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Che posso fare se un bimbo rompe la clavicola a mia figlia a scuola?

mia figlia di 3anni è andata in gita con la scuola e stavano giocando su un prato quando un bimbo più grande le è venuto addosso facendola cadere e di conseguenza …..clavicola rotta. Prognosi dal PS 20 giorni. Ovviamente le maestre non pesavano fosse niente di grave, ma poi la bimba urlando dal dolore e non facendosi toccare l’abbiamo portata in PS dove ci hanno detto che ha la clavicola rotta. La scuola mi ha chiesto tutti i documenti che io ho portato(quelli del PS) e hanno detto che faranno la denuncia. Quando ho chiesto se c’è un risarcimento danni, mi hanno detto di no, che era solo una denuncia per tutelarsi “loro” . E mia figlia? E il mio lavoro che sto rischiando? non parliamo poi del fatto che adesso con il caldo che è arrivato, come può stare mia figlia con il tutore, del fatto che dobbiamo lavarla a pezzi, x che il tutore non si può assolutamente levare. tantissimi disaggi. Le chiedevo cortesemente cosa devo fare?

Devi chiedere il risarcimento danni alla scuola, che a mio giudizio è responsabile, anche del comportamento degli altri alunni, dal momento che sul personale grava un generale obbligo di sorveglianza e di protezione nei confronti di tutti gli alunni.

Per maggiori dettagli, ti invito a leggere la nostra scheda pratica sui danni subiti a scuola, che approfondisce il tema e indica come a nostro giudizio una famiglia potrebbe muoversi.

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Se mio figlio si rompe un dito a scuola posso chiedere i danni?

Mio figlio ha rotto un anulare nell ora di ginnastica ha 14 anni si possono chiedere eventuali danni?

È un argomento di cui abbiamo parlato molte volte nel blog, ti invito pertanto a fare una ricerca sul tema, anche solo e semplicemente con la parola chiave «scuola».

Comunque, sì dovrebbero esserci i presupposti per richiedere un risarcimento del danno, ma questa cosa andrebbe verificata più in concreto, a partire dalle modalità del fatto, che descrivi in maniera assolutamente troppo sintetica e generica.

Bisogna vedere, ad esempio, se ci può essere innanzitutto qualche corresponsabilità di tuo figlio nell’evento, insomma non si può prescindere dall’analisi di come sono andati i fatti.

Per il resto, tutte le scuole oramai hanno una forma di copertura assicurativa, anche se come purtroppo spesso capita ci sono anche limiti di franchigia che possono mettere un po’ i bastoni tra le ruote.

Per coltivare la posizione è preferibile che tu ti rivolga ad un avvocato, tieni presente però che che il suo compenso, se non hai una tutela giudiziaria della famiglia, almeno inizialmente è a carico tuo; al riguardo, puoi cercare magari un legale disposto ad assisterti con compenso a percentuale.

Naturalmente, per la quantificazione del danno avrai bisogno anche di un medico legale.

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Come posso fare se la scuola mi riconosce un danno per mio figlio che mi sembra troppo basso?

mio figlio di 4 anni alla scuola materna è caduto contro una panchina e si è tagliato:8 punti appena sotto il soppraciglio.La scuola ha aperto il sinistro e l’assicurazione,dopo avergli mandato tutta la documentazione mi ha richiesto visita dal loro dottore che constati la cicatrice permanente.Ho chiesto a che cifra ammonterebbe in rimborso=900.€….Calcolando che è un danno estetico che si porterà dietro tutta la vita e se da grande vorrò coprirlo,la cifra mi sembra ridicola….Cosa mi consigli di fare?

Devi nominare un bravo medico legale di tua fiducia affinché valuti il danno subito da tuo figlio, non siamo in grado di giudicarlo nè tu nè io.

Per esperienza personale, sia di dozzine di casi seguiti sia di mio figlio stesso, posso dirti che, come mi è stato confermato anche da un medico legale mio amico, i bambini hanno capacità di guarigione e recupero sorprendenti, tanto che riescono ad «eliminare», solo col tempo, cicatrici che gli adulti invece possono rimuovere solo con appositi interventi.

Questo, ovviamente, non vuol dire, è solo una osservazione generale: rimane necessario che tuo figlio sia visto da un medico legale, sarà poi lui a fare le valutazioni del caso.

