«In assenza di esplicite previsioni in
tal senso, al datore di lavoro è, quindi, consentita la sola verifica (al
momento dell’accesso nel luogo di lavoro ovvero a campione) del possesso
della certificazione verde da parte del dipendente senza che lo stesso
possa, invece, avvalersi di altre applicazioni o sistemi informatici che
non siano quelle predisposte dal Governo ed in uso presso tutti i luoghi in
cui le verifiche devono essere effettuate.
Il datore di lavoro che decidesse di conservare i dati (in qualsiasi modo,
sia tramite copia della certificazione, cartacea o digitale, che tramite
raccolta di altri tipi di dati – ad esempio la data di rilascio del Green
Pass) realizzerebbe un trattamento illecito»