero. Questo può agire in rivalsa nei confronti del personale scolastico solo in caso di dolo o colpa grave.

Come ogni anno pago la mia “quota” di assicurazione. Lo scorso anno scolastico ho chiesto la copia del contratto: “Non possiamo fornirla! Può leggerla in segreteria….!”

Strano che il 5 di gennaio le scuole e gli asili siano aperti…. Il messaggio del papà che avete pubblicato sembra poco credibile… Forse era un istituto privato speciale , vorrei avere chiarimenti in merito se possibile!

“Un aspetto importante da capire è che spesso le assicurazioni delle scuole prevedono franchigie e limitazioni, che tuttavia non sono opponibili al danneggiato: questo è un limite che ha messo la scuola quando ha stipulato la sua assicurazione, per spendere meno, ma il danneggiato ha sempre diritto ad un risarcimento integrale nella misura prevista, diciamo così, dalla legge”.
Sono d’accordo, infatti a me è ultimamente capitato di essere CTU in una causa che vedeva il Ministero dell’Istruzione tra i convenuti. Questi ultimi in solido sono stati condannati dal risarcimento integrale del (rilevante) danno subito dall’alunno.

Scrivi qui il tuo commento…se parliamo di polizze infortuni je franchigie sono opponibili. sono limitazioni delle garanzie e gli assicurati pagano un premio inferiore proprio perché ci sono je franchigie. Forse il può era un caso di responsabilità civile.

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.