Per ulteriori dettagli, ti consiglio di leggere la nostra scheda sui danni subiti a scuola.

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Se mio figlio perde due denti sbattendo a scuola posso chiedere il risarcimento?

mio figlio è caduto nella mensa della scuola perché si dondolava su una sedia. Ha sbattuto i denti ma le maestre non se ne sono accorte ,me ne sono accorta io quando lo sono andato a prendere. Ha perso tutti e 2 gli incisivi superiori. Ora l’assicurazione della scuola mi dice che sono assicurati solo per i danni permanenti e il mio non viene dichiarato tale.cosa devo fare?

Per me, la perdita di due denti, tra l’altro così importanti sia a livello estetico che funzionale, costituisce sicuramente un danno permanente e cioè un danno biologico.

Per cui, o non hai capito bene o ti stanno semplicemente facendo una supercazzora…

Ti consiglierei di rivolgerti ad un avvocato, per superare intanto questi problemi; purtroppo, se non hai una tutela giudiziaria, dovrai affrontare il problema del compenso di questo professionista, per cui magari fatti fare un preventivo oppure cercane uno disponibile ad accettare il caso con un compenso a percentuale.

Ti servirà ovviamente anche un medico legale, ma questo probabilmente te lo dirà il legale.

Per approfondire, ti rimando comunque alla lettura della nostra scheda sui danni subiti a scuola.

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Se il provveditore prevede meno ore per i corsi di sostegno cosa si può fare?

Sono un’insegnante di sostegno della provincia di xxx. Il provveditore agli studi ha introdotto dei criteri nella ripartizione delle risorse da dedicare agli studenti disabili che violano le direttive della 104. I “comma 3” (aventi diritto alle 18 ore)ad esempio, sono stati suddivisi in tre sottoclassi: ai meno fortunati sono state destinate 4,5 ore. Non scherzo sono state introdotte anche le mezze ore. Come possiamo muoverci contro questo scempio?

La cosa «migliore» (le virgolette sono d’obbligo) rimane purtroppo sempre il ricorso alla magistratura, anche in questi casi, per cui ricorso al TAR competente per territorio. Si possono ovviamente fare anche altre cose, come articoli di giornale, proteste, petizioni e così via, ma la cosa cui le amministrazioni sono più sensibili sono sempre gli atti giudiziari.
Il termine per la presentazione del ricorso è come sapete di 60 giorni dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento; tale circostanza impedisce, di fatto, che si possa negoziare o tentare di negoziare con l’amministrazione, tant’è vero che, se uno spazio per trattative ci può essere, in materia amministrativa si apre quasi sempre dopo la notifica del ricorso.
Ovviamente, prima di procedere si può tentare di mandare una diffida con richiesta di revisione del provvedimento in autotutela, ma se come è probabile il provveditorato non fa seguito in tempi brevi, dove per tali si intende massimo una settimana, dieci giorni, conviene intanto notificare il ricorso.
Questo, naturalmente, parlando in generale, perché per valutare l’impugnabilità del provvedimento è assolutamente necessario esaminarlo in concreto.

quando c’è la diffamazione di un minore a mezzo pec alla scuole e ai genitori

Il genitore di una compagna di classe di mio figlio, anche rappresentante di classe, ha inviato alla pec della scuola e alla mail personale di vari genitori il messaggio che testualmente riporto ( preavvertendo che quando affermato non è mai stato comprovato , e, anzi da “sommarie informazioni” assunte dallo psicologo della scuola, è risultato infondato) : “A tutti i genitori degli alunni della classe II Sez. A,e p.c. alla Preside ****alla Coordinatrice di Classe %%%%% ed a tutto lo Staff di Dirigenza di cui siamo forniti di indirizzo(..)La presente per segnalare a tutti i genitori che, nella giornata di ieri 11.01.2013, si è verificato un atto di bullismo posto a danno di una alunna della nostra classe da parte di cinque ragazzi appartenenti a classi diverse della scuola, di cui, purtroppo, uno frequentante la classe dei nostri figli.A tal fine riporto di seguito quanto previsto dal codice penale, nonchè dalle Regole dettate dall’Istituto stesso ( segue citazione codice )Il più delle volte l’atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile.Bullo minorenne La colpa è sua[2], degli insegnanti (che hanno il dovere di vigilare sui ragazzi), dell’amministrazione scolastica (che ha il dovere di controllare che sussista una vigilanza) e dei genitori (coloro che hanno il dovere di educare il ragazzo). l’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo, secondo l’articolo difatti chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il del significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere[3], è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola. Essendo spesso il bullo un minorenne sono molti i casi in cui si prevedono responsabilità da parte di soggetti che rispondono per lui. Il bullismo è talvolta avvallato dall’eccessiva tolleranza di alcuni professori e dalll’educazione che le famiglie danno ai loro figli. Invito tutti i genitori a parlare con i propri figli in modo chiaro e perentorio per evitare che tali episodi si possano ripetere, nonchè far comprendere loro la gravità delle conseguenze di questo gesto su sè stessi, la propria famiglia e sulla fragilità di una persona che subìsce tale aggressione morale ed, infine, invitare il figlio a collaborare ed aiutare i più deboli.I genitori del ragazzo della II° A (compagno di classe della ragazza aggredita) coinvolto nell’episodio, saranno chiamati a rispondere del comportamento del figlio innanzi al Dirigente Scolastico ed al Dottore Psicologo dell’Istituto.Certo della collaborazione di tutti i genitori, dei loro figli e del personale scolastico, porgo distinti saluti. (nome)(Rappresentante di Classe per i genitori di II° A).”
Praticamente un padre, su racconto della figlia, smentito poi dagli interessati (episodio accaduto tra ragazzini in assenza di testimoni adulti in cui a mio figlio viene peraltro contestato il solo fatto di essere stato presente) ha inviato questa orribile comunicazione a contenuto diffamatorio. la madre inoltre è entrata in classe durante lo svolgimento di una lezione, ne ha tratto fuori mio figlio e lo ha pubblicamente fatto oggetto delle stesse accuse, prima che la prof. riuscisse a sottrarlo alle sue “attenzioni”. La scuola si è dissociata per incompetnza dalle accuse rivolte , ma la mail ha comunque girato per l’intero istituto e tutti sapevano chi erano i ragazzini accusati ( peraltro senza prove concrete di nessun tipo) …vorrei pertanto presentare una querela per diffamazione , visto che, tra l’altro, i genitori di che trattasi continuano a importunare mio figlio all’uscita della scuola. Episodi simili erano già accaduti anche nella scuola frequentata precedentemente dalla ragazzina, ripetente e di quasi due anni maggiore del mio (oltre che più grande più grossa e più aggressiva)… Penso di sapere già che ne sussistono gli estremi ma gradirei averne comunque conferma. Non vorrei, per motivi economici, rivolgermi ad un avvocato, quindi pensavo di presentare querela al giudice di pace. E’ comunque obbligatorio farsi assistere da un legale o posso gestire da sola l’intera procedura?

Per presentare la querela, non hai bisogno dell’assistenza di un legale, ma puoi fare da sola, anche se è altamente sconsigliato, specialmente in materie delicate come queste, procedere col il fai-da-te. Oltre all’invio della pec, mi pare che sia grave anche, e forse sotto alcuni profili soprattutto, il fatto che un genitore si sia rivolto direttamente a tuo figlio, e non a voi genitori, anche se bisogna vedere ovviamente con quali modalità. Per «gestire l’intera procedura» invece direi che dipenda molto dalla piega che prenderà eventualmente il procedimento, purtroppo senza un legale ogni volta che succede qualcosa nel processo è di difficile «lettura» per chi non ha esperienza di queste cose e il dubbio di fare la cosa sbagliata è sempre presente. Puoi consultare, comunque, la nostra scheda pratica con alcuni consigli generali su come si redige una denuncia querela.

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Mio figlio si è fatto male a scuola. Posso fare causa?

Il mese scorso mio figlio, 8 anni, si è fatto male a
scuola, mentre era in bagno è caduto scivolando su del liquido,
sbattendo violentemente a terra, procurandosi una doppia frattura al
piede. Adesso è ancora ingessato, dopo intervento, e dovrà ancora
effettuare altro intervento e altro gesso, fisioterapia, ecc.. insomma
credo che se va bene ne avremo per tutta l’estate. Per quanto riguarda
l’infortunio e relativo risarcimento, il preside ci ha detto di fargli
avere tutte le fatture, in quanto l’assicurazione pagherà solo le spese
sostenute. A questo punto le chiedo: è proprio così? è mai possibile che
l’assicurazione non risarcisca il danno biologico? anche in
considerazione che passerà tutte le vacanze estive in malattia? (e tutti
i genitori sanno cosa vuol dire questo per un bambino….!!!!) Se così è
previsto, devo intraprendere un’azione legale? La ringrazio
anticipatamente per i suoi utilissimi suggerimenti. Grazie

Bisogna vedere cosa prevede il contratto di assicurazione stipulato.

È probabile che il preside dica il vero e che tale accordo preveda
esclusivamente la refusione delle spese mediche.

Peraltro, questo limitazioni non ti sono opponibili, riguardando un fatto tra la scuola e l’assicurazione, per cui tu puoi sempre chiedere il risarcimento per l’intero.

Se ritieni che il risarcimento non sia congruo puoi sicuramente chiamare
in causa la scuola o chi, eventualmente, fosse responsabile
dell’accaduto, però siccome siamo al di fuori della copertura
assicurativa occorre dimostrare questa responsabilità.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla lettura della nostra scheda sui danni a scuola.

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Quando un bambino si fa male a scuola cosa si può fare?

Che criteri si usano per quantificare il danno di un bambino feritosi mentre giocava all’ asilo e poi medicato con 4 punti di sutura? Peraltro si trovava in un’area in cui non avrebbe dovuto essere, in quanto ivi portato dalle insegnanti. Il bimbo ha trascorso 5 giorni a casa con la madre (costretta pertanto a chiedere i corrispondenti permessi lavorativi) ed ha dovuto assumere qualche medicamento. Non è stata fatta alcuna perizia, che sarebbe costata più del risarcimento stesso. Grazie. (Lucia, via mail)

I criteri sono quelli soliti del danno a persona, valevoli per gli adulti.

Per sapere quindi con precisione a quanto ammonta il danno subito sarebbe necessario effettuare una perizia medico legale, che però come dici tu ha un suo costo.

Proprio per questi motivi, come dico sempre, la soluzione è disporre di una forma di tutela giudiziaria, che rimborsa anche il costo di questo tipo di perizie.

Per ciò che concerne i giorni che la madre ha dovuto trascorrere a casa con il bambino, di solito la quantificazione avviene considerando 8 ore alla tariffa normalmente corrisposta a baby sitter professionali, per ogni giorno di “malattia”, mentre per i medicamenti vengono rimborsate le spese per l’acquisto.

Ad ogni modo, come bisogna procedere per portare avanti la pratica?

Quasi tutte le scuole hanno una forma di copertura assicurativa 1, per cui il primo passo è quello di inviare una richiesta di risarcimento danni, a mio giudizio preferibilmente tramite un legale, a seguito della quale la scuola indicherà la sua compagnia di assicurazione alla quale ci si potrà rivolgere per trattare il sinistro.

Le scuole, peraltro, sono quasi sempre responsabili: quando non si tratta di difetto di attenzione da parte delle educatrici, si ha un giocattolo o gioco da cortile non a norma, di questi ultimi purtroppo ve ne sono ancora tantissimi.

Per curare la pratica, ti consiglio di incaricare un avvocato perché ci sono aspetti tecnici e anche relativi ai vari passi da compiere che una persona non abituata a condurre certe vertenze farebbe molta fatica a seguire. Puoi cercarne uno disposto ad assistervi con un compenso a percentuale sul ricavato.


  1. A volte l’assicurazione prevede una franchigia, per cui non verrebbero risarciti tutti i danni che non arrivano a superare questa soglia, almeno in teoria. In pratica, avendo seguito diversi casi di questo genere, posso riferire che si constata la tendenza della compagnia a pagare comunque il danno, anche se inferiore, tutte le volte che la questione viene portata in giudizio: evidentemente l’interesse della compagnia al mantenimento della convenzione è superiore a quello circa l’opponibilità della franchigia. Quindi la compagnia in un primo momento rigetta tutte le richieste danni che riguardano appunto danni che paiono inferiori o pari alla franchigia, salvo poi pagare quelle di coloro che non si arrendono e portano la cosa in giudizio, subito dopo la notifica dell’atto introduttivo.